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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/12/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Francesco Ambrosio Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario P.U. n. 256-1/2024 promosso da
(C.F.: ) con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Comignago (NO) via Circonvallazione n. 17, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro
IO LD (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._1 il suo studio in Sesto Calende, via Sempione n. 37/C;
E DA
(C.F.: ) con sede legale in Dalmine (BG) via Parte_2 P.IVA_2
Pascolo n. 34, rappresentata e difesa dagli avv. LO Bonomi (C.F.:
) e LO IU (C.F.: ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bergamo (BG), via Ghislanzoni n.
41;
E DA
CONTRACT (C.F.: Parte_3 Controparte_1
) con sede legale in Sondrio (SO) – Frazione Mossini, via Maioni n. P.IVA_3
248, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Gerosa (C.F.: ) C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Morbegno (SO), via Ninguarda
n. 45;
E DA (C.F.: ) con sede legale in Erba (CO) via Battisti n. Parte_4 P.IVA_4
7/F, rappresentato e difeso dagli avv.ti DE Guardamagna (C.F.:
) e DE AN (C.F.: ) ed C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano (MI), Piazza San Pietro in
Gessate n. 2;
E DA
(C.F.: ) nato in [...] l'[...], Parte_5 C.F._7 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Caruso (C.F.: ) ed C.F._8 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano (MI), via Besana n. 5;
E DA
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Monza
NEI CONFRONTI DI
C.F.: ), con sede legale in Concorezzo Controparte_2 P.IVA_5
(MB) via Magellano n. 6, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Beccaria
DU e LU IZ
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 10.9.2024, ha chiesto Parte_1
l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di
Controparte_2
• fissata l'udienza al 15.10.2024, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal
Registro delle Imprese in data 10.9.2024;
• nel procedimento unitario sono intervenuti i creditori Parte_2 [...]
e , i quali hanno a loro volta Controparte_3 Parte_4 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale;
• in data 9.10.2024 – ossia entro la prima udienza, fissata ai sensi dell'art. 41 CCII
– a domandato la concessione di un termine ai sensi Controparte_2 dell'art. 44 CCII e la conferma delle misure protettive ai sensi degli artt. 54 e 55
CCII per un periodo non inferiore a quattro mesi;
• con decreto del 23.10.2024, il Tribunale ha fissato un termine di sessanta giorni per il deposito della domanda ai sensi dell'art. 40 CCII, nominando quale
Commissario Giudiziale il dott. Persona_1
• con decreto del 25.10.2024, il Giudice designato dott. Francesco Ambrosio ha confermato le misure protettive per un periodo di settanta giorni, ossia fino al
20.12.2024;
• con decreto dell'11.12.2024 il Tribunale, ritenuta la sussistenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ha disposto la proroga del termine per un periodo di sessanta giorni ed ha altresì prorogato la durata delle misure protettive sul patrimonio sociale fino al 20.4.2025;
• in data 7.2.2025 la società ha depositato il ricorso per l'omologazione di un concordato preventivo in continuità aziendale;
• con decreto del 16.7.2025 è stata dichiarata l'apertura del concordato preventivo ai sensi dell'art. 47 CCII;
• in data 16.10.2025 il Commissario Giudiziale, dott. ha riferito Persona_1 al Tribunale l'esistenza di circostanze idonee a comportare la revoca del decreto di apertura ai sensi dell'art. 106, comma 2, CCII;
• con decreto del 21.10.2025, il Tribunale ha fissato l'udienza del 19.11.2025 per gli incombenti di cui all'art. 106 CCII;
• all'udienza del 19.11.2025 la società ha affermato l'insussistenza dei presupposti per la revoca del decreto di apertura del concordato preventivo, mentre il creditore ed il Pubblico Ministero hanno domandato Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale;
• con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19.11.2025 il Tribunale ha dichiarato la revoca del decreto di apertura del concordato preventivo e si è riservato di provvedere separatamente sulle istanze di apertura della liquidazione giudiziale.
Ritenuto che:
• sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in
Concorezzo (MB), Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio; • sussiste la legittimazione attiva del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 38 CCII, nonché la legittimazione attiva del ricorrente creditore Parte_1 della somma complessiva di € € 29.379,28 in forza del decreto ingiuntivo n.
12/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 29.2.2024;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCII poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “costruzioni di edifici residenziali e non residenziali” e risulta il superamento dei requisiti dimensionali, essendo sufficiente al riguardo rilevare che l'esposizione debitoria risultante dal piano concordatario ammonta a
€ 8.480.506,66;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare l'esposizione debitoria riportata nel piano concordatario;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa
(prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass.
27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo. Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa, la quale emerge – oltre che dall'impossibilità di addivenire a una soluzione concordata della crisi, stante la revoca del decreto di apertura del concordato preventivo – dalla rilevante esposizione debitoria pari a € 8.480.506,66, nettamente superiore all'attivo il cui valore è stato stimato in € 3.096.197 (non potendo tenersi conto, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, dei flussi derivanti dalla prosecuzione dell'attività di impresa e dell'apporto di finanza esterna previsto nel piano concordatario).
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, versa Controparte_2 effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
(C.F.: ), con sede in Concorezzo (MB) via Magellano n. 6 P.IVA_5 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina il dott. Francesco Ambrosio Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. (C.F.: ) con studio in Gorgonzola Persona_1 C.F._9
(MI) via Cavour n. 22/A, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 24 marzo 2026 alle ore 11.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 19 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Ambrosio dott.ssa Caterina Giovanetti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Francesco Ambrosio Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario P.U. n. 256-1/2024 promosso da
(C.F.: ) con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Comignago (NO) via Circonvallazione n. 17, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro
IO LD (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._1 il suo studio in Sesto Calende, via Sempione n. 37/C;
E DA
(C.F.: ) con sede legale in Dalmine (BG) via Parte_2 P.IVA_2
Pascolo n. 34, rappresentata e difesa dagli avv. LO Bonomi (C.F.:
) e LO IU (C.F.: ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bergamo (BG), via Ghislanzoni n.
41;
E DA
CONTRACT (C.F.: Parte_3 Controparte_1
) con sede legale in Sondrio (SO) – Frazione Mossini, via Maioni n. P.IVA_3
248, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Gerosa (C.F.: ) C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Morbegno (SO), via Ninguarda
n. 45;
E DA (C.F.: ) con sede legale in Erba (CO) via Battisti n. Parte_4 P.IVA_4
7/F, rappresentato e difeso dagli avv.ti DE Guardamagna (C.F.:
) e DE AN (C.F.: ) ed C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano (MI), Piazza San Pietro in
Gessate n. 2;
E DA
(C.F.: ) nato in [...] l'[...], Parte_5 C.F._7 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Caruso (C.F.: ) ed C.F._8 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano (MI), via Besana n. 5;
E DA
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Monza
NEI CONFRONTI DI
C.F.: ), con sede legale in Concorezzo Controparte_2 P.IVA_5
(MB) via Magellano n. 6, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Beccaria
DU e LU IZ
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
• con ricorso depositato in data 10.9.2024, ha chiesto Parte_1
l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di
Controparte_2
• fissata l'udienza al 15.10.2024, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal
Registro delle Imprese in data 10.9.2024;
• nel procedimento unitario sono intervenuti i creditori Parte_2 [...]
e , i quali hanno a loro volta Controparte_3 Parte_4 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale;
• in data 9.10.2024 – ossia entro la prima udienza, fissata ai sensi dell'art. 41 CCII
– a domandato la concessione di un termine ai sensi Controparte_2 dell'art. 44 CCII e la conferma delle misure protettive ai sensi degli artt. 54 e 55
CCII per un periodo non inferiore a quattro mesi;
• con decreto del 23.10.2024, il Tribunale ha fissato un termine di sessanta giorni per il deposito della domanda ai sensi dell'art. 40 CCII, nominando quale
Commissario Giudiziale il dott. Persona_1
• con decreto del 25.10.2024, il Giudice designato dott. Francesco Ambrosio ha confermato le misure protettive per un periodo di settanta giorni, ossia fino al
20.12.2024;
• con decreto dell'11.12.2024 il Tribunale, ritenuta la sussistenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ha disposto la proroga del termine per un periodo di sessanta giorni ed ha altresì prorogato la durata delle misure protettive sul patrimonio sociale fino al 20.4.2025;
• in data 7.2.2025 la società ha depositato il ricorso per l'omologazione di un concordato preventivo in continuità aziendale;
• con decreto del 16.7.2025 è stata dichiarata l'apertura del concordato preventivo ai sensi dell'art. 47 CCII;
• in data 16.10.2025 il Commissario Giudiziale, dott. ha riferito Persona_1 al Tribunale l'esistenza di circostanze idonee a comportare la revoca del decreto di apertura ai sensi dell'art. 106, comma 2, CCII;
• con decreto del 21.10.2025, il Tribunale ha fissato l'udienza del 19.11.2025 per gli incombenti di cui all'art. 106 CCII;
• all'udienza del 19.11.2025 la società ha affermato l'insussistenza dei presupposti per la revoca del decreto di apertura del concordato preventivo, mentre il creditore ed il Pubblico Ministero hanno domandato Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale;
• con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19.11.2025 il Tribunale ha dichiarato la revoca del decreto di apertura del concordato preventivo e si è riservato di provvedere separatamente sulle istanze di apertura della liquidazione giudiziale.
Ritenuto che:
• sussistono pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in
Concorezzo (MB), Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio; • sussiste la legittimazione attiva del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 38 CCII, nonché la legittimazione attiva del ricorrente creditore Parte_1 della somma complessiva di € € 29.379,28 in forza del decreto ingiuntivo n.
12/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 29.2.2024;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCII poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “costruzioni di edifici residenziali e non residenziali” e risulta il superamento dei requisiti dimensionali, essendo sufficiente al riguardo rilevare che l'esposizione debitoria risultante dal piano concordatario ammonta a
€ 8.480.506,66;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare l'esposizione debitoria riportata nel piano concordatario;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa
(prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass.
27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo. Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa, la quale emerge – oltre che dall'impossibilità di addivenire a una soluzione concordata della crisi, stante la revoca del decreto di apertura del concordato preventivo – dalla rilevante esposizione debitoria pari a € 8.480.506,66, nettamente superiore all'attivo il cui valore è stato stimato in € 3.096.197 (non potendo tenersi conto, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, dei flussi derivanti dalla prosecuzione dell'attività di impresa e dell'apporto di finanza esterna previsto nel piano concordatario).
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, versa Controparte_2 effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
(C.F.: ), con sede in Concorezzo (MB) via Magellano n. 6 P.IVA_5 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina il dott. Francesco Ambrosio Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. (C.F.: ) con studio in Gorgonzola Persona_1 C.F._9
(MI) via Cavour n. 22/A, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 24 marzo 2026 alle ore 11.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 19 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Ambrosio dott.ssa Caterina Giovanetti