Articolo 38 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 37Articolo 39
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18 marzo 1953
Art. 38. (Conto consuntivo)

Il conto consuntivo deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953