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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/12/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
AKA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 4299/22 R.G., avente ad oggetto responsabilita' aquiliana, riservata per la decisione all' odierna udienza ex art. 281 sexies cpc, vertente tra:
Parte_2 rappresentate e difese dagli avv.ti Nicola Grippa e Claudio Curro' Parte 1 e
,
per mandato in atti
ATTRICI
E
' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e ONroparte_1 difesa in giudizio dagli avv.ti Silvia Barbieri e Ilaria Cianci per mandato in atti
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del CP_3 in carica pro tempore, rappresentato e difeso in ONroparte_2 giudizio dall' avv. Giuseppe Misserini per mandato in atti
TE MA
All' udienza designata le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale di causa
FATTO
Con atto ritualmente notificato, le Pt_1 traevano in lite l' CP 4 innanzi all' intestato Ufficio, per ivi sentirla condannare al risarcimento danni subiti a causa dello sversamento di liquidi inquinanti fuoriusciti dalla rete fognaria di pertinenza della stessa.
A sostegno causale della pretesa, premettevano di essere proprietarie di terreni agricoli, in catasto
Comune di CP_2, foglio 101, p.lle 75 e 101, interessati dall' attraversamento di condutture del vicino depuratore della societa' convenuta, con presenza di pozzetti di ispezione e di collegamento.
Rappresentavano che nel dicembre 2020 il fondo ebbe ad essere interessato da fuoriuscite di acque fognarie, che, invadendo il proprio predio, con fenomeno che ebbe a reiterarsi sino al gennaio 2021, determinavano l' inquinamento di parte dei terreni, che, l' AQP quantunque incaricatasi di risanare, non ebbe a provvedervi, peggiorando la situazione anche mediante sbancamento del terreno, mai ripristinato, con una produzione dannosa pari ad € 14340,00, quali costi di pristino nello stato quo ante, per cui domandavano conforme condanna, oltre accessori e vittoria di spese, con distrazione.
La pretesa veniva avversata dalla convenuta, che, in limine, si dichiarava estranea alla vicenda, atteso, che, essendo la fenomenologia dannosa riconducibile all' immissione di acque in concomitanza di eventi meteorici, la stessa fosse imputabile al ONroparte_2 come accertato dai propri tecnici,
,
stante l'assenza di una rete di smaltimento delle acque piovane, non spettante alla societa' in ragione della stipulata convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato, precisando che di tale evenienza fosse al corrente anche l' ente civico interessato, ripetutamente sensibilizzato a risolvere la questione, tesi, peraltro, accolta in alcune pronunce delle locali corti di merito.
Eccepita anche l' incompletezza allegativa della domanda, assunta come sfornita di prova, in particolare sulla dimostrazione del nesso causale tra evento e danno ed ai profili soggettivi dell' azione aquiliana, ed anche sul danno nella sua precisa ed ontologica esistenza, dichiaratasi carente di legittimazione passiva, concludeva, previo differimento dell' udienza di prima comparizione per consentire la chiamata in causa dell' ente civico, per il rigetto della pretesa, gradatamente per la declaratoria di repsonsabilita' in capo al terzo chiamato, in via ulteriormente gradata per la riduzione del risarcimento in limiti di giustizia, in ogni caso con vittoria di spese.
Dispostane la chiamata in causa, si costituiva anche il ONroparte_2 che, a sua volta, si dichiarava difettante di legittimazione passiva, fondando l'assenza della condizione dell' azione in proprio capo sui profili fattuali che ebbero a caratterizzare la produzione dannosa, in effetti riconducibile a d opere ed attivita' di esclusiva spettanza dell' CP_4 , come gia' emerso ante causam, evidenziando che, in ogni caso, l'attivita' di smaltimento fognario sarebbe attribuita al titolare del S.I.I. qualifica appartenente alla stessa societa', ferma la mancata dimostrazione della tesi "riversativa" formulata dalla convenuta.
In rito, esclusa l'applicabilita' della fattispecie aggravata di cui all' art. 2051 c.c., evidenziava le carenze probatorie della domanda, assunta, in ogni caso, come esaminabile secondo il protocollo accertativo ex art. 2043 c.c., quindi sfornita di prova sugli elementi qualificanti la fattispecie, evidenziando, gradatamente, la repsonsabilita' in proprio della parte danneggiata, in via ulteriormente gradata paventando la responsabilita' solidale dell' ente e dell' AQP, concludendo, quindi, per la declaratoria di difetto della condizione dell'azione e conseguente estromissione dal giudizio, nel merito per il rigetto della domanda, gradatamente per il riconoscimento del dovuto nei limiti di giustizia, previa riduzione in ragione dell' accertanda responsabilta' concorsuale di parte attrice, in ogni caso da pronunciarsi in via solidale, vinte le spese.
Istruita come in atti, disposte ed espletate n. 2 CTU tecniche, la causa veniva rimessa a decisone ex art. 281 sexies cpc, udita la discussone di rito.
MOTIVI
In primis va disattesa l'eccezione in rito sollevata dalla difesa convenuta e, omologamente, dal terzo chiamato, noto che la legittimazione passiva ad causam non e' altro che l' astratta coincidenza tra il soggetto vocato in lite con chi, avuto riguardo alla rappresentazione causale attorea e secondo la fattispecie applicabile al rapporto giuridico dalla stessa scaturente, sia destinatario degli effetti della domanda (Cass. 9678/03), a nulla rilevando, ai fini dell' accertamento della ricorrenza della condizione dell'azione, che il convenuto sia il concreto titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio, che e' questione diversa, concernente il merito (10551/03), di modo che la "legitimatio" va ravvisata per il solo fatto dell' affermazione di titolarita' del diritto leso (rispetto all' attore) e dall' attribuzione dell' obbligo di rispondere della stessa (15177/02).
Applicando il principio al caso in esame, la legittimazione della convenuta deve opinarsi sussistere per il semplice fatto che l'attore l' ha indicata quale soggetto tenuto alla rifusione quale responsabile dei danni subiti per il fatto illecito ascritto, mentre, come evincibile ex actis, l'eccezione di difetto dell' azione, nella sua concreta essenza processuale, configura una contestazione impeditiva mirata ad escludere un fattore costitutivo della domanda, integrato dalla propria estraneita' al fatto omissivo
(assunto come attribuibile a terzi), quindi (dato implicitamente presupposto) tenuto a rispondervi chi effettivo titolare del rapporto, che integra una chiara eccezione meritoria che va, di conseguenza, riqualificata in termini e trattata in sede opportuna.
Lo stesso va argomentato in ordine all' omologa eccezione sollevata dal terzo chiamato, sussistendo
(anche) la sua legittimazione passiva quale effetto dell' attribuzione ad essa di responsabilita' del fatto dannoso, secondo chiaro elaborato difensivo formulato dalla CP_4 che l'ha individuato come tale in ragione delle causali "riversative" elaborate in atti.
Cio' prelude all' esigenza di valutare esattamente la posizione assunta dal terzo chiamato nel presente giudizio, rilevato che, avuto riguardo alle difese svolte dalla prima resistente, il CP 2 e' indicato quale effettivo responsabile del danno, in quanto prodottosi per contegno omissivo allo stesso imputabile, riversando, in tal modo, il medesimo titolo causale (responsabilita' da fatto illecito per evento ricollegabile ad omissioni nella funzione di smaltimento meteorico, allo stesso spettante secondo le varie convenzioni stipulate) nei confronti della chiamata, in una rappresentazione che, individuando un terzo responsabile del danno contro il convenuto avanzato, determinerebbe l' investitura del terzo di convenuto "aggiunto", unitamente a quello formalmente e sostanzialmente gia' tale, trattandosi di individuare il vero responsabile in un contesto accertativo sostanzialmente unico (Cass. 8811/03), anche senza domanda esplicita dell' attore e senza che il giudice incorra in un vizio di ultrapetizione (13165/07).
Giove inoltre evidenziare che la pretesa risarcitoria, di chiara indole aquiliana, pare plausibilmente esaminabile alla stregua dei criteri accertativi di cui alla fattispecie aggravata ex art. 2051 c.c., notoriamente comprendente tutte quelle ipotesi in cui il danno ingiusto derivi da cose in custodia, prefigurandosi nel caso il rapporto diretto tra cosa e danno, in cui il nesso si dimensiona in termini di riconducibilita' causale “diretta" del nocumento al bene custodito (senza che venga in rilevo, almeno apparentemente, l'evento, quale fattore intermedio tra cosa e danno), istituto caratterizzato dall' inversione parziale degli oneri probatori a carico dell' assunto danneggiato, il quale, pur onerato della dimostrazione degli (ulteriori) elementi che caratterizzano la fattispecie, e' agevolato dalla presunzione di responsabilita' (da culpa omissiva) in capo al custode, il quale, per vincerne gli effetti, deve dare compiuta dimostrazione del cosiddetto fortuito, scolasticamente integrato dal fatto proprio dell'istante, dal fatto di terzi, e, infine, dal fattore imprevedibile, irresistibile o inevitabile
(inimputabile), tutti antefatti idonei a recidere il nesso eziologico tra cosa ed evento, tali da mandare il custode esente da ogni addebito.
Non puo' essere condivisa appieno, pertanto, la transizione difensiva del terzo chiamato, ove paventa l' inapplicabilita' al caso in oggetto dei criteri accertativi di cui alla fattispecie aggravata di responsabilita' ex art. 2051 c.c., essendo la domanda attrice, inequivocabilmente, postulata sul rapporto diretto tra danno e cosa custodita, mentre la tesi di applicabilita' dell' art. 2043 c.c. puo' assumere una sua pertinenza nei rapporti tra danneggiato e CP_2 evidenziato in merito che, in effetti, la causale impeditiva formulata dal terzo si presta ad essere valutata nei differenti termini precisati, considerato sul punto l' orientamento di legittimita' significato in atti, secondo cui, effettivamente, ove vertasi in tema di danno in cui la cosa e' mero tramite di una serie dinamica dannosa riconducibile a fattori esterni, la domanda va scrutinata alla stregua dei criteri accertativi di cui alla fattispecie generale evidenziata.
Su tali presupposti, vanno esaminate le emergenze istruttorie, dalle quali pare si possa ragionevolmente ricavare la sussistenza degli elementi che qualificano la fattispecie, evidenziato che le parti resistenti non hanno inteso nemmeno negare il danno nella sua dimensione fenomenica se non in termini generici, ne' l' evento inondativo, per altro profilo dimostrato nella sua evidenza mediante l' escussione dei testi ( Tes_1 e Tes_2, agenti intervenuti che confermavano il verbale di servizio e Parte_3 ), che, con dichiarazioni lineari, prive di contraddizioni ed in modalita' conformi all' esame comparato, hanno confermato la fenomenologia invasiva rappresentata nel libello introduttivo, e che, fatti estremamente significativi, non fossero in corso precipitazioni atmosferiche ON nel periodo dello sversamento, ed anche che sul posto intervenissero maestranze dell' per rimuovere materiale inquinato dai liquami.
La dichiarazione testimoniali, gli allegati documenti e gli elaborati peritali contribuiscono a fondare la causale eziologica sostenuta dalle attrici.
Gli accertamenti peritali, le cui risultanze vanno condivise, trattandosi di opere congruamente motivate ed apprezzabili sotto il profilo metodologico (dimostrando i CTU, anche di aver colto esattamente le esigenze di indagine trasfuse nei conferiti quesiti), procedendo preventivamente ad un attento e scrupoloso esame dei luoghi della controversia, giungevano alla conclusione che i danni, indubbiamente (e pacificamente) verificatisi a seguito degli sversamenti di liquami fuoriusciti dai pozzetti di proprieta' CP_4 fossero, di conseguenza, eziologicamente collegati a tali fenomenologie, descrivendone anche le dinamiche, soffermandosi, in particolare, sul fattore eziologico, ricondotto, esattamente, alla limitazione strutturale della rete fognaria (deficit funzionale del sistema di drenaggio), secondo dato fondato (anche) sulla empirica constatazione che, se lo sversamento fosse dovuto alle precipitazioni meteoriche, il fenomeno si sarebbe verificato proprio in tali occasioni, ipotesi scartata in virtu' di un approfondito studio dei rilievi statistici che escluderebbero tale correlazione.
L'accertamento del secondo CTU incaricato per i motivi ampiamente espressi nelle ordinanze interinali, collima con quella del primo affidatario dell' indagine, al di la' dei concreti risvolti che ha caratterizzato lo svolgimento delle relative operazioni, il quale aveva, egualmente, ricondotto la ON seriologia causale alle cose in custodia dell' enfatizzando, in particolare, la mancata manutenzione delle opere di deflusso fognario.
La conferma della perizia Per_1 di quanto gia' accertato dall' ing. Per_2 esclude ogni ipotesi di parizialita' paventata dalla convenuta in relazione alla prima perizia, sicche' gli accertamenti peritali possono essere posti ragionevolmente a base della presente decisione.
Vanno, pertanto, disattese le eccezioni impeditivo/riversative formulate dall' CP 4 , segnatamente mirate ad ascrivere la causale dannosa in capo al CP_2 terzo chiamato, che, quale proprietario- gestore delle reti di smaltimento acque meteoriche (tale correttamente individuato sulla base delle convenzioni regionali in tema di ripartizione dei rispettivi compiti sulla gestione delle opere di deflusso fognario e meteorico), non avrebbe per tempo provveduto ad adottare i giusti accorgimenti per ovviare alle immissioni (in fogna nera, di pertinenza dell' CP_4 ) delle acque meteoriche.
La tesi, pur pertinente, e per altro aspetto, sostenuta sulla base di autorevoli fonti giudiziali esplicitate in atti, non pare cogliere nel segno, considerato che, diversamente da quanto accertato nei contenziosi evocati, non vi siano, nel caso, elementi certi per ricondurre le dinamiche dannose al sovraccarico meteorico, anzi, escluso quale fattore incidente proprio in virtu' delle risultanze di questo giudizio, come ampiamente sopra argomentato.
Ne discende che la prospettazione sull' elemento dinamico-causale sposata dall' ente civico, rappresentata quale fattore incidente autonomamente ed esclusivamente sulla produzione dannosa qui in esame, rimane allegato non solo indimostrato, ma anche escluso dalle indagini tecniche, qui anche ripetute.
Su tali basi, possono essere svolte le seguenti considerazioni conclusive.
La domanda va accolta nei termini quantificativi di cui agli accertamenti tecnici ufficiali, provati tutti gli elementi che caratterizzano la fattispecie aggravata da cose in custodia, escluso, per contra, ogni coinvolgimento causale nella serie dannosa del comune convenuto, nonche' della parte attrice, nei cui confronti non e' emerso alcun elemento atto a fondarne la corresponsabilita' nell accaduto.
Va quindi rigettata la domanda per quanto estesa nei confronti dell' ente civico convenuto, atteso che alcuna imputabilita' risulta dimostrata in capo all' ente in relazione agli sversamenti meteorici nella rete fognaria, non essendovi alcun elemento che riconduca tale fenomenologia complessa a fatto proprio dell' ente stesso, rimasto, in ogni caso, acquisito che la conduttura da cui si sarebbe sprigionato ON il fenomeno infiltrativo ricade nella esclusiva sfera di gestione dell' secondo rilievo formulato dall' ente e che qui va ragionevolmente condiviso, avuto riguardo alla struttura che caratterizza la fattispecie aggravata in esame, che vuole l' attribuzione di responsabilita' in capo a chi sia custode effettivo del manufatto.
Deve considerarsi fatto acquisito anche la ontologica sussistenza del danno, integrato dall' esigenza di ripristino del predio (danneggiato dallo sversamento e dallo sbancamento del terreno operato dalle ON come esattamente descritto nell' atto di citazione, allegazione rimasta maestranze '
sostanzialmente incontestata, oltre che suffragata dagli accertamenti peritali, che con dovizia di particolari, esaminando gli atti e tenendo conto degli interventi operati dall' accertavano in loco quali fossero le opere necessarie per sistemare il predio nella sua morfologia originaria, determinandone anche i costi.
Ne deriva che la domanda vada accolta, nei termini enucleati, nei soli confronti dell' CP_4
Il danno, integrato dai costi di pristino, ammonta ad € 11122,00, importo compatibile con gli accertamenti quantificativi peritali (esclusa la maggiorazione del 5% auspicata nella prima perizia), oltre rivalutazione monetaria dal di' della produzione dannosa sino alla presente pubblicazione e di interessi al tasso legale, dallo stesso giorno e sino ad effettivo soddisfo.
Vanno rifuse dalla soccombente societa' le spese di lite, da rapportarsi allo scaglione includente l' effettivo riconosciuto, giusta conforme previsione tariffaria, mentre non sono configurabili gli estremi di cui all'art. 91 cpc nei rapporti tra la convenuta ed il terzo chiamato, considerato sul punto che anche il CP 2 ha resistito alla domanda, con conseguente compensazione nei rapporti interni;
cosi' va argomentato anche nei rapporti tra l'attrice ed il CP_2 stante la reciproca soccombenza, data nei confronti dell' ente, dal rigetto dell'eccezione di infondatezza della domanda, che, all' esito della presente, risulta, in effetti, respinta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle ragioni istanti per quanto di giustizia, dichiara la responsabilita' della convenuta CP 4 per i danni lamentati da parte attrice, rigettando la pretesa nei confronti del CP_2
[...] ;
. per l'effetto, condanna l' CP_4 al pagamento di € 11122,00, oltre accessori come da parte motiva, in favore dell' attrice, a titolo di responsabilita' aquiliana da cose in custodia;
. condanna la soc. CP_4 al pagamento delle spese di lite in favore degli antistatari procuratori di parte attrice, che si liquidano in € 4275,00, di cui € 275,00 per borsuali, oltre RSG al 15%, nonche'
IVA e CAP, se dovuti, come per legge, disponendo la compensazione nei rapporti tra attrice e terzo chiamato e nei rapporti tra convenuta e terzo chiamato;
. pone le spese da CTU definitivamente a carico della soccombente CP_4
Cosi deciso, si da lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione, in Taranto, 9/12/25
IL go A. IN
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 4299/22 R.G., avente ad oggetto responsabilita' aquiliana, riservata per la decisione all' odierna udienza ex art. 281 sexies cpc, vertente tra:
Parte_2 rappresentate e difese dagli avv.ti Nicola Grippa e Claudio Curro' Parte 1 e
,
per mandato in atti
ATTRICI
E
' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e ONroparte_1 difesa in giudizio dagli avv.ti Silvia Barbieri e Ilaria Cianci per mandato in atti
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del CP_3 in carica pro tempore, rappresentato e difeso in ONroparte_2 giudizio dall' avv. Giuseppe Misserini per mandato in atti
TE MA
All' udienza designata le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale di causa
FATTO
Con atto ritualmente notificato, le Pt_1 traevano in lite l' CP 4 innanzi all' intestato Ufficio, per ivi sentirla condannare al risarcimento danni subiti a causa dello sversamento di liquidi inquinanti fuoriusciti dalla rete fognaria di pertinenza della stessa.
A sostegno causale della pretesa, premettevano di essere proprietarie di terreni agricoli, in catasto
Comune di CP_2, foglio 101, p.lle 75 e 101, interessati dall' attraversamento di condutture del vicino depuratore della societa' convenuta, con presenza di pozzetti di ispezione e di collegamento.
Rappresentavano che nel dicembre 2020 il fondo ebbe ad essere interessato da fuoriuscite di acque fognarie, che, invadendo il proprio predio, con fenomeno che ebbe a reiterarsi sino al gennaio 2021, determinavano l' inquinamento di parte dei terreni, che, l' AQP quantunque incaricatasi di risanare, non ebbe a provvedervi, peggiorando la situazione anche mediante sbancamento del terreno, mai ripristinato, con una produzione dannosa pari ad € 14340,00, quali costi di pristino nello stato quo ante, per cui domandavano conforme condanna, oltre accessori e vittoria di spese, con distrazione.
La pretesa veniva avversata dalla convenuta, che, in limine, si dichiarava estranea alla vicenda, atteso, che, essendo la fenomenologia dannosa riconducibile all' immissione di acque in concomitanza di eventi meteorici, la stessa fosse imputabile al ONroparte_2 come accertato dai propri tecnici,
,
stante l'assenza di una rete di smaltimento delle acque piovane, non spettante alla societa' in ragione della stipulata convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato, precisando che di tale evenienza fosse al corrente anche l' ente civico interessato, ripetutamente sensibilizzato a risolvere la questione, tesi, peraltro, accolta in alcune pronunce delle locali corti di merito.
Eccepita anche l' incompletezza allegativa della domanda, assunta come sfornita di prova, in particolare sulla dimostrazione del nesso causale tra evento e danno ed ai profili soggettivi dell' azione aquiliana, ed anche sul danno nella sua precisa ed ontologica esistenza, dichiaratasi carente di legittimazione passiva, concludeva, previo differimento dell' udienza di prima comparizione per consentire la chiamata in causa dell' ente civico, per il rigetto della pretesa, gradatamente per la declaratoria di repsonsabilita' in capo al terzo chiamato, in via ulteriormente gradata per la riduzione del risarcimento in limiti di giustizia, in ogni caso con vittoria di spese.
Dispostane la chiamata in causa, si costituiva anche il ONroparte_2 che, a sua volta, si dichiarava difettante di legittimazione passiva, fondando l'assenza della condizione dell' azione in proprio capo sui profili fattuali che ebbero a caratterizzare la produzione dannosa, in effetti riconducibile a d opere ed attivita' di esclusiva spettanza dell' CP_4 , come gia' emerso ante causam, evidenziando che, in ogni caso, l'attivita' di smaltimento fognario sarebbe attribuita al titolare del S.I.I. qualifica appartenente alla stessa societa', ferma la mancata dimostrazione della tesi "riversativa" formulata dalla convenuta.
In rito, esclusa l'applicabilita' della fattispecie aggravata di cui all' art. 2051 c.c., evidenziava le carenze probatorie della domanda, assunta, in ogni caso, come esaminabile secondo il protocollo accertativo ex art. 2043 c.c., quindi sfornita di prova sugli elementi qualificanti la fattispecie, evidenziando, gradatamente, la repsonsabilita' in proprio della parte danneggiata, in via ulteriormente gradata paventando la responsabilita' solidale dell' ente e dell' AQP, concludendo, quindi, per la declaratoria di difetto della condizione dell'azione e conseguente estromissione dal giudizio, nel merito per il rigetto della domanda, gradatamente per il riconoscimento del dovuto nei limiti di giustizia, previa riduzione in ragione dell' accertanda responsabilta' concorsuale di parte attrice, in ogni caso da pronunciarsi in via solidale, vinte le spese.
Istruita come in atti, disposte ed espletate n. 2 CTU tecniche, la causa veniva rimessa a decisone ex art. 281 sexies cpc, udita la discussone di rito.
MOTIVI
In primis va disattesa l'eccezione in rito sollevata dalla difesa convenuta e, omologamente, dal terzo chiamato, noto che la legittimazione passiva ad causam non e' altro che l' astratta coincidenza tra il soggetto vocato in lite con chi, avuto riguardo alla rappresentazione causale attorea e secondo la fattispecie applicabile al rapporto giuridico dalla stessa scaturente, sia destinatario degli effetti della domanda (Cass. 9678/03), a nulla rilevando, ai fini dell' accertamento della ricorrenza della condizione dell'azione, che il convenuto sia il concreto titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio, che e' questione diversa, concernente il merito (10551/03), di modo che la "legitimatio" va ravvisata per il solo fatto dell' affermazione di titolarita' del diritto leso (rispetto all' attore) e dall' attribuzione dell' obbligo di rispondere della stessa (15177/02).
Applicando il principio al caso in esame, la legittimazione della convenuta deve opinarsi sussistere per il semplice fatto che l'attore l' ha indicata quale soggetto tenuto alla rifusione quale responsabile dei danni subiti per il fatto illecito ascritto, mentre, come evincibile ex actis, l'eccezione di difetto dell' azione, nella sua concreta essenza processuale, configura una contestazione impeditiva mirata ad escludere un fattore costitutivo della domanda, integrato dalla propria estraneita' al fatto omissivo
(assunto come attribuibile a terzi), quindi (dato implicitamente presupposto) tenuto a rispondervi chi effettivo titolare del rapporto, che integra una chiara eccezione meritoria che va, di conseguenza, riqualificata in termini e trattata in sede opportuna.
Lo stesso va argomentato in ordine all' omologa eccezione sollevata dal terzo chiamato, sussistendo
(anche) la sua legittimazione passiva quale effetto dell' attribuzione ad essa di responsabilita' del fatto dannoso, secondo chiaro elaborato difensivo formulato dalla CP_4 che l'ha individuato come tale in ragione delle causali "riversative" elaborate in atti.
Cio' prelude all' esigenza di valutare esattamente la posizione assunta dal terzo chiamato nel presente giudizio, rilevato che, avuto riguardo alle difese svolte dalla prima resistente, il CP 2 e' indicato quale effettivo responsabile del danno, in quanto prodottosi per contegno omissivo allo stesso imputabile, riversando, in tal modo, il medesimo titolo causale (responsabilita' da fatto illecito per evento ricollegabile ad omissioni nella funzione di smaltimento meteorico, allo stesso spettante secondo le varie convenzioni stipulate) nei confronti della chiamata, in una rappresentazione che, individuando un terzo responsabile del danno contro il convenuto avanzato, determinerebbe l' investitura del terzo di convenuto "aggiunto", unitamente a quello formalmente e sostanzialmente gia' tale, trattandosi di individuare il vero responsabile in un contesto accertativo sostanzialmente unico (Cass. 8811/03), anche senza domanda esplicita dell' attore e senza che il giudice incorra in un vizio di ultrapetizione (13165/07).
Giove inoltre evidenziare che la pretesa risarcitoria, di chiara indole aquiliana, pare plausibilmente esaminabile alla stregua dei criteri accertativi di cui alla fattispecie aggravata ex art. 2051 c.c., notoriamente comprendente tutte quelle ipotesi in cui il danno ingiusto derivi da cose in custodia, prefigurandosi nel caso il rapporto diretto tra cosa e danno, in cui il nesso si dimensiona in termini di riconducibilita' causale “diretta" del nocumento al bene custodito (senza che venga in rilevo, almeno apparentemente, l'evento, quale fattore intermedio tra cosa e danno), istituto caratterizzato dall' inversione parziale degli oneri probatori a carico dell' assunto danneggiato, il quale, pur onerato della dimostrazione degli (ulteriori) elementi che caratterizzano la fattispecie, e' agevolato dalla presunzione di responsabilita' (da culpa omissiva) in capo al custode, il quale, per vincerne gli effetti, deve dare compiuta dimostrazione del cosiddetto fortuito, scolasticamente integrato dal fatto proprio dell'istante, dal fatto di terzi, e, infine, dal fattore imprevedibile, irresistibile o inevitabile
(inimputabile), tutti antefatti idonei a recidere il nesso eziologico tra cosa ed evento, tali da mandare il custode esente da ogni addebito.
Non puo' essere condivisa appieno, pertanto, la transizione difensiva del terzo chiamato, ove paventa l' inapplicabilita' al caso in oggetto dei criteri accertativi di cui alla fattispecie aggravata di responsabilita' ex art. 2051 c.c., essendo la domanda attrice, inequivocabilmente, postulata sul rapporto diretto tra danno e cosa custodita, mentre la tesi di applicabilita' dell' art. 2043 c.c. puo' assumere una sua pertinenza nei rapporti tra danneggiato e CP_2 evidenziato in merito che, in effetti, la causale impeditiva formulata dal terzo si presta ad essere valutata nei differenti termini precisati, considerato sul punto l' orientamento di legittimita' significato in atti, secondo cui, effettivamente, ove vertasi in tema di danno in cui la cosa e' mero tramite di una serie dinamica dannosa riconducibile a fattori esterni, la domanda va scrutinata alla stregua dei criteri accertativi di cui alla fattispecie generale evidenziata.
Su tali presupposti, vanno esaminate le emergenze istruttorie, dalle quali pare si possa ragionevolmente ricavare la sussistenza degli elementi che qualificano la fattispecie, evidenziato che le parti resistenti non hanno inteso nemmeno negare il danno nella sua dimensione fenomenica se non in termini generici, ne' l' evento inondativo, per altro profilo dimostrato nella sua evidenza mediante l' escussione dei testi ( Tes_1 e Tes_2, agenti intervenuti che confermavano il verbale di servizio e Parte_3 ), che, con dichiarazioni lineari, prive di contraddizioni ed in modalita' conformi all' esame comparato, hanno confermato la fenomenologia invasiva rappresentata nel libello introduttivo, e che, fatti estremamente significativi, non fossero in corso precipitazioni atmosferiche ON nel periodo dello sversamento, ed anche che sul posto intervenissero maestranze dell' per rimuovere materiale inquinato dai liquami.
La dichiarazione testimoniali, gli allegati documenti e gli elaborati peritali contribuiscono a fondare la causale eziologica sostenuta dalle attrici.
Gli accertamenti peritali, le cui risultanze vanno condivise, trattandosi di opere congruamente motivate ed apprezzabili sotto il profilo metodologico (dimostrando i CTU, anche di aver colto esattamente le esigenze di indagine trasfuse nei conferiti quesiti), procedendo preventivamente ad un attento e scrupoloso esame dei luoghi della controversia, giungevano alla conclusione che i danni, indubbiamente (e pacificamente) verificatisi a seguito degli sversamenti di liquami fuoriusciti dai pozzetti di proprieta' CP_4 fossero, di conseguenza, eziologicamente collegati a tali fenomenologie, descrivendone anche le dinamiche, soffermandosi, in particolare, sul fattore eziologico, ricondotto, esattamente, alla limitazione strutturale della rete fognaria (deficit funzionale del sistema di drenaggio), secondo dato fondato (anche) sulla empirica constatazione che, se lo sversamento fosse dovuto alle precipitazioni meteoriche, il fenomeno si sarebbe verificato proprio in tali occasioni, ipotesi scartata in virtu' di un approfondito studio dei rilievi statistici che escluderebbero tale correlazione.
L'accertamento del secondo CTU incaricato per i motivi ampiamente espressi nelle ordinanze interinali, collima con quella del primo affidatario dell' indagine, al di la' dei concreti risvolti che ha caratterizzato lo svolgimento delle relative operazioni, il quale aveva, egualmente, ricondotto la ON seriologia causale alle cose in custodia dell' enfatizzando, in particolare, la mancata manutenzione delle opere di deflusso fognario.
La conferma della perizia Per_1 di quanto gia' accertato dall' ing. Per_2 esclude ogni ipotesi di parizialita' paventata dalla convenuta in relazione alla prima perizia, sicche' gli accertamenti peritali possono essere posti ragionevolmente a base della presente decisione.
Vanno, pertanto, disattese le eccezioni impeditivo/riversative formulate dall' CP 4 , segnatamente mirate ad ascrivere la causale dannosa in capo al CP_2 terzo chiamato, che, quale proprietario- gestore delle reti di smaltimento acque meteoriche (tale correttamente individuato sulla base delle convenzioni regionali in tema di ripartizione dei rispettivi compiti sulla gestione delle opere di deflusso fognario e meteorico), non avrebbe per tempo provveduto ad adottare i giusti accorgimenti per ovviare alle immissioni (in fogna nera, di pertinenza dell' CP_4 ) delle acque meteoriche.
La tesi, pur pertinente, e per altro aspetto, sostenuta sulla base di autorevoli fonti giudiziali esplicitate in atti, non pare cogliere nel segno, considerato che, diversamente da quanto accertato nei contenziosi evocati, non vi siano, nel caso, elementi certi per ricondurre le dinamiche dannose al sovraccarico meteorico, anzi, escluso quale fattore incidente proprio in virtu' delle risultanze di questo giudizio, come ampiamente sopra argomentato.
Ne discende che la prospettazione sull' elemento dinamico-causale sposata dall' ente civico, rappresentata quale fattore incidente autonomamente ed esclusivamente sulla produzione dannosa qui in esame, rimane allegato non solo indimostrato, ma anche escluso dalle indagini tecniche, qui anche ripetute.
Su tali basi, possono essere svolte le seguenti considerazioni conclusive.
La domanda va accolta nei termini quantificativi di cui agli accertamenti tecnici ufficiali, provati tutti gli elementi che caratterizzano la fattispecie aggravata da cose in custodia, escluso, per contra, ogni coinvolgimento causale nella serie dannosa del comune convenuto, nonche' della parte attrice, nei cui confronti non e' emerso alcun elemento atto a fondarne la corresponsabilita' nell accaduto.
Va quindi rigettata la domanda per quanto estesa nei confronti dell' ente civico convenuto, atteso che alcuna imputabilita' risulta dimostrata in capo all' ente in relazione agli sversamenti meteorici nella rete fognaria, non essendovi alcun elemento che riconduca tale fenomenologia complessa a fatto proprio dell' ente stesso, rimasto, in ogni caso, acquisito che la conduttura da cui si sarebbe sprigionato ON il fenomeno infiltrativo ricade nella esclusiva sfera di gestione dell' secondo rilievo formulato dall' ente e che qui va ragionevolmente condiviso, avuto riguardo alla struttura che caratterizza la fattispecie aggravata in esame, che vuole l' attribuzione di responsabilita' in capo a chi sia custode effettivo del manufatto.
Deve considerarsi fatto acquisito anche la ontologica sussistenza del danno, integrato dall' esigenza di ripristino del predio (danneggiato dallo sversamento e dallo sbancamento del terreno operato dalle ON come esattamente descritto nell' atto di citazione, allegazione rimasta maestranze '
sostanzialmente incontestata, oltre che suffragata dagli accertamenti peritali, che con dovizia di particolari, esaminando gli atti e tenendo conto degli interventi operati dall' accertavano in loco quali fossero le opere necessarie per sistemare il predio nella sua morfologia originaria, determinandone anche i costi.
Ne deriva che la domanda vada accolta, nei termini enucleati, nei soli confronti dell' CP_4
Il danno, integrato dai costi di pristino, ammonta ad € 11122,00, importo compatibile con gli accertamenti quantificativi peritali (esclusa la maggiorazione del 5% auspicata nella prima perizia), oltre rivalutazione monetaria dal di' della produzione dannosa sino alla presente pubblicazione e di interessi al tasso legale, dallo stesso giorno e sino ad effettivo soddisfo.
Vanno rifuse dalla soccombente societa' le spese di lite, da rapportarsi allo scaglione includente l' effettivo riconosciuto, giusta conforme previsione tariffaria, mentre non sono configurabili gli estremi di cui all'art. 91 cpc nei rapporti tra la convenuta ed il terzo chiamato, considerato sul punto che anche il CP 2 ha resistito alla domanda, con conseguente compensazione nei rapporti interni;
cosi' va argomentato anche nei rapporti tra l'attrice ed il CP_2 stante la reciproca soccombenza, data nei confronti dell' ente, dal rigetto dell'eccezione di infondatezza della domanda, che, all' esito della presente, risulta, in effetti, respinta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle ragioni istanti per quanto di giustizia, dichiara la responsabilita' della convenuta CP 4 per i danni lamentati da parte attrice, rigettando la pretesa nei confronti del CP_2
[...] ;
. per l'effetto, condanna l' CP_4 al pagamento di € 11122,00, oltre accessori come da parte motiva, in favore dell' attrice, a titolo di responsabilita' aquiliana da cose in custodia;
. condanna la soc. CP_4 al pagamento delle spese di lite in favore degli antistatari procuratori di parte attrice, che si liquidano in € 4275,00, di cui € 275,00 per borsuali, oltre RSG al 15%, nonche'
IVA e CAP, se dovuti, come per legge, disponendo la compensazione nei rapporti tra attrice e terzo chiamato e nei rapporti tra convenuta e terzo chiamato;
. pone le spese da CTU definitivamente a carico della soccombente CP_4
Cosi deciso, si da lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione, in Taranto, 9/12/25
IL go A. IN