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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/07/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1679/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente rel. dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1679/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Giandonato Morra e Mirko Di Parte_1
Domenico, elettivamente domiciliato in Teramo, via Ciotti n.11, presso i difensori, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Tommaso Navarra, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Teramo, via V. Pigliacelli n. 46, presso il difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 17.6.2025, da intendersi qui integralmente trascritte pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.6.2023 chiedeva: Parte_1
Per_
1. di confermare che la figlia minore pur mantenendo la residenza presso la casa coniugale in Bellante alla via Carlo Rosselli n. 25 (ex 49/A), venisse affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori;
che la minore continuasse ad essere collocata, a settimane alterne, presso la casa dei genitori;
che trascorresse le festività di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta e Ferragosto ed il giorno del compleanno in maniera alternata con i genitori;
che durante le ferie estive il padre potesse tenere con sé la figlia per un mese complessivo suddiviso in due periodi di
15 giorni da stabilire ogni volta tra i mesi di giugno ed agosto e da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
2. considerato l'affido della minore in modo paritario ed alternato ad entrambi i genitori, di disporre la revoca dell'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili versato sino ad oggi dal ricorrente;
3. in subordine, considerato che dalla nuova convivenza more uxorio instaurata dal ricorrente erano nati due figli, ed , entrambi minorenni, di disporre Per_2 Per_3 comunque la riduzione dell'assegno di mantenimento, originariamente stabilito per Per_ la figlia in € 250,00 mensili, nella somma di € 150,00 mensili o comunque nella misura che ritenuta di giustizia, somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
4. di dichiarare che nulla venisse versato da un coniuge in favore dell'altro a titolo di mantenimento avendo essi un lavoro e redditi autonomi;
5. di disporre in ogni caso che l'assegno unico familiare continuasse ad essere assegnato al padre come già stabilito in sede di separazione;
Per_
6. di disporre che tutte le spese straordinarie riguardanti la figlia minore venissero previamente concordate e valutate da entrambi i genitori per la spesa nella misura del 50% ciascuno;
7. di disporre che tutte le spese scolastiche, di cancelleria e per l'acquisto di materiale scolastico venissero suddivise nella misura del 50% da entrambi i genitori;
pagina 2 di 7 Per_
8. qualora l'allontanamento della figlia dal padre fosse dipeso da condotte o comportamenti comunque tenuti dalla madre, di condannare la resistente a risarcire in favore del ricorrente il danno morale sofferto, come quantificato dal Giudice adito.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente deduceva, in sintesi e per quanto di interesse, che la figlia, dal mese di novembre 2022, in maniera del tutto ingiustificata non si recava più presso l'abitazione paterna e interrompeva anche i rapporti con gli ascendenti dal lato paterno.
In data 16.11.2023 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso, in quanto l'allontanamento della figlia dal padre costituiva un atto volontario della minore, determinato dalla condotta della nuova compagna del resistente, e non erano stati dimostrati elementi sopravvenuti idonei a determinare una diversa statuizione in punto di contributo al mantenimento.
Ascoltata la minore, acquisita la relazione del Servizio sociale, la causa giungeva all'udienza del 17.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, e veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Giova osservare, in punto di diritto, che l'affido condiviso è disposto per attuare sia il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) sia il diritto della prole (art. 315 bis comma 1 c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Come noto, ai sensi degli artt. 337 bis e ter c.c., l'affido condiviso è inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano -ove possibile- alla conservazione del rapporto dei minori con entrambi i genitori;
ciò determina l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità, quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria (cfr. Tribunale Roma, sez. I, 20/01/2015 n. 1310; Corte appello pagina 3 di 7 Bologna, sez. I, 14/04/2016 n. 625), o, viceversa, l'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti, quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore.
L'interesse del minore costituisce, quindi, il parametro essenziale di riferimento per l'adozione di qualsiasi provvedimento relativo alla prole (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
14728 del 19/07/2016).
Nel caso in esame, la relazione del Servizio Sociale ha consentito di rilevare come la minore, di anni quindici, viveva con la madre una quotidianità adeguata alla sua età (che non intendeva modificare) e rifiutava di incontrare il padre per una scelta personale. Il
Servizio Sociale, inoltre, evidenziava l'impegno dei genitori nel fornire un'impronta educativa alla figlia, nonostante l'assenza di dialogo tra loro.
In sede di audizione, la minore dichiarava di non essersi più recata presso l'abitazione paterna, in quanto non andava d'accordo con la compagna del genitore, che aveva iniziato a cambiare atteggiamento nei suoi confronti e a “dire brutte parole” sulla minore stessa e sulla madre, precisando: “all'inizio non c'erano problemi tra me e , poi quando Per_4 sono cresciuta mi sono accorta che la mia presenza non era gradita… Mio padre non è mai stato molto affettuoso con me e anche quando andavo da lui si è rivolto a me spesso con toni aggressivi, anche davanti ad altre persone. Io avevo un bel rapporto anche con i nonni paterni e quando loro hanno proposto di farmi stare da loro per evitare problemi tra papà
e , mio padre ha acconsentito subito e quindi da almeno fino ad almeno un anno Per_4 stavo una settimana da mia madre e una settimana con i nonni paterni. Da circa un anno non vado più nemmeno dai miei nonni paterni a settimane alterne, li vedo quando li incontro in giro quando vado a Bellante”. La minore, infine, lamentava lo scarso interesse del padre nei suoi confronti e affermava di non fidarsi del genitore, nonché di stare male al pensiero di incontrarlo.
È opportuno precisare che le opinioni e i bisogni rappresentati dal minore in sede di ascolto devono orientare il giudice nelle relative scelte processuali;
il giudice, infatti, è tenuto a farsi scrupoloso interprete delle istanze del minore e, nel valutare la situazione e i dati emersi nell'ascolto, ha il dovere di adottare i provvedimenti che siano nel superiore interesse del minore.
pagina 4 di 7 Nella specie, dalle dichiarazioni rese dalla minore in sede di audizione davanti al
Tribunale e al Servizio sociale è emerso che l'indisponibilità ad incontrare la figura paterna costituiva frutto di una precisa e ferma volontà.
Ebbene, tenuto conto del superiore interesse della minore (aspetto da ritenersi in ogni caso prevalente), dell'età di quest'ultima e della sua capacità di autodeterminazione, ritiene il Collegio che sia opportuno confermare l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, disponendo la collocazione prevalente presso la madre.
Quanto al diritto di visita, appare maggiormente rispondente alle esigenze della minore che gli incontri padre-figlia si svolgano secondo la libera scelta della minore medesima, rimettendo a quest'ultima la decisione sui tempi di permanenza con il padre, previo accordo con esso e notiziando preventivamente l'altro genitore.
Si osserva, infatti, che la relazione padre - figlia potrebbe essere ulteriormente pregiudicata dall'imposizione di mutamenti nel regime di affidamento, di percorsi terapeutici e incontri obbligati.
In ogni caso, il Servizio Sociale deve essere incaricato di monitorare attentamente la situazione, specificamente con riferimento alle eventuali richieste della minore di riprendere i contatti con il padre e parallelamente di fornire al ricorrente il supporto per poter individuare la migliore strategia per recuperare la relazione con la figlia, oltre che supporto alla madre per poter adottare condotte che favoriscano tale recupero.
Passando alla domanda di revoca e riduzione del contributo al mantenimento in favore della minore, le stesse vanno rigettate.
Si osserva che in materia di separazione personale dei coniugi, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite, in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico (cfr. in termini Cassazione civile sez. I, 12/03/2024,
n.6455). In tal caso, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento per l'obbligato, a meno che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri.
pagina 5 di 7 Nel caso di specie, deve negarsi rilievo alla costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del resistente, essendosi quest'ultimo limitato a giustificare la richiesta di riduzione del contributo al mantenimento della figlia nata da precedente relazione sul presupposto della nascita di altri due figli, senza dedurre e dimostrare la sopravvenienza di modifiche alla propria situazione patrimoniale.
Alla luce di quanto sopra, deve essere confermato a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma di €
250,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate sulla base del Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo.
Deve, infine, essere rigettata la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale articolata dal , in quanto, in disparte dall'assoluto difetto di allegazione e prova Parte_1 di elementi a sostegno, è emerso che la scelta della figlia di allontanarsi dal padre era riconducibile ad una incondizionata volontà della minore.
Le ragioni sottese alla decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g.
1679/2023 ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone che la minore sia affidata in modo condiviso a entrambi i Persona_5 genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- dispone che gli incontri padre-figlia si svolgano secondo la libera scelta della minore medesima, rimettendo a quest'ultima la decisione sui tempi di permanenza con il padre, previo accordo con esso e notiziando preventivamente l'altro genitore.
- manda al Servizio Sociale competente per territorio in base alla residenza/dimora abituale della minore per il monitoraggio del nucleo familiare, specificamente con riferimento alle eventuali richieste della minore di riprendere i contatti con il padre e per fornire al ricorrente il supporto per poter individuare la migliore strategia per pagina 6 di 7 recuperare la relazione con la figlia, oltre che supporto alla madre per poter adottare condotte che favoriscano tale recupero;
- dispone che il padre versi alla madre un assegno di mantenimento mensile di €
250,00, con rivalutazione Istat annuale;
- dispone che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie individuate sulla base del Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia del presente provvedimento al Servizio
Socio assistenziale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza/dimora abituale della minore.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Silvia Fanesi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente rel. dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1679/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Giandonato Morra e Mirko Di Parte_1
Domenico, elettivamente domiciliato in Teramo, via Ciotti n.11, presso i difensori, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Tommaso Navarra, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Teramo, via V. Pigliacelli n. 46, presso il difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 17.6.2025, da intendersi qui integralmente trascritte pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.6.2023 chiedeva: Parte_1
Per_
1. di confermare che la figlia minore pur mantenendo la residenza presso la casa coniugale in Bellante alla via Carlo Rosselli n. 25 (ex 49/A), venisse affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori;
che la minore continuasse ad essere collocata, a settimane alterne, presso la casa dei genitori;
che trascorresse le festività di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta e Ferragosto ed il giorno del compleanno in maniera alternata con i genitori;
che durante le ferie estive il padre potesse tenere con sé la figlia per un mese complessivo suddiviso in due periodi di
15 giorni da stabilire ogni volta tra i mesi di giugno ed agosto e da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
2. considerato l'affido della minore in modo paritario ed alternato ad entrambi i genitori, di disporre la revoca dell'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili versato sino ad oggi dal ricorrente;
3. in subordine, considerato che dalla nuova convivenza more uxorio instaurata dal ricorrente erano nati due figli, ed , entrambi minorenni, di disporre Per_2 Per_3 comunque la riduzione dell'assegno di mantenimento, originariamente stabilito per Per_ la figlia in € 250,00 mensili, nella somma di € 150,00 mensili o comunque nella misura che ritenuta di giustizia, somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
4. di dichiarare che nulla venisse versato da un coniuge in favore dell'altro a titolo di mantenimento avendo essi un lavoro e redditi autonomi;
5. di disporre in ogni caso che l'assegno unico familiare continuasse ad essere assegnato al padre come già stabilito in sede di separazione;
Per_
6. di disporre che tutte le spese straordinarie riguardanti la figlia minore venissero previamente concordate e valutate da entrambi i genitori per la spesa nella misura del 50% ciascuno;
7. di disporre che tutte le spese scolastiche, di cancelleria e per l'acquisto di materiale scolastico venissero suddivise nella misura del 50% da entrambi i genitori;
pagina 2 di 7 Per_
8. qualora l'allontanamento della figlia dal padre fosse dipeso da condotte o comportamenti comunque tenuti dalla madre, di condannare la resistente a risarcire in favore del ricorrente il danno morale sofferto, come quantificato dal Giudice adito.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente deduceva, in sintesi e per quanto di interesse, che la figlia, dal mese di novembre 2022, in maniera del tutto ingiustificata non si recava più presso l'abitazione paterna e interrompeva anche i rapporti con gli ascendenti dal lato paterno.
In data 16.11.2023 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso, in quanto l'allontanamento della figlia dal padre costituiva un atto volontario della minore, determinato dalla condotta della nuova compagna del resistente, e non erano stati dimostrati elementi sopravvenuti idonei a determinare una diversa statuizione in punto di contributo al mantenimento.
Ascoltata la minore, acquisita la relazione del Servizio sociale, la causa giungeva all'udienza del 17.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, e veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Giova osservare, in punto di diritto, che l'affido condiviso è disposto per attuare sia il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) sia il diritto della prole (art. 315 bis comma 1 c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Come noto, ai sensi degli artt. 337 bis e ter c.c., l'affido condiviso è inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano -ove possibile- alla conservazione del rapporto dei minori con entrambi i genitori;
ciò determina l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità, quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria (cfr. Tribunale Roma, sez. I, 20/01/2015 n. 1310; Corte appello pagina 3 di 7 Bologna, sez. I, 14/04/2016 n. 625), o, viceversa, l'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti, quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore.
L'interesse del minore costituisce, quindi, il parametro essenziale di riferimento per l'adozione di qualsiasi provvedimento relativo alla prole (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
14728 del 19/07/2016).
Nel caso in esame, la relazione del Servizio Sociale ha consentito di rilevare come la minore, di anni quindici, viveva con la madre una quotidianità adeguata alla sua età (che non intendeva modificare) e rifiutava di incontrare il padre per una scelta personale. Il
Servizio Sociale, inoltre, evidenziava l'impegno dei genitori nel fornire un'impronta educativa alla figlia, nonostante l'assenza di dialogo tra loro.
In sede di audizione, la minore dichiarava di non essersi più recata presso l'abitazione paterna, in quanto non andava d'accordo con la compagna del genitore, che aveva iniziato a cambiare atteggiamento nei suoi confronti e a “dire brutte parole” sulla minore stessa e sulla madre, precisando: “all'inizio non c'erano problemi tra me e , poi quando Per_4 sono cresciuta mi sono accorta che la mia presenza non era gradita… Mio padre non è mai stato molto affettuoso con me e anche quando andavo da lui si è rivolto a me spesso con toni aggressivi, anche davanti ad altre persone. Io avevo un bel rapporto anche con i nonni paterni e quando loro hanno proposto di farmi stare da loro per evitare problemi tra papà
e , mio padre ha acconsentito subito e quindi da almeno fino ad almeno un anno Per_4 stavo una settimana da mia madre e una settimana con i nonni paterni. Da circa un anno non vado più nemmeno dai miei nonni paterni a settimane alterne, li vedo quando li incontro in giro quando vado a Bellante”. La minore, infine, lamentava lo scarso interesse del padre nei suoi confronti e affermava di non fidarsi del genitore, nonché di stare male al pensiero di incontrarlo.
È opportuno precisare che le opinioni e i bisogni rappresentati dal minore in sede di ascolto devono orientare il giudice nelle relative scelte processuali;
il giudice, infatti, è tenuto a farsi scrupoloso interprete delle istanze del minore e, nel valutare la situazione e i dati emersi nell'ascolto, ha il dovere di adottare i provvedimenti che siano nel superiore interesse del minore.
pagina 4 di 7 Nella specie, dalle dichiarazioni rese dalla minore in sede di audizione davanti al
Tribunale e al Servizio sociale è emerso che l'indisponibilità ad incontrare la figura paterna costituiva frutto di una precisa e ferma volontà.
Ebbene, tenuto conto del superiore interesse della minore (aspetto da ritenersi in ogni caso prevalente), dell'età di quest'ultima e della sua capacità di autodeterminazione, ritiene il Collegio che sia opportuno confermare l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, disponendo la collocazione prevalente presso la madre.
Quanto al diritto di visita, appare maggiormente rispondente alle esigenze della minore che gli incontri padre-figlia si svolgano secondo la libera scelta della minore medesima, rimettendo a quest'ultima la decisione sui tempi di permanenza con il padre, previo accordo con esso e notiziando preventivamente l'altro genitore.
Si osserva, infatti, che la relazione padre - figlia potrebbe essere ulteriormente pregiudicata dall'imposizione di mutamenti nel regime di affidamento, di percorsi terapeutici e incontri obbligati.
In ogni caso, il Servizio Sociale deve essere incaricato di monitorare attentamente la situazione, specificamente con riferimento alle eventuali richieste della minore di riprendere i contatti con il padre e parallelamente di fornire al ricorrente il supporto per poter individuare la migliore strategia per recuperare la relazione con la figlia, oltre che supporto alla madre per poter adottare condotte che favoriscano tale recupero.
Passando alla domanda di revoca e riduzione del contributo al mantenimento in favore della minore, le stesse vanno rigettate.
Si osserva che in materia di separazione personale dei coniugi, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite, in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico (cfr. in termini Cassazione civile sez. I, 12/03/2024,
n.6455). In tal caso, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento per l'obbligato, a meno che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri.
pagina 5 di 7 Nel caso di specie, deve negarsi rilievo alla costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del resistente, essendosi quest'ultimo limitato a giustificare la richiesta di riduzione del contributo al mantenimento della figlia nata da precedente relazione sul presupposto della nascita di altri due figli, senza dedurre e dimostrare la sopravvenienza di modifiche alla propria situazione patrimoniale.
Alla luce di quanto sopra, deve essere confermato a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma di €
250,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate sulla base del Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo.
Deve, infine, essere rigettata la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale articolata dal , in quanto, in disparte dall'assoluto difetto di allegazione e prova Parte_1 di elementi a sostegno, è emerso che la scelta della figlia di allontanarsi dal padre era riconducibile ad una incondizionata volontà della minore.
Le ragioni sottese alla decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n.r.g.
1679/2023 ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone che la minore sia affidata in modo condiviso a entrambi i Persona_5 genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- dispone che gli incontri padre-figlia si svolgano secondo la libera scelta della minore medesima, rimettendo a quest'ultima la decisione sui tempi di permanenza con il padre, previo accordo con esso e notiziando preventivamente l'altro genitore.
- manda al Servizio Sociale competente per territorio in base alla residenza/dimora abituale della minore per il monitoraggio del nucleo familiare, specificamente con riferimento alle eventuali richieste della minore di riprendere i contatti con il padre e per fornire al ricorrente il supporto per poter individuare la migliore strategia per pagina 6 di 7 recuperare la relazione con la figlia, oltre che supporto alla madre per poter adottare condotte che favoriscano tale recupero;
- dispone che il padre versi alla madre un assegno di mantenimento mensile di €
250,00, con rivalutazione Istat annuale;
- dispone che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie individuate sulla base del Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia del presente provvedimento al Servizio
Socio assistenziale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza/dimora abituale della minore.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Silvia Fanesi
pagina 7 di 7