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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 24/02/2026, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 615/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svolta ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 09/02/2026, ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 63/2021 depositato il 09/01/2021 proposto da Ricorrente_1 Snc Ricorrente_1 In Liquidazione – P.IVA_Ricorrente_1 rappresentata da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 difesa da Difensore_1 -
CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso Email_1 contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari elettivamente domiciliata presso
Email_2
Agenzia delle Entrate Riscossione – Bari elettivamente domiciliata presso
Email_3
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 1075/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 7 e pubblicata il
12/10/2020 atti impositivi:
- ruolo esattoriale n. 01420120048551538000 irap 2009
- ruolo esattoriale n. 01420120012954269000 iva - altro 2008
- ruolo esattoriale n. 01420120006611063000 irap 2008
- ruolo esattoriale n. 01420130010462559000 iva - altro 2009
- ruolo esattoriale n. 01420130041878969000 irpef - altro 2010
- ruolo esattoriale n. 01420130041878969000 irap 2010
- ruolo esattoriale n. 01420140019777708000 iva - altro 2010
- ruolo esattoriale n. 01420140036476561000 irpef - altro 2011
- ruolo esattoriale n. 01420150018253703000 iva - altro 2011
- ruolo esattoriale n. 01420180000932802000 iva - altro 2014
Richieste delle parti: Appellante: estinzione del processo;
Appellata: estinzione del processo e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Svolgimento del processo
La Ricorrente_1 s.n.c. in liquidazione, come in atti rappresentata e difesa (d'ora in avanti, per brevità, la contribuente), con ricorso notificato in data 9.1.2021, poi iscritto a ruolo in pari data e depositato in data 18.1.2021 nella Segreteria di questa Corte (all'epoca denominata Commissione Tributaria
Regionale), proponeva appello avverso la sentenza n. 1075/07/2020 della Commissione Tributaria
Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso le cartelle di pagamento nn. 01420120006611063, 01420120012954269, 01420120048551538, 01420130010462559,
01420130041878969, 01420140019777708, 01420140036476561, 01420150018253703 e
01420180000932802, emesse dal concessionario del servizio di riscossione Agenzia delle Entrate
Riscossione; di tali cartelle la contribuente sosteneva di non avere mai ricevuto la notifica e di avere preso conoscenza della loro esistenza soltanto in data 29.11.2019, allorquando aveva chiesto al citato concessionario di ottenere copia degli estratti di ruolo che riguardavano la propria posizione di debitore.
Con tali atti alla contribuente era ingiunto di effettuare il pagamento di complessivi € 30.906,71 a titolo di imposte sui redditi e sul valore aggiunto per le annualità 2008, 2009, 2010, 2011 e 2014, computati al lordo di interessi, altri oneri e sanzione pecuniaria al contempo inflitta ed al netto di oneri di riscossione e diritti di notifica. La Commissione Provinciale rigettava il ricorso ed affermava che la notifica delle cartelle di pagamento era valida.
La contribuente chiedeva la riforma della sentenza di primo grado impugnandola per mezzo dei motivi oggetto del gravame innanzi ricordato;
essa lamentava la violazione dell'art. 26 d.p.r. n. 602/73, il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio incombente sul concessionario del servizio di riscossione e la violazione dell'art. 25 d.p.r. n. 602/73.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva a mezzo di proprie controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza in camera di consiglio del 10.3.2025 questa Corte decideva in merito all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e dell'esecuzione degli atti della riscossione oggetto di impugnazione;
con ordinanza n. 482/25 essa respingeva l'istanza e rinviava la trattazione del processo all'udienza del 15.9.2025.
A quest'ultima udienza la trattazione era rinviata poiché, a fronte dell'istanza di rinuncia agli atti del giudizio depositata dall'appellante, era necessario stabilire se vi fosse o meno accettazione dell'appellata; era quindi disposto il rinvio all'udienza del 12.1.2026 ore 9.00.
In data 12.1.2026 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 9.2.2026 deliberava la decisione.
Motivi della decisione La motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c..
In via preliminare deve osservarsi che, con dichiarazione formulata in data 14/15.9.2025, l'appellante manifestava la volontà di rinunciare agli atti del presente giudizio. Questa dichiarazione era notificata in data 15.9.2025 all'Agenzia delle Entrate ed al concessionario del servizio di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate, con memoria depositata in data 22.9.2025, dichiarava di accettare tale rinuncia;
all'udienza del 12.1.2026 il proprio rappresentante e difensore confermava a verbale tale volontà.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 44 commi 1 e 3 d. lgs. n. 546/92 il presente processo deve intendersi estinto per rinuncia agli atti. Le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensati ai sensi dell'art. 15 comma 2 d. lgs. n. 546/92 ad eccezione di quelli già liquidati con l'ordinanza di questa Corte n.
482/25; la condotta processuale dell'appellante, evidentemente ispirata a lealtà fiscale ed a volontà di concorrere alla deflazione del carico di lavoro del presente ufficio giudiziario, integra una ragione grave ed eccezionale per addivenire alla compensazione delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° grado della Puglia/3° Sezione così decide: dichiara l'estinzione del presente processo in conseguenza della rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 44 d. lgs. n. 546/92; compensa integralmente le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9.2.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svolta ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 09/02/2026, ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 63/2021 depositato il 09/01/2021 proposto da Ricorrente_1 Snc Ricorrente_1 In Liquidazione – P.IVA_Ricorrente_1 rappresentata da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 difesa da Difensore_1 -
CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso Email_1 contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari elettivamente domiciliata presso
Email_2
Agenzia delle Entrate Riscossione – Bari elettivamente domiciliata presso
Email_3
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 1075/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 7 e pubblicata il
12/10/2020 atti impositivi:
- ruolo esattoriale n. 01420120048551538000 irap 2009
- ruolo esattoriale n. 01420120012954269000 iva - altro 2008
- ruolo esattoriale n. 01420120006611063000 irap 2008
- ruolo esattoriale n. 01420130010462559000 iva - altro 2009
- ruolo esattoriale n. 01420130041878969000 irpef - altro 2010
- ruolo esattoriale n. 01420130041878969000 irap 2010
- ruolo esattoriale n. 01420140019777708000 iva - altro 2010
- ruolo esattoriale n. 01420140036476561000 irpef - altro 2011
- ruolo esattoriale n. 01420150018253703000 iva - altro 2011
- ruolo esattoriale n. 01420180000932802000 iva - altro 2014
Richieste delle parti: Appellante: estinzione del processo;
Appellata: estinzione del processo e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Svolgimento del processo
La Ricorrente_1 s.n.c. in liquidazione, come in atti rappresentata e difesa (d'ora in avanti, per brevità, la contribuente), con ricorso notificato in data 9.1.2021, poi iscritto a ruolo in pari data e depositato in data 18.1.2021 nella Segreteria di questa Corte (all'epoca denominata Commissione Tributaria
Regionale), proponeva appello avverso la sentenza n. 1075/07/2020 della Commissione Tributaria
Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto, per ragioni di sintesi, si rimanda) aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso le cartelle di pagamento nn. 01420120006611063, 01420120012954269, 01420120048551538, 01420130010462559,
01420130041878969, 01420140019777708, 01420140036476561, 01420150018253703 e
01420180000932802, emesse dal concessionario del servizio di riscossione Agenzia delle Entrate
Riscossione; di tali cartelle la contribuente sosteneva di non avere mai ricevuto la notifica e di avere preso conoscenza della loro esistenza soltanto in data 29.11.2019, allorquando aveva chiesto al citato concessionario di ottenere copia degli estratti di ruolo che riguardavano la propria posizione di debitore.
Con tali atti alla contribuente era ingiunto di effettuare il pagamento di complessivi € 30.906,71 a titolo di imposte sui redditi e sul valore aggiunto per le annualità 2008, 2009, 2010, 2011 e 2014, computati al lordo di interessi, altri oneri e sanzione pecuniaria al contempo inflitta ed al netto di oneri di riscossione e diritti di notifica. La Commissione Provinciale rigettava il ricorso ed affermava che la notifica delle cartelle di pagamento era valida.
La contribuente chiedeva la riforma della sentenza di primo grado impugnandola per mezzo dei motivi oggetto del gravame innanzi ricordato;
essa lamentava la violazione dell'art. 26 d.p.r. n. 602/73, il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio incombente sul concessionario del servizio di riscossione e la violazione dell'art. 25 d.p.r. n. 602/73.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva a mezzo di proprie controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza in camera di consiglio del 10.3.2025 questa Corte decideva in merito all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e dell'esecuzione degli atti della riscossione oggetto di impugnazione;
con ordinanza n. 482/25 essa respingeva l'istanza e rinviava la trattazione del processo all'udienza del 15.9.2025.
A quest'ultima udienza la trattazione era rinviata poiché, a fronte dell'istanza di rinuncia agli atti del giudizio depositata dall'appellante, era necessario stabilire se vi fosse o meno accettazione dell'appellata; era quindi disposto il rinvio all'udienza del 12.1.2026 ore 9.00.
In data 12.1.2026 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 9.2.2026 deliberava la decisione.
Motivi della decisione La motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c..
In via preliminare deve osservarsi che, con dichiarazione formulata in data 14/15.9.2025, l'appellante manifestava la volontà di rinunciare agli atti del presente giudizio. Questa dichiarazione era notificata in data 15.9.2025 all'Agenzia delle Entrate ed al concessionario del servizio di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate, con memoria depositata in data 22.9.2025, dichiarava di accettare tale rinuncia;
all'udienza del 12.1.2026 il proprio rappresentante e difensore confermava a verbale tale volontà.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 44 commi 1 e 3 d. lgs. n. 546/92 il presente processo deve intendersi estinto per rinuncia agli atti. Le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensati ai sensi dell'art. 15 comma 2 d. lgs. n. 546/92 ad eccezione di quelli già liquidati con l'ordinanza di questa Corte n.
482/25; la condotta processuale dell'appellante, evidentemente ispirata a lealtà fiscale ed a volontà di concorrere alla deflazione del carico di lavoro del presente ufficio giudiziario, integra una ragione grave ed eccezionale per addivenire alla compensazione delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° grado della Puglia/3° Sezione così decide: dichiara l'estinzione del presente processo in conseguenza della rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 44 d. lgs. n. 546/92; compensa integralmente le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 9.2.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso