CASS
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2025, n. 37118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37118 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - CO IA LM IAPAOLA RI R.G.N. 23830/2025 Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente Sul ricorso proposto da avverso la sentenza emessa in data 06/03/2025 dalla Corte di appello di Napoli, quarta sezione penale preso atto che il difensore ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen. preso atto che l’avv. Giuseppe Tessitore, difensore del ricorrente, non è comparso, pur avendo ricevuto regolare notifica del provvedimento presidenziale che ha disposto la trattazione orale del procedimento.
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli in data 18 ottobre 2018 che aveva dichiarato SS OC responsabile del delitto di cui agli artt. 633 e 639bis cod. pen. con conseguente condanna alla pena di mesi due di reclusione 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. la violazione di legge con riferimento all’art. 157 cod. pen. Rileva la difesa ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto pervenire a declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione poiché la permanenza della occupazione abusiva di immobile di proprietà del comune di Napoli è cessata in data 5 giugno 2017 allorquando l’imputato era stato tratto in arresto per esecuzione di un provvedimento di cumulo pene, sicchè- considerata l’esclusione della recidiva- al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado il termine di prescrizione massimo era ormai decorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 37118 Anno 2025 Presidente: TI GI Relatore: RI IAPAOLA Data Udienza: 22/10/2025 1.Il ricorso è inammissibile.
2. Dall’esame dell’atto di appello e dalla sentenza impugnata emessa a seguito di giudizio celebrato con trattazione scritta emerge che la questione relativa all’intervenuta estinzione del reato per prescrizione qui dedotta nella forma della violazione di legge non risulta essere stata sottoposta alla cognizione della Corte di merito, neppure con motivi aggiunti ovvero con conclusioni scritte. La censura è, tuttavia, scrutinabile atteso che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen (SU. n. 12602 del 17/12/2015- dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).
3. Il motivo proposto, seppure astrattamente consentito, è tuttavia manifestamente infondato. A fronte di una contestazione c.d. aperta che indica una condotta di occupazione abusiva di un immobile di proprietà del comune di Napoli accertata il 16 giugno 2014 e perdurante, nel ricorso si invoca un accertamento in fatto che è precluso in sede di legittimità e la cui verifica non è stata invocata nel giudizio di appello. Va peraltro osservato come il prospettato stato detentivo dell’imputato, intervenuto in data 5 giugno 2017, abbia determinato semplicemente un temporaneo allontanamento dall’immobile occupato in via arbitraria e non anche il rilascio dello stesso con restituzione all’ente proprietario che costituisce il presupposto richiesto per dichiarare la cessazione della permanenza del reato.
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IAPAOLA RI GI TI 2
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli in data 18 ottobre 2018 che aveva dichiarato SS OC responsabile del delitto di cui agli artt. 633 e 639bis cod. pen. con conseguente condanna alla pena di mesi due di reclusione 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. la violazione di legge con riferimento all’art. 157 cod. pen. Rileva la difesa ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto pervenire a declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione poiché la permanenza della occupazione abusiva di immobile di proprietà del comune di Napoli è cessata in data 5 giugno 2017 allorquando l’imputato era stato tratto in arresto per esecuzione di un provvedimento di cumulo pene, sicchè- considerata l’esclusione della recidiva- al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado il termine di prescrizione massimo era ormai decorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 37118 Anno 2025 Presidente: TI GI Relatore: RI IAPAOLA Data Udienza: 22/10/2025 1.Il ricorso è inammissibile.
2. Dall’esame dell’atto di appello e dalla sentenza impugnata emessa a seguito di giudizio celebrato con trattazione scritta emerge che la questione relativa all’intervenuta estinzione del reato per prescrizione qui dedotta nella forma della violazione di legge non risulta essere stata sottoposta alla cognizione della Corte di merito, neppure con motivi aggiunti ovvero con conclusioni scritte. La censura è, tuttavia, scrutinabile atteso che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen (SU. n. 12602 del 17/12/2015- dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).
3. Il motivo proposto, seppure astrattamente consentito, è tuttavia manifestamente infondato. A fronte di una contestazione c.d. aperta che indica una condotta di occupazione abusiva di un immobile di proprietà del comune di Napoli accertata il 16 giugno 2014 e perdurante, nel ricorso si invoca un accertamento in fatto che è precluso in sede di legittimità e la cui verifica non è stata invocata nel giudizio di appello. Va peraltro osservato come il prospettato stato detentivo dell’imputato, intervenuto in data 5 giugno 2017, abbia determinato semplicemente un temporaneo allontanamento dall’immobile occupato in via arbitraria e non anche il rilascio dello stesso con restituzione all’ente proprietario che costituisce il presupposto richiesto per dichiarare la cessazione della permanenza del reato.
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IAPAOLA RI GI TI 2