Articolo 121 del Codice della navigazione
Articolo 119Articolo 122
Versione
21 aprile 1942
Art. 121.
(Reiscrizione nelle matricole e nei registri).

Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c ed e dell'articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il limite di eta' stabilito nell'articolo 119. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b ed f possono chiedere la reiscrizione, anche se abbiano superato il limite di eta', entro un periodo di tempo, dal giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta.

La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni e' disciplinata dal regolamento.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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