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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/11/2025, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza del 17/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 6055/2025 R.G. promossa da: nata a [...], il [...], e residente in [...]
n. 15, Marcianise, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo D'ARCANGELO, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Antonio Baiamonti n. 10, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dal funzionario, dott. Carmine MARTINO, giusta procura allegata, RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - per il riconoscimento dell'accertamento dell'invalidità civile utile alla maturazione dell'anzianità contributiva (L. 388/2000).
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note sostitutive d'udienza
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, premesso di aver inviato in data 15 maggio 2025 domanda telematica all' per il riconoscimento dell'invalidità CP_1 civile nonché dell'handicap, sorretta da certificato medico n. 2025AC97747 a firma della dott.ssa ; di essere stata convocata in data 16 giugno 2025 a visita medica Persona_1 per l'accertamento dei requisiti sanitari, a seguito della quale le venivano riconosciute le seguenti condizioni:
- verbale invalidità civile n. 9036000513270 “invalido con riduzione permanente della CP_1 capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88. Percentuale: 74%”;
- verbale handicap n. 9036000513271 “portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, CP_1 comma 1, L. 5.2.1992, n. 104”. Lamentando la reiezione in sede amministrativa delle proprie istanze, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento dell'invalidità civile totale – 100% ex art. 2 e 12 legge 118/71, anche ai fini della pensione di inabilità e/o esenzione totale dal pagamento della spesa sanitaria o, in subordine, dello stato di invalido civile in misura maggiore e non inferiore al 75% ex art. 80 legge 388/2000 anche ai fini della contribuzione figurativa, e dello stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio, con condanna dell'Ente al pagamento dei ratei maturati e maturandi con decorrenze di legge, oltre a interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo. Il tutto, con il favore delle spese di lite da distrarre.
Costituitosi l' difendeva il proprio operato, sollevando eccezione pregiudiziale di CP_1 difetto di giurisdizione, e chiedeva volersi dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza dei requisiti reddituali, oltre che il rigetto del ricorso, in quanto infondata, per evidente carenza dello status invalidante richiesto dalla normativa.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, la causa è decisa, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ciò brevemente ricostruito in fatto e premesso che in relazione alla domanda di pensione d'inabilità e dello status di handicap con connotazione di gravità si è provveduto separatamente, si osserva che preliminare ad ogni valutazione in ordine all'ammissibilità o meno della domanda ex L. 308/2000 è la verifica della sussistenza della giurisdizione, atteso che l' nella memoria di costituzione ha fatto rilevare che la ricorrente è CP_1 dipendente pubblico (id est, del , con contratto a Controparte_2 tempo indeterminato dal 1.9.2022, come si evince dall'estratto contributivo prodotto, cfr. all.). Si osserva, in termini generali, che ai sensi degli artt. 13 e 62 R.D. 1214/1934, è la Corte dei conti ad aver giurisdizione riguardo alle controversie che investano il diritto, la misura o la decorrenza della pensione dei dipendenti pubblici.
Ebbene, la ricorrente nel caso in esame richiede il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80 co. 3 l. 388/2000, secondo cui “a decorrere dall'anno 2002 ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della Tab. A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, come sostituita dalla Tab. A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni
o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;
il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”. Tale disposizione riconosce, in buona sostanza, su domanda, ai lavoratori che presentino un grado qualificato di invalidità civile il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione ed all'anzianità contributiva, per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di cinque anni.
Ebbene, alla luce della documentazione in atti, dato atto della domanda di parte ricorrente presupponente un interesse alla maturazione di contribuzione figurativa utile al trattamento pensionistico erogabile quale pubblico dipendente ai sensi di quanto disposto dall'art. 80, comma 3 L. n. 388/2000, va rilevato che Cass. S.U. 20.10.2010, n. 21490 ha rammentato qual è il criterio di riparto della giurisdizione: “[…] ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina dall'oggetto della domanda ed il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte. Orbene, alla stregua di tali criteri interpretativi, la domanda introduttiva del giudizio di merito - esibisce un "petitum sostanziale" che riguarda specificamente il rapporto previdenziale, ossia il rapporto pensionistico con l'ente erogatore. Invero il riconoscimento dello stato di invalidità civile in misura superiore al 74% non viene richiesto ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali (pensione di invalidità o assegno di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13), come sarebbe necessario se si trattasse di causa assistenziale;
il riconoscimento della invalidità viene invece espressamente chiesto come mezzo al fine per ottenere l'erogazione del trattamento pensionistico parametrato ad una base più consistente, come peraltro previsto dalla invocata disposizione della L. n. 388 del 2000. La domanda concerne quindi una controversia sulla misura della pensione erogata ad un pubblico dipendente, perché ove la invalidità venisse riconosciuta il relativo ammontare sarebbe superiore rispetto a quello spettante per gli anni di servizio effettivamente prestati”. (cfr. nello stesso senso, Cass. sez. un. 19614/2009 e, con riguardo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, Cass. Sez. un n. 23732 dell'8 novembre 2006, Cass. n. 27187 del 20 dicembre 2006 e n. 24172 del 30 dicembre 2004).
Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito quanto segue: “Nella specie, trattandosi di un dipendente pubblico, […] il beneficio della contribuzione figurativa concerne il diritto al trattamento pensionistico pubblico e la relativa anzianità contributiva. Ciò premesso, deve considerarsi che è vero che la giurisprudenza ammette la possibilità dell'azione di mero accertamento dello stato invalidante (cfr. Cass.. sez. lav., 4 febbraio 2009, n. 2691), ma - a prescindere dal fatto che la condizione di invalido possa costituire ex se uno status vero e proprio - nella specie il mero accertamento richiesto con la domanda proposta […] era chiaramente orientato al fine della maturazione dei contributi figurativi di cui alla cit. L. n. 388 del 2000, art. 80, per incrementare l'anzianità contributiva relativa ad un trattamento pensionistico pubblico, come risulta […] dallo stesso ricorso […] nel ricorso si legge che egli aveva chiesto l'accertamento del suo stato di invalido e conseguentemente del suo diritto alla contribuzione facoltativa suddetta. Quindi l'oggetto della domanda riguardava un beneficio rilevante al fine della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'an e del quantum del trattamento pensionistico pubblico. Pertanto, pur trattandosi di un'azione di mero accertamento, essa riguardava una questione "pensionistica"; quindi, trattandosi di pensione pubblica, perché a carico totale o parziale dello Stato, sussiste - come ritenuto correttamente dalla Corte d'appello - la giurisdizione della Corte dei conti R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex artt. 13 e 62. In particolare questa Corte (cfr. Cass., sez. un., 6 marzo 2009, n. 5467) ha affermato che è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia. Con riferimento poi al beneficio della contribuzione figurativa suddetta v. anche, in senso conforme, Cass., sez. un., 11 settembre 2009, n. 19614”.
Infine, la giurisprudenza ha ribadito che sono da ricondurre alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti tutte le controversie funzionali alla pensione: pertanto, non solo quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto alla pensione, ma anche quelle relative ai problemi connessi, quali il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione dei periodi assicurativi etc… (cfr. Cass., Sez. Un., n. 11849 del 2016).
Pertanto, in via pregiudiziale ed assorbente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario adito per il riconoscimento dell'invalidità civile e del conseguente diritto alla contribuzione figurativa utile al trattamento pensionistico pubblico, risultando detto giudizio funzionale all'accertamento di un requisito della pensione del ricorrente quale pubblico dipendente, quello contributivo, appunto, per il quale sussiste giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti per materia in ragione di costante orientamento della Suprema Corte, trattandosi di materia pensionistica per i pubblici dipendenti ai sensi degli artt. 13 e 62 R.D. n. 1214/1934.
In base all'art. 59 l. 69/2009 si dichiara il difetto di giurisdizione e si indica nella Corte dei Conti il giudice munito di giurisdizione.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede, letti gli artt. 37 e 50 c.p.c. così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario adito;
2. indica la Corte dei Conti territorialmente competente quale autorità munita di giurisdizione;
3. termini di legge per la riassunzione della controversia davanti all'autorità munita di giurisdizione;
4. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza del 17/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 6055/2025 R.G. promossa da: nata a [...], il [...], e residente in [...]
n. 15, Marcianise, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo D'ARCANGELO, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Antonio Baiamonti n. 10, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dal funzionario, dott. Carmine MARTINO, giusta procura allegata, RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - per il riconoscimento dell'accertamento dell'invalidità civile utile alla maturazione dell'anzianità contributiva (L. 388/2000).
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note sostitutive d'udienza
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, premesso di aver inviato in data 15 maggio 2025 domanda telematica all' per il riconoscimento dell'invalidità CP_1 civile nonché dell'handicap, sorretta da certificato medico n. 2025AC97747 a firma della dott.ssa ; di essere stata convocata in data 16 giugno 2025 a visita medica Persona_1 per l'accertamento dei requisiti sanitari, a seguito della quale le venivano riconosciute le seguenti condizioni:
- verbale invalidità civile n. 9036000513270 “invalido con riduzione permanente della CP_1 capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88. Percentuale: 74%”;
- verbale handicap n. 9036000513271 “portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, CP_1 comma 1, L. 5.2.1992, n. 104”. Lamentando la reiezione in sede amministrativa delle proprie istanze, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento dell'invalidità civile totale – 100% ex art. 2 e 12 legge 118/71, anche ai fini della pensione di inabilità e/o esenzione totale dal pagamento della spesa sanitaria o, in subordine, dello stato di invalido civile in misura maggiore e non inferiore al 75% ex art. 80 legge 388/2000 anche ai fini della contribuzione figurativa, e dello stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio, con condanna dell'Ente al pagamento dei ratei maturati e maturandi con decorrenze di legge, oltre a interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo. Il tutto, con il favore delle spese di lite da distrarre.
Costituitosi l' difendeva il proprio operato, sollevando eccezione pregiudiziale di CP_1 difetto di giurisdizione, e chiedeva volersi dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza dei requisiti reddituali, oltre che il rigetto del ricorso, in quanto infondata, per evidente carenza dello status invalidante richiesto dalla normativa.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, la causa è decisa, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ciò brevemente ricostruito in fatto e premesso che in relazione alla domanda di pensione d'inabilità e dello status di handicap con connotazione di gravità si è provveduto separatamente, si osserva che preliminare ad ogni valutazione in ordine all'ammissibilità o meno della domanda ex L. 308/2000 è la verifica della sussistenza della giurisdizione, atteso che l' nella memoria di costituzione ha fatto rilevare che la ricorrente è CP_1 dipendente pubblico (id est, del , con contratto a Controparte_2 tempo indeterminato dal 1.9.2022, come si evince dall'estratto contributivo prodotto, cfr. all.). Si osserva, in termini generali, che ai sensi degli artt. 13 e 62 R.D. 1214/1934, è la Corte dei conti ad aver giurisdizione riguardo alle controversie che investano il diritto, la misura o la decorrenza della pensione dei dipendenti pubblici.
Ebbene, la ricorrente nel caso in esame richiede il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80 co. 3 l. 388/2000, secondo cui “a decorrere dall'anno 2002 ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della Tab. A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, come sostituita dalla Tab. A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni
o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;
il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”. Tale disposizione riconosce, in buona sostanza, su domanda, ai lavoratori che presentino un grado qualificato di invalidità civile il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione ed all'anzianità contributiva, per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di cinque anni.
Ebbene, alla luce della documentazione in atti, dato atto della domanda di parte ricorrente presupponente un interesse alla maturazione di contribuzione figurativa utile al trattamento pensionistico erogabile quale pubblico dipendente ai sensi di quanto disposto dall'art. 80, comma 3 L. n. 388/2000, va rilevato che Cass. S.U. 20.10.2010, n. 21490 ha rammentato qual è il criterio di riparto della giurisdizione: “[…] ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina dall'oggetto della domanda ed il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte. Orbene, alla stregua di tali criteri interpretativi, la domanda introduttiva del giudizio di merito - esibisce un "petitum sostanziale" che riguarda specificamente il rapporto previdenziale, ossia il rapporto pensionistico con l'ente erogatore. Invero il riconoscimento dello stato di invalidità civile in misura superiore al 74% non viene richiesto ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali (pensione di invalidità o assegno di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13), come sarebbe necessario se si trattasse di causa assistenziale;
il riconoscimento della invalidità viene invece espressamente chiesto come mezzo al fine per ottenere l'erogazione del trattamento pensionistico parametrato ad una base più consistente, come peraltro previsto dalla invocata disposizione della L. n. 388 del 2000. La domanda concerne quindi una controversia sulla misura della pensione erogata ad un pubblico dipendente, perché ove la invalidità venisse riconosciuta il relativo ammontare sarebbe superiore rispetto a quello spettante per gli anni di servizio effettivamente prestati”. (cfr. nello stesso senso, Cass. sez. un. 19614/2009 e, con riguardo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, Cass. Sez. un n. 23732 dell'8 novembre 2006, Cass. n. 27187 del 20 dicembre 2006 e n. 24172 del 30 dicembre 2004).
Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito quanto segue: “Nella specie, trattandosi di un dipendente pubblico, […] il beneficio della contribuzione figurativa concerne il diritto al trattamento pensionistico pubblico e la relativa anzianità contributiva. Ciò premesso, deve considerarsi che è vero che la giurisprudenza ammette la possibilità dell'azione di mero accertamento dello stato invalidante (cfr. Cass.. sez. lav., 4 febbraio 2009, n. 2691), ma - a prescindere dal fatto che la condizione di invalido possa costituire ex se uno status vero e proprio - nella specie il mero accertamento richiesto con la domanda proposta […] era chiaramente orientato al fine della maturazione dei contributi figurativi di cui alla cit. L. n. 388 del 2000, art. 80, per incrementare l'anzianità contributiva relativa ad un trattamento pensionistico pubblico, come risulta […] dallo stesso ricorso […] nel ricorso si legge che egli aveva chiesto l'accertamento del suo stato di invalido e conseguentemente del suo diritto alla contribuzione facoltativa suddetta. Quindi l'oggetto della domanda riguardava un beneficio rilevante al fine della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'an e del quantum del trattamento pensionistico pubblico. Pertanto, pur trattandosi di un'azione di mero accertamento, essa riguardava una questione "pensionistica"; quindi, trattandosi di pensione pubblica, perché a carico totale o parziale dello Stato, sussiste - come ritenuto correttamente dalla Corte d'appello - la giurisdizione della Corte dei conti R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex artt. 13 e 62. In particolare questa Corte (cfr. Cass., sez. un., 6 marzo 2009, n. 5467) ha affermato che è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia. Con riferimento poi al beneficio della contribuzione figurativa suddetta v. anche, in senso conforme, Cass., sez. un., 11 settembre 2009, n. 19614”.
Infine, la giurisprudenza ha ribadito che sono da ricondurre alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti tutte le controversie funzionali alla pensione: pertanto, non solo quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto alla pensione, ma anche quelle relative ai problemi connessi, quali il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione dei periodi assicurativi etc… (cfr. Cass., Sez. Un., n. 11849 del 2016).
Pertanto, in via pregiudiziale ed assorbente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario adito per il riconoscimento dell'invalidità civile e del conseguente diritto alla contribuzione figurativa utile al trattamento pensionistico pubblico, risultando detto giudizio funzionale all'accertamento di un requisito della pensione del ricorrente quale pubblico dipendente, quello contributivo, appunto, per il quale sussiste giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti per materia in ragione di costante orientamento della Suprema Corte, trattandosi di materia pensionistica per i pubblici dipendenti ai sensi degli artt. 13 e 62 R.D. n. 1214/1934.
In base all'art. 59 l. 69/2009 si dichiara il difetto di giurisdizione e si indica nella Corte dei Conti il giudice munito di giurisdizione.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede, letti gli artt. 37 e 50 c.p.c. così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario adito;
2. indica la Corte dei Conti territorialmente competente quale autorità munita di giurisdizione;
3. termini di legge per la riassunzione della controversia davanti all'autorità munita di giurisdizione;
4. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini