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Sentenza 22 febbraio 2026
Sentenza 22 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 22/02/2026, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1541/2026
Depositata il 22/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARIOLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7433/2023 depositato il 09/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210128555936 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2021 01285559 36, relativa alla tassa automobilistica Regione Sicilia – anno 2016, per un importo complessivo di euro 266,35.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento indicato in cartella, sostenendo che la contribuente non aveva mai ricevuto alcun atto prodromico e che, per tale ragione, la cartella doveva essere dichiarata nulla.
Con un secondo motivo, la ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito, richiamando l'art. 5 del D.L. 953/1982 e sostenendo che la tassa automobilistica si prescrive nel termine triennale decorrente dall'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Ha affermato che, anche considerando la sospensione dei termini dovuta all'emergenza COVID-19, la prescrizione è comunque maturata il 27.03.2023, in epoca anteriore alla notifica della cartella del 12.06.2023. Ha inoltre sostenuto che, ai sensi della normativa regionale, la cartella costituisce atto di accertamento esecutivo, con conseguente applicazione della sospensione prevista per gli avvisi di accertamento e non per le cartelle.
§§§§§
Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha eccepito la mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione per tutte le contestazioni che attengono alla fase impositiva, alla formazione del ruolo e alla debenza del tributo. Ha affermato che AdER è responsabile solo dei vizi propri della cartella, mentre ogni doglianza relativa alla mancata notifica dell'avviso di accertamento o alla prescrizione doveva essere rivolta esclusivamente all'Ente impositore, ossia la Regione Sicilia. Ha pertanto dichiarato di voler chiamare in causa la Regione, chiedendo lo spostamento dell'udienza.
Con riguardo al secondo motivo, AdER ha contestato la dedotta prescrizione, sostenendo che i termini erano stati interrotti e sospesi in dipendenza della disciplina emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020), che aveva prorogato i termini di prescrizione e decadenza fino a 24 mesi. Ha quindi affermato che il credito non risultava prescritto.
In ogni caso, ha ribadito la legittimità della procedura di riscossione, evidenziando che la cartella era stata regolarmente notificata e che l'Agente della riscossione non può sindacare il merito della pretesa tributaria.
§§§§§
La Regione Siciliana si è costituita in giudizio ed ha contestato integralmente il ricorso.
La difesa dell'Ente impositore, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che l'avviso di accertamento per l'anno 2016 era stato regolarmente notificato in data 31.10.2019, come risultava dalle verifiche effettuate con Associazione_1, da cui emergeva, quale esito della attività di notifica, una indicazione di “non ritirato”; pertanto, la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza, con conseguente interruzione del termine prescrizionale.
Con riguardo al secondo motivo, la Regione ha contestato l'asserita prescrizione, sostenendo che il ruolo era stato reso esecutivo nel 2021, prima del maturare del termine triennale e la disciplina emergenziale
COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020) aveva comportato la sospensione dei termini di riscossione dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021. Per i carichi affidati nel periodo di sospensione o fino al 31 dicembre 2021, i termini di prescrizione e decadenza erano stati prorogati di 24 mesi e la sospensione operava anche ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 159/2015, che estendeva la sospensione ai termini di prescrizione e decadenza in materia di accertamento e riscossione.
Pertanto, nessuna prescrizione poteva considerarsi maturata e la pretesa tributaria doveva considerarsi pienamente legittima. §§§§§
All'udienza del 13 febbraio 2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
§§§§§
Procedendo con l'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in via preliminare deve puntualizzarsi che, secondo risalente ed ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, in tema di crediti tributari il contribuente può agire indifferentemente nei confronti sia dell'Ente impositore che del concessionario e non può ritenersi configurabile ipotesi di litisconsorzio necessario.
Nel caso specifico, la ricorrente ha agito correttamente sia nei confronti dell'Ente impositore, avendo impugnato un atto della riscossione, che del Concessionario.
§§§§§
Nel merito, il ricorso è fondato.
I crediti sono relativi a tasse automobilistiche per l'anno 2016.
Non risulta prodotto alcun atto prodromico né alcun atto interruttivo della prescrizione, maturata al 31.12.2019.
La Regione Siciliana ha allegato che l'avviso di accertamento per l'anno 2016 era stato regolarmente notificato in data 31.10.2019, ed ha rappresentato che la informazione era stata acquisita da verifiche effettuate con Associazione_1.
Tuttavia, in mancanza di produzione di documentazione comprovante la attività di notifica non può verificarsi il corretto perfezionamento posto le informazioni sull'esito della notifica risultanti presso l'Associazione_1 o altre banche dati NON sono sufficienti a provare il buon esito della attività di notifica di un atto impositivo.
In mancanza di prova della notifica dell'avviso di accertamento, il promo atto interruttivo risulta costituito cartella oggetto di ricorso, notificata in data 12.06.2023 e, quindi, ampiamento oltre il termine di prescrizione del 31.12.2019.
§§§§§
Il ricorso deve trovare accoglimento.
Avuto riguardo all'esito del giudizio e alle ragioni della decisione, la Regione Sicilia va condannata al pagamento delle spese processuali in favore di Ricorrente_1, liquidate come da dispositivo;
sussistono giustificati motivi per compensare le spese fra ricorrente e Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso ed annulla la cartella di pagamento n. 293 2021 01285559 36; condanna la Regione
Siciliana al pagamento delle spese processuali in favore di Ricorrente_1 che liquida in complessivi euro 180,00 (di cui euro 30,00 per spese vive) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
spese compensate fra ricorrente e Agenzia delle Entrate Riscossione.
Catania, 13 febbraio 2026.
IL GIUDICE
AN OL
Depositata il 22/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARIOLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7433/2023 depositato il 09/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210128555936 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2021 01285559 36, relativa alla tassa automobilistica Regione Sicilia – anno 2016, per un importo complessivo di euro 266,35.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento indicato in cartella, sostenendo che la contribuente non aveva mai ricevuto alcun atto prodromico e che, per tale ragione, la cartella doveva essere dichiarata nulla.
Con un secondo motivo, la ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito, richiamando l'art. 5 del D.L. 953/1982 e sostenendo che la tassa automobilistica si prescrive nel termine triennale decorrente dall'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Ha affermato che, anche considerando la sospensione dei termini dovuta all'emergenza COVID-19, la prescrizione è comunque maturata il 27.03.2023, in epoca anteriore alla notifica della cartella del 12.06.2023. Ha inoltre sostenuto che, ai sensi della normativa regionale, la cartella costituisce atto di accertamento esecutivo, con conseguente applicazione della sospensione prevista per gli avvisi di accertamento e non per le cartelle.
§§§§§
Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha eccepito la mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione per tutte le contestazioni che attengono alla fase impositiva, alla formazione del ruolo e alla debenza del tributo. Ha affermato che AdER è responsabile solo dei vizi propri della cartella, mentre ogni doglianza relativa alla mancata notifica dell'avviso di accertamento o alla prescrizione doveva essere rivolta esclusivamente all'Ente impositore, ossia la Regione Sicilia. Ha pertanto dichiarato di voler chiamare in causa la Regione, chiedendo lo spostamento dell'udienza.
Con riguardo al secondo motivo, AdER ha contestato la dedotta prescrizione, sostenendo che i termini erano stati interrotti e sospesi in dipendenza della disciplina emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020), che aveva prorogato i termini di prescrizione e decadenza fino a 24 mesi. Ha quindi affermato che il credito non risultava prescritto.
In ogni caso, ha ribadito la legittimità della procedura di riscossione, evidenziando che la cartella era stata regolarmente notificata e che l'Agente della riscossione non può sindacare il merito della pretesa tributaria.
§§§§§
La Regione Siciliana si è costituita in giudizio ed ha contestato integralmente il ricorso.
La difesa dell'Ente impositore, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che l'avviso di accertamento per l'anno 2016 era stato regolarmente notificato in data 31.10.2019, come risultava dalle verifiche effettuate con Associazione_1, da cui emergeva, quale esito della attività di notifica, una indicazione di “non ritirato”; pertanto, la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza, con conseguente interruzione del termine prescrizionale.
Con riguardo al secondo motivo, la Regione ha contestato l'asserita prescrizione, sostenendo che il ruolo era stato reso esecutivo nel 2021, prima del maturare del termine triennale e la disciplina emergenziale
COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020) aveva comportato la sospensione dei termini di riscossione dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021. Per i carichi affidati nel periodo di sospensione o fino al 31 dicembre 2021, i termini di prescrizione e decadenza erano stati prorogati di 24 mesi e la sospensione operava anche ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 159/2015, che estendeva la sospensione ai termini di prescrizione e decadenza in materia di accertamento e riscossione.
Pertanto, nessuna prescrizione poteva considerarsi maturata e la pretesa tributaria doveva considerarsi pienamente legittima. §§§§§
All'udienza del 13 febbraio 2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
§§§§§
Procedendo con l'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in via preliminare deve puntualizzarsi che, secondo risalente ed ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, in tema di crediti tributari il contribuente può agire indifferentemente nei confronti sia dell'Ente impositore che del concessionario e non può ritenersi configurabile ipotesi di litisconsorzio necessario.
Nel caso specifico, la ricorrente ha agito correttamente sia nei confronti dell'Ente impositore, avendo impugnato un atto della riscossione, che del Concessionario.
§§§§§
Nel merito, il ricorso è fondato.
I crediti sono relativi a tasse automobilistiche per l'anno 2016.
Non risulta prodotto alcun atto prodromico né alcun atto interruttivo della prescrizione, maturata al 31.12.2019.
La Regione Siciliana ha allegato che l'avviso di accertamento per l'anno 2016 era stato regolarmente notificato in data 31.10.2019, ed ha rappresentato che la informazione era stata acquisita da verifiche effettuate con Associazione_1.
Tuttavia, in mancanza di produzione di documentazione comprovante la attività di notifica non può verificarsi il corretto perfezionamento posto le informazioni sull'esito della notifica risultanti presso l'Associazione_1 o altre banche dati NON sono sufficienti a provare il buon esito della attività di notifica di un atto impositivo.
In mancanza di prova della notifica dell'avviso di accertamento, il promo atto interruttivo risulta costituito cartella oggetto di ricorso, notificata in data 12.06.2023 e, quindi, ampiamento oltre il termine di prescrizione del 31.12.2019.
§§§§§
Il ricorso deve trovare accoglimento.
Avuto riguardo all'esito del giudizio e alle ragioni della decisione, la Regione Sicilia va condannata al pagamento delle spese processuali in favore di Ricorrente_1, liquidate come da dispositivo;
sussistono giustificati motivi per compensare le spese fra ricorrente e Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso ed annulla la cartella di pagamento n. 293 2021 01285559 36; condanna la Regione
Siciliana al pagamento delle spese processuali in favore di Ricorrente_1 che liquida in complessivi euro 180,00 (di cui euro 30,00 per spese vive) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
spese compensate fra ricorrente e Agenzia delle Entrate Riscossione.
Catania, 13 febbraio 2026.
IL GIUDICE
AN OL