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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/04/2025, n. 15055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15055 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da CA TO - Presidente - Sent. n. sez. 412/2025 NA PI UP – 28/03/2025 Egle LA R.G.N. 2337/2025 CH CO - Relatore - OV NC ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da AT LE AO nato a [...] il [...]; NU PO nato a [...] il [...]; ET SS nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 4 ottobre 2024 della Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere CH CO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
udito l’avv. Gianfranco Giunta che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi. 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio riservato ad uno dei coimputati), ha ritenuto Penale Sent. Sez. 5 Num. 15055 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 28/03/2025 2 - LE AO AT e PO NU responsabili del reato di bancarotta impropria da operazioni dolose perché, nelle loro qualità di amministratori unici della Mega Trade s.r.l. (dichiarata fallita il 31 maggio 2018), il primo, dal 3 gennaio 2003 al 22 luglio 2005 e dal 10 settembre 2007 al 6 marzo 2013, e il secondo dal 22 luglio 2005 al 10 settembre 2007 e dal 6 marzo 2013 al 22 giugno 2017, avrebbero omesso sistematicamente, dal 2003, il versamento di contributi e imposte, cumulando un debito erariale di oltre un milione e cinquecentomila euro, sino alla dismissione di fatto di ogni attività gestionale e al conseguente abbandono della società, e così concorrendo a causare il dissesto della società e la conseguente dichiarazione di fallimento;
- SS ET responsabile del reato di bancarotta semplice documentale, perché, nella sua qualità di liquidatore della predetta società dal 23 gennaio 2018 alla data del fallimento non avrebbe tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritte dalla legge. 2. Ricorrono per cassazione tutti gli imputati. Il ricorso proposto da SS ET si compone di due motivi d’impugnazione, entrambi formulati in termini di violazione di legge e connesso vizio di motivazione. 2.1. Il primo attiene alla sussistenza del reato di bancarotta semplice e deduce che non sarebbe stata raggiunta la prova in ordine all’intenzionalità dell’omessa o dell’irregolare tenuta delle scritture contabili non essendo stato accertata l’effettiva ricezione della missiva con la quale il curatore aveva richiesto, al ricorrente, la documentazione contabile. 2.2. Il secondo attiene alla sussistenza dell’invocata causa di non punibilità di cui all’art. 131- cod. pen. e deduce che la Corte territoriale non avrebbe tenuto in conto il limitato periodo nel corso del quale il ET sarebbe stato officiato delle funzioni di liquidatore. 3. I ricorsi proposti da LE AO AT e da PO RA sono formulati in termini integralmente sovrapponibili e si compongono, ciascuno, di tre motivi d’impugnazione, tutti formulati sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione. 3.1. Il primo deduce che la Corte d’appello si sarebbe adagiata acriticamente sulle argomentazioni offerte in primo grado: a) senza spiegare le ragioni per le quali gli omessi versamenti (che, in sé, non determinano un decremento patrimoniale, ma un risparmio di spesa) sarebbero da considerare un antecedente causale del fallimento;
b) senza considerare come neanche lo stesso curatore è stato in grado di identificare le cause del dissesto;
c) senza valutare la parziale estinzione delle poste debitorie (circostanza, in sé, incompatibile, quanto 3 meno sotto il profilo soggettivo, con la ritenuta sussistenza del reato di bancarotta). 3.2. Il secondo deduce la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui, pur non escludendo profili di colpa, ha ritenuto, comunque, di non poter riqualificare il reato contestato in quello di bancarotta semplice cui all’art. 224, comma 1 n. 2 della legge fallimentare. E ciò nonostante che l’omesso versamento delle imposte non fosse sorretto da alcuna specifica volontà di non adempiere, ma ad una semplice inosservanza degli obblighi fiscali, condotta necessitata dalle condizioni economiche nelle quali versava la società. 3.3. Il terzo attiene al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al giudizio di bilanciamento delle circostanze, lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, in ipotesi difensiva giustificabile proprio in ragione del già invocato parziale adempimento dei debiti. 1. I ricorsi proposti dai due amministratori (AT e NU) sono complessivamente infondati. 1.1. I primi due motivi, entrambi afferenti al profilo della responsabilità, possono essere trattati congiuntamente. Va premesso, in linea generale, che il reato di cui al secondo comma, n. 2, dell’art. 223 l. fall. è un reato a forma libera ed è integrato da una condotta (attiva o omissiva) costituente inosservanza dei doveri imposti ai soggetti indicati dalla legge;
strutturato intorno ad una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente da una pluralità di atti funzionalmente coordinati nella loro complessiva ed unitaria causa concreta ed eziologicamente idonei alla causazione del fallimento (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 279071; Sez. 5, n. 44103 del 27/06/2016, Rv. 268207). Non rileva, né è sempre immediatamente percepibile, il compimento di una singola azione dannosa, ma solo, appunto, una pluralità di atti (astrattamente legittimi nella loro dimensione individuale), tra loro funzionalmente concatenati. Ed è solo dalla valutazione sistematica di questi atti che è possibile cogliere la causa concreta dell’operazione posta in essere e, con essa, il pregiudizio subito dalla società. Nella sua dimensione oggettiva, ciò che rileva è l’incidenza causale della condotta rispetto al fallimento: né la genesi dei debiti societari, né l'asserito equilibrio finanziario in ipotesi vissuto dalla società in tempi antecedenti. Cosicché, la preesistenza di una causa in sé efficiente del dissesto (e, quindi, il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto), valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., non è circostanza idonea ad interrompere il nesso di causalità tra 4 l'operazione dolosa e il successivo fallimento della società (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189) e, con esso, il perfezionamento del reato. Parallelamente, sotto il profilo soggettivo, la fattispecie normativa costruisce il reato come un delitto a dolo generico, dove il fallimento è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria. Non è necessaria, quindi, una volontà diretta a provocare il dissesto: è sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o in un'infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità della decozione (Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015, Rv. 265510; Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207). Una sorta di bancarotta “preterintenzionale”, dove ciò che rileva è il collegamento puramente causale con l’evento dipendente da una condotta volontaria intrinsecamente idonea alla causazione dell’evento, accettato nella sua dimensione anche solo potenziale (Sez. 5 n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247315; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, Rv. 212613). Ebbene, la pacifica entità del debito accumulato – certificata da un’insinuazione al fallimento dell’Agenzia delle Entrate per un importo di circa 1.500.000 euro rispetto a un passivo complessivo di tre milioni di euro e a un attivo pari a zero – dà conto tanto dell’efficacia causale delle condotte rispetto al successivo fallimento, quanto della sua oggettiva prevedibilità (peraltro, ove ve ne fosse necessità, ampiamente deducibile dalle ulteriori condotte accertate: l’azzeramento del magazzino già nel 2013 e il trasferimento della società nel 2015 da Messina a Roma). In questo contesto: a) la deduzione afferente ad un’asserita parziale estinzione della posta debitoria è rimasta allo stato di mera allegazione ed è, per la sua genericità, indeducibile;
b) l’invocata derubricazione non solo è incompatibile con l’accertata piena consapevolezza della condotta posta in essere e con la prevedibilità delle relative conseguenze (non esclusa dall’eventuale coesistenza di profili di colpa), ma, nei limiti in cui riconducono l’inadempimento alla crisi economica vissuta dalla società, confliggono con lo specifico obbligo dell’imprenditore, a fronte di un conclamato stato di insolvenza, di interrompere l’esercizio delle attività economiche e chiedere il fallimento. In ciò l’infondatezza degli assunti difensivi prospettati con i primi due motivi di ricorso. 1.2. Indeducibile, invece, il terzo motivo di ricorso. Il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce, infatti, esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, le cui statuizioni, implicando un apprezzamento in fatto e una conseguente valutazione discrezionale, quindi, 5 sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). In ogni caso, la Corte d'appello, nel valutare il relativo motivo d'impugnazione, ha evidenziato la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato, motivando specificamente in ordine alla invocata prevalenza delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche, esclusa alla luce delle particolari modalità della condotta (l’azzeramento del magazzino, il trasferimento delle funzioni gestorie in prossimità del fallimento e il connesso spostamento della sede sociale) e della negativa personalità degli imputati (gravati da precedenti specifici). E la discrezionalità della relativa valutazione sfugge, per come si è detto, al sindacato di legittimità. Tanto più che il ricorrente invoca la valutazione di condotte indicate in termini assolutamente generici (eventuali pregressi versamenti parziali, già ritenuti insignificanti dalle sentenze di merito). 2. Fondato, nei limiti di seguito indicati, invece, è il ricorso proposto nell’interesse del ET. 2.1. Il primo motivo è infondato. Il reato di bancarotta semplice documentale è un reato di pura condotta, che si struttura intorno al mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ.), a prescindere dalla produzione , in concreto, di un danno per i creditori, in quanto l'offensività della condotta discende non da una effettiva idoneità dell’omessa tenuta delle scritture contabili ad arrecare pregiudizio ai creditori, bensì dal potenziale rischio che la condotta arreca all’interesse dei creditori in relazione alla funzione tipica – di accertamento - assolta dalla documentazione (Sez. 5, n. 18482 del 22/03/2023, Fanti, Rv. 284514). Si tratta, infatti, di un reato di pericolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261). In questa ottica, l'obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno né nel caso in cui manchino passività insolute, né quando l'attività di impresa della fallita sia cessata di fatto, venendo meno solo allorquando l'azienda abbia interrotto anche formalmente la propria attività con la cancellazione dal registro delle imprese ( Sez. 5, n. 4727 del 15/3/2000, Albini, Rv. 215985; Sez. 6 5, n. 35168 del 11/7/2005, Scyni, Rv. 232572; Sez. 5, n. 15516 del 11/2/2011, Di Mambro, Rv. 250086). Ciò considerato, la difesa si limita ad evocare un’asserita omessa ricezione della raccomandata con la quale il curatore richiedeva, al liquidatore, la consegna della documentazione. Ebbene, a prescindere dalla dirimente circostanza per cui il ricorrente non ha neanche dedotto di aver correttamente tenuto le scritture contabili (peraltro non consegnate neppure nel corso del procedimento penale), l’imprenditore dichiarato fallito ha lo specifico obbligo di consegnare agli organi della procedura tutte le scritture contabili inerenti all’impresa e ogni ulteriore documentazione da lui richiesta (art. 86 l. fall., oggi 194 CCI); una consegna finalizzata alla necessaria ricostruzione della consistenza patrimoniale dell’impresa, nelle sue componenti attive e passive, statiche e dinamiche, quale attività prodromica alla successiva liquidazione. Attività che, all’evidenza, presuppone una completa ed attendibile ricostruzione della documentazione contabile (ed extracontabile) e che trova il suo logico nelle disposizioni normative contenute nell’art. 2214 cod. civ. e, sotto il profilo tributario e fiscale, nelle norme riportate nel d.P.R. 600/73. E che tale obbligo (quello della consegna di tutta la documentazione contabile) discenda direttamente dalla legge e prescinda da una specifica richiesta formulata dal curatore è logica conseguenza della necessaria strumentalità, nei termini evidenziati, della documentazione stessa rispetto alle ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare. 2.2. Fondato, invece, il secondo motivo di ricorso. Va premesso che la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131- cod. pen. deve essere operata alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nella norma richiamata, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647) ed è frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685). La Corte territoriale, tuttavia, ha escluso l’applicabilità dell’invocata causa di non punibilità rilevando il particolare danno arrecato alla massa dei creditori;
dato, tuttavia, che, per come formulato, è esso stesso generico in quanto non dà conto del limitato arco temporale durante il quale, pacificamente, è intervenuto il ET, liquidatore nei quattro mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento, sostanzialmente durante il giudizio prefallimentare. 3. In conclusione, i ricorsi proposti nell’interesse dei due amministratori devono essere rigettati e i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle 7 spese processuali;
il ricorso proposto nell’interesse del liquidatore, invece, deve essere accolto nei termini indicati in precedenza e, conseguentemente, la sentenza annullata, limitatamente alla sua posizione e alla valutazione dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., rigettato il ricorso nel resto. Annulla la sentenza impugnata in relazione all'imputato ET PO, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131- cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso del ET. Rigetta i ricorsi di AT LE AO e NU PO che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CH CO CA TO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere CH CO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
udito l’avv. Gianfranco Giunta che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi. 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio riservato ad uno dei coimputati), ha ritenuto Penale Sent. Sez. 5 Num. 15055 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 28/03/2025 2 - LE AO AT e PO NU responsabili del reato di bancarotta impropria da operazioni dolose perché, nelle loro qualità di amministratori unici della Mega Trade s.r.l. (dichiarata fallita il 31 maggio 2018), il primo, dal 3 gennaio 2003 al 22 luglio 2005 e dal 10 settembre 2007 al 6 marzo 2013, e il secondo dal 22 luglio 2005 al 10 settembre 2007 e dal 6 marzo 2013 al 22 giugno 2017, avrebbero omesso sistematicamente, dal 2003, il versamento di contributi e imposte, cumulando un debito erariale di oltre un milione e cinquecentomila euro, sino alla dismissione di fatto di ogni attività gestionale e al conseguente abbandono della società, e così concorrendo a causare il dissesto della società e la conseguente dichiarazione di fallimento;
- SS ET responsabile del reato di bancarotta semplice documentale, perché, nella sua qualità di liquidatore della predetta società dal 23 gennaio 2018 alla data del fallimento non avrebbe tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritte dalla legge. 2. Ricorrono per cassazione tutti gli imputati. Il ricorso proposto da SS ET si compone di due motivi d’impugnazione, entrambi formulati in termini di violazione di legge e connesso vizio di motivazione. 2.1. Il primo attiene alla sussistenza del reato di bancarotta semplice e deduce che non sarebbe stata raggiunta la prova in ordine all’intenzionalità dell’omessa o dell’irregolare tenuta delle scritture contabili non essendo stato accertata l’effettiva ricezione della missiva con la quale il curatore aveva richiesto, al ricorrente, la documentazione contabile. 2.2. Il secondo attiene alla sussistenza dell’invocata causa di non punibilità di cui all’art. 131- cod. pen. e deduce che la Corte territoriale non avrebbe tenuto in conto il limitato periodo nel corso del quale il ET sarebbe stato officiato delle funzioni di liquidatore. 3. I ricorsi proposti da LE AO AT e da PO RA sono formulati in termini integralmente sovrapponibili e si compongono, ciascuno, di tre motivi d’impugnazione, tutti formulati sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione. 3.1. Il primo deduce che la Corte d’appello si sarebbe adagiata acriticamente sulle argomentazioni offerte in primo grado: a) senza spiegare le ragioni per le quali gli omessi versamenti (che, in sé, non determinano un decremento patrimoniale, ma un risparmio di spesa) sarebbero da considerare un antecedente causale del fallimento;
b) senza considerare come neanche lo stesso curatore è stato in grado di identificare le cause del dissesto;
c) senza valutare la parziale estinzione delle poste debitorie (circostanza, in sé, incompatibile, quanto 3 meno sotto il profilo soggettivo, con la ritenuta sussistenza del reato di bancarotta). 3.2. Il secondo deduce la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui, pur non escludendo profili di colpa, ha ritenuto, comunque, di non poter riqualificare il reato contestato in quello di bancarotta semplice cui all’art. 224, comma 1 n. 2 della legge fallimentare. E ciò nonostante che l’omesso versamento delle imposte non fosse sorretto da alcuna specifica volontà di non adempiere, ma ad una semplice inosservanza degli obblighi fiscali, condotta necessitata dalle condizioni economiche nelle quali versava la società. 3.3. Il terzo attiene al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al giudizio di bilanciamento delle circostanze, lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, in ipotesi difensiva giustificabile proprio in ragione del già invocato parziale adempimento dei debiti. 1. I ricorsi proposti dai due amministratori (AT e NU) sono complessivamente infondati. 1.1. I primi due motivi, entrambi afferenti al profilo della responsabilità, possono essere trattati congiuntamente. Va premesso, in linea generale, che il reato di cui al secondo comma, n. 2, dell’art. 223 l. fall. è un reato a forma libera ed è integrato da una condotta (attiva o omissiva) costituente inosservanza dei doveri imposti ai soggetti indicati dalla legge;
strutturato intorno ad una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente da una pluralità di atti funzionalmente coordinati nella loro complessiva ed unitaria causa concreta ed eziologicamente idonei alla causazione del fallimento (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 279071; Sez. 5, n. 44103 del 27/06/2016, Rv. 268207). Non rileva, né è sempre immediatamente percepibile, il compimento di una singola azione dannosa, ma solo, appunto, una pluralità di atti (astrattamente legittimi nella loro dimensione individuale), tra loro funzionalmente concatenati. Ed è solo dalla valutazione sistematica di questi atti che è possibile cogliere la causa concreta dell’operazione posta in essere e, con essa, il pregiudizio subito dalla società. Nella sua dimensione oggettiva, ciò che rileva è l’incidenza causale della condotta rispetto al fallimento: né la genesi dei debiti societari, né l'asserito equilibrio finanziario in ipotesi vissuto dalla società in tempi antecedenti. Cosicché, la preesistenza di una causa in sé efficiente del dissesto (e, quindi, il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto), valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., non è circostanza idonea ad interrompere il nesso di causalità tra 4 l'operazione dolosa e il successivo fallimento della società (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189) e, con esso, il perfezionamento del reato. Parallelamente, sotto il profilo soggettivo, la fattispecie normativa costruisce il reato come un delitto a dolo generico, dove il fallimento è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria. Non è necessaria, quindi, una volontà diretta a provocare il dissesto: è sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o in un'infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità della decozione (Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015, Rv. 265510; Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207). Una sorta di bancarotta “preterintenzionale”, dove ciò che rileva è il collegamento puramente causale con l’evento dipendente da una condotta volontaria intrinsecamente idonea alla causazione dell’evento, accettato nella sua dimensione anche solo potenziale (Sez. 5 n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247315; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, Rv. 212613). Ebbene, la pacifica entità del debito accumulato – certificata da un’insinuazione al fallimento dell’Agenzia delle Entrate per un importo di circa 1.500.000 euro rispetto a un passivo complessivo di tre milioni di euro e a un attivo pari a zero – dà conto tanto dell’efficacia causale delle condotte rispetto al successivo fallimento, quanto della sua oggettiva prevedibilità (peraltro, ove ve ne fosse necessità, ampiamente deducibile dalle ulteriori condotte accertate: l’azzeramento del magazzino già nel 2013 e il trasferimento della società nel 2015 da Messina a Roma). In questo contesto: a) la deduzione afferente ad un’asserita parziale estinzione della posta debitoria è rimasta allo stato di mera allegazione ed è, per la sua genericità, indeducibile;
b) l’invocata derubricazione non solo è incompatibile con l’accertata piena consapevolezza della condotta posta in essere e con la prevedibilità delle relative conseguenze (non esclusa dall’eventuale coesistenza di profili di colpa), ma, nei limiti in cui riconducono l’inadempimento alla crisi economica vissuta dalla società, confliggono con lo specifico obbligo dell’imprenditore, a fronte di un conclamato stato di insolvenza, di interrompere l’esercizio delle attività economiche e chiedere il fallimento. In ciò l’infondatezza degli assunti difensivi prospettati con i primi due motivi di ricorso. 1.2. Indeducibile, invece, il terzo motivo di ricorso. Il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce, infatti, esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, le cui statuizioni, implicando un apprezzamento in fatto e una conseguente valutazione discrezionale, quindi, 5 sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). In ogni caso, la Corte d'appello, nel valutare il relativo motivo d'impugnazione, ha evidenziato la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato, motivando specificamente in ordine alla invocata prevalenza delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche, esclusa alla luce delle particolari modalità della condotta (l’azzeramento del magazzino, il trasferimento delle funzioni gestorie in prossimità del fallimento e il connesso spostamento della sede sociale) e della negativa personalità degli imputati (gravati da precedenti specifici). E la discrezionalità della relativa valutazione sfugge, per come si è detto, al sindacato di legittimità. Tanto più che il ricorrente invoca la valutazione di condotte indicate in termini assolutamente generici (eventuali pregressi versamenti parziali, già ritenuti insignificanti dalle sentenze di merito). 2. Fondato, nei limiti di seguito indicati, invece, è il ricorso proposto nell’interesse del ET. 2.1. Il primo motivo è infondato. Il reato di bancarotta semplice documentale è un reato di pura condotta, che si struttura intorno al mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ.), a prescindere dalla produzione , in concreto, di un danno per i creditori, in quanto l'offensività della condotta discende non da una effettiva idoneità dell’omessa tenuta delle scritture contabili ad arrecare pregiudizio ai creditori, bensì dal potenziale rischio che la condotta arreca all’interesse dei creditori in relazione alla funzione tipica – di accertamento - assolta dalla documentazione (Sez. 5, n. 18482 del 22/03/2023, Fanti, Rv. 284514). Si tratta, infatti, di un reato di pericolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261). In questa ottica, l'obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno né nel caso in cui manchino passività insolute, né quando l'attività di impresa della fallita sia cessata di fatto, venendo meno solo allorquando l'azienda abbia interrotto anche formalmente la propria attività con la cancellazione dal registro delle imprese ( Sez. 5, n. 4727 del 15/3/2000, Albini, Rv. 215985; Sez. 6 5, n. 35168 del 11/7/2005, Scyni, Rv. 232572; Sez. 5, n. 15516 del 11/2/2011, Di Mambro, Rv. 250086). Ciò considerato, la difesa si limita ad evocare un’asserita omessa ricezione della raccomandata con la quale il curatore richiedeva, al liquidatore, la consegna della documentazione. Ebbene, a prescindere dalla dirimente circostanza per cui il ricorrente non ha neanche dedotto di aver correttamente tenuto le scritture contabili (peraltro non consegnate neppure nel corso del procedimento penale), l’imprenditore dichiarato fallito ha lo specifico obbligo di consegnare agli organi della procedura tutte le scritture contabili inerenti all’impresa e ogni ulteriore documentazione da lui richiesta (art. 86 l. fall., oggi 194 CCI); una consegna finalizzata alla necessaria ricostruzione della consistenza patrimoniale dell’impresa, nelle sue componenti attive e passive, statiche e dinamiche, quale attività prodromica alla successiva liquidazione. Attività che, all’evidenza, presuppone una completa ed attendibile ricostruzione della documentazione contabile (ed extracontabile) e che trova il suo logico nelle disposizioni normative contenute nell’art. 2214 cod. civ. e, sotto il profilo tributario e fiscale, nelle norme riportate nel d.P.R. 600/73. E che tale obbligo (quello della consegna di tutta la documentazione contabile) discenda direttamente dalla legge e prescinda da una specifica richiesta formulata dal curatore è logica conseguenza della necessaria strumentalità, nei termini evidenziati, della documentazione stessa rispetto alle ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare. 2.2. Fondato, invece, il secondo motivo di ricorso. Va premesso che la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131- cod. pen. deve essere operata alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., non impone necessariamente la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nella norma richiamata, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647) ed è frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685). La Corte territoriale, tuttavia, ha escluso l’applicabilità dell’invocata causa di non punibilità rilevando il particolare danno arrecato alla massa dei creditori;
dato, tuttavia, che, per come formulato, è esso stesso generico in quanto non dà conto del limitato arco temporale durante il quale, pacificamente, è intervenuto il ET, liquidatore nei quattro mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento, sostanzialmente durante il giudizio prefallimentare. 3. In conclusione, i ricorsi proposti nell’interesse dei due amministratori devono essere rigettati e i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle 7 spese processuali;
il ricorso proposto nell’interesse del liquidatore, invece, deve essere accolto nei termini indicati in precedenza e, conseguentemente, la sentenza annullata, limitatamente alla sua posizione e alla valutazione dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., rigettato il ricorso nel resto. Annulla la sentenza impugnata in relazione all'imputato ET PO, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131- cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso del ET. Rigetta i ricorsi di AT LE AO e NU PO che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CH CO CA TO