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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2024, n. 26945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26945 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CC CL nato a [...] il [...] CC IA nato a [...] il [...] CC NO nato a [...] il [...] ER MA nato a [...] il [...] LS ST nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO MONFERINI che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi, riportandosi alla memoria depositata. E presente l'avvocato THERMES RUGGERO, del foro di ROMA, in difesa di CC NO. Il difensorè illustra i motivi di ricorsò e ne chiede raccoglimento. E' presente altresì l'avvocato CONDOLEO MA, del foro di PAOLA, in difesa di CC IA, ER MA e LS ST. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per il loro accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 26945 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 28/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciando sulle impugnazioni proposte da IC IR, IC OR, ZZ IA, SI IN e IC LA, chiamati rispondere del reato di cui agli articoli 81 CP e 73 d.P.R. n. 309/1990, ha parzialmente riformato quella emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Gup del Tribunale della stessa città, e conseguentemente, per IC LA, ha accolto il concordato sulla pena, per SI IN ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, per IC IR ha disposto la restituzione delle somme alla stessa precedentemente sequestrate;
nel resto, ha confermato le statuizioni contenute nella decisione di primo grado. I giudici di merito, con decisioni conformi, hanno ritenuto raggiunta la prova in ordine ai capi L) per IC IR, M) per IC OR e ZZ AR, N) per SI IN, avendo accertato, sulla base di intercettazioni e servizi di osservazione, che IC IR, con il fattivo supporto della madre ZZ IL del fratello IC OR e della compagna SI IN, aveva avviato una significativa attività di spaccio di stupefacenti, spesso utilizzando come base logistica la propria abitazione. Alla stessa conclusione, sono pervenuti in ordine al capo B) per IC LA, sorpreso dai militari in possesso di 3 dosi di cocaina, a seguito della captazione di un messaggio con cui lo stesso aveva appena ricevuto indicazioni da altro soggetto per la consegna della droga a terzi. Le condotte sono state ricondotte dal giudicante alla fattispecie prevista dal V comma dell'articolo 73 DPR 309/1990. 2.Propone ricorso per cassazione IC LA, il quale, con un solo motivo, lamenta erronea applicazione della legge penale e, pur evidenziando di aver chiesto ed ottenuto il concordato sulla pena, ritiene che questa possa essere ulteriormente ridotta, in considerazione dell'ammissione dell'addebito e delle condizioni di vita disagiate che, in passato, lo avevano portato ad abusare di sostanze stupefacenti. 3.IC IR, ZZ ARa e SI IN propongono ricorso a mezzo del medesimo difensore di fiducia. 3.1Con un primo motivo, comune alla SI ed alla ZZ, si censura la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla omessa qualificazione della condotta- nella ipotesi di connivenza non punibile, non avendo la corte di merito fornito idonea motivazione, ma ripetuto per entrambe argomentazioni del tutto speculari e sovrapponibili, senza far cenno ad elementi di prova idonei a dimostrare la loro partecipazione concreta alla vendita di sostanze stupefacenti. Sono richiamate in proposito una serie di pronunce giurisprudenziali che descrivono i connotati della connivenza non punibile, alla quale si dovrebbe ricondurre il comportamento della 2 ZZ e della Falsiniti, per non aver mai fornito un contributo all'attività illecita posta in essere da IC IR. 3.2 Il secondo motivo attiene alla mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 CP. In proposito, si contesta che la corte di merito non abbia fornito idonea motivazione in ordine al diniego dell'attenuante, esclusa senza effettuare una specifica ed isolata motivazione per ciascuno degli appellanti, ricorrendo a formule di stile. Quanto alla posizione di IC IR, nel ricorso non risulta esplicitato alcun motivo in ordine al giudizio di colpevolezza, ma solo sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 CP, censurato sulla base degli stessi argomenti prospettati per le concorrenti nel reato. 4. IC OR propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia e con il primo motivo, avanzato ai sensi dell'art. 606 co.1 lett.e CPP in riferimento agli artt.192 e 546 co.1 lett e) CPP, deduce che la Corte d'appello non avrebbe affrontato le deduzioni difensive tendenti a dimostrare che IC OR non aveva svolto il ruolo di vedetta attribuitogli, perché altrimenti tale attività sarebbe risultata sistematica e non limitata ad una sola giornata, nella quale peraltro non erano stati accertati episodi di cessione di stupefacenti;
il contenuto delle telefonate intercettate rimandava piuttosto al tentativo di consentire alla sorella IR ed alla madre ZZ ARa di evitare il controllo dalle forze dell'ordine, non emergendo alcuna frase correlabile all'attività di cessione dello stupefacente;
né sarebbero stati indicati ulteriori elementi utili a far ritenere che la sua condotta abbia potuto integrare un significativo apporto causale a qualsivoglia attività illecita. Al più, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato possibile ritenere che - come pure aveva confermato nel suo interrogatorio di garanzia - egli stesso fosse a conoscenza dell'attività illecita svolta dalla sorella IR, ma tale conoscenza appariva assai generica, risultando perciò immotivata la ritenuta partecipazione diretta alla stessa attività. Sarebbe stata omessa dalla corte di merito ogni valutazione in ordine alla sussistenza di una mera condotta di connivenza da parte del IC che, pur consapevole dell'attività illecita della sorella, non ha avuto in tale ambito alcun ruolo attivo o rilevante. La Corte avrebbe altresì omesso di rispondere alla sollecitata derubricazione dell'ipotesi accusatoria nel reato di favoreggiamento. 4.1 II secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 606, co.1 lett e) CPP, attiene alla mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In proposito, anche a ritenere provato che il IC abbia svolto l'asserita attività di vedetta solo nella giornata del 27 marzo 2019, l'evidente occasionalità della condotta, l'esiguità temporale in cui si sarebbe perpetuata, come evincibili dalle intercettazioni, non avrebbe consentito di attribuire il crisma della gravità alla stessa. /4 /0- 3 D'altro canto, nel lasso di tempo intercorso tra il fatto ed il giudizio, pari a circa quattro anni e mezzo, il IC non ha commesso ulteriori reati, non potendosi perciò ritenere -come invece si è sostenuto in sede di merito - l'assenza di alcun elemento favorevole, idoneo a giustificare un più mite trattamento sanzionatorio. Ulteriore elemento, valutabile a favore, ma non considerato, sarebbe individuabile nella presentazione di un'istanza di concordato che prevedeva l'applicazione delle attenuanti generiche, tuttavia non condivisa dall'ufficio di Procura. 4.2 Il terzo motivo attiene alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'articolo 114 del codice penale che, ad avviso del ricorrente, risulterebbe ravvisabile nel caso di specie sulla base delle considerazioni già svolte nei punti precedenti. 5. Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alla memoria già depositata. 6. I difensori illustrano i motivi di ricorso e ne chiedono l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da IC LA, personalmente, è inammissibile, perché presentato e sottoscritto esclusivamente dalla parte personalmente in violazione dell'art 613 c.p.p.- Al riguardo, nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che "Il ricorso per Cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso" ( Sez. 3 n. 11126 del 25/01/2021 Ud. (dep. 23/03/2021 ) Rv. 281475 - 01). Il ricorso risulterebbe comunque inammissibile, per quanto in esso dedotto. E' stato precisato da questa Corte che, a seguito del concordato in appello sul trattamento sanzionatorio, non è ammissibile il ricorso per cassazione tendente a censurare tale punto della decisione per motivi diversi dall'illegalità della pena, giacchè l'ambito della cognizione del giudice di appello in tema di trattamento sanzionatorio non è definito in negativo dalla mancata rinuncia al relativo motivo di censura quanto, piuttosto, in positivo dai termini dell'accordo raggiunto tra la difesa e la pubblica accusa, secondo quanto con chiarezza stabilito dall'art.599 bis, comma 3, cod. proc. pen., il quale prevede che la Corte di appello possa accogliere la richiesta allo stato degli atti o rigettarla, senza alcuna possibilità di incidere sulla misura della pena concordata (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep.2020, Furino, Rv. 278114). 4 Resta salva l'ammissibilità del ricorso per cassazione solo per vizi attinenti alla determinazione della pena che si siano trasfusi nella illegalità, originaria o sopravvenuta, della sanzione inflitta, poiché in tal caso l'accordo si basa sulla «falsa rappresentazione del quadro sanzionatorio», (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 266080; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 4, n. 21901 del 10/07/2020, Abbrescia, Rv. 279765). Al riguardo occorre precisare che non rientrano nella nozione di pena illegale le sanzioni che siano complessivamente legittime, ancorchè determinate secondo un percorso argomentativo viziato o che siano state erroneamente calcolate, qualora il risultato finale non si sia tradotto in una pena illegale (Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, Magini, Rv. 280434; Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 255915). Nel caso in esame, la pena concordata (mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 2000 di multa) rientra nei limiti edittali del reato di cui all'art. 73 V comma DPR 309/90, ascritto a IC LA, ed è stata pure correttamente determinata (pena base anni 2 di reclusione ed euro 4500 di multa;
ridotta per le concesse circostanze attenuanti generiche anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 3000 di multa, ridotta per il rito a mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 2000 di multa). Pertanto, in applicazione dei richiamati principi, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile. 2. I motivi proposti nell'interesse di ZZ ARa e SI IN, articolati sulla base degli stessi argomenti, possono essere trattati unitariamente. 2.1 Il primo motivo, tendente ad accreditare l'ipotesi alternativa della connivenza non punibile, è costituito da censure non consentite con il ricorso per cassazione e perciò inammissibili. Al di là della formale denuncia della violazione di legge e del vizio della motivazione, nel ricorso si contesta la valutazione delle prove operata dal giudice d'appello, senza riuscire ad indicare la frattura logica del percorso argomentativo o la sua contraddittorietà rispetto agli elementi acquisiti. Il motivo - con cui si contesta la ritenuta consapevolezza delle ricorrenti di fornire, con la propria condotta, un contributo all'attività di spaccio svolta da IC IR- è formulato in maniera assolutamente generica, non specificando le ragioni in fatto e diritto che renderebbero viziata sul punto la sentenza impugnata. Per contro, le motivazioni offerte al riguardo dai giudici territoriali sono prive di aporie logiche, avendo costoro puntualmente rappresentato gli elementi di prova a carico, costituiti, oltre che dalle intercettazioni telefoniche, dalle risultanze di servizi di osservazione In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato che dai materiali di prova è emerso, per la SI, il ruolo di custode della sostanza stupefacente detenuta nella abitazione dove la stessa conviveva con IC IR. 5 E' utile premettere in proposito che, dalle sentenze di merito, risulta accertata, soprattutto sulla base delle intercettazioni richiamate alle pagine da 43 a 55 della decisione di primo grado, una fiorente attività di spaccio posta in essere da IC IR. Il dato della collaborazione alla stessa attività illecita da parte di entrambe le ricorrenti - come si legge alle pagine 5 e 6 della sentenza d'appello - è ricavato dalle intercettazioni effettuate in data 29 maggio 2019, allorquando IC IR, accortasi del pedinamento da parte delle forze dell'ordine ed allarmata per la presenza dei militari nei pressi dell'abitazione, contattava telefonicamente la convivente SI e, con linguaggio criptico, le chiedeva di disfarsi della sostanza stupefacente detenuta in casa. La richiesta veniva presto esaudita, come è stato ricavato dalla conversazione intercorsa in pari data tra la IC e la madre ZZ ARa, in cui quest'ultima rassicurava la figlia - esprimendosi sempre in linguaggio criptico - sulla compiuta esecuzione del mandato (la IC consigliava di "buttare giù dalla finestra il ragazzino" e la ZZ rispondeva "da mò che non c'è più"). I giudici di merito, leggendo le captazioni nel contesto dell'attività illecita svolta da IC IR, hanno correttamente decifrato il significato delle espressioni richiamate, escludendo interpretazioni alternative prive di alcun senso. Per ZZ PN, a pagina 9 della sentenza d'appello, è stato evidenziato, oltre al predetto contributo nella fase di occultamento della droga, il ruolo di vedetta, incaricata di accertare la presenza di forze dell'ordine nella zona dello spaccio ed eventualmente darne avviso alla figlia, riscontrato nella richiamata intercettazione del 27 marzo 2019. Al riguardo, generica ed aspecifica appare la deduzione contenuta in ricorso secondo cui le intercettazioni avrebbero "ben altro significato", atteso che non viene neppure proposta una diversa lettura. Si rammenta che una diversa lettura delle evidenze dimostrative acquisite non può ritenersi consentita in sede di legittimità, avendo questa Corte più volte ribadito che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argonnentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ( in tal caso neppure) indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). La proposta ricostruzione alternativa nella cornice della connivenza non punibile, oltre che inammissibile per i motivi sopra esposti, è in ogni caso manifestamente infondata. Va premesso che, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, infatti, integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre - com'è accaduto nel caso in esame -ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche 6 in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (cfr. Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015 - Rv. 265167 - 01) Nel caso concreto, come si ricava dalla sentenza impugnata, la condotta della convivente e della madre di IC IR, consistita nel disfarsi della droga, in vista di una probabile della perquisizione delle forze dell'ordine, ha determinato la responsabilità concorsuale di tali soggetti, atteso che nei reati permanenti, qual è la detenzione a fini di spaccio la cui consumazione si protrae sino a quando è in essere la disponibilità della sostanza, ogni consapevole contributo agevolativo, fino alla cessazione della permanenza, assume rilevanza causale, come lo è certamente l'esecuzione dell'incarico di occultare la droga in vista di una probabile perquisizione. 2.2 Manifestamente infondato è il motivo inerente al vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp, proposto congiuntamente dalle tre ricorrenti. Va ricordato che, in base all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, cui si ritiene di aderire, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo. F'.v. 279499), purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso. La Corte di merito ha evidenziato, con motivazione logica ed immune da censure, plurimi fattori sintomatici dell'impossibilità di riconoscere la circostanza: a) la continuativa attività di spaccio ed il riferimento a significativi proventi illeciti emersi dalle richiamate intercettazioni per IC IR;
b) la custodia della droga per la SI;
c) l'intervento della SI e della ZZ, su richiesta della IC IA finalizzato all'occultamento della droga per eludere la temuta perquisizione;
d) le conversazioni in linguaggio criptico, immediatamente percepito dai conversati nella esatta portata, univocamente sintomatiche della consueta partecipazione all'attività illecita svolta sistematicamente dalla IC. Non fondato è il rilievo difensivo concernente il fatto che tali argomenti non sarebbero stati riportati nel paragrafo della sentenza in cui sono sintetizzati i motivi del diniego, il quale, svincolato dal resto della motivazione, potrebbe apparire improntato a formule di stile. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500, relativa a fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo esplicitamente motivato sulla mancata applicazione dell'attenuante della provocazione - espressamente richiesta coi motivi di appello - aveva fatto esplicito riferimento, in motivazione, alla reciprocità di perduranti condotte illecite e di risalenti contrasti tra le parti, rigettando così implicitamente l'invocata attenuante;
Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340, inerente ad un caso in cui la Corte ha escluso il vizio di motivazione perché il giudice di appello, pur non avendo espressamente motivato in ordine alla 7 mancata applicazione dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen., esplicitamente richiesta con i motivi di appello - aveva in motivazione dimostrato la partecipazione attiva dell'imputato al delitto). Nel caso in esame, dalla lettura complessiva della sentenza impugnata emergono all'evidenza gli argomenti implicitamente richiamati nel paragrafo dedicato all'esame dell'attenuante invocata, ma correttamente non riconosciuta dai giudici di merito;
il riferimento è come si è alla attività di custodia e di occultamento della droga per eludere la temuta perquisizione;
alla consueta partecipazione all'attività illecita, ricavate dalla immediata comprensione del linguaggio criptico e dal rapporto diretto con gli acquirenti ricevuti in casa per la SI;
alla ulteriore attività di vedetta svolta dalla ZZ;
circostanze tutte che non collimano con la speciale tenuità. 3. Ricorso di IC OR. 3.1 II primo motivo risulta inammissibile. A fronte dell'evocazione operata dal ricorrente del vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., è opportuno rimarcare come la prospettiva dalla quale, in sede di giudizio di legittimità, può guardarsi all'art. 192 cod. proc. pen. è quella del vizio motivazionale. Ciò significa che va eseguito il controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen.; controllo eseguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale (Sez. 6, Sentenza n. 20474 del 15/11/2002, Caracciolo, Rv. 225245). Ove si tratti, poi, di processi indiziari, alla Corte di Cassazione spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non un nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell'esperienza conoscitiva del giudice del merito. Ne discende che l'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è ancora una volta controllo della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale. La Corte di merito si è allineata ai suddetti criteri, avendo logicamente evidenziato nella cornice complessiva della motivazione, plurimi fattori sintomatici del consapevole concorso nel reato da parte di IC OR: a) gli avvertimenti comunicati telefonicamente alla sorella IC IR in data 27 marzo 2019- per tre volte in un breve arco di tempo - sulla riscontrata presenza delle forze dell'ordine nei pressi dell'abitazione della stessa e nella zona dello spaccio ("borghetto"); b) il controllo della presenza delle forze dell'ordine in specifica coincidenza dei luoghi dove veniva esercitato lo spaccio da IC IR;
c) il fatto che i suddetti luoghi, nel periodo in cui ricade la condotta del IC OR, fossero utilizzati come luogo di detenzione della droga e basi di spaccio. Incidentalmente si evidenzia che, lo stesso ricorrente ha dedotto di essere a conoscenza dei traffici illeciti della sorella e di averlo riconosciuto in sede di interrogatorio di garanzia. 8 Si deve perciò ritenere che il quadro indiziario, così come rappresentato all'unisono nelle sentenze di merito, appare correttamente interpretato nel senso del consapevole contributo ad agevolare la detenzione a fini di spaccio e la conseguente attività di cessione, permettendo alla IC di eludere i controlli delle forze dell'ordine. 3.2 Manifestamente infondato è il motivo attinente al diniego della attenuante della partecipazione di minima importanza. Il giudice del merito, con argomentazione che è in linea con la giurisprudenza di questa Corte (cfr.Sez. 5 - , Sentenza n. 21469 del 25/02/2021 -Rv. 281312 - 02), ha rilevato che la funzione di vedetta svolta da IC OR non può essere considerata di minima importanza poichè ha facilitato l'attività criminosa, rafforzandone l'efficienza. La deduzione difensiva secondo cui tale ipotetico contributo risulterebbe accertato in una sola data non ne attenua l'entità che, evidentemente, deve essere confrontata con la singola condotta illecita in cui si inserisce e non con l'intera attività di spaccio posta in essere nel lungo periodo dalla IC IR. 3.3 Manifestamente infondato è il motivo concernete il diniego delle circostanze attenuanti generiche. In proposito, va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/20:17, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi il dimostrato inserimento della condotta di IC OR in una ben organizzata attività di spaccio, con fattivo supporto a coadiuvare e comunque aiutare le attività illecite della sorella;
la motivazione, alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, appare sufficiente e non manifestamente illogica. 9 4.All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che ciascun ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico dei medesimi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 maggio 2024 Il consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO MONFERINI che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi, riportandosi alla memoria depositata. E presente l'avvocato THERMES RUGGERO, del foro di ROMA, in difesa di CC NO. Il difensorè illustra i motivi di ricorsò e ne chiede raccoglimento. E' presente altresì l'avvocato CONDOLEO MA, del foro di PAOLA, in difesa di CC IA, ER MA e LS ST. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per il loro accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 26945 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 28/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciando sulle impugnazioni proposte da IC IR, IC OR, ZZ IA, SI IN e IC LA, chiamati rispondere del reato di cui agli articoli 81 CP e 73 d.P.R. n. 309/1990, ha parzialmente riformato quella emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Gup del Tribunale della stessa città, e conseguentemente, per IC LA, ha accolto il concordato sulla pena, per SI IN ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, per IC IR ha disposto la restituzione delle somme alla stessa precedentemente sequestrate;
nel resto, ha confermato le statuizioni contenute nella decisione di primo grado. I giudici di merito, con decisioni conformi, hanno ritenuto raggiunta la prova in ordine ai capi L) per IC IR, M) per IC OR e ZZ AR, N) per SI IN, avendo accertato, sulla base di intercettazioni e servizi di osservazione, che IC IR, con il fattivo supporto della madre ZZ IL del fratello IC OR e della compagna SI IN, aveva avviato una significativa attività di spaccio di stupefacenti, spesso utilizzando come base logistica la propria abitazione. Alla stessa conclusione, sono pervenuti in ordine al capo B) per IC LA, sorpreso dai militari in possesso di 3 dosi di cocaina, a seguito della captazione di un messaggio con cui lo stesso aveva appena ricevuto indicazioni da altro soggetto per la consegna della droga a terzi. Le condotte sono state ricondotte dal giudicante alla fattispecie prevista dal V comma dell'articolo 73 DPR 309/1990. 2.Propone ricorso per cassazione IC LA, il quale, con un solo motivo, lamenta erronea applicazione della legge penale e, pur evidenziando di aver chiesto ed ottenuto il concordato sulla pena, ritiene che questa possa essere ulteriormente ridotta, in considerazione dell'ammissione dell'addebito e delle condizioni di vita disagiate che, in passato, lo avevano portato ad abusare di sostanze stupefacenti. 3.IC IR, ZZ ARa e SI IN propongono ricorso a mezzo del medesimo difensore di fiducia. 3.1Con un primo motivo, comune alla SI ed alla ZZ, si censura la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla omessa qualificazione della condotta- nella ipotesi di connivenza non punibile, non avendo la corte di merito fornito idonea motivazione, ma ripetuto per entrambe argomentazioni del tutto speculari e sovrapponibili, senza far cenno ad elementi di prova idonei a dimostrare la loro partecipazione concreta alla vendita di sostanze stupefacenti. Sono richiamate in proposito una serie di pronunce giurisprudenziali che descrivono i connotati della connivenza non punibile, alla quale si dovrebbe ricondurre il comportamento della 2 ZZ e della Falsiniti, per non aver mai fornito un contributo all'attività illecita posta in essere da IC IR. 3.2 Il secondo motivo attiene alla mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 CP. In proposito, si contesta che la corte di merito non abbia fornito idonea motivazione in ordine al diniego dell'attenuante, esclusa senza effettuare una specifica ed isolata motivazione per ciascuno degli appellanti, ricorrendo a formule di stile. Quanto alla posizione di IC IR, nel ricorso non risulta esplicitato alcun motivo in ordine al giudizio di colpevolezza, ma solo sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 CP, censurato sulla base degli stessi argomenti prospettati per le concorrenti nel reato. 4. IC OR propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia e con il primo motivo, avanzato ai sensi dell'art. 606 co.1 lett.e CPP in riferimento agli artt.192 e 546 co.1 lett e) CPP, deduce che la Corte d'appello non avrebbe affrontato le deduzioni difensive tendenti a dimostrare che IC OR non aveva svolto il ruolo di vedetta attribuitogli, perché altrimenti tale attività sarebbe risultata sistematica e non limitata ad una sola giornata, nella quale peraltro non erano stati accertati episodi di cessione di stupefacenti;
il contenuto delle telefonate intercettate rimandava piuttosto al tentativo di consentire alla sorella IR ed alla madre ZZ ARa di evitare il controllo dalle forze dell'ordine, non emergendo alcuna frase correlabile all'attività di cessione dello stupefacente;
né sarebbero stati indicati ulteriori elementi utili a far ritenere che la sua condotta abbia potuto integrare un significativo apporto causale a qualsivoglia attività illecita. Al più, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato possibile ritenere che - come pure aveva confermato nel suo interrogatorio di garanzia - egli stesso fosse a conoscenza dell'attività illecita svolta dalla sorella IR, ma tale conoscenza appariva assai generica, risultando perciò immotivata la ritenuta partecipazione diretta alla stessa attività. Sarebbe stata omessa dalla corte di merito ogni valutazione in ordine alla sussistenza di una mera condotta di connivenza da parte del IC che, pur consapevole dell'attività illecita della sorella, non ha avuto in tale ambito alcun ruolo attivo o rilevante. La Corte avrebbe altresì omesso di rispondere alla sollecitata derubricazione dell'ipotesi accusatoria nel reato di favoreggiamento. 4.1 II secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 606, co.1 lett e) CPP, attiene alla mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In proposito, anche a ritenere provato che il IC abbia svolto l'asserita attività di vedetta solo nella giornata del 27 marzo 2019, l'evidente occasionalità della condotta, l'esiguità temporale in cui si sarebbe perpetuata, come evincibili dalle intercettazioni, non avrebbe consentito di attribuire il crisma della gravità alla stessa. /4 /0- 3 D'altro canto, nel lasso di tempo intercorso tra il fatto ed il giudizio, pari a circa quattro anni e mezzo, il IC non ha commesso ulteriori reati, non potendosi perciò ritenere -come invece si è sostenuto in sede di merito - l'assenza di alcun elemento favorevole, idoneo a giustificare un più mite trattamento sanzionatorio. Ulteriore elemento, valutabile a favore, ma non considerato, sarebbe individuabile nella presentazione di un'istanza di concordato che prevedeva l'applicazione delle attenuanti generiche, tuttavia non condivisa dall'ufficio di Procura. 4.2 Il terzo motivo attiene alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'articolo 114 del codice penale che, ad avviso del ricorrente, risulterebbe ravvisabile nel caso di specie sulla base delle considerazioni già svolte nei punti precedenti. 5. Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alla memoria già depositata. 6. I difensori illustrano i motivi di ricorso e ne chiedono l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da IC LA, personalmente, è inammissibile, perché presentato e sottoscritto esclusivamente dalla parte personalmente in violazione dell'art 613 c.p.p.- Al riguardo, nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che "Il ricorso per Cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso" ( Sez. 3 n. 11126 del 25/01/2021 Ud. (dep. 23/03/2021 ) Rv. 281475 - 01). Il ricorso risulterebbe comunque inammissibile, per quanto in esso dedotto. E' stato precisato da questa Corte che, a seguito del concordato in appello sul trattamento sanzionatorio, non è ammissibile il ricorso per cassazione tendente a censurare tale punto della decisione per motivi diversi dall'illegalità della pena, giacchè l'ambito della cognizione del giudice di appello in tema di trattamento sanzionatorio non è definito in negativo dalla mancata rinuncia al relativo motivo di censura quanto, piuttosto, in positivo dai termini dell'accordo raggiunto tra la difesa e la pubblica accusa, secondo quanto con chiarezza stabilito dall'art.599 bis, comma 3, cod. proc. pen., il quale prevede che la Corte di appello possa accogliere la richiesta allo stato degli atti o rigettarla, senza alcuna possibilità di incidere sulla misura della pena concordata (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep.2020, Furino, Rv. 278114). 4 Resta salva l'ammissibilità del ricorso per cassazione solo per vizi attinenti alla determinazione della pena che si siano trasfusi nella illegalità, originaria o sopravvenuta, della sanzione inflitta, poiché in tal caso l'accordo si basa sulla «falsa rappresentazione del quadro sanzionatorio», (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 266080; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 4, n. 21901 del 10/07/2020, Abbrescia, Rv. 279765). Al riguardo occorre precisare che non rientrano nella nozione di pena illegale le sanzioni che siano complessivamente legittime, ancorchè determinate secondo un percorso argomentativo viziato o che siano state erroneamente calcolate, qualora il risultato finale non si sia tradotto in una pena illegale (Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, Magini, Rv. 280434; Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 255915). Nel caso in esame, la pena concordata (mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 2000 di multa) rientra nei limiti edittali del reato di cui all'art. 73 V comma DPR 309/90, ascritto a IC LA, ed è stata pure correttamente determinata (pena base anni 2 di reclusione ed euro 4500 di multa;
ridotta per le concesse circostanze attenuanti generiche anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 3000 di multa, ridotta per il rito a mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 2000 di multa). Pertanto, in applicazione dei richiamati principi, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile. 2. I motivi proposti nell'interesse di ZZ ARa e SI IN, articolati sulla base degli stessi argomenti, possono essere trattati unitariamente. 2.1 Il primo motivo, tendente ad accreditare l'ipotesi alternativa della connivenza non punibile, è costituito da censure non consentite con il ricorso per cassazione e perciò inammissibili. Al di là della formale denuncia della violazione di legge e del vizio della motivazione, nel ricorso si contesta la valutazione delle prove operata dal giudice d'appello, senza riuscire ad indicare la frattura logica del percorso argomentativo o la sua contraddittorietà rispetto agli elementi acquisiti. Il motivo - con cui si contesta la ritenuta consapevolezza delle ricorrenti di fornire, con la propria condotta, un contributo all'attività di spaccio svolta da IC IR- è formulato in maniera assolutamente generica, non specificando le ragioni in fatto e diritto che renderebbero viziata sul punto la sentenza impugnata. Per contro, le motivazioni offerte al riguardo dai giudici territoriali sono prive di aporie logiche, avendo costoro puntualmente rappresentato gli elementi di prova a carico, costituiti, oltre che dalle intercettazioni telefoniche, dalle risultanze di servizi di osservazione In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato che dai materiali di prova è emerso, per la SI, il ruolo di custode della sostanza stupefacente detenuta nella abitazione dove la stessa conviveva con IC IR. 5 E' utile premettere in proposito che, dalle sentenze di merito, risulta accertata, soprattutto sulla base delle intercettazioni richiamate alle pagine da 43 a 55 della decisione di primo grado, una fiorente attività di spaccio posta in essere da IC IR. Il dato della collaborazione alla stessa attività illecita da parte di entrambe le ricorrenti - come si legge alle pagine 5 e 6 della sentenza d'appello - è ricavato dalle intercettazioni effettuate in data 29 maggio 2019, allorquando IC IR, accortasi del pedinamento da parte delle forze dell'ordine ed allarmata per la presenza dei militari nei pressi dell'abitazione, contattava telefonicamente la convivente SI e, con linguaggio criptico, le chiedeva di disfarsi della sostanza stupefacente detenuta in casa. La richiesta veniva presto esaudita, come è stato ricavato dalla conversazione intercorsa in pari data tra la IC e la madre ZZ ARa, in cui quest'ultima rassicurava la figlia - esprimendosi sempre in linguaggio criptico - sulla compiuta esecuzione del mandato (la IC consigliava di "buttare giù dalla finestra il ragazzino" e la ZZ rispondeva "da mò che non c'è più"). I giudici di merito, leggendo le captazioni nel contesto dell'attività illecita svolta da IC IR, hanno correttamente decifrato il significato delle espressioni richiamate, escludendo interpretazioni alternative prive di alcun senso. Per ZZ PN, a pagina 9 della sentenza d'appello, è stato evidenziato, oltre al predetto contributo nella fase di occultamento della droga, il ruolo di vedetta, incaricata di accertare la presenza di forze dell'ordine nella zona dello spaccio ed eventualmente darne avviso alla figlia, riscontrato nella richiamata intercettazione del 27 marzo 2019. Al riguardo, generica ed aspecifica appare la deduzione contenuta in ricorso secondo cui le intercettazioni avrebbero "ben altro significato", atteso che non viene neppure proposta una diversa lettura. Si rammenta che una diversa lettura delle evidenze dimostrative acquisite non può ritenersi consentita in sede di legittimità, avendo questa Corte più volte ribadito che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argonnentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ( in tal caso neppure) indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). La proposta ricostruzione alternativa nella cornice della connivenza non punibile, oltre che inammissibile per i motivi sopra esposti, è in ogni caso manifestamente infondata. Va premesso che, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, infatti, integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre - com'è accaduto nel caso in esame -ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche 6 in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (cfr. Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015 - Rv. 265167 - 01) Nel caso concreto, come si ricava dalla sentenza impugnata, la condotta della convivente e della madre di IC IR, consistita nel disfarsi della droga, in vista di una probabile della perquisizione delle forze dell'ordine, ha determinato la responsabilità concorsuale di tali soggetti, atteso che nei reati permanenti, qual è la detenzione a fini di spaccio la cui consumazione si protrae sino a quando è in essere la disponibilità della sostanza, ogni consapevole contributo agevolativo, fino alla cessazione della permanenza, assume rilevanza causale, come lo è certamente l'esecuzione dell'incarico di occultare la droga in vista di una probabile perquisizione. 2.2 Manifestamente infondato è il motivo inerente al vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp, proposto congiuntamente dalle tre ricorrenti. Va ricordato che, in base all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, cui si ritiene di aderire, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo. F'.v. 279499), purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso. La Corte di merito ha evidenziato, con motivazione logica ed immune da censure, plurimi fattori sintomatici dell'impossibilità di riconoscere la circostanza: a) la continuativa attività di spaccio ed il riferimento a significativi proventi illeciti emersi dalle richiamate intercettazioni per IC IR;
b) la custodia della droga per la SI;
c) l'intervento della SI e della ZZ, su richiesta della IC IA finalizzato all'occultamento della droga per eludere la temuta perquisizione;
d) le conversazioni in linguaggio criptico, immediatamente percepito dai conversati nella esatta portata, univocamente sintomatiche della consueta partecipazione all'attività illecita svolta sistematicamente dalla IC. Non fondato è il rilievo difensivo concernente il fatto che tali argomenti non sarebbero stati riportati nel paragrafo della sentenza in cui sono sintetizzati i motivi del diniego, il quale, svincolato dal resto della motivazione, potrebbe apparire improntato a formule di stile. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500, relativa a fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo esplicitamente motivato sulla mancata applicazione dell'attenuante della provocazione - espressamente richiesta coi motivi di appello - aveva fatto esplicito riferimento, in motivazione, alla reciprocità di perduranti condotte illecite e di risalenti contrasti tra le parti, rigettando così implicitamente l'invocata attenuante;
Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340, inerente ad un caso in cui la Corte ha escluso il vizio di motivazione perché il giudice di appello, pur non avendo espressamente motivato in ordine alla 7 mancata applicazione dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen., esplicitamente richiesta con i motivi di appello - aveva in motivazione dimostrato la partecipazione attiva dell'imputato al delitto). Nel caso in esame, dalla lettura complessiva della sentenza impugnata emergono all'evidenza gli argomenti implicitamente richiamati nel paragrafo dedicato all'esame dell'attenuante invocata, ma correttamente non riconosciuta dai giudici di merito;
il riferimento è come si è alla attività di custodia e di occultamento della droga per eludere la temuta perquisizione;
alla consueta partecipazione all'attività illecita, ricavate dalla immediata comprensione del linguaggio criptico e dal rapporto diretto con gli acquirenti ricevuti in casa per la SI;
alla ulteriore attività di vedetta svolta dalla ZZ;
circostanze tutte che non collimano con la speciale tenuità. 3. Ricorso di IC OR. 3.1 II primo motivo risulta inammissibile. A fronte dell'evocazione operata dal ricorrente del vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., è opportuno rimarcare come la prospettiva dalla quale, in sede di giudizio di legittimità, può guardarsi all'art. 192 cod. proc. pen. è quella del vizio motivazionale. Ciò significa che va eseguito il controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall'art. 192 cod. proc. pen.; controllo eseguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale (Sez. 6, Sentenza n. 20474 del 15/11/2002, Caracciolo, Rv. 225245). Ove si tratti, poi, di processi indiziari, alla Corte di Cassazione spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non un nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell'esperienza conoscitiva del giudice del merito. Ne discende che l'esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è ancora una volta controllo della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale. La Corte di merito si è allineata ai suddetti criteri, avendo logicamente evidenziato nella cornice complessiva della motivazione, plurimi fattori sintomatici del consapevole concorso nel reato da parte di IC OR: a) gli avvertimenti comunicati telefonicamente alla sorella IC IR in data 27 marzo 2019- per tre volte in un breve arco di tempo - sulla riscontrata presenza delle forze dell'ordine nei pressi dell'abitazione della stessa e nella zona dello spaccio ("borghetto"); b) il controllo della presenza delle forze dell'ordine in specifica coincidenza dei luoghi dove veniva esercitato lo spaccio da IC IR;
c) il fatto che i suddetti luoghi, nel periodo in cui ricade la condotta del IC OR, fossero utilizzati come luogo di detenzione della droga e basi di spaccio. Incidentalmente si evidenzia che, lo stesso ricorrente ha dedotto di essere a conoscenza dei traffici illeciti della sorella e di averlo riconosciuto in sede di interrogatorio di garanzia. 8 Si deve perciò ritenere che il quadro indiziario, così come rappresentato all'unisono nelle sentenze di merito, appare correttamente interpretato nel senso del consapevole contributo ad agevolare la detenzione a fini di spaccio e la conseguente attività di cessione, permettendo alla IC di eludere i controlli delle forze dell'ordine. 3.2 Manifestamente infondato è il motivo attinente al diniego della attenuante della partecipazione di minima importanza. Il giudice del merito, con argomentazione che è in linea con la giurisprudenza di questa Corte (cfr.Sez. 5 - , Sentenza n. 21469 del 25/02/2021 -Rv. 281312 - 02), ha rilevato che la funzione di vedetta svolta da IC OR non può essere considerata di minima importanza poichè ha facilitato l'attività criminosa, rafforzandone l'efficienza. La deduzione difensiva secondo cui tale ipotetico contributo risulterebbe accertato in una sola data non ne attenua l'entità che, evidentemente, deve essere confrontata con la singola condotta illecita in cui si inserisce e non con l'intera attività di spaccio posta in essere nel lungo periodo dalla IC IR. 3.3 Manifestamente infondato è il motivo concernete il diniego delle circostanze attenuanti generiche. In proposito, va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/20:17, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi il dimostrato inserimento della condotta di IC OR in una ben organizzata attività di spaccio, con fattivo supporto a coadiuvare e comunque aiutare le attività illecite della sorella;
la motivazione, alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, appare sufficiente e non manifestamente illogica. 9 4.All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che ciascun ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico dei medesimi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 maggio 2024 Il consigliere estensore Il Presidente