Art. 81. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Versione
1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Giurisprudenza • 47
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/10/2005, n. 19947Provvedimento: […] 5. Con il quarto motivo di ricorso il RE, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., sostiene che, in forza dell'art. 11 delle preleggi e dell'art. 81 della legge n. 413 del 1991", "le indagini bancarie non possono che interessare i fatti verificatisi dopo il primo gennaio 1991 recte, 1992 in quanto il legislatore, "consapevole della stretta correlazione tra norme procedimentali e norme sostanziali in materia tributaria", non solo non ha mai manifestato l'intenzione di derogare ai principi in materia di efficacia nel tempo delle leggi (art. 11 delle preleggi), "pacificamente estensibile alle norme tributarie", ma con l'art. 81 della legge n. 413 del 1991 ha espressamente voluto che tale disciplina trovi applicazione soltanto dal primo gennaio 1992.Leggi di più...
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