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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/06/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 1469/2022 R.G. vertente
TRA
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Andrea Gerardo Calabretta (C.F.
, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione a C.F._1 decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale;
-OPPONENTE-
CONTRO
(C.F. e P.I. in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Armodio Migali (C.F.
), giusta procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. C.F._2
141/2021 (R.G. n. 285/2022);
-OPPOSTA-
1 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 141/2022, emesso in data 10/02/2022 dal
Tribunale di Catanzaro (R.G. n. 285/2022).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17/02/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e contestuale domanda riconvenzionale ritualmente notificato, il
” ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 141/2022, Parte_1 emesso in data 10/02/2022 dal Tribunale di Catanzaro (R.G. n. 285/2022), con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.888,85 in favore della Controparte_1
a saldo dei lavori di sostituzione del tetto di copertura e di manutenzione delle facciate del
[...] fabbricato condominiale sito in Davoli Marina (CZ) via Alcide De Gasperi n. 6., oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002, nonché spese e competenze della procedura monitoria, liquidate in € 540,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre ad € 145,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.
A sostegno dell'ottenuto provvedimento monitorio la ha esposto Controparte_1 quanto di seguito:
- di aver stipulato, in data 29/07/2019, con il un contratto di appalto per Parte_1
l'esecuzione dei lavori di sostituzione tetto di copertura e manutenzione facciate del fabbricato condominiale;
- di aver emesso, a saldo dei lavori eseguiti, la fattura n. 24 del 09/07/2020 per l'importo di €
5.888,85;
-che, nonostante i numerosi solleciti, l'amministratore pro tempore del suddetto Condominio, pur riconoscendo l'esistenza del debito, non ha mai inteso provvedere al pagamento della suddetta fattura.
Nella presente opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, il Parte_1 ha chiesto al Tribunale di Catanzaro di: “1) Dichiarare nullo o, comunque, privo di
[...] efficacia ovvero infondato il decreto ingiuntivo n. 141/2022 del Tribunale di Catanzaro opposto e, pertanto, annullarlo o revocarlo;
2) Accogliere la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannare la
[...]
[..
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Controparte_2 Parte_1 opponente, della somma di € 24.000,00 o di quella diversa somma che dovesse essere accertata nel corso del giudizio;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Quali motivi di opposizione, il ha dedotto: 1) l'improcedibilità della domanda per Parte_1 violazione dell'art. 63 comma 2, disp. att. c.c., secondo cui: “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”; 2) la non debenza delle somme ingiunte per inadempimento della e conseguente Controparte_1
domanda riconvenzionale spiegata nei confronti della suddetta società, al fine di ottenere la condanna della stessa al pagamento della somma di € 24.000,00, a titolo di penale per il ritardo nella consegna dei lavori e negli adempimenti successivi.
Con comparsa del 28/07/2022, si è costituita la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo di: “1) Accogliere la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
3) Rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal Condominio opponente perché infondata e temeraria;
3) Con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, con provvedimento del 21/09/2022 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
La causa, istruita mediante produzione documentale e interrogatorio formale dell'amministratore pro tempore del , all'udienza del 17/02/2025, è stata Parte_1 trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate da parte attrice mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, è opportuno premettere che in tema di onere probatorio, il giudizio di cognizione apertosi in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole di cui all'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte
3 negoziale o legale del credito, mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria.
Al riguardo, si specifica che l'opponente, vale a dire il “debitore”, è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, cioè il “creditore”, che ha azionato il procedimento per decreto ingiuntivo, è attore in senso sostanziale.
Questo significa che in sede di opposizione è pur sempre il creditore a dover provare la fondatezza nel merito della propria pretesa, in quanto è lui ad aver azionato il procedimento per ingiunzione.
Ciò premesso, si osserva che, con riferimento al primo motivo di opposizione, che secondo il la pretesa creditoria fatta valere tramite decreto ingiuntivo dalla Parte_1 [...] sarebbe inammissibile e dunque il provvedimento monitorio nullo per Controparte_1 violazione dell'art. 63, comma 2 disp. att. c.c., secondo cui: “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”, poiché l'impresa avrebbe agito nei confronti del senza una preventiva azione contro i condomini Parte_1 morosi renderebbe l'azione inammissibile e il successivo cedreto ingiuntivo nullo.
Innanzitutto, si osserva che la ratio della sopra citata norma è nel senso di garantire la salvaguardia non solo dei patrimoni personali dei soggetti facenti parte del condominio che contribuiscono economicamente alle finanze dell'ente di gestione, ma anche il patrimonio di quest'ultimo inteso come patrimonio della collettività condominiale e, quindi, anche di coloro che siano in regola con i pagamenti.
La norma de qua, pertanto, presuppone un bilanciamento di interessi ugualmente degni di considerazione e di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, realizzando anche un contemperamento di esigenze parzialmente contrapposte tra coloro che hanno diritto alla prestazione di pagamento del corrispettivo e coloro che, solidalmente obbligati nei rapporti interni, abbiano adempiuto pro quota a tale obbligazione.
In altri termini, coloro che adempiono alla propria prestazione, non possono restare obbligati per la parte di prestazione non adempiuta dagli altri obbligati in solido, se non in via residuale ed estrema, ovvero se non dopo che questi ultimi abbiano subito concretamente e personalmente l'esercizio delle pretese economiche da parte del creditore.
Ne discende che tutti i condòmini virtuosi risultano essere tutelati sul piano sostanziale e sul piano processuale nel senso di restare indenni non rispetto alla fase di formazione del titolo
4 esecutivo (sentenza, ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., decreto ingiuntivo, etc.), ma riguardo alla sola fase di attuazione di questo, non potendo contestarsi nei casi previsti dall'art. 63, comma 2 disp. att. c.c. la sostanza del credito, ma solo ed esclusivamente la esigibilità di quest'ultimo nei confronti degli obbligati solidali adempienti pro quota e, soltanto, qualora questo sia azionato in via primaria e non sussidiaria.
Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti, si osserva come il contratto di appalto stipulato in data 29/07/2019 (v. doc. n. 3 fasc. parte opponente) tra il e la Parte_1 per i lavori di sostituzione del tetto di copertura e manutenzione Controparte_1 delle facciate del fabbricato non riporti alcuna clausola contrattuale nella quale CP_3 sia stato disposto che, in caso di inadempimento alla corresponsione delle somme dovute in favore della ditta appaltatrice per la realizzazione dei lavori, quest'ultima potesse agire anche nei confronti dei condòmini morosi e non soltanto nei confronti del Condominio complessivamente inteso.
Per cui, si ritiene del tutto legittima la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, così come avanzata nel procedimento monitorio dalla ditta la quale ha agito Controparte_1 per il recupero del credito vantato, come da previsione contrattuale, nei confronti del solo
Condominio inadempiente, quale unica parte contrattualmente obbligata a adempiere alla propria prestazione.
Di conseguenza, l'eccezione sollevata dal Condominio opponente in merito alla preventiva escussione dei condomini morosi e poi del suddetto , per il recupero del credito Parte_1 vantato dalla ditta è del tutto priva di ogni fondamento sia fattuale Controparte_1 che giuridico, poiché la sopra citata previsione normativa ex art. 63 comma 2 disp. att. c.c. attiene, in mancanza di un'espressa clausola inserita in un accordo tra le parti, alla fase del giudizio di esecuzione e non quella relativa alla fase di formazione del titolo esecutivo.
Per ciò che concerne il secondo motivo di opposizione relativo all'inadempimento della si osserva quanto segue. Controparte_1
In particolare, secondo quanto argomentato dal opponente: “Il contratto di appalto Parte_1 del 29/07/2019, da cui trae origine il rapporto tra le parti, prevede, all'art. 8, una durata dei lavori di 92 giorni, con ultimazione dell'opera entro il 31/10/2019.
Tuttavia, solo in data 04/03/2020 veniva redatto l'ultimo quadro comparativo (v. doc. n. 4 fasc. parte opponente) al quale, però, non seguiva alcuna comunicazione di ultimazione dei lavori”.
5 A ciò deve aggiungersi che è lo stesso contratto di appalto a prevedere, all'art. 10, che il saldo dovrà essere corrisposto entro 5 giorni dalla stesura del verbale di ultimazione e collaudo dei lavori, verbale che dovrà essere redatto entro 30 gg dal completamento dei lavori da parte dell'impresa. Poiché tale verbale non è stato ancora redatto né il collaudo effettuato, deve desumersi che i lavori non siano stati ancora completati, per cui non vi è alcun diritto dell'opposta al pagamento del saldo” (v. pag.
3-4 atto di citazione in opposizione
A). Parte_1
A sostegno di quanto sopra argomentato, parte opponente ha, altresì, evidenziato che:
1) il Responsabile del Settore del Comune di Davoli, con riferimento alla SCIA n. 14/2021 del
19/06/2019 prot. n. 4240, in data 05/04/2022 ha certificato che non risultava presentata ancora la comunicazione di fine lavori (v. doc. n. 7 fasc. parte opponente);
2) il completamento dei lavori è stato comunicato dall'appaltatore al Direttore dei Lavori in data
11/05/2022, quindi successivamente alla notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
(v. allegato b), pag. 1, note d'udienza del 19/09/2022 fasc. parte opponente);
3) l'amministratore del opponente, onde procedere alla chiusura della SCIA, Parte_1 soltanto in data 13/05/2022 ha potuto depositare presso il Comune di Davoli la comunicazione di fine lavori, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3398, unitamente a certificato di collaudo provvisorio, sottoscritto dal solo Direttore dei Lavori del 12/05/2022; (v. allegato b), pag. 2, note
d'udienza del 19/09/2022 fasc. parte opponente);
4) la suddetta comunicazione di ultimazione dei lavori è stata, oltretutto, depositata priva della documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti, poi richiesta dal e trasmessa CP_4 dalla ditta appaltatrice alla committenza solo in data 19/05/2022 (v. allegato c), pag. 2, note
d'udienza del 19/09/2022 fasc. parte opponente).
Di contro, l'opposta a smentita rispetto a quanto asserito dal Controparte_1
opponente, ha sostenuto che i lavori siano stati regolarmente completati nei Parte_1 termini contrattuali, come da Certificato di Esecuzione dei Lavori sottoscritto dallo stesso amministratore di condominio e, che nel suddetto Certificato, risulti indicata quale data di ultimazione dei lavori quella del 8/10/2019 e quale data di contabilizzazione quella del
4/2/2020 e che, infine, in calce allo stesso, prima della firma dell'amministratore di condominio, si legge testualmente: “I lavori sono stati eseguiti regolarmente” (v. doc. n.1 parte opposta).
6 Per tali motivi, secondo le argomentazioni della Società opposta, la stessa non sarebbe incorsa in alcun inadempimento contrattuale, avendo puntualmente certificato la conclusione dei lavori come da previsione contrattuale, ovvero entro la data del 31/10/2019 (v. art. 8 del contratto di appalto).
Infine, parte opposta ha allegato in giudizio il certificato di collaudo del 12/09/2022, sottoscritto dal solo Direttore dei Lavori, nel quale è testualmente precisato che:
a) i lavori sono stati eseguiti coerentemente secondo il progetto originario;
b) l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati ammontano ad € 21.120,00;
c) i lavori, tenendo conto delle sospensioni riconosciute dal direttore dei lavori e dalle proroghe regolarmente concesse dalla stazione appaltante, sono stati ultimati entro il periodo contrattuale
(v. certificato di collaudo e corrispondenza del 12/09/2022).
Dall'esame del certificato di ultimazione lavori allegato dalla Società opposta, secondo cui non emergerebbero profili di responsabilità in capo alla ditta appaltatrice, si rileva che il suddetto certificato sia in realtà sia della firma del Direttore dei Lavori, sia della data di sottoscrizione del relativo documento.
Sul punto, si osserva che il certificato di regolare esecuzione o il certificato di collaudo costituiscono il momento conclusivo che ha avuto inizio con la stipula del contratto di appalto di opere pubbliche e private e, in particolare, l'art. 1665, primo comma, c.c. stabilisce che: “Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta”;
Per cui, l'attività di verifica e collaudo delle opere rappresenta non solo una facoltà che può essere esercitata dal committente ma che, sia nelle opere private e con maggiore rilevanza sostanziale anche in quelle pubbliche, costituisce il momento formale di conclusione dei lavori, ferme restando le tutele previste per il committente in caso di difetti emersi dopo l'ultimazione o il collaudo dei lavori, per i quali sussiste la garanzia prevista dall'art. 1667 c.c..
In questo senso il certificato di regolare esecuzione o il certificato di collaudo acquisiscono, sia nelle opere private che pubbliche, una doppia funzione:
1) tutela degli interessi del committente che riceve un atto tecnico-amministrativo redatto da un soggetto abilitato (che include anche la verifica – collaudo statico – obbligatoria in caso di opere strutturali eseguite);
7 2) individua il momento formale di conclusione e verifica dei lavori svincolando l'esecutore delle opere dagli oneri contrattuali e dalle garanzie previste, ferme restando le tutele per difetti e vizi dell'opera.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, il certificato di esecuzione dei lavori privo della sottoscrizione del Direttore dei Lavori, oltre della data nel quale sarebbe avvenuto, non può assurgere a valido e sufficiente elemento di prova della regolarità e tempestività delle opere realizzate dalla ditta secondo quanto riportato nel contratto di Controparte_1 appalto privato stipulato in data 29/07/2019.
Di fatti, il certificato di esecuzione lavori può essere rilasciato anche qualora il contratto d'appalto non sia ancora concluso, ovvero, detto altrimenti, se i lavori sono ancora in corso di esecuzione, per quella parte di lavori che il R.u.p. (in caso di appalto pubblico) o il direttore dei lavori (in caso di appalto privato) attesti completata con buon esito e contabilizzata.
Né altra documentazione è stata mai allegata in giudizio dalla da cui Controparte_1 evincere che i lavori oggetto di appalto siano stati ultimati nei termini contrattuali.
Al contrario, dalla documentazione versata in atti, è emerso come il , con verbale Parte_1 di assemblea straordinaria del 13/10/2022 abbia ritenuto di non dover procedere all'approvazione del certificato di collaudo, in quanto la società appaltatrice non aveva mai comunicato la fine di detti lavori, né risultava mai essere stato redatto e rilasciato alcun verbale o altro documento relativo alla consegna degli stessi (v. all. n. 1 memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. fasc. parte opponente).
Da ultimo, parte opponente ha prodotto in giudizio la corrispondenza intercorsa tra quest'ultima e il Direttore dei Lavori del 15/11/2022, in cui quest'ultimo, in persona dell'architetto , ha riferito al di non aver mai ricevuto alcuna Persona_1 Parte_1 formale comunicazione di ultimazione di lavori o di redazione di verbali di consegna da parte della ditta appaltatrice e che la fine dei lavori era stata comunicata verbalmente da parte dell'impresa soltanto in data 11/05/2022 (v. all. n. 3 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. fasc. parte opponente).
A questo punto, si osserva che l'art. 10, lett. d) del contratto d'appalto in esame, pone una vera e propria condizione al cui avverarsi è subordinato il versamento del saldo per la realizzazione dei lavori.
8 Secondo la sopra citata disposizione, infatti, il versamento del saldo sarebbe dovuto avvenire
“Entro 5 giorni dalla stesura del verbale di ultimazione e collaudo dei lavori, verbale che dovrà essere redatto entro 30 giorni dal completamento dei lavori da parte dell'impresa”.
Dalla documentazione in atti è emerso che, prima della data dell'11/05/2022, il Parte_1 non è mai stato nelle condizioni di poter di verificare la conformità e la correttezza delle opere realizzate dalla Società opposta, non potendosi, perciò, ritenere realizzate le condizioni per poter pretendere il pagamento del saldo in favore della Controparte_1
In particolare, si rammenta che, ai sensi dell'art. 1665 c.c.: “Salvo diversa pattuizione o uso contrario,
l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente”.
Dunque, l'inerzia della ha impedito che il opponente Controparte_1 Parte_1 fosse nelle condizioni di verificare l'opera e di accettarne la consegna prima del 12/09/2022, quando, a seguito della comunicazione verbale di conclusione dei lavori del 11/05/2022, si è potuto procedere al sopralluogo ed al collaudo.
Conseguentemente, al 30/10/2021 momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, la non vantava alcun diritto a percepire quanto poi Controparte_1 ottenuto mediante decreto ingiuntivo emesso in suo favore in data 10/02/2025.
Da ultimo, deve essere poi esaminata la domanda riconvenzionale proposta dal Parte_1 opponente, con la quale lo stesso opponente ha chiesto la condanna della Controparte_1 al pagamento della somma di € 24.000,00 a titolo di penale per il ritardo nella consegna dei
[...] lavori e negli adempimenti successivi.
Ebbene, tale domanda è da accogliere nei seguenti limiti.
Al riguardo, nel contratto di appalto privato stipulato tra le parti è stato espressamente statuito che: “I lavori avranno inizio il 01/08/2019 e avranno la durata di 92 (novantadue) giorni;
quindi, l'opera dovrà essere ultimata entro il termine di 31/10/2019 e per ogni giorno di ritardo alla consegna, l'appaltatore sarà sottoposto alla penale di € 50,00 (euro Cinquanta/00)”.
Dalla documentazione in atti risulta che i lavori oggetto di appalto sono stati consegnati dall'appaltatore soltanto in data 04/03/2020, giorno in cui il Direttore dei Lavori, Arch.
, ha redatto il quadro comparativo da sottoporre all'approvazione Persona_1 dell'assemblea per poter procedere al completamento delle opere (v. doc. n. 4 fasc. parte opponente).
9 Di conseguenza, essendo la data di scadenza della consegna delle opere da realizzare fissata al giorno 31/10/2019, i giorni di ritardo complessivi da calcolare sono 124 (dal 01/11/2019 al
04/03/2020).
Per cui, l'importo della penale da pagare a carico della in favore del Controparte_1
per il ritardo nella consegna dei lavori oggetto di appalto, è pari alla Parte_1 Pt_1 somma totale di € 6.200,00 (€ 50,00 x 124 gg.).
In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, questo Tribunale ritiene di dover accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come avanzata dal in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti della Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 141/2022 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 10/02/2022 (R.G.
n. 285/2022).
Deve essere, altresì, accolta la domanda riconvenzionale avanzata dal opponente Parte_1 nei confronti della Società opposta e, per l'effetto, si condanna di quest'ultima al pagamento della minor somma di € 6.200,00 a titolo di penale per il ritardo nella consegna dei lavori oggetto di appalto.
Considerato che il non ha contestato specificatamente la somma portata Parte_1 dalla fattura n. 24/2020 emessa dalla a saldo dei lavori per € 5.888,85 Controparte_1
(i.v.a. compresa) oltre interessi ex d.lvo n. 231/2002 dal 4/3/2020 alla data della presente sentenza né la regolare esecuzione degli stessi;
considerato, altresì che è stato accertato il credito del nei confronti della a titolo di penale per il Parte_1 Controparte_1 ritardo della consegna dei lavori per € 6.200,00, oltre interessi a tasso legale dalla domanda alla data della presente sentenza, trattandosi di crediti certi, liquidi aventi fonte nel medesimo contratto d'appalto, si ritiene di compensare detti crediti e, per l'effetto, si dichiara sussistente il credito della per l'importo residuo all'esito dell'operata compensazione Controparte_1
(credito della detratto il credito del A). Controparte_1 Parte_1
Atteso l'esito della lite, si dichiarano interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio e quelle del procedimento monitorio vengono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte
- Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal , in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti della
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto: Controparte_1
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 141/2022 emesso in data 10/02/2021 dal Tribunale di
Catanzaro (R.G. n. 285/2022);
- Accoglie la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente e dichiara sussistente il credito del nei confronti della Parte_1 Controparte_1 al pagamento della somma di € 6.200,00 a titolo di penale per il ritardo nella
[...] consegna dei lavori oggetto di appalto, oltre interessi a tasso legale dalla domanda giudiziale alla data della presente sentenza;
- Opera la compensazione tra il credito della nei confronti del Controparte_1
a saldo dei lavori per € 5.888,85 (i.v.a. compresa) oltre interessi Parte_1 ex d.lvo n. 231/2002 dal 4/3/2020 alla data della presente sentenza e il credito del nei confronti della per € 6.200,00 a titolo Parte_1 Pt_1 Controparte_1 di penale per il ritardo nella consegna dei lavori oggetto di appalto, oltre interessi a tasso legale dalla domanda giudiziale alla data della presente sentenza;
- All'esito dell'operata compensazione, dichiara sussistente il credito della
[...]
per l'importo residuo (credito della detratto il credito CP_1 Controparte_1 del ) e condanna il a versare detto importo in favore Parte_1 Parte_1 della oltre interessi a tasso legale dalla data del presente Controparte_1 provvedimento all'effettivo saldo;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio e quelle del procedimento monitorio vengono poste a carico della parte ricorrente.
Catanzaro, lì 18/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 1469/2022 R.G. vertente
TRA
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Andrea Gerardo Calabretta (C.F.
, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione a C.F._1 decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale;
-OPPONENTE-
CONTRO
(C.F. e P.I. in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Armodio Migali (C.F.
), giusta procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. C.F._2
141/2021 (R.G. n. 285/2022);
-OPPOSTA-
1 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 141/2022, emesso in data 10/02/2022 dal
Tribunale di Catanzaro (R.G. n. 285/2022).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17/02/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e contestuale domanda riconvenzionale ritualmente notificato, il
” ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 141/2022, Parte_1 emesso in data 10/02/2022 dal Tribunale di Catanzaro (R.G. n. 285/2022), con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.888,85 in favore della Controparte_1
a saldo dei lavori di sostituzione del tetto di copertura e di manutenzione delle facciate del
[...] fabbricato condominiale sito in Davoli Marina (CZ) via Alcide De Gasperi n. 6., oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002, nonché spese e competenze della procedura monitoria, liquidate in € 540,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre ad € 145,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.
A sostegno dell'ottenuto provvedimento monitorio la ha esposto Controparte_1 quanto di seguito:
- di aver stipulato, in data 29/07/2019, con il un contratto di appalto per Parte_1
l'esecuzione dei lavori di sostituzione tetto di copertura e manutenzione facciate del fabbricato condominiale;
- di aver emesso, a saldo dei lavori eseguiti, la fattura n. 24 del 09/07/2020 per l'importo di €
5.888,85;
-che, nonostante i numerosi solleciti, l'amministratore pro tempore del suddetto Condominio, pur riconoscendo l'esistenza del debito, non ha mai inteso provvedere al pagamento della suddetta fattura.
Nella presente opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, il Parte_1 ha chiesto al Tribunale di Catanzaro di: “1) Dichiarare nullo o, comunque, privo di
[...] efficacia ovvero infondato il decreto ingiuntivo n. 141/2022 del Tribunale di Catanzaro opposto e, pertanto, annullarlo o revocarlo;
2) Accogliere la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannare la
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[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Controparte_2 Parte_1 opponente, della somma di € 24.000,00 o di quella diversa somma che dovesse essere accertata nel corso del giudizio;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Quali motivi di opposizione, il ha dedotto: 1) l'improcedibilità della domanda per Parte_1 violazione dell'art. 63 comma 2, disp. att. c.c., secondo cui: “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”; 2) la non debenza delle somme ingiunte per inadempimento della e conseguente Controparte_1
domanda riconvenzionale spiegata nei confronti della suddetta società, al fine di ottenere la condanna della stessa al pagamento della somma di € 24.000,00, a titolo di penale per il ritardo nella consegna dei lavori e negli adempimenti successivi.
Con comparsa del 28/07/2022, si è costituita la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo di: “1) Accogliere la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
3) Rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal Condominio opponente perché infondata e temeraria;
3) Con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, con provvedimento del 21/09/2022 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
La causa, istruita mediante produzione documentale e interrogatorio formale dell'amministratore pro tempore del , all'udienza del 17/02/2025, è stata Parte_1 trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate da parte attrice mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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L'opposizione è fondata per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, è opportuno premettere che in tema di onere probatorio, il giudizio di cognizione apertosi in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole di cui all'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte
3 negoziale o legale del credito, mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria.
Al riguardo, si specifica che l'opponente, vale a dire il “debitore”, è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, cioè il “creditore”, che ha azionato il procedimento per decreto ingiuntivo, è attore in senso sostanziale.
Questo significa che in sede di opposizione è pur sempre il creditore a dover provare la fondatezza nel merito della propria pretesa, in quanto è lui ad aver azionato il procedimento per ingiunzione.
Ciò premesso, si osserva che, con riferimento al primo motivo di opposizione, che secondo il la pretesa creditoria fatta valere tramite decreto ingiuntivo dalla Parte_1 [...] sarebbe inammissibile e dunque il provvedimento monitorio nullo per Controparte_1 violazione dell'art. 63, comma 2 disp. att. c.c., secondo cui: “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”, poiché l'impresa avrebbe agito nei confronti del senza una preventiva azione contro i condomini Parte_1 morosi renderebbe l'azione inammissibile e il successivo cedreto ingiuntivo nullo.
Innanzitutto, si osserva che la ratio della sopra citata norma è nel senso di garantire la salvaguardia non solo dei patrimoni personali dei soggetti facenti parte del condominio che contribuiscono economicamente alle finanze dell'ente di gestione, ma anche il patrimonio di quest'ultimo inteso come patrimonio della collettività condominiale e, quindi, anche di coloro che siano in regola con i pagamenti.
La norma de qua, pertanto, presuppone un bilanciamento di interessi ugualmente degni di considerazione e di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, realizzando anche un contemperamento di esigenze parzialmente contrapposte tra coloro che hanno diritto alla prestazione di pagamento del corrispettivo e coloro che, solidalmente obbligati nei rapporti interni, abbiano adempiuto pro quota a tale obbligazione.
In altri termini, coloro che adempiono alla propria prestazione, non possono restare obbligati per la parte di prestazione non adempiuta dagli altri obbligati in solido, se non in via residuale ed estrema, ovvero se non dopo che questi ultimi abbiano subito concretamente e personalmente l'esercizio delle pretese economiche da parte del creditore.
Ne discende che tutti i condòmini virtuosi risultano essere tutelati sul piano sostanziale e sul piano processuale nel senso di restare indenni non rispetto alla fase di formazione del titolo
4 esecutivo (sentenza, ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., decreto ingiuntivo, etc.), ma riguardo alla sola fase di attuazione di questo, non potendo contestarsi nei casi previsti dall'art. 63, comma 2 disp. att. c.c. la sostanza del credito, ma solo ed esclusivamente la esigibilità di quest'ultimo nei confronti degli obbligati solidali adempienti pro quota e, soltanto, qualora questo sia azionato in via primaria e non sussidiaria.
Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti, si osserva come il contratto di appalto stipulato in data 29/07/2019 (v. doc. n. 3 fasc. parte opponente) tra il e la Parte_1 per i lavori di sostituzione del tetto di copertura e manutenzione Controparte_1 delle facciate del fabbricato non riporti alcuna clausola contrattuale nella quale CP_3 sia stato disposto che, in caso di inadempimento alla corresponsione delle somme dovute in favore della ditta appaltatrice per la realizzazione dei lavori, quest'ultima potesse agire anche nei confronti dei condòmini morosi e non soltanto nei confronti del Condominio complessivamente inteso.
Per cui, si ritiene del tutto legittima la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, così come avanzata nel procedimento monitorio dalla ditta la quale ha agito Controparte_1 per il recupero del credito vantato, come da previsione contrattuale, nei confronti del solo
Condominio inadempiente, quale unica parte contrattualmente obbligata a adempiere alla propria prestazione.
Di conseguenza, l'eccezione sollevata dal Condominio opponente in merito alla preventiva escussione dei condomini morosi e poi del suddetto , per il recupero del credito Parte_1 vantato dalla ditta è del tutto priva di ogni fondamento sia fattuale Controparte_1 che giuridico, poiché la sopra citata previsione normativa ex art. 63 comma 2 disp. att. c.c. attiene, in mancanza di un'espressa clausola inserita in un accordo tra le parti, alla fase del giudizio di esecuzione e non quella relativa alla fase di formazione del titolo esecutivo.
Per ciò che concerne il secondo motivo di opposizione relativo all'inadempimento della si osserva quanto segue. Controparte_1
In particolare, secondo quanto argomentato dal opponente: “Il contratto di appalto Parte_1 del 29/07/2019, da cui trae origine il rapporto tra le parti, prevede, all'art. 8, una durata dei lavori di 92 giorni, con ultimazione dell'opera entro il 31/10/2019.
Tuttavia, solo in data 04/03/2020 veniva redatto l'ultimo quadro comparativo (v. doc. n. 4 fasc. parte opponente) al quale, però, non seguiva alcuna comunicazione di ultimazione dei lavori”.
5 A ciò deve aggiungersi che è lo stesso contratto di appalto a prevedere, all'art. 10, che il saldo dovrà essere corrisposto entro 5 giorni dalla stesura del verbale di ultimazione e collaudo dei lavori, verbale che dovrà essere redatto entro 30 gg dal completamento dei lavori da parte dell'impresa. Poiché tale verbale non è stato ancora redatto né il collaudo effettuato, deve desumersi che i lavori non siano stati ancora completati, per cui non vi è alcun diritto dell'opposta al pagamento del saldo” (v. pag.
3-4 atto di citazione in opposizione
A). Parte_1
A sostegno di quanto sopra argomentato, parte opponente ha, altresì, evidenziato che:
1) il Responsabile del Settore del Comune di Davoli, con riferimento alla SCIA n. 14/2021 del
19/06/2019 prot. n. 4240, in data 05/04/2022 ha certificato che non risultava presentata ancora la comunicazione di fine lavori (v. doc. n. 7 fasc. parte opponente);
2) il completamento dei lavori è stato comunicato dall'appaltatore al Direttore dei Lavori in data
11/05/2022, quindi successivamente alla notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
(v. allegato b), pag. 1, note d'udienza del 19/09/2022 fasc. parte opponente);
3) l'amministratore del opponente, onde procedere alla chiusura della SCIA, Parte_1 soltanto in data 13/05/2022 ha potuto depositare presso il Comune di Davoli la comunicazione di fine lavori, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3398, unitamente a certificato di collaudo provvisorio, sottoscritto dal solo Direttore dei Lavori del 12/05/2022; (v. allegato b), pag. 2, note
d'udienza del 19/09/2022 fasc. parte opponente);
4) la suddetta comunicazione di ultimazione dei lavori è stata, oltretutto, depositata priva della documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti, poi richiesta dal e trasmessa CP_4 dalla ditta appaltatrice alla committenza solo in data 19/05/2022 (v. allegato c), pag. 2, note
d'udienza del 19/09/2022 fasc. parte opponente).
Di contro, l'opposta a smentita rispetto a quanto asserito dal Controparte_1
opponente, ha sostenuto che i lavori siano stati regolarmente completati nei Parte_1 termini contrattuali, come da Certificato di Esecuzione dei Lavori sottoscritto dallo stesso amministratore di condominio e, che nel suddetto Certificato, risulti indicata quale data di ultimazione dei lavori quella del 8/10/2019 e quale data di contabilizzazione quella del
4/2/2020 e che, infine, in calce allo stesso, prima della firma dell'amministratore di condominio, si legge testualmente: “I lavori sono stati eseguiti regolarmente” (v. doc. n.1 parte opposta).
6 Per tali motivi, secondo le argomentazioni della Società opposta, la stessa non sarebbe incorsa in alcun inadempimento contrattuale, avendo puntualmente certificato la conclusione dei lavori come da previsione contrattuale, ovvero entro la data del 31/10/2019 (v. art. 8 del contratto di appalto).
Infine, parte opposta ha allegato in giudizio il certificato di collaudo del 12/09/2022, sottoscritto dal solo Direttore dei Lavori, nel quale è testualmente precisato che:
a) i lavori sono stati eseguiti coerentemente secondo il progetto originario;
b) l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati ammontano ad € 21.120,00;
c) i lavori, tenendo conto delle sospensioni riconosciute dal direttore dei lavori e dalle proroghe regolarmente concesse dalla stazione appaltante, sono stati ultimati entro il periodo contrattuale
(v. certificato di collaudo e corrispondenza del 12/09/2022).
Dall'esame del certificato di ultimazione lavori allegato dalla Società opposta, secondo cui non emergerebbero profili di responsabilità in capo alla ditta appaltatrice, si rileva che il suddetto certificato sia in realtà sia della firma del Direttore dei Lavori, sia della data di sottoscrizione del relativo documento.
Sul punto, si osserva che il certificato di regolare esecuzione o il certificato di collaudo costituiscono il momento conclusivo che ha avuto inizio con la stipula del contratto di appalto di opere pubbliche e private e, in particolare, l'art. 1665, primo comma, c.c. stabilisce che: “Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta”;
Per cui, l'attività di verifica e collaudo delle opere rappresenta non solo una facoltà che può essere esercitata dal committente ma che, sia nelle opere private e con maggiore rilevanza sostanziale anche in quelle pubbliche, costituisce il momento formale di conclusione dei lavori, ferme restando le tutele previste per il committente in caso di difetti emersi dopo l'ultimazione o il collaudo dei lavori, per i quali sussiste la garanzia prevista dall'art. 1667 c.c..
In questo senso il certificato di regolare esecuzione o il certificato di collaudo acquisiscono, sia nelle opere private che pubbliche, una doppia funzione:
1) tutela degli interessi del committente che riceve un atto tecnico-amministrativo redatto da un soggetto abilitato (che include anche la verifica – collaudo statico – obbligatoria in caso di opere strutturali eseguite);
7 2) individua il momento formale di conclusione e verifica dei lavori svincolando l'esecutore delle opere dagli oneri contrattuali e dalle garanzie previste, ferme restando le tutele per difetti e vizi dell'opera.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, il certificato di esecuzione dei lavori privo della sottoscrizione del Direttore dei Lavori, oltre della data nel quale sarebbe avvenuto, non può assurgere a valido e sufficiente elemento di prova della regolarità e tempestività delle opere realizzate dalla ditta secondo quanto riportato nel contratto di Controparte_1 appalto privato stipulato in data 29/07/2019.
Di fatti, il certificato di esecuzione lavori può essere rilasciato anche qualora il contratto d'appalto non sia ancora concluso, ovvero, detto altrimenti, se i lavori sono ancora in corso di esecuzione, per quella parte di lavori che il R.u.p. (in caso di appalto pubblico) o il direttore dei lavori (in caso di appalto privato) attesti completata con buon esito e contabilizzata.
Né altra documentazione è stata mai allegata in giudizio dalla da cui Controparte_1 evincere che i lavori oggetto di appalto siano stati ultimati nei termini contrattuali.
Al contrario, dalla documentazione versata in atti, è emerso come il , con verbale Parte_1 di assemblea straordinaria del 13/10/2022 abbia ritenuto di non dover procedere all'approvazione del certificato di collaudo, in quanto la società appaltatrice non aveva mai comunicato la fine di detti lavori, né risultava mai essere stato redatto e rilasciato alcun verbale o altro documento relativo alla consegna degli stessi (v. all. n. 1 memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. fasc. parte opponente).
Da ultimo, parte opponente ha prodotto in giudizio la corrispondenza intercorsa tra quest'ultima e il Direttore dei Lavori del 15/11/2022, in cui quest'ultimo, in persona dell'architetto , ha riferito al di non aver mai ricevuto alcuna Persona_1 Parte_1 formale comunicazione di ultimazione di lavori o di redazione di verbali di consegna da parte della ditta appaltatrice e che la fine dei lavori era stata comunicata verbalmente da parte dell'impresa soltanto in data 11/05/2022 (v. all. n. 3 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. fasc. parte opponente).
A questo punto, si osserva che l'art. 10, lett. d) del contratto d'appalto in esame, pone una vera e propria condizione al cui avverarsi è subordinato il versamento del saldo per la realizzazione dei lavori.
8 Secondo la sopra citata disposizione, infatti, il versamento del saldo sarebbe dovuto avvenire
“Entro 5 giorni dalla stesura del verbale di ultimazione e collaudo dei lavori, verbale che dovrà essere redatto entro 30 giorni dal completamento dei lavori da parte dell'impresa”.
Dalla documentazione in atti è emerso che, prima della data dell'11/05/2022, il Parte_1 non è mai stato nelle condizioni di poter di verificare la conformità e la correttezza delle opere realizzate dalla Società opposta, non potendosi, perciò, ritenere realizzate le condizioni per poter pretendere il pagamento del saldo in favore della Controparte_1
In particolare, si rammenta che, ai sensi dell'art. 1665 c.c.: “Salvo diversa pattuizione o uso contrario,
l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente”.
Dunque, l'inerzia della ha impedito che il opponente Controparte_1 Parte_1 fosse nelle condizioni di verificare l'opera e di accettarne la consegna prima del 12/09/2022, quando, a seguito della comunicazione verbale di conclusione dei lavori del 11/05/2022, si è potuto procedere al sopralluogo ed al collaudo.
Conseguentemente, al 30/10/2021 momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, la non vantava alcun diritto a percepire quanto poi Controparte_1 ottenuto mediante decreto ingiuntivo emesso in suo favore in data 10/02/2025.
Da ultimo, deve essere poi esaminata la domanda riconvenzionale proposta dal Parte_1 opponente, con la quale lo stesso opponente ha chiesto la condanna della Controparte_1 al pagamento della somma di € 24.000,00 a titolo di penale per il ritardo nella consegna dei
[...] lavori e negli adempimenti successivi.
Ebbene, tale domanda è da accogliere nei seguenti limiti.
Al riguardo, nel contratto di appalto privato stipulato tra le parti è stato espressamente statuito che: “I lavori avranno inizio il 01/08/2019 e avranno la durata di 92 (novantadue) giorni;
quindi, l'opera dovrà essere ultimata entro il termine di 31/10/2019 e per ogni giorno di ritardo alla consegna, l'appaltatore sarà sottoposto alla penale di € 50,00 (euro Cinquanta/00)”.
Dalla documentazione in atti risulta che i lavori oggetto di appalto sono stati consegnati dall'appaltatore soltanto in data 04/03/2020, giorno in cui il Direttore dei Lavori, Arch.
, ha redatto il quadro comparativo da sottoporre all'approvazione Persona_1 dell'assemblea per poter procedere al completamento delle opere (v. doc. n. 4 fasc. parte opponente).
9 Di conseguenza, essendo la data di scadenza della consegna delle opere da realizzare fissata al giorno 31/10/2019, i giorni di ritardo complessivi da calcolare sono 124 (dal 01/11/2019 al
04/03/2020).
Per cui, l'importo della penale da pagare a carico della in favore del Controparte_1
per il ritardo nella consegna dei lavori oggetto di appalto, è pari alla Parte_1 Pt_1 somma totale di € 6.200,00 (€ 50,00 x 124 gg.).
In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, questo Tribunale ritiene di dover accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come avanzata dal in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti della Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 141/2022 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 10/02/2022 (R.G.
n. 285/2022).
Deve essere, altresì, accolta la domanda riconvenzionale avanzata dal opponente Parte_1 nei confronti della Società opposta e, per l'effetto, si condanna di quest'ultima al pagamento della minor somma di € 6.200,00 a titolo di penale per il ritardo nella consegna dei lavori oggetto di appalto.
Considerato che il non ha contestato specificatamente la somma portata Parte_1 dalla fattura n. 24/2020 emessa dalla a saldo dei lavori per € 5.888,85 Controparte_1
(i.v.a. compresa) oltre interessi ex d.lvo n. 231/2002 dal 4/3/2020 alla data della presente sentenza né la regolare esecuzione degli stessi;
considerato, altresì che è stato accertato il credito del nei confronti della a titolo di penale per il Parte_1 Controparte_1 ritardo della consegna dei lavori per € 6.200,00, oltre interessi a tasso legale dalla domanda alla data della presente sentenza, trattandosi di crediti certi, liquidi aventi fonte nel medesimo contratto d'appalto, si ritiene di compensare detti crediti e, per l'effetto, si dichiara sussistente il credito della per l'importo residuo all'esito dell'operata compensazione Controparte_1
(credito della detratto il credito del A). Controparte_1 Parte_1
Atteso l'esito della lite, si dichiarano interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio e quelle del procedimento monitorio vengono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte
- Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal , in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti della
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto: Controparte_1
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 141/2022 emesso in data 10/02/2021 dal Tribunale di
Catanzaro (R.G. n. 285/2022);
- Accoglie la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente e dichiara sussistente il credito del nei confronti della Parte_1 Controparte_1 al pagamento della somma di € 6.200,00 a titolo di penale per il ritardo nella
[...] consegna dei lavori oggetto di appalto, oltre interessi a tasso legale dalla domanda giudiziale alla data della presente sentenza;
- Opera la compensazione tra il credito della nei confronti del Controparte_1
a saldo dei lavori per € 5.888,85 (i.v.a. compresa) oltre interessi Parte_1 ex d.lvo n. 231/2002 dal 4/3/2020 alla data della presente sentenza e il credito del nei confronti della per € 6.200,00 a titolo Parte_1 Pt_1 Controparte_1 di penale per il ritardo nella consegna dei lavori oggetto di appalto, oltre interessi a tasso legale dalla domanda giudiziale alla data della presente sentenza;
- All'esito dell'operata compensazione, dichiara sussistente il credito della
[...]
per l'importo residuo (credito della detratto il credito CP_1 Controparte_1 del ) e condanna il a versare detto importo in favore Parte_1 Parte_1 della oltre interessi a tasso legale dalla data del presente Controparte_1 provvedimento all'effettivo saldo;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio e quelle del procedimento monitorio vengono poste a carico della parte ricorrente.
Catanzaro, lì 18/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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