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21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 121.
(Reiscrizione nelle matricole e nei registri).
Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c ed e dell'articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il limite di eta' stabilito nell'articolo 119. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b ed f possono chiedere la reiscrizione, anche se abbiano superato il limite di eta', entro un periodo di tempo, dal giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta.
La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni e' disciplinata dal regolamento.
(Reiscrizione nelle matricole e nei registri).
Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c ed e dell'articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il limite di eta' stabilito nell'articolo 119. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b ed f possono chiedere la reiscrizione, anche se abbiano superato il limite di eta', entro un periodo di tempo, dal giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta.
La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni e' disciplinata dal regolamento.
Commentari • 12
- 1. Misure cautelari personalihttps://www.studiocataldi.it/ · 1
Libro IV - MISURE CAUTELARI Titolo I MISURE CAUTELARI PERSONALI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 272 Limitazioni alle liberta' della persona 1. Le liberta' della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo. Art. 273. Condizioni generali di applicabilita' delle misure 1. Nessuno puo' essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1 . 2. Nessuna misura puo' essere applicata se risulta che il fatto e' stato compiuto in presenza …
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Giurisprudenza • 20
- 1. TAR Palermo, sez. I, sentenza 16/01/2013, n. 72Provvedimento: […] Nel caso di specie – in disparte il carattere provvisorio, e non stabile, del servizio reso dal controinteressato – anche la prevista ripartizione di compensi tra i piloti non costituisce valido elemento a supporto della dedotta situazione di incompatibilità, posto che la normativa vigente prevede tassativi criteri per la ripartizione dei compensi riscossi, con una disposizione ad hoc per i marittimi assunti in via provvisoria ai sensi del più volte citato art. 116, comma 3 reg. cod. nav. (v. art. 121 reg. cod. nav.).Leggi di più...
- difetto di motivazione·
- compensazione delle spese·
- ordinanza cautelare·
- Consiglio di Giustizia Amministrativa·
- par condicio·
- commissione esaminatrice·
- assunzione provvisoria·
- disparità di trattamento·
- concorso pubblico·
- compatibilità dei commissari·
- valutazione dei titoli·
- graduatoria di merito·
- eccesso di potere·
- art. 116 Reg. Cod. Nav.