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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/12/2025, n. 4336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4336 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa RA RE, a seguito dell'udienza del 25 novembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 te c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2999/2025 promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 [...]
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Dino Caudullo giusta procura in atti
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro
[...] tempore rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Zappalà giusta procura in atti
- resistente –
Avente ad oggetto: buoni pasto - risarcimento del danno
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 25 novembre 2025 ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i difensori delle parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.3.2025 i ricorrenti, come in epigrafe indicati, hanno premesso di essere tutti dipendenti dell' con le diverse qualifiche di Infermieri Controparte_2 professionali, Collaboratori Sanitari e Operatori Socio Sanitari;
di prestare servizio presso i presidi ospedalieri e;
di aver svolto nel corso degli anni lavoro in turni di Controparte_3 Controparte_4 durata superiore alla sei ore, come da fogli presenza prodotti in atti.
1 Esponevano che l' ospedaliera resistente aveva istituito il servizio mensa solo dal lunedì al CP_1 venerdì dalle ore 13:00 alle ore 14:30, nonché il sabato soltanto presso il P.O. di dalle ore CP_4
13:00 alle ore 14:30 e lamentavano che durante i turni pomeridiani, notturni e festivi, nonché nella giornata di sabato presso il P.O. , quando il servizio mensa non era attivo, non era Controparte_4 stata prevista nemmeno l'erogazione del buono pasto sostitutivo.
Rilevavano a tale riguardo che con deliberazione n.262 del 5.03.2025, l'azienda ospedaliera convenuta “preso atto del prevalente orientamento giurisprudenziale, ivi compreso quello del
Tribunale adito” aveva proceduto con decorrenza dal 01.04.2025 a riconoscere il diritto al pasto per i lavoratori che, come loro, svolgevano servizio con prestazione eccedente le sei ore giornaliere nelle ore pomeridiane e notturne, oltre che nei giorni festivi.
Deducevano che il diritto ingiustamente negato dall' trovava, viceversa, la sua fonte CP_1 normativa nell'articolo 29 del CCNL del 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999
e modificato dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009, oltre che nell'art. 27 del CCNL 2016/2018
e nell'art. 43 del CCNL 2019/2021, dovendo leggersi la succitata disciplina pattizia in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 66 dell'08.04.2003, in forza della quale era stata data piena attuazione alla direttiva n. 93/104/CE.
Ciò posto, sulla scorta dei fogli di presenza prodotti, relativi all'ultimo quinquennio antecedente alla presentazione del ricorso (vale a dire fino al 31.12.2024), dai quali emergeva il numero dei turni pomeridiani, notturni e festivi di durata superiore alle 6 ore;
i ricorrenti, tenuto conto dell'importo nominale del servizio mensa pari ad € 5,11 (come stabilito dall'art. 2 co. 3 del Regolamento aziendale), procedevano a calcolare gli importi loro dovuti a titolo di risarcimento dei danni per la mancata corresponsione dei buoni pasto come da conteggi analitici indicati in ricorso e segnatamente:
turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 456, totale €2.330,16 (€5,11x456); Parte_1
turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 682, totale €3.485,02 (€5,11x682); Parte_2
, turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 168, totale €858,48 (€5,11x168); Parte_3
, turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 87, totale €444,57 (€5,11x87); Parte_4 Pt_6
turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 309, totale €1.578,99 (€5,11x309);
[...] [...]
turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 146, totale €746,06 (€5,11x146); , Parte_7 Parte_9 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 592, totale €3.025,12 (€5,11x592); , turni Parte_10 sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 680, totale €3.474,8 (€5,11x680) , turni sabato, Parte_11 pomeriggio, notte e festivi N. 228, totale €1.165,08 (€5,11x228); turni sabato, Parte_12 pomeriggio, notte e festivi N. 806, totale €4.118,66 (€5,11x806); , turni sabato, Parte_13
2 pomeriggio, notte e festivi N. 146, totale €746,06 (€5,11x146); , turni sabato, Parte_14
pomeriggio, notte e festivi N. 782, totale €3.996,02 (€5,11x782); , turni sabato, Parte_5
pomeriggio, notte e festivi N. 502, totale €2.565,22 (€5,11x502); , turni sabato, Parte_8
pomeriggio, notte e festivi N. 708, totale €3.617,88 (€5,11x708).
Richiamando, quindi, a supporto delle proprie doglianze la giurisprudenza di merito e di legittimità che in più occasioni si è pronunciata in subiecta materia e, in particolare, la sentenza n.5716/2024 resa dall'Ufficio adito in fattispecie analoga, concludevano chiedendo volersi: “1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla erogazione dei buoni pasto sostitutivi al servizio mensa per ogni giorno di servizio effettivamente prestato nel corso dei turni pomeridiani, notturni e festivi eccedenti le sei ore;
2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno per il mancato riconoscimento del diritto al servizio mensa o al buono pasto sostitutivo, da parametrarsi al valore del servizio mensa (euro 5,11), per ciascuna giornata di lavoro eccedente le sei ore effettivamente svolta in turno pomeridiano, notturno e festivo e, segnatamente: , Parte_1 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 456, turni sabato, pomeriggio, notte e Parte_2 festivi N. 682, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 168, , Parte_3 Parte_4 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 87, , turni sabato, pomeriggio, notte e Parte_6 festivi N. 309, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 146, , Parte_7 Parte_9 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 592, , turni sabato, pomeriggio, notte e Parte_10 festivi N. 680, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 228, , turni Parte_11 Parte_12 sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 806, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. Parte_13
146, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 782, , turni Parte_14 Parte_5 sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 502, , turni sabato, pomeriggio, notte e Parte_8 festivi N. 708; 3) conseguentemente, condannare l' in persona del Controparte_2
Direttore generale p.t. al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme: Parte_1
€2.330,16, €3.485,02, €858,48,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
€444,57, €1.578,99, €746,06, €3.025,12, Parte_6 Parte_7 Parte_9 Pt_10
€3.474,8, €1.165,08, €4.118,66, €746,06,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13
€3.996,02, €2.565,22, €3.617,88”. Parte_14 Parte_5 Parte_8
1.2 Con memoria di costituzione depositata in data 27.8.2025 si costituiva tempestivamente in giudizio l' eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, nonché, Controparte_2
l'intervenuta prescrizione di tutte le eventuali somme dovute maturate nel periodo antecedente
3 l'ultimo quinquennio a far data dal deposito del ricorso (31.3.2025 rectius 28.3.2025) non avendo i ricorrenti, a suo dire, prodotto validi atti interruttivi del predetto.
Eccepiva, altresì, la prescrizione delle somme richieste a titolo di buoni pasto per i turni espletati dai predetti ricorrenti nei mesi di gennaio 2019, febbraio 2019 e sino al 4 marzo 2019 dai ricorrenti
, e , nonché delle somme richieste per i mesi di gennaio, Parte_9 Parte_10 Parte_12 febbraio e marzo 2020 dai ricorrenti e . Parte_14 Parte_3
Nel merito, deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese dei ricorrenti alla stregua di un'interpretazione diametralmente opposta a quella di cui all'tatto introduttivo del giudizio della normativa contrattuale del settore.
A tale riguardo, evidenziava che i ricorrenti non avevano comunque dimostrato di aver diritto al buono pasto e di aver svolto servizio per orario superiore alle 6 ore sui turni pomeridiani, notturni e festivi né di averli effettivamente espletati.
Deduceva, altresì, di aver proposto una modalità alternativa di somministrazione del pasto ai propri lavoratori anche nei turni pomeridiani, notturni e festivi ma che tuttavia nessuno dei ricorrenti aveva fornito prova di avere richiesto tale modalità di fruizione del pasto né che le stesse fossero state loro negate.
Con particolare riguardo alla posizione della ricorrente eccepiva che la stessa non aveva Parte_9 prodotto in atti i fogli presenza relativi ai turni di lavoro svolti nell'anno 2024 sicché per tale annualità non era possibile accertare il diritto della predetta a percepire le somme richieste a titolo di risarcimento per mancata fruizione dei buoni pasto.
Contestava i conteggi allegati in ricorso poiché generici formulando le seguenti conclusioni:
“rigettare integralmente il ricorso proposto dai ricorrenti, perché del tutto infondato e improbato in fatto e in diritto” in via subordinata, “rideterminare l'importo unilateralmente quantificato dai ricorrenti e richiesto per i turni nelle ore pomeridiane, notturne e festive entro i limiti dei periodi documentati in atti e nei limiti degli interessi eventualmente dovuti dal giorno del deposito del ricorso”.
Deduceva, altresì, che ai sensi dell'art. 29, co. 3, del CCNL integrativo del Comparto Sanità del
20.09.2001, “il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore
a 30 minuti” e che l'art. 2, co. 4, del Regolamento aziendale sull'utilizzo del servizio mensa dell' prevedeva espressamente che “per accedere al servizio mensa occorrerà Controparte_2 necessariamente non risultare in servizio e dunque avere debitamente timbrato l'uscita”.
4 Ciò posto, assumeva che da una verifica sui cartellini depositati in atti dagli stessi ricorrenti era emerso che, nei periodi di lavoro documentati, i suddetti non avevano proceduto ad effettuare la timbratura in uscita dal lavoro prima di accedere alla mensa.
In conseguenza di ciò avanzava domanda riconvenzionale con la quale chiedeva “Accertare e dichiarare la mancata timbratura in uscita e in entrata del cartellino per accedere al servizio mensa da parte dei ricorrenti durante il turno antimeridiano, pari a 30 minuti, per tutti i periodi documentati in ricorso, in violazione dell'art. 29, co. 3, del CCNL integrativo del Comparto Sanità del 20.09.2001
e degli articoli 2, comma 4, e 5 del Regolamento aziendale sull'utilizzo del servizio mensa per i dipendenti dell' Per l'effetto, condannare i ricorrenti, ai sensi dell'art. 5 del Controparte_2
Regolamento aziendale sull'utilizzo del servizio mensa per i dipendenti dell' Controparte_2 nonché dell'art. 2033 c.c., alla decurtazione di 30 minuti dalla giornata lavorativa di riferimento e, pertanto, alla restituzione in favore dell' Controparte_1 [...]
degli importi corrispondenti all'orario di lavoro Controparte_1 CP_2 CP_2 ingiustamente sottratto a ogni turno antimeridiano come documentato in atti dagli stessi ricorrenti”.
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 25 novembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., depositate da entrambe le parti, la causa è stata trattenuta in decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
*******
2. In via preliminare va esaminata e respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da parte resistente.
Assume a tale riguardo, l'azienda ospedaliera la genericità del ricorso poiché “in violazione dell'art.
414 c.p.c., le domande sono formulate in forma indistinta e cumulativa, con allegazioni generiche e documentazione non coordinata alle singole pretese” (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione e risposta).
Premesso che la contestata violazione dell'art. 414 c.p.c. condurrebbe ad un'ipotesi di nullità del ricorso e non di inammissibilità come dedotto, la prospettata sanzione è infondata.
Nel rito del lavoro, infatti, non si ha nullità del ricorso per mancata determinazione del petitum o della causa petendi, allorché sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto e dei riferimenti anche documentali dell'istanza, attesa la sua natura di componente della domanda dell'unitario processo di cognizione (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n.
18930/2004).
5 Nel caso che ci occupa non vi è dubbio che tali elementi siano ben individuati ove si consideri che il petitum consiste nella richiesta di accertamento del diritto dei ricorrenti, quali dipendenti dall' CP_1 sanitaria resistente, al risarcimento del danno per mancata fruizione dei buoni pasto durante i turni pomeridiani, notturni e festivi e che nel ricorso risultano analiticamente indicati per ciascun ricorrente il totale dei turni dagli stessi espletati e per i quali si rivendica il chiesto risarcimento. (cfr. pagg. da
14 a 17 ricorso).
Ne consegue che i ricorrenti hanno correttamente indicato tutti gli elementi utili a individuare le plurime domande cumulate e proposte con il ricorso introduttivo del presente procedimento.
Del resto, l'eccezione appare vieppiù infondata laddove si consideri che parte resistente ha potuto compiutamente spiegare le proprie articolate difese formulando, altresì, sulla scorta delle allegazioni e delle prove fornite in ricorso, domanda riconvenzionale nei confronti dei ricorrenti.
3.Venendo al merito della controversia si osserva che con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio i ricorrenti, dolendosi del fatto che l'Azienda datrice di lavoro non abbia mai garantito loro il servizio mensa durante l'espletamento dei turni pomeridiani, notturni e festivi, nonché nella giornata del sabato presso il P.O. e che, in alternativa, non abbia loro riconosciuto neppure il Controparte_3 diritto ai buoni pasto, hanno chiesto per un verso accertarsi il loro diritto all'erogazione da parte dell' convenuta dei buoni pasto per ogni turno lavorativo pomeridiano, notturno e festivo CP_1 eccedente le sei ore e, per altro verso, dichiarare il loro diritto ad essere risarciti del danno subìto, per non avere avuto erogati i buoni pasto, nei periodi indicati in ricorso per ciascun lavoratore, in misura pari al valore del servizio mensa non erogato (€. 5,11) per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore di effettiva presenza.
Ciò posto, rappresentano circostanze pacifiche l'orario di funzionamento della mensa dell'azienda ospedaliera resistente espressamente previsto dall'art. 3 del “Regolamento utilizzo servizio mensa dipendenti e cioè dal lunedì al venerdì, dalle ore 13:00 alle ore 14:30 ed il sabato, dalle ore CP_2
13:00 alle ore 14:30 solo il P.O. Garibaldi di Nesima, e parimenti dimostrato ed incontestato che i ricorrenti - tutti dipendenti dell'azienda ospedaliera resistente con i diversi profili di Infermieri professionali, Collaboratori Sanitari e Operatori Socio Sanitari - hanno prestato attività lavorativa in misura superiore alle 6 ore di lavoro consecutive durante i turni di lavoro pomeridiani, notturni e festivi non coperti dal servizio mensa, come emerge agevolmente dai fogli presenza (id est stampe cartellino) allegati al ricorso le cui risultanze non sono state specificamente contestate dall' CP_1 resistente (cfr. all.ti da 7 a 54 ricorso).
6 3.1 Tanto considerato, e rinviando al prosieguo la determinazione del quantum debeatur, ritiene il
Tribunale che nell'an il ricorso sia fondato, e ciò per le ragioni che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 5716/2024 resa il 18 dicembre 2024 nella causa iscritta al n. 7728/2024 R.G. in fattispecie analoga;
ragioni che si riportano testualmente ai sensi dell'articolo
118 delle disp. di att. al c.p.c..
“3. Ciò premesso, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e che lo stesso meriti di essere accolto, dovendosi porre a fondamento della decisione gli arresti della Suprema Corte e cioè le pronunce 1 marzo 2021, n. 5547, e 4 giugno 2021, n. 15629, di recente richiamate anche da Cass. n.
21440/2024 che ha avuto modo di pronunciarsi su una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, ove la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di un dipendente turnista di una azienda ospedaliera accertando il suo diritto alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore e condannando l' al Controparte_1 risarcimento del danno sul presupposto che l'articolo 29 comma 2 del CCNL Comparto Sanità del
2001 deve essere interpretato in combinato disposto con l'articolo 8 del d. lgs. n. 66/2003 e che, in forza di tali disposizioni, il diritto alla mensa deve essere identificato con il diritto alla pausa sicché deve essere riconosciuto a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore.
4. Come rimarcato nella indicata recente pronuncia (Cass. ord. n. 21440/2024), per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985).
4.1. Nella fattispecie di causa viene in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del
7 aprile 1999 (cfr. all. 6 al ricorso) a tenore del quale: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il
7 dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2”.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio
2009, biennio economico 2008 – 2009 (cfr. all. 5 al ricorso), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori…
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
L'articolo 27, comma 4, del CCNL 2016/2018 (cfr. all. 4 al ricorso), ha previsto, poi, che “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del
20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”.
4.2. Previsione identica a quella testé riportata è contenuta nell'articolo 43, comma 4, del CCNL 2 novembre 2022, Comparto Sanità (da questo giudice conoscibile secondo il principio iura novit curia, trattandosi di CCNL concernente il pubblico impiego).
8 Riportate le previsioni contrattuali di riferimento, la questione da dirimere consiste nello stabilire quale sia la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 del riportato articolo
29 CCNL integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
Come evidenziato da Cass. n. 21440/2024, che, a sua volta, ha riportato l'iter motivazionale di Cass.
n. 5547/2021, “…11. L'articolo 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto - ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la "particolare articolazione dell'orario di lavoro" è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
15. Di qui il rilievo del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegato alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa”.
Va poi evidenziato che l'assunto della resistente secondo cui il diritto alla mensa debba CP_1 discendere da una obbligatoria sosta lavorativa e altresì che la norma contrattuale richiederebbe che l'attività sia prestata nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto è stata disattesa dalla Suprema Corte che ha osservato come “…una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste” (Cass. n. 4457/2021).
4.3. In relazione, inoltre, alla previsione convenzionale contenuta nell'art. 27 CCNL Comparto
Sanità 2016-208 comma 4 ed in vigore per il periodo successivo al 1 gennaio 2016, riprodotta poi
9 nell'articolo 43, comma 4, del CCNL 2 novembre 2022, Comparto Sanità, richiamato dall' CP_1 resistente in memoria, secondo cui: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 ore, il personale purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto”, si osserva che la stessa non costituisce una deroga all'art. 8 del citato d. lgs. n. 66/2003, atteso che l'espressione “non in turno” deve interpretarsi nel senso che, per il personale in turno, la pausa può essere diversamente articolata per esigenze di servizio ma non esclusa, tenuto conto che la stessa disposizione convenzionale rinvia al precedente art. 29 del Contratto collettivo integrativo, oggetto di interpretazione da parte della Suprema Corte nel senso favorevole alla prospettazione offerta dai ricorrenti.
4.4. In definitiva, il diritto a usufruire del buono pasto, trattandosi di beneficio di natura assistenziale legato all'organizzazione del lavoro, è condizionato al verificarsi delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva che nel comparto Sanità sono stabilite dall'art. 29 del CCNL integrativo
2001 e coincidono con la particolare articolazione dell'orario di lavoro che attribuisce al lavoratore il diritto alla pausa, ossia il prolungamento dell'attività lavorativa per un periodo superiore alle sei ore.
5. Tenuto conto che non è contestato dall'azienda datrice di lavoro che i ricorrenti lavorino secondo una turnazione che contempla turni eccedenti le sei ore, con la conseguenza che sussiste il diritto alla pausa e, dunque, alla consumazione del pasto, deve ritenersi sussistente in capo agli stessi il diritto alla mensa ovvero all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore.
Deve, dunque, dichiararsi il diritto dei ricorrenti ad avere erogato dalla Azienda datrice di lavoro, dalla data della domanda, un buono pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore.
6. L'omessa corresponsione dei buoni pasto per il passato fa sorgere, inoltre, in capo ai ricorrenti il diritto al risarcimento del danno subìto per ciascun giorno in cui è stato superato l'orario di sei ore, da parametrarsi al costo del pasto a carico del datore di lavoro e, quindi, da determinarsi in € 4,13, pari al corrispettivo di quanto stabilito in lire dall'articolo 33, comma 4, del D.P.R. n. 270/1987 come modificato dall'articolo 68, comma 2, del D.P.R. n. 384/1990 (2000 lire il dipendente e 8000 lire l'Azienda).” (cfr. sentenza n. 5716/2024, resa il 18 dicembre 2024 nella causa iscritta al n.
7728/2024 R.G.).
3.2 Trattasi di orientamento che da ultimo ha trovato maggiore conforto in un ulteriore arresto della
Suprema Corte, la quale (cfr. Ordinanza n. 25525 del 17.09.2025), ha ribadito che “In tema di
10 pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto a un intervallo non lavorato (nella specie, la Corte ha sottolineato che il diritto al buono pasto spetta a tutti i dipendenti della Pubblica
Amministrazione, indipendentemente dal fatto che siano turnisti o meno, a condizione che, dopo almeno sei ore di lavoro, abbiano diritto a una pausa pranzo)”.
3.3. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve ritenersi pertanto pacifico il diritto dei ricorrenti a ricevere i buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per l'espletamento di turni di lavoro pomeridiani, notturni e festivi, superiori alle sei ore consecutive.
I ricorrenti assolvendo al loro onere probatorio hanno allegato e documentato di avere svolto attività lavorativa superiore alle sei ore consecutive durante i turni di lavoro pomeridiani, notturni e festivi allegando al ricorso i relativi fogli presenza dai quali emerge chiaramente l'effettiva presenza in servizio dei singoli ricorrenti nei giorni e nelle ore in cui il servizio mensa dell'azienda ospedaliera non era attivo, nonché la durata effettiva di ciascun turno dagli stessi osservato e il cui contenuto deve ritenersi pacifico ed incontestato essendosi limitata l'azienda resistente soltanto a sollevare mere e generiche contestazioni.
Non hanno, invece, pregio le ulteriori deduzioni al riguardo formulate dalla difesa dall'azienda ospedaliera convenuta.
Ed invero, assume, parte resistente la non debenza del buono pasto non avendo i ricorrenti mai richiesto l'attivazione delle modalità alternative di fruizione del pasto diverse dal servizio mensa - attivo solo per i turni antimeridiani ed appositamente previste dall'art. 2 c. 5 del Regolamento aziendale.
L'assunto è infondato.
La disposizione del regolamento aziendale richiamata prevede espressamente che “Ai medici di guardia e al personale turnista che per ragioni assistenziali non possono allontanarsi dalla struttura di appartenenza, viene concessa, qualora ne facciano richiesta, la possibilità di usufruire del pasto nelle varie Unità Operative/Servizi ed in orario di servizio, dietro corresponsione della tariffa stabilita a norma del presente regolamento. In tali casi, il personale è prioritariamente a disposizione
11 dell'assistenza e può consumare il pasto esclusivamente durante i momenti di non necessità di servizio da parte dell'Utenza”.
La predetta disposizione si riferisce pertanto ed esclusivamente al personale – medici, infermieri o operatori – che per ragioni di servizio dovendo garantire un'assistenza continua ai degenti non possono allontanarsi dai reparti per raggiungere la mensa ed ai quali è garantita la possibilità di consumare il pasto durante l'orario di lavoro (cfr. all. 5 Regolamento Aziendale Servizio Mensa dipendenti . CP_2
Sempre a tale riguardo deve osservarsi altresì che, come emerge dal Protocollo “Servizio Mensa in favore del Personale Turnista in servizio nelle ore pomeridiane e notturne nei giorni festivi” successivo alla Delibera n. 262 del 5.3.2025, l'azienda ospedaliera resistente, solo a far data dal
1.4.2025, ha istituito e regolamentato il servizio alternativo alla mensa concedendo ai dipendenti turnisti, oltre che il riconoscimento del buono pasto, la possibilità di usufruire della prenotazione e consegna dei pasti da consumarsi durante l'orario di lavoro (cfr. all. 8 parte resistente).
4. Quanto all'entità del risarcimento dovuto ai ricorrenti, l' resistente dopo aver dedotto CP_1
l'assenza di pregressi validi atti interruttivi, anteriori alla data di deposito del ricorso, ha eccepito l'intervenuta prescrizione “di tutte le somme richieste a titolo di buoni pasto sino al 31 marzo 2020”.
In particolare ha rilevato che con riferimento ai ricorrenti , e Parte_9 Parte_10 [...]
, nonché e , avendo quest'ultimi depositato in atti diffide Pt_12 Parte_14 Parte_3
a mezzo pec rispettivamente del 4.3.2019 e del 12.3.2019, dovevano considerarsi prescritte le somme richieste a titolo di buoni pasto per i turni espletati dai predetti ricorrenti nei mesi di gennaio 2019, febbraio 2019 e sino al 4 marzo 2019; mentre avuto riguardo ai ricorrenti e Parte_2 ha eccepito la prescrizione delle pretese relative alle mensilità di gennaio, Parte_8 febbraio e marzo 2020 atteso che per tali periodi non risulta interrotta la prescrizione.
In via subordinata, ha richiesto “di accertare e dichiarare la prescrizione di tutte le somme richieste
a titolo di buoni pasto dai ricorrenti , e per i turni Parte_9 Parte_10 Parte_12 espletati nei mesi di gennaio 2019, febbraio 2019 e sino al 4 marzo 2019; dal ricorrente
[...]
per i turni espletati nei mesi di gennaio 2019, febbraio 2019 e sino al 12 marzo 2019; dai Pt_14 ricorrenti e per i turni espletati nei mesi di gennaio 2020, Parte_2 Parte_8 febbraio 2020 e sino al 31 marzo 2020”.
Ha, altresì, eccepito la non debenza dei buoni pasto per l'annualità 2024 relativi alla ricorrente Pt_9 non avendo quest'ultima allegato i relativi prospetti presenza dai quali verificare l'effettivo
[...]
12 svolgimento da parte di quest'ultima di attività lavorativa durante i turni pomeridiani, notturni e festivi.
Ciò posto, è appena il caso di osservare che non può dubitarsi dell'efficacia interruttiva delle diffide allegate in atti inviate a mezzo pec all' resistente e sottoscritte da ciascun lavoratore, atteso CP_1 che le stesse contengono la inequivoca rivendicazione a ricevere il buono pasto sostitutivo del servizio mensa per i periodi di servizio eccedenti le sei ore continuative, nonché, per il periodo pregresso, la richiesta di risarcimento dei danni per buoni pasto non goduti, sicché è infondata la prospettazione di parte resistente laddove ritiene che il termine di prescrizione vada computato alla data di deposito del ricorso (cfr. all. 57, 58, 59 e 60 fascicolo ricorrente).
Va quindi evidenziato che con note d'udienza depositate il 10.11.2025 la difesa di parte ricorrente, a fronte dell'eccepita prescrizione ha espressamente rinunciato per i ricorrenti , Parte_9 Pt_10
, e alle somme richieste per l'intero anno 2019 e per i
[...] Parte_12 Parte_14 ricorrenti e agli importi pretesi per l'anno 2020 poiché Parte_2 Parte_8 prescritte ed ha, altresì, ulteriormente ridotto la domanda della ricorrente espungendo Parte_9 dai conteggi allegati al ricorso gli importi richiesti per l'anno 2024 (cfr. note del 10.11.2025 pagg. da
2 a 5, nonché, pag. 7).
Conseguentemente, ha proceduto a precisare la domanda originaria nei termini seguenti: “1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla erogazione dei buoni pasto sostitutivi al servizio mensa per ogni giorno di servizio effettivamente prestato nel corso dei turni pomeridiani, notturni e festivi eccedenti le sei ore;
2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno per il mancato riconoscimento del diritto al servizio mensa o al buono pasto sostitutivo, da parametrarsi al valore del servizio mensa (euro 5,11), per ciascuna giornata di lavoro eccedente le sei ore effettivamente svolta in turno pomeridiano, notturno e festivo e, segnatamente: Parte_1
, turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 456, turni sabato, pomeriggio,
[...] Parte_2 notte e festivi N. 549, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 168, Parte_3 Pt_4
, turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 87, , turni sabato, pomeriggio,
[...] Parte_6 notte e festivi N. 309, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 146, Parte_7 Pt_9
, turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N.407, , turni sabato, pomeriggio, notte
[...] Parte_10
e festivi N. 562, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 228, , Parte_11 Parte_12 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 679, , turni sabato, pomeriggio, notte e Parte_13 festivi N. 146, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 670, Parte_14 Parte_5
, turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 502, , turni sabato,
[...] Parte_8
13 pomeriggio, notte e festivi N. 547. 3) conseguentemente, condannare l' Controparte_2 in persona del Direttore generale p.t. al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme:
€2.330,16, €2.805,39 , €858,48, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
€444,57, €1.578,99, €746,06, €
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_9
2.079,77 , €2.871,82, €1.165,08, €3.469,69 , Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
€746,06, €3.423,7, €2.565,22, Pt_13 Parte_14 Parte_5 Parte_8
€2.795,17”.
[...]
In ragione della riduzione della domanda avuto riguardo alla quantificazione degli importi richiesti, i conteggi sviluppati dai ricorrenti – come precisati nelle note del 10.11.2025 - appaiono corretti e privi di errori logici potendo senz'altro prendersi come paramento di calcolo l'indicato importo di € 5,11, quale valore del servizio mensa del turno antimeridiano, rimasto incontestato da parte dell' CP_1 convenuta.
Sul punto si rileva che la resistente – al di là delle eccezioni segnatamente riportate in fatto - non ha contestato specificamente la modalità di calcolo ed i conteggi formulati dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
laddove, viceversa, secondo i principi generali, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che persino la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice adito (cfr. Cass. civ. sez. lav. n.9285/2003); onere di contestazione specificamente afferente i conteggi relativi al quantum operante financo in ipotesti di contestazione in radice, da parte del convenuto, della stessa sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire quanto più rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (v.
Cass.civ.sez.lav. n.4051/2011; in termini, ex plurimis, Cass.civ.sez.lav. n.945/2006).
Ne deriva che vanno riconosciuti ai ricorrenti, in relazione alla quantificazione della pretesa siccome avanzata con riferimento alla voce ivi specificamente richiesta, i seguenti importi , Parte_1
€. 2.330,16 (€. 5,11 x n. 456 turni del sabato, pomeriggio, notte e festivi); €. Parte_2
2.805,39 (€. 5,11 x n. 548 turni di sabato, pomeriggio, notte e festivi); , €. 858,48 Parte_3
(€. X n. 168 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi), , €. 444,57 (€. 5,11 x n. 87 turni Parte_4
14 sabato, pomeriggio, notte e festivi), , €. 1.578,99 (€. 5,11 x n. 309 turni sabato, Parte_6 pomeriggio, notte e festivi), , €. 746,06 (€. 5,11 x n. 146 turni sabato, pomeriggio, Parte_7 notte e festivi), , €. 2.079,77 (€. 5,11 x n. 407 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi), Parte_9
, €. 2.871,82 (€. 5,11 x n. 562 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi), Parte_10 Parte_11
, €. 1.165,08 (€. 5,11 x n. 228 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi), €.
[...] Parte_12
3.469,69 (€. 5,11 n. 679 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi), , €. 746,06 (€. 5,11 Parte_13
x n. 146 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi), , €. 3.423,70 (€. 5,11 x n. 670 Parte_14 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi), , €. 2.625,22 (€. 5,11 x n. 502 turni Parte_5 sabato, pomeriggio, notte e festivi), turni sabato, €. 2.795,17 (€.
5.11 x n. 547 Parte_8 pomeriggio, notte e festivi).
Ai predetti importi andranno aggiunti i soli interessi legali come per legge non potendo invece nulla riconoscersi a titolo di rivalutazione monetaria in ragione della natura pubblica del rapporto di lavoro.
5. Passando all'esame della proposta domanda riconvenzionale, deduce parte resistente che “da una verifica effettuata sui cartellini depositati in atti dagli stessi ricorrenti è emerso che gli stessi, nei periodi di lavoro documentati, benché come dagli stessi espressamente dichiarato abbiano usufruito della consumazione del pasto per un tempo di 30 minuti durante il turno antimeridiano, non abbiano, tuttavia, proceduto alla timbratura in uscita del relativo cartellino”.
Sulla scorta di tale premessa ha quindi richiesto la condanna dei ricorrenti alla decurtazione di 30 minuti dalla giornata lavorativa di riferimento, nonché, alla restituzione in suo favore “degli importi corrispondenti all'orario di lavoro ingiustamente sottratto a ogni turno antimeridiano come risultante dai prospetti presenza dagli stessi allegati al ricorso”.
Ritiene il Tribunale che la domanda in riconvenzionale sia infonda, poiché generica in punto di allegazione, nonché, del tutto sfornita di prova e che di conseguenza vada rigettata.
In applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, nel caso di domanda avente ad oggetto il recupero delle somme indebitamente percepite dal lavoratore, è lo stesso datore di lavoro a dover dimostrare l'esistenza dell'indebito e la fondatezza della sua pretesa.
E' di tutta evidenza, pertanto, che a fronte del lamentato utilizzo da parte dei ricorrenti, durante i turni antimeridiani, del servizio mensa in assenza di timbratura sarebbe stato preciso onere della resistente non solo dimostrare l'utilizzo da parte dei predetti ricorrenti del servizio mensa durante i turni antimeridiani ma, altresì, la mancata timbratura da parte degli stessi all'entrata e all'uscita dalla mensa con l'intento di risultare in servizio durante la consumazione dei pasti.
15 Nel caso che ci occupa, l'asserzione di parte resistente è del tutto labiale non rinvenendosi in ricorso alcuna “ammissione” da parte dei ricorrenti in ordine all'utilizzo della mensa durante i turni di lavoro antimeridiani – peraltro nemmeno oggetto di giudizio – e non avendo l'azienda resistente provato o chiesto di provare l'omessa timbratura da parte dei ricorrenti durante la pausa pranzo.
Le predette carenze di allegazione e prova non possono certamente essere colmate per il tramite di una consulenza tecnica d'ufficio, che sarebbe del tutto esplorativa e come tale inammissibile.
6. Quanto alle spese di lite, tenuto conto da un canto dell'avvenuta riduzione della domanda da parte del ricorrente e, dall'altro, dell'infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente, giustifica la parziale compensazione in misura di un 1/5; la restante parte seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c. con onere a carico dell'azienda ospedaliera convenuta, nella misura di cui al dispositivo ai sensi del DM 55/2024 come modificato e D.M. 147/2022, in applicazione dei principi di cui a recenti arresti della Suprema Corte (Cass. n. 10367/2024)1.
Reputa a tale riguardo il Tribunale che il caso di specie rientri nelle ipotesi di cui all'art. 103, primo comma, ultima parte, c.p.c. ossia di connessione impropria, avendo i ricorrenti proposto tutti domande che impongono la risoluzione di identiche questioni di diritto (relative al diritto al risarcimento del danno per il mancato riconoscimento del buono pasto) e di fatto (relative all'espletamento in concreto di turni di lavoro pomeridiani, notturni, festivi o nella giornata del sabato), tra loro distinte solo quantitativamente.
I ricorrenti si trovano infatti tutti nella medesima posizione processuale (sul punto v. anche Cass. n.
15946/2024), con la conseguenza che sussistono i presupposti per disporre l'aumento di cui all'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, anche tenuto conto dell'obbligatorietà del medesimo, avendo il difensore dei ricorrenti concluso la propria prestazione professionale dopo il 23.10.2023.
Sussistono inoltre ad avviso del Tribunale i presupposti per l'applicazione della riduzione di cui all'art. 4, comma 4, d.m. n. 55/2014, tenuto conto che le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto e in diritto, avendo i ricorrenti espletato tutti le medesime mansioni e distinguendosi le pretese solo quantitativamente in relazione al diverso arco temporale di riferimento.
16 Le spese di lite, in ragione dei minimi, tenuto conto della natura seriale e documentale della controversia, oltre che del valore della stessa determinato sulla scorta della domanda di più elevato importo (id est €. 3.469,69 ) e della concreta attività difensiva profusa, vanno quindi Parte_12 quantificate con la suddetta riduzione del 30 % ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.m. n. 55/2014 e ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 con la maggiorazione del 30% per ogni soggetto oltre il primo e sino al decimo e con la maggiorazione del 10% per ogni ricorrente compreso dall'undicesimo e sino al quattordicesimo.
L'importo complessivo così ottenuto a titolo di spese di lite è quindi pari ad euro 2.880,00 (2.160,00
+ 720,00), da ridursi di un quinto in ragione della disposta compensazione;
con distrazione ex artt. 93
c.p.c. in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- accoglie il ricorso e dichiara il diritto dei ricorrenti all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore dagli stessi prestati nei periodi e per i turni di cui in parte motiva;
- dichiara, altresì, il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno da parte dell'
[...]
per il mancato riconoscimento del diritto alla mensa o al buono pasto Controparte_5 sostitutivo, da commisurarsi al valore del servizio mensa pari ad € 5,11 per ciascun turno di servizio eccedente le sei ore effettivamente svolto e segnatamente turni sabato, Parte_1 pomeriggio, notte e festivi N. 456, turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 549, Parte_2
, turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 168, , turni sabato, Parte_3 Parte_4 pomeriggio, notte e festivi N. 87, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 309, Parte_6
, turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 146, , turni sabato, Parte_7 Parte_9 pomeriggio, notte e festivi N.407, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 562, Parte_10
, turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 228, turni sabato, Parte_11 Parte_12 pomeriggio, notte e festivi N. 679, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 146, Parte_13
, turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 670, , turni Parte_14 Parte_5 sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 502, turni sabato, pomeriggio, notte e Parte_8 festivi N. 547;
- conseguentemente, condanna l' convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti dei seguenti CP_1 importi €. 2.330,16, €. 2.805,39, €. 858,48, Parte_1 Parte_2 Parte_3
€. 444,57, €. 1.578,99, €. 746,06, Parte_4 Parte_6 Parte_7 Parte_9
17 €. 2.079,77, €. 2.871,82, €1.165,08, €. 3.469,69, Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
€. 746,06, €. 3.423,7, €. 2.565,22, Pt_13 Parte_14 Parte_5 Parte_8
€. 2.795,17, oltre interessi come per legge;
[...]
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa per 1/5 le spese di lite, che per il resto pone a carica dell' convenuta e liquida in CP_1 complessivi €. 2.304,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania il 4 dicembre 2025
Il Giudice
RA RE
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n. 10367/2024 “a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.; g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa RA RE, a seguito dell'udienza del 25 novembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 te c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2999/2025 promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 [...]
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Dino Caudullo giusta procura in atti
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro
[...] tempore rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Zappalà giusta procura in atti
- resistente –
Avente ad oggetto: buoni pasto - risarcimento del danno
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 25 novembre 2025 ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i difensori delle parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.3.2025 i ricorrenti, come in epigrafe indicati, hanno premesso di essere tutti dipendenti dell' con le diverse qualifiche di Infermieri Controparte_2 professionali, Collaboratori Sanitari e Operatori Socio Sanitari;
di prestare servizio presso i presidi ospedalieri e;
di aver svolto nel corso degli anni lavoro in turni di Controparte_3 Controparte_4 durata superiore alla sei ore, come da fogli presenza prodotti in atti.
1 Esponevano che l' ospedaliera resistente aveva istituito il servizio mensa solo dal lunedì al CP_1 venerdì dalle ore 13:00 alle ore 14:30, nonché il sabato soltanto presso il P.O. di dalle ore CP_4
13:00 alle ore 14:30 e lamentavano che durante i turni pomeridiani, notturni e festivi, nonché nella giornata di sabato presso il P.O. , quando il servizio mensa non era attivo, non era Controparte_4 stata prevista nemmeno l'erogazione del buono pasto sostitutivo.
Rilevavano a tale riguardo che con deliberazione n.262 del 5.03.2025, l'azienda ospedaliera convenuta “preso atto del prevalente orientamento giurisprudenziale, ivi compreso quello del
Tribunale adito” aveva proceduto con decorrenza dal 01.04.2025 a riconoscere il diritto al pasto per i lavoratori che, come loro, svolgevano servizio con prestazione eccedente le sei ore giornaliere nelle ore pomeridiane e notturne, oltre che nei giorni festivi.
Deducevano che il diritto ingiustamente negato dall' trovava, viceversa, la sua fonte CP_1 normativa nell'articolo 29 del CCNL del 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999
e modificato dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009, oltre che nell'art. 27 del CCNL 2016/2018
e nell'art. 43 del CCNL 2019/2021, dovendo leggersi la succitata disciplina pattizia in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 66 dell'08.04.2003, in forza della quale era stata data piena attuazione alla direttiva n. 93/104/CE.
Ciò posto, sulla scorta dei fogli di presenza prodotti, relativi all'ultimo quinquennio antecedente alla presentazione del ricorso (vale a dire fino al 31.12.2024), dai quali emergeva il numero dei turni pomeridiani, notturni e festivi di durata superiore alle 6 ore;
i ricorrenti, tenuto conto dell'importo nominale del servizio mensa pari ad € 5,11 (come stabilito dall'art. 2 co. 3 del Regolamento aziendale), procedevano a calcolare gli importi loro dovuti a titolo di risarcimento dei danni per la mancata corresponsione dei buoni pasto come da conteggi analitici indicati in ricorso e segnatamente:
turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 456, totale €2.330,16 (€5,11x456); Parte_1
turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 682, totale €3.485,02 (€5,11x682); Parte_2
, turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 168, totale €858,48 (€5,11x168); Parte_3
, turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 87, totale €444,57 (€5,11x87); Parte_4 Pt_6
turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 309, totale €1.578,99 (€5,11x309);
[...] [...]
turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 146, totale €746,06 (€5,11x146); , Parte_7 Parte_9 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 592, totale €3.025,12 (€5,11x592); , turni Parte_10 sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 680, totale €3.474,8 (€5,11x680) , turni sabato, Parte_11 pomeriggio, notte e festivi N. 228, totale €1.165,08 (€5,11x228); turni sabato, Parte_12 pomeriggio, notte e festivi N. 806, totale €4.118,66 (€5,11x806); , turni sabato, Parte_13
2 pomeriggio, notte e festivi N. 146, totale €746,06 (€5,11x146); , turni sabato, Parte_14
pomeriggio, notte e festivi N. 782, totale €3.996,02 (€5,11x782); , turni sabato, Parte_5
pomeriggio, notte e festivi N. 502, totale €2.565,22 (€5,11x502); , turni sabato, Parte_8
pomeriggio, notte e festivi N. 708, totale €3.617,88 (€5,11x708).
Richiamando, quindi, a supporto delle proprie doglianze la giurisprudenza di merito e di legittimità che in più occasioni si è pronunciata in subiecta materia e, in particolare, la sentenza n.5716/2024 resa dall'Ufficio adito in fattispecie analoga, concludevano chiedendo volersi: “1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla erogazione dei buoni pasto sostitutivi al servizio mensa per ogni giorno di servizio effettivamente prestato nel corso dei turni pomeridiani, notturni e festivi eccedenti le sei ore;
2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno per il mancato riconoscimento del diritto al servizio mensa o al buono pasto sostitutivo, da parametrarsi al valore del servizio mensa (euro 5,11), per ciascuna giornata di lavoro eccedente le sei ore effettivamente svolta in turno pomeridiano, notturno e festivo e, segnatamente: , Parte_1 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 456, turni sabato, pomeriggio, notte e Parte_2 festivi N. 682, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 168, , Parte_3 Parte_4 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 87, , turni sabato, pomeriggio, notte e Parte_6 festivi N. 309, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 146, , Parte_7 Parte_9 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 592, , turni sabato, pomeriggio, notte e Parte_10 festivi N. 680, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 228, , turni Parte_11 Parte_12 sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 806, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. Parte_13
146, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 782, , turni Parte_14 Parte_5 sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 502, , turni sabato, pomeriggio, notte e Parte_8 festivi N. 708; 3) conseguentemente, condannare l' in persona del Controparte_2
Direttore generale p.t. al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme: Parte_1
€2.330,16, €3.485,02, €858,48,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
€444,57, €1.578,99, €746,06, €3.025,12, Parte_6 Parte_7 Parte_9 Pt_10
€3.474,8, €1.165,08, €4.118,66, €746,06,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13
€3.996,02, €2.565,22, €3.617,88”. Parte_14 Parte_5 Parte_8
1.2 Con memoria di costituzione depositata in data 27.8.2025 si costituiva tempestivamente in giudizio l' eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, nonché, Controparte_2
l'intervenuta prescrizione di tutte le eventuali somme dovute maturate nel periodo antecedente
3 l'ultimo quinquennio a far data dal deposito del ricorso (31.3.2025 rectius 28.3.2025) non avendo i ricorrenti, a suo dire, prodotto validi atti interruttivi del predetto.
Eccepiva, altresì, la prescrizione delle somme richieste a titolo di buoni pasto per i turni espletati dai predetti ricorrenti nei mesi di gennaio 2019, febbraio 2019 e sino al 4 marzo 2019 dai ricorrenti
, e , nonché delle somme richieste per i mesi di gennaio, Parte_9 Parte_10 Parte_12 febbraio e marzo 2020 dai ricorrenti e . Parte_14 Parte_3
Nel merito, deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese dei ricorrenti alla stregua di un'interpretazione diametralmente opposta a quella di cui all'tatto introduttivo del giudizio della normativa contrattuale del settore.
A tale riguardo, evidenziava che i ricorrenti non avevano comunque dimostrato di aver diritto al buono pasto e di aver svolto servizio per orario superiore alle 6 ore sui turni pomeridiani, notturni e festivi né di averli effettivamente espletati.
Deduceva, altresì, di aver proposto una modalità alternativa di somministrazione del pasto ai propri lavoratori anche nei turni pomeridiani, notturni e festivi ma che tuttavia nessuno dei ricorrenti aveva fornito prova di avere richiesto tale modalità di fruizione del pasto né che le stesse fossero state loro negate.
Con particolare riguardo alla posizione della ricorrente eccepiva che la stessa non aveva Parte_9 prodotto in atti i fogli presenza relativi ai turni di lavoro svolti nell'anno 2024 sicché per tale annualità non era possibile accertare il diritto della predetta a percepire le somme richieste a titolo di risarcimento per mancata fruizione dei buoni pasto.
Contestava i conteggi allegati in ricorso poiché generici formulando le seguenti conclusioni:
“rigettare integralmente il ricorso proposto dai ricorrenti, perché del tutto infondato e improbato in fatto e in diritto” in via subordinata, “rideterminare l'importo unilateralmente quantificato dai ricorrenti e richiesto per i turni nelle ore pomeridiane, notturne e festive entro i limiti dei periodi documentati in atti e nei limiti degli interessi eventualmente dovuti dal giorno del deposito del ricorso”.
Deduceva, altresì, che ai sensi dell'art. 29, co. 3, del CCNL integrativo del Comparto Sanità del
20.09.2001, “il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore
a 30 minuti” e che l'art. 2, co. 4, del Regolamento aziendale sull'utilizzo del servizio mensa dell' prevedeva espressamente che “per accedere al servizio mensa occorrerà Controparte_2 necessariamente non risultare in servizio e dunque avere debitamente timbrato l'uscita”.
4 Ciò posto, assumeva che da una verifica sui cartellini depositati in atti dagli stessi ricorrenti era emerso che, nei periodi di lavoro documentati, i suddetti non avevano proceduto ad effettuare la timbratura in uscita dal lavoro prima di accedere alla mensa.
In conseguenza di ciò avanzava domanda riconvenzionale con la quale chiedeva “Accertare e dichiarare la mancata timbratura in uscita e in entrata del cartellino per accedere al servizio mensa da parte dei ricorrenti durante il turno antimeridiano, pari a 30 minuti, per tutti i periodi documentati in ricorso, in violazione dell'art. 29, co. 3, del CCNL integrativo del Comparto Sanità del 20.09.2001
e degli articoli 2, comma 4, e 5 del Regolamento aziendale sull'utilizzo del servizio mensa per i dipendenti dell' Per l'effetto, condannare i ricorrenti, ai sensi dell'art. 5 del Controparte_2
Regolamento aziendale sull'utilizzo del servizio mensa per i dipendenti dell' Controparte_2 nonché dell'art. 2033 c.c., alla decurtazione di 30 minuti dalla giornata lavorativa di riferimento e, pertanto, alla restituzione in favore dell' Controparte_1 [...]
degli importi corrispondenti all'orario di lavoro Controparte_1 CP_2 CP_2 ingiustamente sottratto a ogni turno antimeridiano come documentato in atti dagli stessi ricorrenti”.
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 25 novembre 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., depositate da entrambe le parti, la causa è stata trattenuta in decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
*******
2. In via preliminare va esaminata e respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da parte resistente.
Assume a tale riguardo, l'azienda ospedaliera la genericità del ricorso poiché “in violazione dell'art.
414 c.p.c., le domande sono formulate in forma indistinta e cumulativa, con allegazioni generiche e documentazione non coordinata alle singole pretese” (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione e risposta).
Premesso che la contestata violazione dell'art. 414 c.p.c. condurrebbe ad un'ipotesi di nullità del ricorso e non di inammissibilità come dedotto, la prospettata sanzione è infondata.
Nel rito del lavoro, infatti, non si ha nullità del ricorso per mancata determinazione del petitum o della causa petendi, allorché sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto e dei riferimenti anche documentali dell'istanza, attesa la sua natura di componente della domanda dell'unitario processo di cognizione (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n.
18930/2004).
5 Nel caso che ci occupa non vi è dubbio che tali elementi siano ben individuati ove si consideri che il petitum consiste nella richiesta di accertamento del diritto dei ricorrenti, quali dipendenti dall' CP_1 sanitaria resistente, al risarcimento del danno per mancata fruizione dei buoni pasto durante i turni pomeridiani, notturni e festivi e che nel ricorso risultano analiticamente indicati per ciascun ricorrente il totale dei turni dagli stessi espletati e per i quali si rivendica il chiesto risarcimento. (cfr. pagg. da
14 a 17 ricorso).
Ne consegue che i ricorrenti hanno correttamente indicato tutti gli elementi utili a individuare le plurime domande cumulate e proposte con il ricorso introduttivo del presente procedimento.
Del resto, l'eccezione appare vieppiù infondata laddove si consideri che parte resistente ha potuto compiutamente spiegare le proprie articolate difese formulando, altresì, sulla scorta delle allegazioni e delle prove fornite in ricorso, domanda riconvenzionale nei confronti dei ricorrenti.
3.Venendo al merito della controversia si osserva che con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio i ricorrenti, dolendosi del fatto che l'Azienda datrice di lavoro non abbia mai garantito loro il servizio mensa durante l'espletamento dei turni pomeridiani, notturni e festivi, nonché nella giornata del sabato presso il P.O. e che, in alternativa, non abbia loro riconosciuto neppure il Controparte_3 diritto ai buoni pasto, hanno chiesto per un verso accertarsi il loro diritto all'erogazione da parte dell' convenuta dei buoni pasto per ogni turno lavorativo pomeridiano, notturno e festivo CP_1 eccedente le sei ore e, per altro verso, dichiarare il loro diritto ad essere risarciti del danno subìto, per non avere avuto erogati i buoni pasto, nei periodi indicati in ricorso per ciascun lavoratore, in misura pari al valore del servizio mensa non erogato (€. 5,11) per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore di effettiva presenza.
Ciò posto, rappresentano circostanze pacifiche l'orario di funzionamento della mensa dell'azienda ospedaliera resistente espressamente previsto dall'art. 3 del “Regolamento utilizzo servizio mensa dipendenti e cioè dal lunedì al venerdì, dalle ore 13:00 alle ore 14:30 ed il sabato, dalle ore CP_2
13:00 alle ore 14:30 solo il P.O. Garibaldi di Nesima, e parimenti dimostrato ed incontestato che i ricorrenti - tutti dipendenti dell'azienda ospedaliera resistente con i diversi profili di Infermieri professionali, Collaboratori Sanitari e Operatori Socio Sanitari - hanno prestato attività lavorativa in misura superiore alle 6 ore di lavoro consecutive durante i turni di lavoro pomeridiani, notturni e festivi non coperti dal servizio mensa, come emerge agevolmente dai fogli presenza (id est stampe cartellino) allegati al ricorso le cui risultanze non sono state specificamente contestate dall' CP_1 resistente (cfr. all.ti da 7 a 54 ricorso).
6 3.1 Tanto considerato, e rinviando al prosieguo la determinazione del quantum debeatur, ritiene il
Tribunale che nell'an il ricorso sia fondato, e ciò per le ragioni che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 5716/2024 resa il 18 dicembre 2024 nella causa iscritta al n. 7728/2024 R.G. in fattispecie analoga;
ragioni che si riportano testualmente ai sensi dell'articolo
118 delle disp. di att. al c.p.c..
“3. Ciò premesso, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e che lo stesso meriti di essere accolto, dovendosi porre a fondamento della decisione gli arresti della Suprema Corte e cioè le pronunce 1 marzo 2021, n. 5547, e 4 giugno 2021, n. 15629, di recente richiamate anche da Cass. n.
21440/2024 che ha avuto modo di pronunciarsi su una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, ove la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di un dipendente turnista di una azienda ospedaliera accertando il suo diritto alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore e condannando l' al Controparte_1 risarcimento del danno sul presupposto che l'articolo 29 comma 2 del CCNL Comparto Sanità del
2001 deve essere interpretato in combinato disposto con l'articolo 8 del d. lgs. n. 66/2003 e che, in forza di tali disposizioni, il diritto alla mensa deve essere identificato con il diritto alla pausa sicché deve essere riconosciuto a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore.
4. Come rimarcato nella indicata recente pronuncia (Cass. ord. n. 21440/2024), per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985).
4.1. Nella fattispecie di causa viene in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del
7 aprile 1999 (cfr. all. 6 al ricorso) a tenore del quale: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il
7 dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2”.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio
2009, biennio economico 2008 – 2009 (cfr. all. 5 al ricorso), nei seguenti sensi: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori…
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
L'articolo 27, comma 4, del CCNL 2016/2018 (cfr. all. 4 al ricorso), ha previsto, poi, che “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del
20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”.
4.2. Previsione identica a quella testé riportata è contenuta nell'articolo 43, comma 4, del CCNL 2 novembre 2022, Comparto Sanità (da questo giudice conoscibile secondo il principio iura novit curia, trattandosi di CCNL concernente il pubblico impiego).
8 Riportate le previsioni contrattuali di riferimento, la questione da dirimere consiste nello stabilire quale sia la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 del riportato articolo
29 CCNL integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
Come evidenziato da Cass. n. 21440/2024, che, a sua volta, ha riportato l'iter motivazionale di Cass.
n. 5547/2021, “…11. L'articolo 26 del CCNL Sanità 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL integrativo 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto - ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la "particolare articolazione dell'orario di lavoro" è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
15. Di qui il rilievo del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegato alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa”.
Va poi evidenziato che l'assunto della resistente secondo cui il diritto alla mensa debba CP_1 discendere da una obbligatoria sosta lavorativa e altresì che la norma contrattuale richiederebbe che l'attività sia prestata nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto è stata disattesa dalla Suprema Corte che ha osservato come “…una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste” (Cass. n. 4457/2021).
4.3. In relazione, inoltre, alla previsione convenzionale contenuta nell'art. 27 CCNL Comparto
Sanità 2016-208 comma 4 ed in vigore per il periodo successivo al 1 gennaio 2016, riprodotta poi
9 nell'articolo 43, comma 4, del CCNL 2 novembre 2022, Comparto Sanità, richiamato dall' CP_1 resistente in memoria, secondo cui: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 ore, il personale purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto”, si osserva che la stessa non costituisce una deroga all'art. 8 del citato d. lgs. n. 66/2003, atteso che l'espressione “non in turno” deve interpretarsi nel senso che, per il personale in turno, la pausa può essere diversamente articolata per esigenze di servizio ma non esclusa, tenuto conto che la stessa disposizione convenzionale rinvia al precedente art. 29 del Contratto collettivo integrativo, oggetto di interpretazione da parte della Suprema Corte nel senso favorevole alla prospettazione offerta dai ricorrenti.
4.4. In definitiva, il diritto a usufruire del buono pasto, trattandosi di beneficio di natura assistenziale legato all'organizzazione del lavoro, è condizionato al verificarsi delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva che nel comparto Sanità sono stabilite dall'art. 29 del CCNL integrativo
2001 e coincidono con la particolare articolazione dell'orario di lavoro che attribuisce al lavoratore il diritto alla pausa, ossia il prolungamento dell'attività lavorativa per un periodo superiore alle sei ore.
5. Tenuto conto che non è contestato dall'azienda datrice di lavoro che i ricorrenti lavorino secondo una turnazione che contempla turni eccedenti le sei ore, con la conseguenza che sussiste il diritto alla pausa e, dunque, alla consumazione del pasto, deve ritenersi sussistente in capo agli stessi il diritto alla mensa ovvero all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore.
Deve, dunque, dichiararsi il diritto dei ricorrenti ad avere erogato dalla Azienda datrice di lavoro, dalla data della domanda, un buono pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore.
6. L'omessa corresponsione dei buoni pasto per il passato fa sorgere, inoltre, in capo ai ricorrenti il diritto al risarcimento del danno subìto per ciascun giorno in cui è stato superato l'orario di sei ore, da parametrarsi al costo del pasto a carico del datore di lavoro e, quindi, da determinarsi in € 4,13, pari al corrispettivo di quanto stabilito in lire dall'articolo 33, comma 4, del D.P.R. n. 270/1987 come modificato dall'articolo 68, comma 2, del D.P.R. n. 384/1990 (2000 lire il dipendente e 8000 lire l'Azienda).” (cfr. sentenza n. 5716/2024, resa il 18 dicembre 2024 nella causa iscritta al n.
7728/2024 R.G.).
3.2 Trattasi di orientamento che da ultimo ha trovato maggiore conforto in un ulteriore arresto della
Suprema Corte, la quale (cfr. Ordinanza n. 25525 del 17.09.2025), ha ribadito che “In tema di
10 pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto a un intervallo non lavorato (nella specie, la Corte ha sottolineato che il diritto al buono pasto spetta a tutti i dipendenti della Pubblica
Amministrazione, indipendentemente dal fatto che siano turnisti o meno, a condizione che, dopo almeno sei ore di lavoro, abbiano diritto a una pausa pranzo)”.
3.3. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve ritenersi pertanto pacifico il diritto dei ricorrenti a ricevere i buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per l'espletamento di turni di lavoro pomeridiani, notturni e festivi, superiori alle sei ore consecutive.
I ricorrenti assolvendo al loro onere probatorio hanno allegato e documentato di avere svolto attività lavorativa superiore alle sei ore consecutive durante i turni di lavoro pomeridiani, notturni e festivi allegando al ricorso i relativi fogli presenza dai quali emerge chiaramente l'effettiva presenza in servizio dei singoli ricorrenti nei giorni e nelle ore in cui il servizio mensa dell'azienda ospedaliera non era attivo, nonché la durata effettiva di ciascun turno dagli stessi osservato e il cui contenuto deve ritenersi pacifico ed incontestato essendosi limitata l'azienda resistente soltanto a sollevare mere e generiche contestazioni.
Non hanno, invece, pregio le ulteriori deduzioni al riguardo formulate dalla difesa dall'azienda ospedaliera convenuta.
Ed invero, assume, parte resistente la non debenza del buono pasto non avendo i ricorrenti mai richiesto l'attivazione delle modalità alternative di fruizione del pasto diverse dal servizio mensa - attivo solo per i turni antimeridiani ed appositamente previste dall'art. 2 c. 5 del Regolamento aziendale.
L'assunto è infondato.
La disposizione del regolamento aziendale richiamata prevede espressamente che “Ai medici di guardia e al personale turnista che per ragioni assistenziali non possono allontanarsi dalla struttura di appartenenza, viene concessa, qualora ne facciano richiesta, la possibilità di usufruire del pasto nelle varie Unità Operative/Servizi ed in orario di servizio, dietro corresponsione della tariffa stabilita a norma del presente regolamento. In tali casi, il personale è prioritariamente a disposizione
11 dell'assistenza e può consumare il pasto esclusivamente durante i momenti di non necessità di servizio da parte dell'Utenza”.
La predetta disposizione si riferisce pertanto ed esclusivamente al personale – medici, infermieri o operatori – che per ragioni di servizio dovendo garantire un'assistenza continua ai degenti non possono allontanarsi dai reparti per raggiungere la mensa ed ai quali è garantita la possibilità di consumare il pasto durante l'orario di lavoro (cfr. all. 5 Regolamento Aziendale Servizio Mensa dipendenti . CP_2
Sempre a tale riguardo deve osservarsi altresì che, come emerge dal Protocollo “Servizio Mensa in favore del Personale Turnista in servizio nelle ore pomeridiane e notturne nei giorni festivi” successivo alla Delibera n. 262 del 5.3.2025, l'azienda ospedaliera resistente, solo a far data dal
1.4.2025, ha istituito e regolamentato il servizio alternativo alla mensa concedendo ai dipendenti turnisti, oltre che il riconoscimento del buono pasto, la possibilità di usufruire della prenotazione e consegna dei pasti da consumarsi durante l'orario di lavoro (cfr. all. 8 parte resistente).
4. Quanto all'entità del risarcimento dovuto ai ricorrenti, l' resistente dopo aver dedotto CP_1
l'assenza di pregressi validi atti interruttivi, anteriori alla data di deposito del ricorso, ha eccepito l'intervenuta prescrizione “di tutte le somme richieste a titolo di buoni pasto sino al 31 marzo 2020”.
In particolare ha rilevato che con riferimento ai ricorrenti , e Parte_9 Parte_10 [...]
, nonché e , avendo quest'ultimi depositato in atti diffide Pt_12 Parte_14 Parte_3
a mezzo pec rispettivamente del 4.3.2019 e del 12.3.2019, dovevano considerarsi prescritte le somme richieste a titolo di buoni pasto per i turni espletati dai predetti ricorrenti nei mesi di gennaio 2019, febbraio 2019 e sino al 4 marzo 2019; mentre avuto riguardo ai ricorrenti e Parte_2 ha eccepito la prescrizione delle pretese relative alle mensilità di gennaio, Parte_8 febbraio e marzo 2020 atteso che per tali periodi non risulta interrotta la prescrizione.
In via subordinata, ha richiesto “di accertare e dichiarare la prescrizione di tutte le somme richieste
a titolo di buoni pasto dai ricorrenti , e per i turni Parte_9 Parte_10 Parte_12 espletati nei mesi di gennaio 2019, febbraio 2019 e sino al 4 marzo 2019; dal ricorrente
[...]
per i turni espletati nei mesi di gennaio 2019, febbraio 2019 e sino al 12 marzo 2019; dai Pt_14 ricorrenti e per i turni espletati nei mesi di gennaio 2020, Parte_2 Parte_8 febbraio 2020 e sino al 31 marzo 2020”.
Ha, altresì, eccepito la non debenza dei buoni pasto per l'annualità 2024 relativi alla ricorrente Pt_9 non avendo quest'ultima allegato i relativi prospetti presenza dai quali verificare l'effettivo
[...]
12 svolgimento da parte di quest'ultima di attività lavorativa durante i turni pomeridiani, notturni e festivi.
Ciò posto, è appena il caso di osservare che non può dubitarsi dell'efficacia interruttiva delle diffide allegate in atti inviate a mezzo pec all' resistente e sottoscritte da ciascun lavoratore, atteso CP_1 che le stesse contengono la inequivoca rivendicazione a ricevere il buono pasto sostitutivo del servizio mensa per i periodi di servizio eccedenti le sei ore continuative, nonché, per il periodo pregresso, la richiesta di risarcimento dei danni per buoni pasto non goduti, sicché è infondata la prospettazione di parte resistente laddove ritiene che il termine di prescrizione vada computato alla data di deposito del ricorso (cfr. all. 57, 58, 59 e 60 fascicolo ricorrente).
Va quindi evidenziato che con note d'udienza depositate il 10.11.2025 la difesa di parte ricorrente, a fronte dell'eccepita prescrizione ha espressamente rinunciato per i ricorrenti , Parte_9 Pt_10
, e alle somme richieste per l'intero anno 2019 e per i
[...] Parte_12 Parte_14 ricorrenti e agli importi pretesi per l'anno 2020 poiché Parte_2 Parte_8 prescritte ed ha, altresì, ulteriormente ridotto la domanda della ricorrente espungendo Parte_9 dai conteggi allegati al ricorso gli importi richiesti per l'anno 2024 (cfr. note del 10.11.2025 pagg. da
2 a 5, nonché, pag. 7).
Conseguentemente, ha proceduto a precisare la domanda originaria nei termini seguenti: “1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla erogazione dei buoni pasto sostitutivi al servizio mensa per ogni giorno di servizio effettivamente prestato nel corso dei turni pomeridiani, notturni e festivi eccedenti le sei ore;
2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno per il mancato riconoscimento del diritto al servizio mensa o al buono pasto sostitutivo, da parametrarsi al valore del servizio mensa (euro 5,11), per ciascuna giornata di lavoro eccedente le sei ore effettivamente svolta in turno pomeridiano, notturno e festivo e, segnatamente: Parte_1
, turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 456, turni sabato, pomeriggio,
[...] Parte_2 notte e festivi N. 549, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 168, Parte_3 Pt_4
, turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 87, , turni sabato, pomeriggio,
[...] Parte_6 notte e festivi N. 309, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 146, Parte_7 Pt_9
, turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N.407, , turni sabato, pomeriggio, notte
[...] Parte_10
e festivi N. 562, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 228, , Parte_11 Parte_12 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 679, , turni sabato, pomeriggio, notte e Parte_13 festivi N. 146, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 670, Parte_14 Parte_5
, turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 502, , turni sabato,
[...] Parte_8
13 pomeriggio, notte e festivi N. 547. 3) conseguentemente, condannare l' Controparte_2 in persona del Direttore generale p.t. al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme:
€2.330,16, €2.805,39 , €858,48, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
€444,57, €1.578,99, €746,06, €
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_9
2.079,77 , €2.871,82, €1.165,08, €3.469,69 , Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
€746,06, €3.423,7, €2.565,22, Pt_13 Parte_14 Parte_5 Parte_8
€2.795,17”.
[...]
In ragione della riduzione della domanda avuto riguardo alla quantificazione degli importi richiesti, i conteggi sviluppati dai ricorrenti – come precisati nelle note del 10.11.2025 - appaiono corretti e privi di errori logici potendo senz'altro prendersi come paramento di calcolo l'indicato importo di € 5,11, quale valore del servizio mensa del turno antimeridiano, rimasto incontestato da parte dell' CP_1 convenuta.
Sul punto si rileva che la resistente – al di là delle eccezioni segnatamente riportate in fatto - non ha contestato specificamente la modalità di calcolo ed i conteggi formulati dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
laddove, viceversa, secondo i principi generali, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che persino la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice adito (cfr. Cass. civ. sez. lav. n.9285/2003); onere di contestazione specificamente afferente i conteggi relativi al quantum operante financo in ipotesti di contestazione in radice, da parte del convenuto, della stessa sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire quanto più rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (v.
Cass.civ.sez.lav. n.4051/2011; in termini, ex plurimis, Cass.civ.sez.lav. n.945/2006).
Ne deriva che vanno riconosciuti ai ricorrenti, in relazione alla quantificazione della pretesa siccome avanzata con riferimento alla voce ivi specificamente richiesta, i seguenti importi , Parte_1
€. 2.330,16 (€. 5,11 x n. 456 turni del sabato, pomeriggio, notte e festivi); €. Parte_2
2.805,39 (€. 5,11 x n. 548 turni di sabato, pomeriggio, notte e festivi); , €. 858,48 Parte_3
(€. X n. 168 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi), , €. 444,57 (€. 5,11 x n. 87 turni Parte_4
14 sabato, pomeriggio, notte e festivi), , €. 1.578,99 (€. 5,11 x n. 309 turni sabato, Parte_6 pomeriggio, notte e festivi), , €. 746,06 (€. 5,11 x n. 146 turni sabato, pomeriggio, Parte_7 notte e festivi), , €. 2.079,77 (€. 5,11 x n. 407 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi), Parte_9
, €. 2.871,82 (€. 5,11 x n. 562 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi), Parte_10 Parte_11
, €. 1.165,08 (€. 5,11 x n. 228 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi), €.
[...] Parte_12
3.469,69 (€. 5,11 n. 679 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi), , €. 746,06 (€. 5,11 Parte_13
x n. 146 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi), , €. 3.423,70 (€. 5,11 x n. 670 Parte_14 turni sabato, pomeriggio, notte e festivi), , €. 2.625,22 (€. 5,11 x n. 502 turni Parte_5 sabato, pomeriggio, notte e festivi), turni sabato, €. 2.795,17 (€.
5.11 x n. 547 Parte_8 pomeriggio, notte e festivi).
Ai predetti importi andranno aggiunti i soli interessi legali come per legge non potendo invece nulla riconoscersi a titolo di rivalutazione monetaria in ragione della natura pubblica del rapporto di lavoro.
5. Passando all'esame della proposta domanda riconvenzionale, deduce parte resistente che “da una verifica effettuata sui cartellini depositati in atti dagli stessi ricorrenti è emerso che gli stessi, nei periodi di lavoro documentati, benché come dagli stessi espressamente dichiarato abbiano usufruito della consumazione del pasto per un tempo di 30 minuti durante il turno antimeridiano, non abbiano, tuttavia, proceduto alla timbratura in uscita del relativo cartellino”.
Sulla scorta di tale premessa ha quindi richiesto la condanna dei ricorrenti alla decurtazione di 30 minuti dalla giornata lavorativa di riferimento, nonché, alla restituzione in suo favore “degli importi corrispondenti all'orario di lavoro ingiustamente sottratto a ogni turno antimeridiano come risultante dai prospetti presenza dagli stessi allegati al ricorso”.
Ritiene il Tribunale che la domanda in riconvenzionale sia infonda, poiché generica in punto di allegazione, nonché, del tutto sfornita di prova e che di conseguenza vada rigettata.
In applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, nel caso di domanda avente ad oggetto il recupero delle somme indebitamente percepite dal lavoratore, è lo stesso datore di lavoro a dover dimostrare l'esistenza dell'indebito e la fondatezza della sua pretesa.
E' di tutta evidenza, pertanto, che a fronte del lamentato utilizzo da parte dei ricorrenti, durante i turni antimeridiani, del servizio mensa in assenza di timbratura sarebbe stato preciso onere della resistente non solo dimostrare l'utilizzo da parte dei predetti ricorrenti del servizio mensa durante i turni antimeridiani ma, altresì, la mancata timbratura da parte degli stessi all'entrata e all'uscita dalla mensa con l'intento di risultare in servizio durante la consumazione dei pasti.
15 Nel caso che ci occupa, l'asserzione di parte resistente è del tutto labiale non rinvenendosi in ricorso alcuna “ammissione” da parte dei ricorrenti in ordine all'utilizzo della mensa durante i turni di lavoro antimeridiani – peraltro nemmeno oggetto di giudizio – e non avendo l'azienda resistente provato o chiesto di provare l'omessa timbratura da parte dei ricorrenti durante la pausa pranzo.
Le predette carenze di allegazione e prova non possono certamente essere colmate per il tramite di una consulenza tecnica d'ufficio, che sarebbe del tutto esplorativa e come tale inammissibile.
6. Quanto alle spese di lite, tenuto conto da un canto dell'avvenuta riduzione della domanda da parte del ricorrente e, dall'altro, dell'infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente, giustifica la parziale compensazione in misura di un 1/5; la restante parte seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c. con onere a carico dell'azienda ospedaliera convenuta, nella misura di cui al dispositivo ai sensi del DM 55/2024 come modificato e D.M. 147/2022, in applicazione dei principi di cui a recenti arresti della Suprema Corte (Cass. n. 10367/2024)1.
Reputa a tale riguardo il Tribunale che il caso di specie rientri nelle ipotesi di cui all'art. 103, primo comma, ultima parte, c.p.c. ossia di connessione impropria, avendo i ricorrenti proposto tutti domande che impongono la risoluzione di identiche questioni di diritto (relative al diritto al risarcimento del danno per il mancato riconoscimento del buono pasto) e di fatto (relative all'espletamento in concreto di turni di lavoro pomeridiani, notturni, festivi o nella giornata del sabato), tra loro distinte solo quantitativamente.
I ricorrenti si trovano infatti tutti nella medesima posizione processuale (sul punto v. anche Cass. n.
15946/2024), con la conseguenza che sussistono i presupposti per disporre l'aumento di cui all'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, anche tenuto conto dell'obbligatorietà del medesimo, avendo il difensore dei ricorrenti concluso la propria prestazione professionale dopo il 23.10.2023.
Sussistono inoltre ad avviso del Tribunale i presupposti per l'applicazione della riduzione di cui all'art. 4, comma 4, d.m. n. 55/2014, tenuto conto che le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto e in diritto, avendo i ricorrenti espletato tutti le medesime mansioni e distinguendosi le pretese solo quantitativamente in relazione al diverso arco temporale di riferimento.
16 Le spese di lite, in ragione dei minimi, tenuto conto della natura seriale e documentale della controversia, oltre che del valore della stessa determinato sulla scorta della domanda di più elevato importo (id est €. 3.469,69 ) e della concreta attività difensiva profusa, vanno quindi Parte_12 quantificate con la suddetta riduzione del 30 % ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.m. n. 55/2014 e ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 con la maggiorazione del 30% per ogni soggetto oltre il primo e sino al decimo e con la maggiorazione del 10% per ogni ricorrente compreso dall'undicesimo e sino al quattordicesimo.
L'importo complessivo così ottenuto a titolo di spese di lite è quindi pari ad euro 2.880,00 (2.160,00
+ 720,00), da ridursi di un quinto in ragione della disposta compensazione;
con distrazione ex artt. 93
c.p.c. in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- accoglie il ricorso e dichiara il diritto dei ricorrenti all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore dagli stessi prestati nei periodi e per i turni di cui in parte motiva;
- dichiara, altresì, il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno da parte dell'
[...]
per il mancato riconoscimento del diritto alla mensa o al buono pasto Controparte_5 sostitutivo, da commisurarsi al valore del servizio mensa pari ad € 5,11 per ciascun turno di servizio eccedente le sei ore effettivamente svolto e segnatamente turni sabato, Parte_1 pomeriggio, notte e festivi N. 456, turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 549, Parte_2
, turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 168, , turni sabato, Parte_3 Parte_4 pomeriggio, notte e festivi N. 87, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 309, Parte_6
, turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 146, , turni sabato, Parte_7 Parte_9 pomeriggio, notte e festivi N.407, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 562, Parte_10
, turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 228, turni sabato, Parte_11 Parte_12 pomeriggio, notte e festivi N. 679, , turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 146, Parte_13
, turni sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 670, , turni Parte_14 Parte_5 sabato, pomeriggio, notte e festivi N. 502, turni sabato, pomeriggio, notte e Parte_8 festivi N. 547;
- conseguentemente, condanna l' convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti dei seguenti CP_1 importi €. 2.330,16, €. 2.805,39, €. 858,48, Parte_1 Parte_2 Parte_3
€. 444,57, €. 1.578,99, €. 746,06, Parte_4 Parte_6 Parte_7 Parte_9
17 €. 2.079,77, €. 2.871,82, €1.165,08, €. 3.469,69, Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
€. 746,06, €. 3.423,7, €. 2.565,22, Pt_13 Parte_14 Parte_5 Parte_8
€. 2.795,17, oltre interessi come per legge;
[...]
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa per 1/5 le spese di lite, che per il resto pone a carica dell' convenuta e liquida in CP_1 complessivi €. 2.304,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania il 4 dicembre 2025
Il Giudice
RA RE
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n. 10367/2024 “a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.; g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata”.