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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1123/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TI UGO MARIA, Presidente e Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice CASTIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4277/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - PI_Ricorrente_1
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1 S.a. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2855/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18 e pubblicata il 29/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068 2017 00381927 90 0,00 2016 ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO impugna la sentenza n. 2855 del 29.02.2024 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Resistente_1Roma accoglieva il ricorso proposto dalla s.a. avverso la cartella di pagamento per Ricorrente_1contributi e oneri derivanti dal funzionamento dell' per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, L. n. 287/90. L'appellante propone i seguenti motivi di impugnazione:
1. violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, per aver la CGT di primo grado ritenuto ammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento, nonostante fossero stati notificati alla contribuente atti prodromici aventi natura di atti autonomamente impugnabili, la cui mancata impugnazione avrebbe reso definitiva la pretesa tributaria;
2. violazione dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della L. n. 287/1990, per aver Resistente_1erroneamente ritenuto non applicabile alla società , in quanto holding di partecipazioni industriali, il criterio patrimoniale previsto per gli istituti bancari e finanziari, nonostante la società avesse integrato tutti i presupposti per l'assoggettamento al contributo. Resistente_1L'appellata S.A. si è costituita con controdeduzioni, contestando entrambi i motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Entrambe le parti concludono le argomentazioni difensive con la richiesta di accoglimento delle rispettive pretese e la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va respinto.
1. Il primo motivo va respinto. Ricorrente_1Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che l' ha inviato alla società contribuente un bollettino di pagamento (MAV) accompagnato da una lettera contenente la richiesta di versamento del contributo. Come correttamente evidenziato dai giudici di primo grado e ribadito dall'appellata, tali documenti non possiedono le caratteristiche degli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, difettando in particolare dell'indicazione del termine di impugnazione e dell'autorità giudiziaria competente, elementi previsti dall'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92 e dall'art. 7, comma 2, dello Statuto del contribuente (L. n. 212/2000), posti a presidio del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Il bollettino di pagamento costituisce, pertanto, una mera richiesta preliminare di adempimento spontaneo, priva di carattere impositivo e autoritativo, non equiparabile agli avvisi di accertamento tipizzati dalla normativa tributaria.
2. Il secondo motivo va respinto. Con decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, è stato introdotto nell'art. 10 della legge n. 287/90 i commi 7-ter e 7-quater, che hanno istituito il Ricorrente_1nuovo sistema di finanziamento dell' L'art. 10, comma 7-ter, dispone: “All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima”. L'art. 16, comma 2, della stessa legge prevede che nella formulazione vigente ratione temporis, che: “per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine”. Ricorrente_1L' , in attuazione della normativa, ha adottato per l'anno 2016 la delibera n. 25876 del 24 febbraio 2016, riducendo l'aliquota contributiva allo 0,06 per mille del fatturato. Ricorrente_1Nelle FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale, l' ha precisato che per le holding di partecipazione il contributo si calcola applicando il criterio del decimo dell'attivo dello stato patrimoniale, a prescindere dalla natura finanziaria o industriale delle partecipazioni detenute. Società_1 Resistente_1La società S.p.A. (successivamente incorporata in ), qualificandosi Ricorrente_1come holding di partecipazioni industriali, ha ricevuto dall' un atto di accertamento e richiesta di pagamento del contributo per l'anno 2016, calcolato applicando il criterio patrimoniale. Ricorrente_12.1. L' sostiene che il criterio patrimoniale previsto dall'art. 16, comma 2, della L. n. 287/90 per gli istituti bancari e finanziari deve applicarsi anche alle holding di partecipazione, a prescindere dalla natura finanziaria o industriale delle partecipazioni detenute. Tale tesi non può essere condivisa.
2.2. L'art. 10, comma 7-ter, della L. n. 287/90 individua come criterio generale di Ricorrente_1assoggettamento al contributo il superamento della soglia di 50 milioni di euro di
“fatturato” risultante dall'ultimo bilancio approvato da parte delle “società di capitale”. La norma fa espresso “salvo” dei “criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge”, che prevede per “gli istituti bancari e finanziari” un criterio derogatorio, sostituendo il fatturato con “il valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale”. La formulazione letterale della norma è chiara: il criterio patrimoniale si applica esclusivamente agli “istituti bancari e finanziari”, mentre per tutte le altre società di capitali si applica il criterio ordinario del fatturato (voce A1 del conto economico). Nell'ordinamento italiano, le holding di partecipazioni industriali non sono qualificate né qualificabili come “istituti finanziari”, costituendo una categoria distinta e autonoma, espressamente esclusa dalla disciplina degli intermediari finanziari. Ricorrente_1L' sostiene che la nozione di “istituto finanziario” contenuta nell'art. 16, comma 2, della L. n. 287/90 sarebbe autonoma rispetto alle definizioni contenute nella normativa bancaria e fiscale e dovrebbe essere interpretata in coerenza con la logica del diritto della concorrenza. Tale argomentazione non appare condivisibile. Il richiamo alla Jurisdictional Notice della Commissione europea – che definisce “ente finanziario” anche “un'impresa la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni” – non è dirimente, in quanto tale documento è stato elaborato ai fini dell'applicazione della disciplina europea delle concentrazioni (Regolamento CE n. 139/2004) e non può essere utilizzato per interpretare estensivamente una norma tributaria interna in materia di contribuzione obbligatoria. Le direttive europee e la normativa OCSE in Ricorrente_1materia di scambio automatico di informazioni fiscali, parimenti richiamate dall' , sono state elaborate per finalità specifiche (contrasto all'evasione fiscale internazionale, vigilanza bancaria) e non possono essere trasposte meccanicamente nella disciplina della Ricorrente_1contribuzione , che risponde a logiche e presupposti diversi. Ricorrente_1In terzo luogo, la tesi dell' si fonda essenzialmente su FAQ pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità, che non costituiscono fonti normative e non possono derogare al principio di legalità in materia tributaria. Come correttamente evidenziato dall'appellata, un obbligo contributivo deve essere previsto in modo espresso dalla legge e non anche da una interpretazione normativa di parte che non trova alcun fondamento giuridico. Società_12.3. Nel caso di specie, la società non ha superato la soglia di 50 milioni di euro di ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (avendo conseguito ricavi per soli euro 514.148,00 nel bilancio 2014, rilevante ai fini del contributo 2016), sicché, in base al criterio ordinario previsto dalla legge, non sarebbe tenuta al versamento del contributo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria respinge l'appello. Liquida le spese a carico dell'appellante in euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
GO RI AN
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TI UGO MARIA, Presidente e Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice CASTIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4277/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - PI_Ricorrente_1
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1 S.a. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2855/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18 e pubblicata il 29/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068 2017 00381927 90 0,00 2016 ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO impugna la sentenza n. 2855 del 29.02.2024 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Resistente_1Roma accoglieva il ricorso proposto dalla s.a. avverso la cartella di pagamento per Ricorrente_1contributi e oneri derivanti dal funzionamento dell' per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, L. n. 287/90. L'appellante propone i seguenti motivi di impugnazione:
1. violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, per aver la CGT di primo grado ritenuto ammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento, nonostante fossero stati notificati alla contribuente atti prodromici aventi natura di atti autonomamente impugnabili, la cui mancata impugnazione avrebbe reso definitiva la pretesa tributaria;
2. violazione dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della L. n. 287/1990, per aver Resistente_1erroneamente ritenuto non applicabile alla società , in quanto holding di partecipazioni industriali, il criterio patrimoniale previsto per gli istituti bancari e finanziari, nonostante la società avesse integrato tutti i presupposti per l'assoggettamento al contributo. Resistente_1L'appellata S.A. si è costituita con controdeduzioni, contestando entrambi i motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Entrambe le parti concludono le argomentazioni difensive con la richiesta di accoglimento delle rispettive pretese e la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va respinto.
1. Il primo motivo va respinto. Ricorrente_1Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che l' ha inviato alla società contribuente un bollettino di pagamento (MAV) accompagnato da una lettera contenente la richiesta di versamento del contributo. Come correttamente evidenziato dai giudici di primo grado e ribadito dall'appellata, tali documenti non possiedono le caratteristiche degli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, difettando in particolare dell'indicazione del termine di impugnazione e dell'autorità giudiziaria competente, elementi previsti dall'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92 e dall'art. 7, comma 2, dello Statuto del contribuente (L. n. 212/2000), posti a presidio del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Il bollettino di pagamento costituisce, pertanto, una mera richiesta preliminare di adempimento spontaneo, priva di carattere impositivo e autoritativo, non equiparabile agli avvisi di accertamento tipizzati dalla normativa tributaria.
2. Il secondo motivo va respinto. Con decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, è stato introdotto nell'art. 10 della legge n. 287/90 i commi 7-ter e 7-quater, che hanno istituito il Ricorrente_1nuovo sistema di finanziamento dell' L'art. 10, comma 7-ter, dispone: “All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima”. L'art. 16, comma 2, della stessa legge prevede che nella formulazione vigente ratione temporis, che: “per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine”. Ricorrente_1L' , in attuazione della normativa, ha adottato per l'anno 2016 la delibera n. 25876 del 24 febbraio 2016, riducendo l'aliquota contributiva allo 0,06 per mille del fatturato. Ricorrente_1Nelle FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale, l' ha precisato che per le holding di partecipazione il contributo si calcola applicando il criterio del decimo dell'attivo dello stato patrimoniale, a prescindere dalla natura finanziaria o industriale delle partecipazioni detenute. Società_1 Resistente_1La società S.p.A. (successivamente incorporata in ), qualificandosi Ricorrente_1come holding di partecipazioni industriali, ha ricevuto dall' un atto di accertamento e richiesta di pagamento del contributo per l'anno 2016, calcolato applicando il criterio patrimoniale. Ricorrente_12.1. L' sostiene che il criterio patrimoniale previsto dall'art. 16, comma 2, della L. n. 287/90 per gli istituti bancari e finanziari deve applicarsi anche alle holding di partecipazione, a prescindere dalla natura finanziaria o industriale delle partecipazioni detenute. Tale tesi non può essere condivisa.
2.2. L'art. 10, comma 7-ter, della L. n. 287/90 individua come criterio generale di Ricorrente_1assoggettamento al contributo il superamento della soglia di 50 milioni di euro di
“fatturato” risultante dall'ultimo bilancio approvato da parte delle “società di capitale”. La norma fa espresso “salvo” dei “criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge”, che prevede per “gli istituti bancari e finanziari” un criterio derogatorio, sostituendo il fatturato con “il valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale”. La formulazione letterale della norma è chiara: il criterio patrimoniale si applica esclusivamente agli “istituti bancari e finanziari”, mentre per tutte le altre società di capitali si applica il criterio ordinario del fatturato (voce A1 del conto economico). Nell'ordinamento italiano, le holding di partecipazioni industriali non sono qualificate né qualificabili come “istituti finanziari”, costituendo una categoria distinta e autonoma, espressamente esclusa dalla disciplina degli intermediari finanziari. Ricorrente_1L' sostiene che la nozione di “istituto finanziario” contenuta nell'art. 16, comma 2, della L. n. 287/90 sarebbe autonoma rispetto alle definizioni contenute nella normativa bancaria e fiscale e dovrebbe essere interpretata in coerenza con la logica del diritto della concorrenza. Tale argomentazione non appare condivisibile. Il richiamo alla Jurisdictional Notice della Commissione europea – che definisce “ente finanziario” anche “un'impresa la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni” – non è dirimente, in quanto tale documento è stato elaborato ai fini dell'applicazione della disciplina europea delle concentrazioni (Regolamento CE n. 139/2004) e non può essere utilizzato per interpretare estensivamente una norma tributaria interna in materia di contribuzione obbligatoria. Le direttive europee e la normativa OCSE in Ricorrente_1materia di scambio automatico di informazioni fiscali, parimenti richiamate dall' , sono state elaborate per finalità specifiche (contrasto all'evasione fiscale internazionale, vigilanza bancaria) e non possono essere trasposte meccanicamente nella disciplina della Ricorrente_1contribuzione , che risponde a logiche e presupposti diversi. Ricorrente_1In terzo luogo, la tesi dell' si fonda essenzialmente su FAQ pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità, che non costituiscono fonti normative e non possono derogare al principio di legalità in materia tributaria. Come correttamente evidenziato dall'appellata, un obbligo contributivo deve essere previsto in modo espresso dalla legge e non anche da una interpretazione normativa di parte che non trova alcun fondamento giuridico. Società_12.3. Nel caso di specie, la società non ha superato la soglia di 50 milioni di euro di ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (avendo conseguito ricavi per soli euro 514.148,00 nel bilancio 2014, rilevante ai fini del contributo 2016), sicché, in base al criterio ordinario previsto dalla legge, non sarebbe tenuta al versamento del contributo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria respinge l'appello. Liquida le spese a carico dell'appellante in euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
GO RI AN