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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 23821/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore
Dott. Chiara Delmonte Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: assistita e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
CASTELLI EMANUELA con studio in Indirizzo Telematico presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
C.F.: ), CONTUMACE CP_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1)Disporre l'affidamento condiviso dei figli , ed ad entrambi i genitori Persona_1 Per_2 Per_3 che, conseguentemente, limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre per decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2) Stabilire che i tre figli minori siano collocate prevalentemente presso la madre, presso l'abitazione familiare sita in Pozzo d'Adda, via Ludovico Ariosto n. 1, in comproprietà tra le parti, ove i bambini hanno la residenza anagrafica;
3) Assegnare l'abitazione familiare sita in Pozzo d'Adda, via Ludovico Ariosto n. 1 alla sig.ra
[...]
la quale ivi vivrà untiamente ai figli , ed fino alla loro Parte_1 Persona_1 Per_2 Per_3 indipendenza economica;
4) Regolare i tempi di frequentazione tra il padre e le figlie come segue:
- Ogni settimana: il martedì ed il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 21.00
- A weekend alternati: dal venerdì dalle ore 17.30 fino alle 20.30 della domenica dopo cena;
- vacanze estive:
15 giorni anche non consecutivi ad agosto per ciascuno dei genitori, con obbligo di comunicare il periodo prescelto ed il luogo di villeggiatura entro il 31.5 di ogni anno;
- vacanze natalizie: in via alternata tra i genitori dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al 06 gennaio. Nelle giornate del 25.12 e 31.12 i figli trascorreranno con i genitori metà giornata ciascuno (dalle ore 10.00 alle ore 17.00 con un genitore e dalle ore 17.00 fino alla mattina successiva con l'altro genitore);
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo: alternativamente di anno in anno con ciascun genitore;
- Ponti e festività: alternativamente di anno in anno con ciascun genitore;
Nei giorni di spettanza paterna, il signor avrà cura di accudire i figli, occupandosi delle loro CP_1 esigenze ed impegni oltre che provvedendo a fornire agli stessi aiuto per l'esecuzione dei compiti scolatici.
Nei tempi di permanenza paterna, il prelievo dei minori dovrà avvenire a cura del sig. il quale CP_1 si recherà da/presso l'abitazione materna per il prelievo/ riaccompagnamento dei figli.
5) Disporre che il signor tramite pagamento diretto da parte del di lui datore di lavoro - versi CP_1 in favore della signora , a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, una somma Parte_1 mensile, dalla data di domanda del presente procedimento, non inferiore ad € 650,00 (€ 216,66 per ciascun figlio), per dodici mensilità, oltre rivalutazione ISTAT, con pagamento in via anticipata entro il giorno 5 del mese, a mezzo bonifico bancario con valuta a favore del beneficiario.
6) Quanto alle spese extra assegno, si chiede l'applicazione del Protocollo dell'intestato Tribunale che di seguito si riporta, con previsione che il sig. rovveda al pagamento del 50% della mensa CP_1 nonchè al pagamento, sempre nella misura del 50%, delle spese della logopedia (privata) della figlia
Per_2
- mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa;
- scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg); in difetto sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomodata, email o WhatsApp) all'atro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Disporre che l'assegno unico Inps per i figli continui ad essere percepito nella misura del 100% dalla signora . Parte_1
8) Condannare il sig. al pagamento in favore della somma di € 4.550,00 (€ 650,00 * 7 mesi) a CP_1 titolo di mancato contributo al mantenimento dei minori dal mese di ottobre 2023 sino al maggio
2024;
9) Dare atto che sarà a carico esclusivo della sig.ra il pagamento delle spese ed utenze Parte_1 dell'abitazione e delle spese condominiali ordinarie maturate dal 01.11.2023 in poi mentre il sig. resterà tenuto al pagamento, in misura del 50%, delle utenze e spese condominiali sino al CP_1
30.10.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: che le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale sono nati Persona_1
6/7/2013; 19/2/2015; Emily 11/2/2019; Per_2
che con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 2/7/2024 ha Parte_1 chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento;
che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di CP_1 fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio;
che all'udienza del 16/12/2024, celebrata davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto: il padre vede regolarmente i figli e i rapporti con la ricorrente sono buoni, la ricorrente ritiene di potere gestire i minori in affido condiviso, ma chiede un calendario preciso per potersi organizzare
che, all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni. Successivamente, il Giudice dava la parola alla parte per la discussione e il difensore insisteva nelle sue domande come da ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio.
La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 18/12/2024
*******
Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che le circostanze fattuali sopra indicate impongono di accogliere la richiesta materna di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori i quali, anche successivamente alla cessazione della relazione sentimentale, hanno continuato ad occuparsi della prole con continuità e responsabilità;
che, quanto alla scansione di modalità e tempistiche di frequentazione padre /figli, il tribunale condivide la necessità della madre di potere confidare su un calendario definito. La proposta di calendario della parte è del tutto congrua e tale da garantire la presenza di entrambi i genitori;
che, come richiesto dalla ricorrente, la casa familiare in comproprietà, sita in VIA ARIOSTO 1, Pozzo
D'Adda, dalla quale il resistente si è già allontanato, deve essere assegnata alla ricorrente, perché continui ad abitarla con il minore;
che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione dei minori deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento dei minori che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre: svolge la professione di cameriera per circa 800,00 euro al mese;
somma alla quale si aggiunge l'assegno unico per circa 700,00 euro. La casa è in comproprietà con mutuo di circa 600,00 euro il padre: svolgeva attività dipendente presso una ditta metalmeccanica, dalla quale si è licenziato. Attualmente, per quanto noto alla ricorrente, egli sarebbe assunto a Senago e avrebbe preso una casa a Caponago
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore (che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto) come sopra scandito;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento della prole da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in euro 650,00 al mese importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano meglio dettagliate in dispositivo;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di luglio 2024, posto che è principio generale che il tempo necessario per l'accertamento di un diritto non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
che le eventuali somme arretrate non sono oggetto del presente giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che in assenza di costituzione del resistente -che non ha svolto difese-, le spese di liti devono essere dichiarate irripetibili;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 38 disp. att.
[...] CP_1
c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
Dispone l'affido condiviso di , e , ad entrambi i genitori con prevalente Persona_1 Per_2 Per_3 permanenza anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma;
Assegna la casa familiare sita in Via Ariosto n. 1, int. C, Pozzo D'Adda, con tutto quanto l'arreda, a
; Parte_1
Dispone che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, le frequentazioni tra i figli e il padre siano regolamentate secondo il seguente schema:
- Ogni settimana: il martedì ed il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 21.00
- A weekend alternati: dal venerdì dalle ore 17.30 fino alle 20.30 della domenica dopo cena;
- vacanze estive:
15 giorni anche non consecutivi ad agosto per ciascuno dei genitori, con obbligo di comunicare il periodo prescelto ed il luogo di villeggiatura entro il 31.5 di ogni anno;
- vacanze natalizie: in via alternata tra i genitori dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al 06 gennaio. Nelle giornate del 25.12 e 31.12 i figli trascorreranno con i genitori metà giornata ciascuno (dalle ore 10.00 alle ore 17.00 con un genitore e dalle ore 17.00 fino alla mattina successiva con l'altro genitore);
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo: alternativamente di anno in anno con ciascun genitore;
- Ponti e festività: alternativamente di anno in anno con ciascun genitore;
Nei giorni di spettanza paterna, il signor avrà cura di accudire i figli, occupandosi delle loro CP_1 esigenze ed impegni oltre che provvedendo a fornire agli stessi aiuto per l'esecuzione dei compiti scolatici.
Nei tempi di permanenza paterna, il prelievo dei minori dovrà avvenire a cura del sig. il quale CP_1 si recherà da/presso l'abitazione materna per il prelievo/ riaccompagnamento dei figli.
Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di luglio CP_1
2024, nel mantenimento dei figli minori versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di 650
€ oltre rivalutazione di legge automatica ed annuale;
.
Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di
Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. L'assegno unico universale per la famiglia, in difetto di diversi accordi tra le parti, verrà percepito nella misura del
50% dai genitori;
Dispone che la madre percepisca al 100% l'assegno unico per la famiglia
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 18/12/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore
Dott. Chiara Delmonte Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: assistita e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
CASTELLI EMANUELA con studio in Indirizzo Telematico presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
C.F.: ), CONTUMACE CP_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1)Disporre l'affidamento condiviso dei figli , ed ad entrambi i genitori Persona_1 Per_2 Per_3 che, conseguentemente, limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre per decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2) Stabilire che i tre figli minori siano collocate prevalentemente presso la madre, presso l'abitazione familiare sita in Pozzo d'Adda, via Ludovico Ariosto n. 1, in comproprietà tra le parti, ove i bambini hanno la residenza anagrafica;
3) Assegnare l'abitazione familiare sita in Pozzo d'Adda, via Ludovico Ariosto n. 1 alla sig.ra
[...]
la quale ivi vivrà untiamente ai figli , ed fino alla loro Parte_1 Persona_1 Per_2 Per_3 indipendenza economica;
4) Regolare i tempi di frequentazione tra il padre e le figlie come segue:
- Ogni settimana: il martedì ed il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 21.00
- A weekend alternati: dal venerdì dalle ore 17.30 fino alle 20.30 della domenica dopo cena;
- vacanze estive:
15 giorni anche non consecutivi ad agosto per ciascuno dei genitori, con obbligo di comunicare il periodo prescelto ed il luogo di villeggiatura entro il 31.5 di ogni anno;
- vacanze natalizie: in via alternata tra i genitori dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al 06 gennaio. Nelle giornate del 25.12 e 31.12 i figli trascorreranno con i genitori metà giornata ciascuno (dalle ore 10.00 alle ore 17.00 con un genitore e dalle ore 17.00 fino alla mattina successiva con l'altro genitore);
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo: alternativamente di anno in anno con ciascun genitore;
- Ponti e festività: alternativamente di anno in anno con ciascun genitore;
Nei giorni di spettanza paterna, il signor avrà cura di accudire i figli, occupandosi delle loro CP_1 esigenze ed impegni oltre che provvedendo a fornire agli stessi aiuto per l'esecuzione dei compiti scolatici.
Nei tempi di permanenza paterna, il prelievo dei minori dovrà avvenire a cura del sig. il quale CP_1 si recherà da/presso l'abitazione materna per il prelievo/ riaccompagnamento dei figli.
5) Disporre che il signor tramite pagamento diretto da parte del di lui datore di lavoro - versi CP_1 in favore della signora , a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, una somma Parte_1 mensile, dalla data di domanda del presente procedimento, non inferiore ad € 650,00 (€ 216,66 per ciascun figlio), per dodici mensilità, oltre rivalutazione ISTAT, con pagamento in via anticipata entro il giorno 5 del mese, a mezzo bonifico bancario con valuta a favore del beneficiario.
6) Quanto alle spese extra assegno, si chiede l'applicazione del Protocollo dell'intestato Tribunale che di seguito si riporta, con previsione che il sig. rovveda al pagamento del 50% della mensa CP_1 nonchè al pagamento, sempre nella misura del 50%, delle spese della logopedia (privata) della figlia
Per_2
- mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa;
- scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg); in difetto sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomodata, email o WhatsApp) all'atro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Disporre che l'assegno unico Inps per i figli continui ad essere percepito nella misura del 100% dalla signora . Parte_1
8) Condannare il sig. al pagamento in favore della somma di € 4.550,00 (€ 650,00 * 7 mesi) a CP_1 titolo di mancato contributo al mantenimento dei minori dal mese di ottobre 2023 sino al maggio
2024;
9) Dare atto che sarà a carico esclusivo della sig.ra il pagamento delle spese ed utenze Parte_1 dell'abitazione e delle spese condominiali ordinarie maturate dal 01.11.2023 in poi mentre il sig. resterà tenuto al pagamento, in misura del 50%, delle utenze e spese condominiali sino al CP_1
30.10.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: che le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale sono nati Persona_1
6/7/2013; 19/2/2015; Emily 11/2/2019; Per_2
che con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 2/7/2024 ha Parte_1 chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento;
che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di CP_1 fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio;
che all'udienza del 16/12/2024, celebrata davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto: il padre vede regolarmente i figli e i rapporti con la ricorrente sono buoni, la ricorrente ritiene di potere gestire i minori in affido condiviso, ma chiede un calendario preciso per potersi organizzare
che, all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni. Successivamente, il Giudice dava la parola alla parte per la discussione e il difensore insisteva nelle sue domande come da ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio.
La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 18/12/2024
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Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che le circostanze fattuali sopra indicate impongono di accogliere la richiesta materna di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori i quali, anche successivamente alla cessazione della relazione sentimentale, hanno continuato ad occuparsi della prole con continuità e responsabilità;
che, quanto alla scansione di modalità e tempistiche di frequentazione padre /figli, il tribunale condivide la necessità della madre di potere confidare su un calendario definito. La proposta di calendario della parte è del tutto congrua e tale da garantire la presenza di entrambi i genitori;
che, come richiesto dalla ricorrente, la casa familiare in comproprietà, sita in VIA ARIOSTO 1, Pozzo
D'Adda, dalla quale il resistente si è già allontanato, deve essere assegnata alla ricorrente, perché continui ad abitarla con il minore;
che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione dei minori deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento dei minori che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre: svolge la professione di cameriera per circa 800,00 euro al mese;
somma alla quale si aggiunge l'assegno unico per circa 700,00 euro. La casa è in comproprietà con mutuo di circa 600,00 euro il padre: svolgeva attività dipendente presso una ditta metalmeccanica, dalla quale si è licenziato. Attualmente, per quanto noto alla ricorrente, egli sarebbe assunto a Senago e avrebbe preso una casa a Caponago
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore (che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto) come sopra scandito;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento della prole da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in euro 650,00 al mese importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano meglio dettagliate in dispositivo;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di luglio 2024, posto che è principio generale che il tempo necessario per l'accertamento di un diritto non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
che le eventuali somme arretrate non sono oggetto del presente giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che in assenza di costituzione del resistente -che non ha svolto difese-, le spese di liti devono essere dichiarate irripetibili;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 38 disp. att.
[...] CP_1
c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
Dispone l'affido condiviso di , e , ad entrambi i genitori con prevalente Persona_1 Per_2 Per_3 permanenza anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma;
Assegna la casa familiare sita in Via Ariosto n. 1, int. C, Pozzo D'Adda, con tutto quanto l'arreda, a
; Parte_1
Dispone che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, le frequentazioni tra i figli e il padre siano regolamentate secondo il seguente schema:
- Ogni settimana: il martedì ed il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 21.00
- A weekend alternati: dal venerdì dalle ore 17.30 fino alle 20.30 della domenica dopo cena;
- vacanze estive:
15 giorni anche non consecutivi ad agosto per ciascuno dei genitori, con obbligo di comunicare il periodo prescelto ed il luogo di villeggiatura entro il 31.5 di ogni anno;
- vacanze natalizie: in via alternata tra i genitori dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al 06 gennaio. Nelle giornate del 25.12 e 31.12 i figli trascorreranno con i genitori metà giornata ciascuno (dalle ore 10.00 alle ore 17.00 con un genitore e dalle ore 17.00 fino alla mattina successiva con l'altro genitore);
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo: alternativamente di anno in anno con ciascun genitore;
- Ponti e festività: alternativamente di anno in anno con ciascun genitore;
Nei giorni di spettanza paterna, il signor avrà cura di accudire i figli, occupandosi delle loro CP_1 esigenze ed impegni oltre che provvedendo a fornire agli stessi aiuto per l'esecuzione dei compiti scolatici.
Nei tempi di permanenza paterna, il prelievo dei minori dovrà avvenire a cura del sig. il quale CP_1 si recherà da/presso l'abitazione materna per il prelievo/ riaccompagnamento dei figli.
Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di luglio CP_1
2024, nel mantenimento dei figli minori versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di 650
€ oltre rivalutazione di legge automatica ed annuale;
.
Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di
Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. L'assegno unico universale per la famiglia, in difetto di diversi accordi tra le parti, verrà percepito nella misura del
50% dai genitori;
Dispone che la madre percepisca al 100% l'assegno unico per la famiglia
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 18/12/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. Maria Laura Amato