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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 08/07/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 3923/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3923/2024, promossa con ricorso depositato il 30.07.2024 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Elisa Caprioli e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Anna Maria Scopelliti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Brunello (VA), in data 02 agosto 2002, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brunello Anno 2002
- Parte II - Serie A - n. 29 e nei registri dello Stato Civile del Comune di Busto Arsizio Anno 2002 - Parte II - Serie B - n. 79,
□ separati consensualmente con verbale in data omologato con decreto del depositato il
X separati con sentenza n. 648/2024 del 02 ottobre 2024 (passata in giudicato il 26.11.2024, v. documenti in atti).
□ senza figli
X con i seguenti figli maggiorenni:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Pallanza n. 15, C.F. , non economicamente autosufficiente. C.F._3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 30.07.2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto
02 agosto 2002 gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in Brunello (VA), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brunello Anno 2002 - Parte II - Serie A - n. 29 e nei registri dello Stato Civile del Comune di Busto Arsizio Anno 2002 - Parte II - Serie B - n. 79, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile.
2. Confermare le condizioni concordate ed indicate nel ricorso introduttivo, depositato in atti, relativamente alla figlia ed ai rapporti patrimoniali tra le parti e Persona_1 precisamente:
Per_ a. La figlia , maggiorenne non autosufficiente, manterrà la propria residenza presso la casa materna e trascorrerà tempi paritetici di permanenza presso ciascun genitore, tempi che verranno dai lei decisi in base ai propri impegni universitari e sportivi.
b. Considerata la situazione economica di entrambi i coniugi ed il periodo che Per_
trascorrerà con ciascun genitore, nulla sarà richiesto e dovuto tra i coniugi a Per_ titolo di contributo per il mantenimento di . Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia nei periodi di rispettiva permanenza sostenendo le spese ordinarie (ossia, tra l'altro, vitto, alloggio, tempo libero e vacanze con il genitore).
c. Le parti, inoltre, dovranno ripartire tra loro, in pari misura, le spese straordinarie relative alla figlia (da intendersi quelle relative a: vestiti, parrucchiere, ricarica telefono, visite mediche generiche e specialistiche, farmaci, visite non coperte da SSN, libri di testo, stages universitari e trasferte, materiale scolastico , libri, testi,
Pag. 2 di 4 dispense, materiale tecnico scolastico - cartaceo, pc, tablet, stampante etc. - tasse universitarie, mensa universitaria, abbonamenti con mezzi trasporto pubblico, spese mantenimento auto della figlia - assicurazione, bollo e carburante -, vacanze senza genitori), che dovranno essere previamente concordate tra le parti a mezzo messaggio e/o e-mail, fatta salva l'urgenza, e, successivamente, documentate (tramite scontrino fiscale e/o fattura ovvero altro idoneo documento atto a comprovare l'effettiva sussistenza dell'esborso) dal genitore che le ha sostenute.
Tali spese verranno rimborsate alla parte che le avrà anticipate, entro il giorno 15 del mese successivo all'esborso, senza necessità di preventivo accordo in merito.
Le parti dovranno, inoltre, farsi carico, al 50%, delle spese relative alle attività sportive svolte dalla figlia (ad es. nuoto, calcio, ginnastica, danza, karate, pallacanestro, pallavolo, tennis, ect.), comprensive dell'abbigliamento all'uopo previsto. Anche in tal caso dette spese verranno rimborsate alla parte che le avrà anticipate, entro il giorno 15 del mese successivo all'esborso, senza necessità di preventivo accordo in merito.
Ogni altra spesa straordinaria relativa alla figlia, da suddividere al 50%, dovrà essere preventivamente concordata per iscritto a mezzo e-mail o messaggio tra le parti.
d. Il signor si impegna a versare tutte le utenze e le spese Parte_1 condominiali maturate sino al 31 luglio 2024 e relative all'immobile sito in Gallarate (VA), Via Praderio n.
2. Dopo tale data tutte le utenze e le spese successive al 31.07.2024 relative a tale immobile verranno versate dalla signora Parte_2
e. La signora si impegna dal 01 agosto 2024 ad accollarsi Parte_2 personalmente le restanti rate del finanziamento n° 004/01186072 sottoscritto in data Cont 28 giugno 2016 con CA OP di ER (RA , pari ad CP_2
Euro 46.715,67 (Euro quarantaseimilasettecentoquindici/67) sino alla sua estinzione.
f. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver già definito ogni altro rapporto patrimoniale, di aver ripartito fra loro ogni bene comune e di null'altro avere a pretendere, l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, avendo già definito ogni questione patrimoniale.
g. I signori e si concedono reciproco assenso al Parte_1 Parte_2 rilascio ed al rinnovo dei documenti d'identità e di quelli validi per l'espatrio.
3. Dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
4. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato,
Pag. 3 di 4 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brunello e Busto Arsizio, perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
5. Le parti prestano acquiescenza all'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 02.08.2002, in Brunello (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brunello (anno 2002, atto n. 29, parte II, Serie A) e nei registri dello Stato Civile del Comune di Busto Arsizio (anno 2002, atto n. 79, parte II, Serie B) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __8.7.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
Pag. 4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 3923/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3923/2024, promossa con ricorso depositato il 30.07.2024 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Elisa Caprioli e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Anna Maria Scopelliti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Brunello (VA), in data 02 agosto 2002, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brunello Anno 2002
- Parte II - Serie A - n. 29 e nei registri dello Stato Civile del Comune di Busto Arsizio Anno 2002 - Parte II - Serie B - n. 79,
□ separati consensualmente con verbale in data omologato con decreto del depositato il
X separati con sentenza n. 648/2024 del 02 ottobre 2024 (passata in giudicato il 26.11.2024, v. documenti in atti).
□ senza figli
X con i seguenti figli maggiorenni:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Pallanza n. 15, C.F. , non economicamente autosufficiente. C.F._3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 30.07.2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto
02 agosto 2002 gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in Brunello (VA), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brunello Anno 2002 - Parte II - Serie A - n. 29 e nei registri dello Stato Civile del Comune di Busto Arsizio Anno 2002 - Parte II - Serie B - n. 79, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile.
2. Confermare le condizioni concordate ed indicate nel ricorso introduttivo, depositato in atti, relativamente alla figlia ed ai rapporti patrimoniali tra le parti e Persona_1 precisamente:
Per_ a. La figlia , maggiorenne non autosufficiente, manterrà la propria residenza presso la casa materna e trascorrerà tempi paritetici di permanenza presso ciascun genitore, tempi che verranno dai lei decisi in base ai propri impegni universitari e sportivi.
b. Considerata la situazione economica di entrambi i coniugi ed il periodo che Per_
trascorrerà con ciascun genitore, nulla sarà richiesto e dovuto tra i coniugi a Per_ titolo di contributo per il mantenimento di . Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia nei periodi di rispettiva permanenza sostenendo le spese ordinarie (ossia, tra l'altro, vitto, alloggio, tempo libero e vacanze con il genitore).
c. Le parti, inoltre, dovranno ripartire tra loro, in pari misura, le spese straordinarie relative alla figlia (da intendersi quelle relative a: vestiti, parrucchiere, ricarica telefono, visite mediche generiche e specialistiche, farmaci, visite non coperte da SSN, libri di testo, stages universitari e trasferte, materiale scolastico , libri, testi,
Pag. 2 di 4 dispense, materiale tecnico scolastico - cartaceo, pc, tablet, stampante etc. - tasse universitarie, mensa universitaria, abbonamenti con mezzi trasporto pubblico, spese mantenimento auto della figlia - assicurazione, bollo e carburante -, vacanze senza genitori), che dovranno essere previamente concordate tra le parti a mezzo messaggio e/o e-mail, fatta salva l'urgenza, e, successivamente, documentate (tramite scontrino fiscale e/o fattura ovvero altro idoneo documento atto a comprovare l'effettiva sussistenza dell'esborso) dal genitore che le ha sostenute.
Tali spese verranno rimborsate alla parte che le avrà anticipate, entro il giorno 15 del mese successivo all'esborso, senza necessità di preventivo accordo in merito.
Le parti dovranno, inoltre, farsi carico, al 50%, delle spese relative alle attività sportive svolte dalla figlia (ad es. nuoto, calcio, ginnastica, danza, karate, pallacanestro, pallavolo, tennis, ect.), comprensive dell'abbigliamento all'uopo previsto. Anche in tal caso dette spese verranno rimborsate alla parte che le avrà anticipate, entro il giorno 15 del mese successivo all'esborso, senza necessità di preventivo accordo in merito.
Ogni altra spesa straordinaria relativa alla figlia, da suddividere al 50%, dovrà essere preventivamente concordata per iscritto a mezzo e-mail o messaggio tra le parti.
d. Il signor si impegna a versare tutte le utenze e le spese Parte_1 condominiali maturate sino al 31 luglio 2024 e relative all'immobile sito in Gallarate (VA), Via Praderio n.
2. Dopo tale data tutte le utenze e le spese successive al 31.07.2024 relative a tale immobile verranno versate dalla signora Parte_2
e. La signora si impegna dal 01 agosto 2024 ad accollarsi Parte_2 personalmente le restanti rate del finanziamento n° 004/01186072 sottoscritto in data Cont 28 giugno 2016 con CA OP di ER (RA , pari ad CP_2
Euro 46.715,67 (Euro quarantaseimilasettecentoquindici/67) sino alla sua estinzione.
f. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver già definito ogni altro rapporto patrimoniale, di aver ripartito fra loro ogni bene comune e di null'altro avere a pretendere, l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, avendo già definito ogni questione patrimoniale.
g. I signori e si concedono reciproco assenso al Parte_1 Parte_2 rilascio ed al rinnovo dei documenti d'identità e di quelli validi per l'espatrio.
3. Dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
4. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato,
Pag. 3 di 4 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brunello e Busto Arsizio, perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
5. Le parti prestano acquiescenza all'emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 02.08.2002, in Brunello (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brunello (anno 2002, atto n. 29, parte II, Serie A) e nei registri dello Stato Civile del Comune di Busto Arsizio (anno 2002, atto n. 79, parte II, Serie B) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __8.7.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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