Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 19/03/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02298/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04372/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4372 del 2021, proposto dalla Flegrea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Palma, Simona Scatola e Francesco Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Starace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- deliberazione della Giunta Comunale di Pozzuoli n. 90 del 17/06/2021, successivamente pubblicata per quindici giorni a far data dal 23/06/2021, avente ad oggetto “Emergenza sanitaria da COVID 19 Misure urgenti per la ripresa e il rilancio economico occupazione del territorio comunale (Fase 3 Pozzuoli 2030) valorizzazione e gestione del demanio Marittimo e della fascia Costiera nel breve e lungo periodo. Indirizzi”, con la quale l'amministrazione ha ritenuto di dover deliberare di procedere, per le stagioni balneari successive al 2021, all'adozione di indirizzi operativi per le aree del demanio marittimo, tra le quali quella della ricorrente, anche attraverso un maggiore frazionamento delle concessioni esistenti onde consentire una maggiore fruizione da parte degli operatori nonché un maggior spazio da dedicare a spiagge libere; conseguentemente, le concessioni demaniali da mettere a bando per l'anno 2022 saranno programmate all'interno del nuovo PAD da redigersi entro il 30/9/2021;
- ogni altro atto presupposto, connesso conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, depositata in data 24.2.2025 da parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Elena Farhat, nessuno presente per le parti le quali hanno depositato richiesta di passaggio in decisione senza discussione, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- parte ricorrente, in data 24.2.2025 la manifestato la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio, in considerazione dell’essersi esaurita l’emergenza sanitaria da COVID 19 e del fatto che la concessione demaniale marittima oggetto del ricorso è stata prorogata sino al 2027, come da DPCM 4 settembre 2024;
- nella suddetta dichiarazione parte ricorrente avanza alternativamente la richiesta di improcedibilità e di dichiarazione di cessata materia del contendere, tuttavia non fornendo al giudicante alcuna prova delle dichiarazioni fornite sulla effettiva proroga della concessione ad oggetto di causa;
Ritenuto che:
- in caso di espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può \decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
- in ogni caso, nel caso di specie non ci ravviserebbero gli estremi per poter operare una valutazione di merito sulla cessata materia del contendere, essendo le dichiarazioni di parte ricorrente sprovviste di alcuna prova.
Ritenuto, pertanto, che:
- il Collegio, per le superiori ragioni, debba prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e pronunciarsi in rito ai sensi dell’art. 35, comma1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di giudizio possano trovare compensazione tra le parti costituite, in ragione del generale assetto degli interessi coinvolti e dello sviluppo della vicenda amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Rita Luce |
IL SEGRETARIO