CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 24/02/2026, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1211/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3936/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 458/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 26/04/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRAP 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 906/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello la Ricorrente_1 S.r.l. impugna la sentenza n. 458/2024 della C.G.T. di Primo Grado di Latina, che ha parzialmente accolto il ricorso originario della contribuente, dichiarando prescritte sanzioni e interessi relativi a 5 cartelle, e ha confermato, nel resto, la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 05720239016010111/000, per complessivi € 5.501.105,93, emessa quale coobbligata ex art. 14, co. 4, D.Lgs. 472/1997, per debiti (2010–2019) della Società_2 S.r.l., società estinta nel 2019. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina si è costituita depositando controdeduzioni e proponendo appello incidentale sulla parte di annullamento.
2. Svolgimento del processo di primo grado La Ricorrente_1 aveva impugnato l'intimazione deducendo:
1. difetto di motivazione dell'intimazione (assenza degli elementi concreti della pretesa);
2. insussistenza della responsabilità illimitata ex art. 14, co. 4;
3. mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio;
4. decadenza;
5. prescrizione di sanzioni e interessi;
6. ulteriori vizi formali (delega, irretroattività, inesistenza notifica).
La C.G.T. ha respinto tutte le doglianze tranne la prescrizione di sanzioni e interessi per cinque cartelle (anni 2010–2016); ed ha ritenuto sussistente la cessione in frode, confermando la responsabilità illimitata Ricorrente_1. 3. Motivi dell'appello principale a) Violazione dell'art. 39, co.
1-bis, D.Lgs. 546/1992 – mancata sospensione del processo
La contribuente lamenta che il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso poiché l'intimazione sarebbe fondata sull'avviso di accertamento IVA TKF061400523/2019, per il quale pende autonomo appello RGA N. RUOLO, ritenuto dalla stessa C.G.T. di primo grado atto presupposto.
b) Difetto di motivazione dell'intimazione
Si contesta che l'atto non indichi alcun elemento concreto della supposta frode, non menzioni neppure l'avviso IVA 2019, costituisca il primo e unico atto indirizzato alla Ricorrente_1 e quindi doveva contenere tutti i presupposti di fatto e diritto della responsabilità illimitata.
c) Violazione dell'art. 7, co.
5-bis, D. Lgs. 546/1992 – Onere della prova
L'Ufficio non avrebbe provato l'esistenza della frode, le ragioni della responsabilità illimitata, gli elementi posti a base della pretesa.
d) Erronea applicazione dell'art. 14, co. 4, D. Lgs. 472/1997
La contribuente nega la natura fraudolenta della cessione, qualifica il conferimento 2019 come riorganizzazione aziendale interna, insiste sulla scarsa consistenza patrimoniale del ramo conferito
(€ 50.867), sottolinea la presenza di passività conferite, oltre che di attivi, contesta l'interpretazione dei giudici sulle finalità elusive.
e) Prescrizione quinquennale sanzioni e interessi – Erronea esclusione
La Ricorrente_1 critica la sentenza per avere applicato la prescrizione decennale in caso di due cartelle collegate ad avvisi definitivi (Cassazione 21/7/2023), e per avere erroneamente applicato la proroga biennale COVID, ritenendo invece che tale proroga operi solo se il termine scadeva il 31 dicembre 2020/2021, il termine delle cartelle in questione (4 aprile 2022; 21 ottobre 2023) non era prorogabile.
L'Agenzia si costituisce e chiede il rigetto dell'appello principale le seguenti difese:
1) Sulla mancata sospensione ex art. 39
La Direzione Provinciale di Latina osserva che alla data di decisione in primo grado non vi era giudizio pendente sull'avviso 2019 (all'epoca non ancora impugnato), la definizione del giudizio non dipende esclusivamente dall'esito dell'accertamento IVA, l'intimazione contiene anche vizi autonomi rispetto all'accertamento.
2) Sulla motivazione dell'intimazione Secondo l'Ufficio l'intimazione è atto vincolato, che si motiva per relationem alle cartelle sottostanti;
la Ricorrente_1 era già a conoscenza della ricostruzione della frode tramite l'avviso IVA 2019, notificato cinque mesi prima.
3) Onere della prova
L'Ufficio sostiene di aver dimostrato la regolare notifica di tutte le cartelle a Società_2, la ricostruzione della frode: mancati versamenti 2010–2019; conferimento del ramo con attivi e personale;
cancellazione della società dopo il conferimento;
gravi anomalie dei bilanci;
trasferimento di valore e attività al gruppo Martone.
4) Sulla responsabilità illimitata ex art. 14, co. 4
L'Ufficio ribadisce: la natura fraudolenta della cessione, la piena applicabilità della responsabilità illimitata,
l'inammissibilità di nuove contestazioni nel giudizio sull'intimazione (principio del ne bis in idem tra atti impositivi e atti della riscossione).
5) Prescrizione
L'Ufficio sostiene la prescrizione decennale si applica a sanzioni e interessi quando l'imposta è stata definita con giudicato (art. 2953 c.c.); anche in caso di prescrizione quinquennale, la sospensione COVID opera pienamente, con 492 giorni di sospensione effettiva.
5. Appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate
L'Ufficio impugna la sentenza nella parte in cui ha annullato 5 cartelle per prescrizione, sostenendo che: la prescrizione corretta è decennale anche per sanzioni e interessi;
in subordine, anche con prescrizione quinquennale, i termini risultano prorogati dalla normativa COVID perché maturavano durante la sospensione
(cartelle 2015–2016), o perché prorogati al 31/12/2023 (art. 12 D.Lgs. 159/2015).
Chiede dunque la riforma della sentenza e l'integrale conferma della pretesa.
Non si è costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'appello principale
1.1 – Sulla dedotta violazione dell'art. 39, co.
1-bis, D.Lgs. 546/1992 (mancata sospensione)
Il motivo è infondato.
La sospensione necessaria del giudizio richiede la pendenza, al momento della decisione, di una controversia la cui definizione costituisca presupposto logico-giuridico indispensabile per la decisione della causa. Come rilevato dal giudice di primo grado, alla data del passaggio in decisione non risultava pendente alcuna impugnazione avverso l'avviso di accertamento IVA n. TKF061400523/2023, essendo la relativa sentenza non ancora appellata. Inoltre, anche a voler ritenere la pendenza sopravvenuta, la definizione del giudizio sull'accertamento 2019 non condiziona la decisione sull'intimazione: quest'ultima è fondata su 18 cartelle di pagamento, relative ad annualità 2010–2019, e su vizi autonomi rispetto all'accertamento 2019. La censura va quindi respinta.
1.2 – Sul dedotto difetto di motivazione dell'intimazione
Il motivo è infondato.
L'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 è atto vincolato e meramente sollecitatorio dell'esecuzione forzata;
essa si considera adeguatamente motivata mediante richiamo alle cartelle sottostanti, puntualmente indicate, non essendo necessario riprodurre nuovamente la motivazione dei presupposti impositivi. Nel caso concreto l'atto elenca tutte le cartelle poste a base della pretesa;
la Ricorrente_1 era già a conoscenza degli elementi costitutivi della responsabilità solidale, perché previamente destinataria dell'avviso di accertamento 2019, contenente la compiuta ricostruzione della cessione in frode;
l'intimazione non costituisce un “primo atto impositivo”, bensì un atto della riscossione conseguente a titoli già formati e notificati al debitore principale. Non può pertanto configurarsi alcun difetto di motivazione.
1.3 – Sull'onere della prova e sulla pretesa violazione dell'art. 7, co.
5-bis
Il motivo è infondato.
Nel giudizio relativo all'intimazione di pagamento la prova richiesta all'Ufficio riguarda la notifica e la validità delle cartelle sottostanti, non il merito impositivo;
la ricostruzione della cessione in frode era già stata approfondita nell'avviso di accertamento e nel relativo contenzioso, non ripetibile nel giudizio sull'intimazione per effetto del principio del ne bis in idem e dell'art. 19 D. Lgs. 546/1992; l'Ufficio ha documentato la regolare notifica e la non prescrizione dei ruoli, mentre la contribuente non ha specificamente contestato tale circostanza. La doglianza confonde l'oggetto del giudizio e deve essere respinta.
1.4 – Sulla dedotta inesistenza della frode e sulla non applicabilità dell'art. 14, co. 4
Il motivo è infondato e, in parte, inammissibile.
È inammissibile nella misura in cui mira a rimettere in discussione gli aspetti fatto-impositivo e gli elementi costitutivi della frode, già oggetto di specifico avviso di accertamento impugnato in separato giudizio.
Tali questioni non possono essere nuovamente esaminate nel giudizio sull'intimazione.
In ogni caso, nel merito la ricostruzione dell'Ufficio, fondata su plurimi elementi (omessi versamenti sistematici
2010–2019, conferimento del ramo con trasferimento di personale, anomale oscillazioni dei debiti fiscali in bilancio, cancellazione della società immediatamente dopo il conferimento, continuità operativa nella conferitaria), è logica, coerente e adeguatamente motivata;
l'entità del valore netto di conferimento non rileva ai fini dell'art. 14, co. 4, che sanziona la condotta fraudolenta e non la proporzione tra attivi e passivi trasferiti.
La sentenza di primo grado motiva correttamente la sussistenza della frode con riferimento ai molteplici indici sintomatici emergenti dagli atti. 1.5 – Sulla prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi
Il motivo è infondato.
Per due cartelle, la C.G.T. di primo grado ha correttamente applicato l'art. 2953 c.c., trattandosi di ruoli derivanti da avvisi definitivamente confermati dalla Corte di Cassazione: ciò comporta il passaggio alla prescrizione decennale, applicabile anche a sanzioni e interessi. Per le restanti cartelle, la sospensione ex art. 68 D.L. 18/2020, letta in combinato disposto con l'art. 12 D.Lgs. 159/2015, comporta una interruzione dei termini di 492 giorni, sufficiente ad evitare la maturazione della prescrizione anche ipotizzando – ma non concedendo – il termine quinquennale. Il motivo è quindi privo di fondamento.
2. Sull'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate
L'appello incidentale è fondato.
La sentenza impugnata ha dichiarato prescritte sanzioni e interessi relativi a cinque cartelle (2013–2016) applicando il termine quinquennale. Tale conclusione è errata perché per sanzioni e interessi iscritti in cartelle prive di autonomo atto di irrogazione e riferite al medesimo credito d'imposta, la giurisprudenza costante riconosce l'unitarietà dell'obbligazione, con applicazione della prescrizione decennale. Nessuna delle cinque cartelle ricade nell'ipotesi dell'art. 20 D.Lgs. 472/1997.
In ogni caso, anche considerando ipoteticamente il termine quinquennale, per tre delle cartelle il termine sarebbe scaduto durante il periodo di sospensione 2020–2021, con conseguente proroga automatica al 31 dicembre 2023 ex art. 12, co. 2, D.Lgs. 159/2015.
Tutte e cinque le cartelle risultano quindi non prescritte alla data dell'intimazione (9/10/2023). L'appello incidentale deve essere accolto. La Corte rigetta l'appello principale della Ricorrente_1 S.r.l.; accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate – DP Latina;
riforma la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato prescritte cinque cartelle, che vengono invece integralmente confermate;
conferma, nel resto, la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata;
condanna l'appellante principale alle spese del grado, liquidate in € 10.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. Nulla per ADER vista la mancata costituzione.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale. Spese di lite liquidate in favore di
Agenzia delle Entrate di Latina in Euro 10.000,00 (Diecimila/00) oltre accessori di legge se dovuti. Nulla per ADER.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3936/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 458/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 26/04/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRAP 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239016010211 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 906/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello la Ricorrente_1 S.r.l. impugna la sentenza n. 458/2024 della C.G.T. di Primo Grado di Latina, che ha parzialmente accolto il ricorso originario della contribuente, dichiarando prescritte sanzioni e interessi relativi a 5 cartelle, e ha confermato, nel resto, la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 05720239016010111/000, per complessivi € 5.501.105,93, emessa quale coobbligata ex art. 14, co. 4, D.Lgs. 472/1997, per debiti (2010–2019) della Società_2 S.r.l., società estinta nel 2019. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina si è costituita depositando controdeduzioni e proponendo appello incidentale sulla parte di annullamento.
2. Svolgimento del processo di primo grado La Ricorrente_1 aveva impugnato l'intimazione deducendo:
1. difetto di motivazione dell'intimazione (assenza degli elementi concreti della pretesa);
2. insussistenza della responsabilità illimitata ex art. 14, co. 4;
3. mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio;
4. decadenza;
5. prescrizione di sanzioni e interessi;
6. ulteriori vizi formali (delega, irretroattività, inesistenza notifica).
La C.G.T. ha respinto tutte le doglianze tranne la prescrizione di sanzioni e interessi per cinque cartelle (anni 2010–2016); ed ha ritenuto sussistente la cessione in frode, confermando la responsabilità illimitata Ricorrente_1. 3. Motivi dell'appello principale a) Violazione dell'art. 39, co.
1-bis, D.Lgs. 546/1992 – mancata sospensione del processo
La contribuente lamenta che il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso poiché l'intimazione sarebbe fondata sull'avviso di accertamento IVA TKF061400523/2019, per il quale pende autonomo appello RGA N. RUOLO, ritenuto dalla stessa C.G.T. di primo grado atto presupposto.
b) Difetto di motivazione dell'intimazione
Si contesta che l'atto non indichi alcun elemento concreto della supposta frode, non menzioni neppure l'avviso IVA 2019, costituisca il primo e unico atto indirizzato alla Ricorrente_1 e quindi doveva contenere tutti i presupposti di fatto e diritto della responsabilità illimitata.
c) Violazione dell'art. 7, co.
5-bis, D. Lgs. 546/1992 – Onere della prova
L'Ufficio non avrebbe provato l'esistenza della frode, le ragioni della responsabilità illimitata, gli elementi posti a base della pretesa.
d) Erronea applicazione dell'art. 14, co. 4, D. Lgs. 472/1997
La contribuente nega la natura fraudolenta della cessione, qualifica il conferimento 2019 come riorganizzazione aziendale interna, insiste sulla scarsa consistenza patrimoniale del ramo conferito
(€ 50.867), sottolinea la presenza di passività conferite, oltre che di attivi, contesta l'interpretazione dei giudici sulle finalità elusive.
e) Prescrizione quinquennale sanzioni e interessi – Erronea esclusione
La Ricorrente_1 critica la sentenza per avere applicato la prescrizione decennale in caso di due cartelle collegate ad avvisi definitivi (Cassazione 21/7/2023), e per avere erroneamente applicato la proroga biennale COVID, ritenendo invece che tale proroga operi solo se il termine scadeva il 31 dicembre 2020/2021, il termine delle cartelle in questione (4 aprile 2022; 21 ottobre 2023) non era prorogabile.
L'Agenzia si costituisce e chiede il rigetto dell'appello principale le seguenti difese:
1) Sulla mancata sospensione ex art. 39
La Direzione Provinciale di Latina osserva che alla data di decisione in primo grado non vi era giudizio pendente sull'avviso 2019 (all'epoca non ancora impugnato), la definizione del giudizio non dipende esclusivamente dall'esito dell'accertamento IVA, l'intimazione contiene anche vizi autonomi rispetto all'accertamento.
2) Sulla motivazione dell'intimazione Secondo l'Ufficio l'intimazione è atto vincolato, che si motiva per relationem alle cartelle sottostanti;
la Ricorrente_1 era già a conoscenza della ricostruzione della frode tramite l'avviso IVA 2019, notificato cinque mesi prima.
3) Onere della prova
L'Ufficio sostiene di aver dimostrato la regolare notifica di tutte le cartelle a Società_2, la ricostruzione della frode: mancati versamenti 2010–2019; conferimento del ramo con attivi e personale;
cancellazione della società dopo il conferimento;
gravi anomalie dei bilanci;
trasferimento di valore e attività al gruppo Martone.
4) Sulla responsabilità illimitata ex art. 14, co. 4
L'Ufficio ribadisce: la natura fraudolenta della cessione, la piena applicabilità della responsabilità illimitata,
l'inammissibilità di nuove contestazioni nel giudizio sull'intimazione (principio del ne bis in idem tra atti impositivi e atti della riscossione).
5) Prescrizione
L'Ufficio sostiene la prescrizione decennale si applica a sanzioni e interessi quando l'imposta è stata definita con giudicato (art. 2953 c.c.); anche in caso di prescrizione quinquennale, la sospensione COVID opera pienamente, con 492 giorni di sospensione effettiva.
5. Appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate
L'Ufficio impugna la sentenza nella parte in cui ha annullato 5 cartelle per prescrizione, sostenendo che: la prescrizione corretta è decennale anche per sanzioni e interessi;
in subordine, anche con prescrizione quinquennale, i termini risultano prorogati dalla normativa COVID perché maturavano durante la sospensione
(cartelle 2015–2016), o perché prorogati al 31/12/2023 (art. 12 D.Lgs. 159/2015).
Chiede dunque la riforma della sentenza e l'integrale conferma della pretesa.
Non si è costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'appello principale
1.1 – Sulla dedotta violazione dell'art. 39, co.
1-bis, D.Lgs. 546/1992 (mancata sospensione)
Il motivo è infondato.
La sospensione necessaria del giudizio richiede la pendenza, al momento della decisione, di una controversia la cui definizione costituisca presupposto logico-giuridico indispensabile per la decisione della causa. Come rilevato dal giudice di primo grado, alla data del passaggio in decisione non risultava pendente alcuna impugnazione avverso l'avviso di accertamento IVA n. TKF061400523/2023, essendo la relativa sentenza non ancora appellata. Inoltre, anche a voler ritenere la pendenza sopravvenuta, la definizione del giudizio sull'accertamento 2019 non condiziona la decisione sull'intimazione: quest'ultima è fondata su 18 cartelle di pagamento, relative ad annualità 2010–2019, e su vizi autonomi rispetto all'accertamento 2019. La censura va quindi respinta.
1.2 – Sul dedotto difetto di motivazione dell'intimazione
Il motivo è infondato.
L'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 è atto vincolato e meramente sollecitatorio dell'esecuzione forzata;
essa si considera adeguatamente motivata mediante richiamo alle cartelle sottostanti, puntualmente indicate, non essendo necessario riprodurre nuovamente la motivazione dei presupposti impositivi. Nel caso concreto l'atto elenca tutte le cartelle poste a base della pretesa;
la Ricorrente_1 era già a conoscenza degli elementi costitutivi della responsabilità solidale, perché previamente destinataria dell'avviso di accertamento 2019, contenente la compiuta ricostruzione della cessione in frode;
l'intimazione non costituisce un “primo atto impositivo”, bensì un atto della riscossione conseguente a titoli già formati e notificati al debitore principale. Non può pertanto configurarsi alcun difetto di motivazione.
1.3 – Sull'onere della prova e sulla pretesa violazione dell'art. 7, co.
5-bis
Il motivo è infondato.
Nel giudizio relativo all'intimazione di pagamento la prova richiesta all'Ufficio riguarda la notifica e la validità delle cartelle sottostanti, non il merito impositivo;
la ricostruzione della cessione in frode era già stata approfondita nell'avviso di accertamento e nel relativo contenzioso, non ripetibile nel giudizio sull'intimazione per effetto del principio del ne bis in idem e dell'art. 19 D. Lgs. 546/1992; l'Ufficio ha documentato la regolare notifica e la non prescrizione dei ruoli, mentre la contribuente non ha specificamente contestato tale circostanza. La doglianza confonde l'oggetto del giudizio e deve essere respinta.
1.4 – Sulla dedotta inesistenza della frode e sulla non applicabilità dell'art. 14, co. 4
Il motivo è infondato e, in parte, inammissibile.
È inammissibile nella misura in cui mira a rimettere in discussione gli aspetti fatto-impositivo e gli elementi costitutivi della frode, già oggetto di specifico avviso di accertamento impugnato in separato giudizio.
Tali questioni non possono essere nuovamente esaminate nel giudizio sull'intimazione.
In ogni caso, nel merito la ricostruzione dell'Ufficio, fondata su plurimi elementi (omessi versamenti sistematici
2010–2019, conferimento del ramo con trasferimento di personale, anomale oscillazioni dei debiti fiscali in bilancio, cancellazione della società immediatamente dopo il conferimento, continuità operativa nella conferitaria), è logica, coerente e adeguatamente motivata;
l'entità del valore netto di conferimento non rileva ai fini dell'art. 14, co. 4, che sanziona la condotta fraudolenta e non la proporzione tra attivi e passivi trasferiti.
La sentenza di primo grado motiva correttamente la sussistenza della frode con riferimento ai molteplici indici sintomatici emergenti dagli atti. 1.5 – Sulla prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi
Il motivo è infondato.
Per due cartelle, la C.G.T. di primo grado ha correttamente applicato l'art. 2953 c.c., trattandosi di ruoli derivanti da avvisi definitivamente confermati dalla Corte di Cassazione: ciò comporta il passaggio alla prescrizione decennale, applicabile anche a sanzioni e interessi. Per le restanti cartelle, la sospensione ex art. 68 D.L. 18/2020, letta in combinato disposto con l'art. 12 D.Lgs. 159/2015, comporta una interruzione dei termini di 492 giorni, sufficiente ad evitare la maturazione della prescrizione anche ipotizzando – ma non concedendo – il termine quinquennale. Il motivo è quindi privo di fondamento.
2. Sull'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate
L'appello incidentale è fondato.
La sentenza impugnata ha dichiarato prescritte sanzioni e interessi relativi a cinque cartelle (2013–2016) applicando il termine quinquennale. Tale conclusione è errata perché per sanzioni e interessi iscritti in cartelle prive di autonomo atto di irrogazione e riferite al medesimo credito d'imposta, la giurisprudenza costante riconosce l'unitarietà dell'obbligazione, con applicazione della prescrizione decennale. Nessuna delle cinque cartelle ricade nell'ipotesi dell'art. 20 D.Lgs. 472/1997.
In ogni caso, anche considerando ipoteticamente il termine quinquennale, per tre delle cartelle il termine sarebbe scaduto durante il periodo di sospensione 2020–2021, con conseguente proroga automatica al 31 dicembre 2023 ex art. 12, co. 2, D.Lgs. 159/2015.
Tutte e cinque le cartelle risultano quindi non prescritte alla data dell'intimazione (9/10/2023). L'appello incidentale deve essere accolto. La Corte rigetta l'appello principale della Ricorrente_1 S.r.l.; accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate – DP Latina;
riforma la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato prescritte cinque cartelle, che vengono invece integralmente confermate;
conferma, nel resto, la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata;
condanna l'appellante principale alle spese del grado, liquidate in € 10.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. Nulla per ADER vista la mancata costituzione.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale. Spese di lite liquidate in favore di
Agenzia delle Entrate di Latina in Euro 10.000,00 (Diecimila/00) oltre accessori di legge se dovuti. Nulla per ADER.