Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 03/10/2025, n. 17040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17040 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17040/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08254/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8254 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Fabrizio Maria Sepiacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura Roma, in persona del Questore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento Div. III^ Cat. -OMISSIS-, notificato il 21 giugno 2022, con cui la Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma ha rigettato l'istanza con cui il ricorrente ha richiesto il riesame del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia disposto nei suoi confronti in data 28 settembre 2021;
- nonché di tutti gli atti pregressi, connessi e/o conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e udito per il ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza del Tribunale di Velletri del 20 giugno 2016 è stata disposta nei confronti del sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, l’applicazione della pena di 6 mesi di reclusione e 70 euro di multa ex art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. (“furto aggravato”), « per essersi, al fine di profitto, impossessato di kWh 60344 di energia elettrica di proprietà ENEL, Servizio Elettrico SpA, sottraendoli alla predetta società mediante violenza sulle apparecchiature di somministrazione e di contabilizzazione dell'energia elettrica, utenza n. -OMISSIS-, avendo applicato un magnete permanente di forte intensità sulla parte superiore della calotta del misuratore matricola -OMISSIS- in prossimità dei circuiti amperometrici, in modo da poter prelevare energia elettrica senza misurazione e fatturazione e senza la preventiva definizione del contratto ».
In ragione della citata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., con provvedimento del 28 settembre 2021 il Questore di Roma ha respinto l’istanza formulata dal sig. -OMISSIS- per il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Avverso detto provvedimento, il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso gerarchico, respinto dal Prefetto di Roma con provvedimento n. -OMISSIS-.
Con istanza del 12 aprile 2022, il ricorrente ha chiesto alla Questura di Roma il riesame del diniego di rinnovo della licenza di porto d’arma, allegando il provvedimento del 27 ottobre 2021 con cui il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Velletri, accertato che egli nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. non risultava aver commesso altro reato della stessa indole, aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., « estinto il reato per il quale con sentenza del Gip presso il Tribunale di Velletri del 20 giugno 2016, irrevocabile il 22 luglio 2016, su richiesta delle parti, nei confronti di -OMISSIS- è stata applicata la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 70,00 di multa ».
Con provvedimento del 9 maggio 2022, la Dirigente della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Roma ha rigettato l’istanza di riesame proposta dall’interessato, con la seguente motivazione «(…) Le situazioni emergenti nell'odierna istanza di riesame sono le medesime della precedente, infatti nei confronti dell'interessato risulta permanere la medesima sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 445 C.P.P., disposta la pena di mesi 6 di reclusione e curo 70,00 di multa, per furto, rappresentandosi l'ostatività della stessa a mente dell'art. 43 del TULPS, non risultando nemmeno che lo stesso abbia ottenuto in merito la riabilitazione; rilevato altresì che dalla sola constatazione dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 del C.P.P. non può automaticamente discendere un parere favorevole alla concessione di autorizzazioni di polizia in materia di armi, poiché il giudizio che sta alla base del suddetto istituto non implica quello relativo alla premessa dell'affidabilità dell'individuo. Pertanto non sono stati rilevati elementi nuovi rispetto a quelli già indicati in sede di precedente istanza, che erano stati pertanto già valutati, nel complesso, quali ostativi al richiesto rilascio; al riguardo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 c.1 della L.241/90, ravvisata quindi la manifesta improcedibilità nell'istruttoria, l'istanza si intende respinta ».
Avverso detto provvedimento il sig. AR di ME ha proposto l’odierno ricorso.
Si sono costituiti in giudizio in resistenza il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma.
Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 26 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorrente affida il ricorso ad un unico motivo di diritto recante “ violazione e falsa applicazione dell'art.43 del T.U.L.P.S. (approvato con R.D. 18-06-1931 n.773) nonché' degli art. 444 e 445 codice procedura penale. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento dalla causa tipica, illogicità ed ingiustizia manifesta ”, sostenendo, in via di estrema sintesi, che l’Amministrazione avrebbe dovuto riesaminare la sua posizione tenendo conto della sopravvenuta declaratoria di estinzione del reato di cui al provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Velletri del 27 ottobre 2021. Tale provvedimento, secondo la prospettazione attorea, integrerebbe un quid novi , di cui l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto, mentre invece la Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma si sarebbe limitata a concludere che “ non sono stati rilevati elementi nuovi rispetto a quelli già indicati in sede di precedente istanza, che erano stati pertanto già valutati, nel complesso, quali ostativi al richiesto rilascio ”.
Lamenta che non sarebbe stato condotto un giudizio “attuale” sul pericolo di abuso delle armi, giudizio che avrebbe dovuto tener conto non solo del citato provvedimento dichiarativo dell’estinzione del reato, ma anche della condotta integerrima da lui tenuta dalla data di definitività della sentenza di “patteggiamento” (22 luglio 2016) fino alla data dell’istanza di riesame da lui proposta (12 aprile 2022).
In definitiva, secondo la prospettazione attorea, sarebbe mancata un’adeguata istruttoria e la necessaria formulazione di un giudizio attuale sul pericolo di abuso delle armi, anche in considerazione del rilevante lasso temporale decorso dalla data dell’accertamento del fatto reato – risalente all’anno 2015 – e della condotta virtuosa da lui tenuta dopo la sentenza di “patteggiamento”.
A giudizio del Collegio il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato orientamento della giustizia amministrativa, non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno, mediante l'istituto del silenzio-rifiuto, l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo; ciò in quanto il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione competente e non si esercita in base ad un'istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere. Tale orientamento si basa sulla considerazione che, se si imponesse un obbligo di provvedere, vi sarebbe l'elusione del termine di impugnazione mediante la proposizione di un'istanza all'amministrazione con compromissione delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3277).
Nondimeno la giurisprudenza amministrativa, formatasi nella peculiare materia in oggetto, ha più volte ribadito che l'amministrazione sia obbligata a pronunciarsi sull'istanza di revoca di un divieto di detenzione delle armi, non potendo tale divieto avere un'efficacia sine die , ovvero anche oltre il venir meno della situazione di pericolosità; si è dunque riconosciuto al destinatario del divieto l'interesse giuridicamente protetto ad ottenere dall'amministrazione un “riesame” della propria posizione.
L’obbligo di pronunciarsi sull’istanza di riesame di un provvedimento inibitorio in tema di armi postula l’obbligo dell’Autorità di Pubblica Sicurezza di rinnovare in toto l’istruttoria, esaminando tutte le circostanze e gli elementi sussistenti al momento della presentazione dell’istanza di riesame e formulando una nuova prognosi di pericolo di abuso delle armi.
In altri termini, il riesame del provvedimento inibitorio in materia di armi deve essere condotto attraverso un’istruttoria puntuale e aggiornata che giunga ad una prognosi attuale e concreta circa la sussistenza del pericolo di abuso delle armi, non potendosi l’Amministrazione limitare ad un apodittico rinvio alle precedenti determinazioni assunte con l’originario provvedimento limitativo della sfera giuridica dell’interessato.
A giudizio del Collegio, tale istruttoria completa e attuale è mancata nel caso di specie, dal momento che l’Autorità di Pubblica Sicurezza si è limitata a concludere che “ le situazioni emergenti nell'odierna istanza di riesame sono le medesime della precedente, infatti nei confronti dell'interessato risulta permanere la medesima sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 445 C.P.P., disposta la pena di mesi 6 di reclusione e curo 70,00 di multa, per furto ”, senza formulare un giudizio prognostico concreto circa l’attuale pericolo di abuso delle armi da parte del ricorrente.
L’Amministrazione, poi, non ha valutato quale quid novi il provvedimento del Giudice dell’Esecuzione di Velletri con cui è stato dichiarato estinto il reato, ma si è limitata a rilevare che « dalla sola constatazione dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 del C.P.P. non può automaticamente discendere un parere favorevole alla concessione di autorizzazioni di polizia in materia di armi, poiché il giudizio che sta alla base del suddetto istituto non implica quello relativo alla premessa dell'affidabilità dell'individuo ».
Orbene, nel rinnovare l’istruttoria l’Amministrazione avrebbe dovuto formulare la prognosi attuale di pericolo di abuso delle armi tenendo conto di tutti gli elementi concorrenti, in una prospettiva diacronica, ad una analisi di affidabilità o inaffidabilità del ricorrente, tra cui, evidentemente, anche il provvedimento dichiarativo dell’estinzione del reato che lascia evidentemente sottendere una condotta virtuosa del ricorrente nei cinque anni successivi alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen.
In altri termini, il provvedimento dichiarativo dell’estinzione del reato, lungi dal dover determinare alcun automatismo, avrebbe comunque dovuto essere valutato dall’Amministrazione quale comprova della condotta virtuosa tenuta dal ricorrente nei cinque anni successivi alla sentenza di “patteggiamento”, che, unitamente alla valutazione anche dell’incidenza dell’ampio lasso temporale decorso dal fatto storico di reato (furto aggravato commesso nell’anno 2015), avrebbe potuto ragionevolmente condurre ad esiti differenti.
Il provvedimento gravato, quindi, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.
In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e condanna dell’Amministrazione a rideterminarsi in ordine all’istanza di riesame proposta dal ricorrente, mediante un giudizio prognostico fondato su un quadro attuale e circostanziato che dia atto della reale sussistenza o meno del pericolo di abuso delle armi da parte del sig. -OMISSIS-.
La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie il ricorso;
- annulla il provvedimento impugnato;
- condanna l’Amministrazione a rideterminarsi sull’istanza del ricorrente, secondo i criteri delineati in parte motiva;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente FF
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.