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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5332/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
----------- TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata, promossa d: (C.F. , nato a [...] il 3 luglio Parte_1 C.F._1
1975,assistito e difeso in giudizio dalle Avv. Rosa MAURO e Laura QUATTRIN e (C.F. ) nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Lucio Giuseppe NICIARELLI RESISTENTE con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*** CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 14 febbraio 2025:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via provvisoria e urgente: a) disporre l'affidamento dei figli e minori ed economicamente non autosufficienti, al Per_1 Per_2 padre con collocamento esclusivo, fino alla loro autonomia economica, Parte_1 previa loro audizione, presso lo stesso, in Sasso Marconi (BO) alla Via dello Sport n. 2;
b) pronunciare come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra i minori e la madre, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto;
c) dichiarare tenuta a contribuire al mantenimento dei figli minori e Parte_2 Per_1 Per_2 mediante la corresponsione della somma mensile di euro 700,00, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta dovuta, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di entrambi i figli, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese,
pagina 1 di 6 tramite bonifico bancario alle coordinate che verranno indicate dal ricorrente, nonché a concorrere alle spese straordinarie indicate nel Protocollo in essere presso questo Tribunale in ragione del 50%; Nel merito: - accogliere le domande tutte già formulate dal ricorrente in via provvisoria da intendersi quivi integralmente ritrascritte, nessuna esclusa ed eccettuata.
Con riserva di richieste istruttorie e produzioni documentali in corso di giudizio. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
La resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 18 febbraio 2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa e reietta, rigettare le domande/richieste avanzate dal ricorrente per tutti motivi esposti ed indicati nella comparsa di costituzione e risposta, non sussistendone i presupposti di legge, confermando, così, l'affidamento condiviso dei figli;
accertata la sperequazione dei redditi tra gli ex coniugi e l'attuale situazione reddituale della resistente, voglia disporre la riduzione del contributo di mantenimento dei figli a carico della madre nella misura ritenuta di giustizia e, in ordine al regime di visite e incontri tra i figli e la madre, disporre che quest'ultima faccia visita e tenga con sé i figli due weekend al mese non consecutivi, con pernottamento e senza indicazione del luogo di frequentazione, ovvero nei tempi e nei modi ritenuti congrui dal Giudicante, nell'esclusivo interesse dei minori. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Il P.M. ha concluso:
“Visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. SS e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
Sasso Marconi (BO), il 20 aprile 2002. Dall'unione sono nati (il 14 novembre 2007) e (il 7 febbraio 2013). Per_1 Per_2
Con sentenza 1490/20 pubblicata il 26 ottobre 2020 in accoglimento di ricorso congiunto delle parti è stato disposto che:
- i figli fossero affidati in forma condivisa ai due genitori;
- fossero collocati presso il padre;
- la madre li potesse vedere due sabati al mese dalla mattina alla sera a Sasso Marconi;
- la signora versasse un contributo mensile di 507,00 euro al mese per il Pt_2 mantenimento ordinario della prole (253,50 per ogni minore), oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato il 12 aprile 2024 ha domandato Parte_3 che:
- e gli siano affidati in forma esclusiva rafforzata;
Per_1 Per_2
- siano collocati presso di lui con regolamentazione delle visite della madre;
- sia posto a carico di quest'ultima, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, un contributo di 700,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della prole. Si è costituita in giudizio la signora la quale ha domandato: Pt_2
- il rigetto delle domande ex adverso proposte;
pagina 2 di 6 - la riduzione del contributo per il mantenimento dei figli nella misura ritenuta di giustizia;
- la previsione di un calendario di visita che preveda che ella veda i ragazzi due fine settimana al mese non consecutivi con pernottamento e senza indicazione del luogo degli incontri. Nell'udienza del 9 luglio 2024 è stato sentito il signor mentre la Parte_1 signora non si è presentata. Pt_2
Il successivo 17 ottobre 2024 sono stati ascoltati e ed è stata Per_1 Per_2 liberamente interrogata la signora Pt_2
Nell'udienza del 24 aprile 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
3. Ciò posto, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Il signor ha domandato che i figli gli siano affidati in forma Parte_1 esclusiva rafforzata, lamentando che la signora non vede i minori da luglio 2023 Pt_2
e che egli fatica a comunicare con lei perché non gli risponde al telefono e soltanto alcune volte dà riscontro alle sue mail, nonché che da agosto 2023 non paga il contributo per il mantenimento ordinario. Ha in particolare evidenziato che se dovesse chiedere alla madre autorizzazioni urgenti per la prole non saprebbe come fare. Ha peraltro puntualizzato che fino ad ora è riuscito a risolvere i problemi, dato che la signora ha firmato la delega per l'iscrizione alle superiori di , e che ha Pt_2 Per_1 sottoscritto lui solo tutti gli altri documenti (ad es. gite o uscite scolastiche) poiché a scuola la sua situazione è conosciuta, nonché che ha provveduto da solo a compilare tramite SPID l'iscrizione di alle scuole medie, sebbene servisse la firma di Per_2 entrambi i genitori. La signora ha confermato che non vede i ragazzi da giugno 2023, dato che Pt_2 in quell'epoca era in malattia e aveva l'obbligo di rimanere in casa per la visita fiscale;
ha peraltro puntualizzato che i minori non hanno più voluto vederla da quando ha smesso di pagare il mantenimento, cosa che è stata obbligata a fare, poiché i viaggi a Sasso Marconi per incontrare i ragazzi le costavano 200,00 euro l'uno.
e hanno espresso la loro delusione per il comportamento della Per_1 Per_2 madre, che non li è andati a trovare per oltre un anno. Il secondogenito, in particolare, ha affermato che la madre aveva fatto loro visita nel giugno 2023 e aveva loro fatto loro una scenata e “strani discorsi sull'avvocato, l'affidamento e sul fatto che [andassero] a casa sua per alcuni giorni”. Ha dichiarato che si era arrabbiato per il comportamento della madre e che non aveva più voluto rispondere ai suoi messaggi, nonostante il padre e la compagna lo esortassero a farlo, perché a suo parere “se si vuole bene a una persona non bisogna limitarsi a scrivere messaggi, ma bisogna andarla a trovare”. Ha aggiunto che una sera la madre gli aveva telefonato ed egli era esploso, si era messo a piangere e le aveva chiesto se era quello il modo di comportarsi, ovvero limitarsi a chiamarli senza andare mai a trovarli. Ha
pagina 3 di 6 concluso che la signora quando era andata via di casa aveva portato con sé il Pt_2 cane, ma non i figli, e che aveva commesso un secondo grave errore “a non venire a trovar[li], a chiarirsi e a parlare [loro] per oltre un anno”.
, dal canto suo, ha detto che non vede la madre dal giugno 2023, quando era Per_1 stata operata a un braccio e aveva detto loro che non sarebbe andata a trovarli per un po' di tempo. Ha commentato che invece non si era più presentata, “neppure per un saluto o per i [loro] compleanni” e che a suo parere “se vuoi essere una madre presente, ci tieni ai tuoi figli e vuoi fare loro sentire il tuo affetto non puoi dire che non li vai a trovare perché ti sei operata a un braccio, operazione tra l'altro che non ti impedisce di muoverti”. Ha aggiunto che la signora aveva telefonato raramente a Pt_2 Per_2 mentre aveva “qualche volta” cercato lei, ma con un modo di fare che non le piaceva, poiché sembrava che volesse crearle sensi di colpa. Ha specificato che effettivamente ella e avevano detto alla madre che non volevano che andasse a trovarli, “ma se Per_2 avesse desiderato veder[li] si sarebbe potuta presentare a casa [loro]: l'[avrebbero] incontrata, dato che è [la loro] madre e [le vogliono] bene”. Ha aggiunto che ora ha trovato un suo equilibrio, è serena e non vuole ricominciare il rapporto difficile e altalenante che ha con la genitrice e che metterebbe a rischio il difficile equilibrio che ha raggiunto. Ha precisato di non essere disponibile ad andare a trovare la madre a Siena:
“si è comportata male con noi e non ho voglia di ricucire il rapporto. Non lo farei per me, ma solo per fare piacere alla mamma, quindi non sarebbe una cosa bella e spontanea. Non è così che si ricostruiscono i rapporti”. La minore ha concluso dichiarando che da bambina era aperta e solare, mentre ora è chiusa e vive ogni esperienza con il timore che da un giorno all'altro finisca, nonché che le uniche persone che è certa che non la abbandoneranno sono il padre e il fratello, mentre non ha alcuna certezza su tutte le altre persone perché “pens[a] sempre che se la persona che [la] ha messa al mondo non è capace di amar[la] come dovrebbe non si vede perché dovrebbero farlo gli estranei” Nella relazione dei servizi sociali prodotta in atti emerge che:
- i minori sono integrati socialmente e a livello scolastico e stanno conseguendo ottimi risultati;
- entrambi i ragazzi hanno nei confronti del padre grande stima e ammirazione;
ne riconoscono l'autorità, lo rispettano e lo sentono come figura genitoriale di riferimento esemplare;
- in e si riscontra invece un “profondo senso di dispiacere” nei Per_1 Per_2 confronti della madre e la decisione di non volere più investire nella relazione con lei per non restare nuovamente delusi, dopo un periodo in cui entrambi, e soprattutto la primogenita, hanno tentato di “trovare giustificazioni al suo comportamento”; la mancanza di incontri dall'agosto 2023 ha consolidato nei minori la convinzione di non volere essere sollecitati a emozioni negative di abbandono e rifiuto;
inoltre, la circostanza che abbiano trovato nella compagna del padre una figura femminile che ritengono affettuosa e degna di fiducia “li ha portati a paragonare le due figure e a decidere che per il loro benessere sia sufficiente stare con il papà e la compagna”; pagina 4 di 6 - è opportuno un percorso di sostegno psicologico per garantire ai ragazzi una elaborazione strutturata del loro vissuto e decidere, in un secondo momento, come impostare la relazione con la madre.
Orbene, si deve ritenere che la signora abbia tenuto un comportamento tale Pt_2 da arrecare un grave pregiudizio ai figli, abbandonandoli sia moralmente che materialmente. In particolare, non si può ritenere che le sua mancate visite per quasi due anni siano giustificate: se inizialmente è verosimile che ella non abbia potuto andare a Sasso Marconi in quanto doveva essere reperibile in caso di eventuali visite fiscali, tuttavia non si può non osservare che ella non è venuta a trovarli neppure dopo la guarigione e che, se non aveva la disponibilità economica per fermarsi a dormire in Emilia, avrebbe potuto, con un ragionevole sacrificio personale, fare il viaggio in giornata. Del pari, se è probabile che ella non abbia la disponibilità per pagare l'intero contributo, avrebbe tuttavia potuto versarne una parte. Dal canto suo, il signor si è dimostrato un genitore presente, attento e Parte_1 pienamente in grado di occuparsi della crescita e dell'educazione dei figli, anche aiutato dalla sua compagna che ha saputo guadagnarsi l'affetto dei ragazzi. Va inoltre sottolineato che la lontananza fisica e psicologica della signora Pt_2 rende complicati anche i rapporti tra i genitori nella gestione della prole, di fatto devoluta esclusivamente al ricorrente, che ha autonomamente provveduto all'iscrizione di alle scuole medie e ad autorizzare i figli alle uscite e alle gite scolastiche, Per_2 dato che la resistente non gli risponde al telefono e dà raramente riscontro alle sue mail. Alla luce di quanto emerso, appare pertanto opportuno affidare e in Per_1 Per_2 via esclusiva rafforzata al padre, attribuendogli la facoltà di adottare autonomamente le decisioni in materia scolastica e sanitaria. 3b. Allo stato non vi sono le condizioni per stabilire un calendario di visita della madre ai figli. Va pertanto previsto che i ragazzi inizino quanto prima un percorso di sostegno psicologico che li aiuti a elaborare il loro vissuto e a decidere, in un secondo momento, come impostare la relazione con la madre. Nel frattempo, va previsto che e incontrino la madre liberamente. Per_1 Per_2
3c. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento, il ricorrente ha domandato che sia aumentato a 700,00 euro e la resistente che sia diminuito. Il signor Parte_1
- vive con , la nuova compagna e il figlio di quest'ultima; Per_1 Per_2
- lavora come operaio specializzato alle dipendenze della “RIMEC Group s.r.l.”
- per gli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024 ha denunciato redditi netti ammontanti rispettivamente a 26.516,00 euro (2.210,00 mensili), a 24.976,00 euro (2.081,00 mensili), a 26.663,00 euro (2.222,00 mensili) e a 28.178,00 euro (2.348,00 mensili);
- percepirà integralmente l'assegno unico per i due figli in quanto affidatario esclusivo. Dal canto suo la signora Pt_2
pagina 5 di 6 - abita con il compagno ad Asciano (SI) in un appartamento in comodato gratuito;
- dal 9 settembre 2019 lavora a tempo parziale (15 ore settimanali) per la cooperativa
“COLSER” e fa le pulizie in una mensa universitaria a Siena;
- per gli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024 ha percepito rispettivamente redditi netti annui di 12.475,00 euro (1.040,00 mensili), di 10.747,00 euro (896,00 mensili), di 9.333,00 euro (778,00 mensili) e di 9.835,00 euro (820,00 mensili). In base a quanto emerso, appare equo e congruo ridurre -dal giorno di deposito della memoria di costituzione- il contributo ordinario a carico della stessa per il mantenimento della prole a 400,00 euro mensili, tenuto conto:
- dei modestissimi emolumenti che percepisce la signora Pt_2
- del fatto che dal 2020 (epoca di pronuncia della sentenza di divorzio) entrambi i ragazzi sono cresciuti e dunque hanno esigenze maggiori;
- della circostanza che ella non contribuisce in forma diretta al suo mantenimento.
4. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca rispetto alle domande iniziali.
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1.490/20 del 26 ottobre
2020:
1) affida e in forma esclusiva rafforzata al padre, con facoltà per Per_1 Per_2 quest'ultimo di adottare autonomamente le decisioni in materia scolastica e sanitaria;
2) dispone che la signora possa incontrare liberamente i figli, tenendo sempre Pt_2 conto dei desideri, della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi;
3) dispone che i ragazzi inizino quanto prima un percorso di sostegno psicologico che li aiuti a elaborare il loro vissuto, soprattutto in relazione alla madre;
4) a decorrere dalla data di deposito del ricorso, pone a carico della signora Pt_2
l'obbligo di versare al signor entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di Parte_1
400,00 euro per il mantenimento ordinario di e tra le spese in oggetto Per_1 Per_2 vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) conferma per il resto la menzionata sentenza;
9) compensa integralmente le spese di lite, Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 7 maggio 2025
La Giudice est.
dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
----------- TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata, promossa d: (C.F. , nato a [...] il 3 luglio Parte_1 C.F._1
1975,assistito e difeso in giudizio dalle Avv. Rosa MAURO e Laura QUATTRIN e (C.F. ) nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Lucio Giuseppe NICIARELLI RESISTENTE con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*** CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 14 febbraio 2025:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via provvisoria e urgente: a) disporre l'affidamento dei figli e minori ed economicamente non autosufficienti, al Per_1 Per_2 padre con collocamento esclusivo, fino alla loro autonomia economica, Parte_1 previa loro audizione, presso lo stesso, in Sasso Marconi (BO) alla Via dello Sport n. 2;
b) pronunciare come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra i minori e la madre, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto;
c) dichiarare tenuta a contribuire al mantenimento dei figli minori e Parte_2 Per_1 Per_2 mediante la corresponsione della somma mensile di euro 700,00, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta dovuta, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di entrambi i figli, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese,
pagina 1 di 6 tramite bonifico bancario alle coordinate che verranno indicate dal ricorrente, nonché a concorrere alle spese straordinarie indicate nel Protocollo in essere presso questo Tribunale in ragione del 50%; Nel merito: - accogliere le domande tutte già formulate dal ricorrente in via provvisoria da intendersi quivi integralmente ritrascritte, nessuna esclusa ed eccettuata.
Con riserva di richieste istruttorie e produzioni documentali in corso di giudizio. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
La resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 18 febbraio 2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa e reietta, rigettare le domande/richieste avanzate dal ricorrente per tutti motivi esposti ed indicati nella comparsa di costituzione e risposta, non sussistendone i presupposti di legge, confermando, così, l'affidamento condiviso dei figli;
accertata la sperequazione dei redditi tra gli ex coniugi e l'attuale situazione reddituale della resistente, voglia disporre la riduzione del contributo di mantenimento dei figli a carico della madre nella misura ritenuta di giustizia e, in ordine al regime di visite e incontri tra i figli e la madre, disporre che quest'ultima faccia visita e tenga con sé i figli due weekend al mese non consecutivi, con pernottamento e senza indicazione del luogo di frequentazione, ovvero nei tempi e nei modi ritenuti congrui dal Giudicante, nell'esclusivo interesse dei minori. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Il P.M. ha concluso:
“Visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. SS e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
Sasso Marconi (BO), il 20 aprile 2002. Dall'unione sono nati (il 14 novembre 2007) e (il 7 febbraio 2013). Per_1 Per_2
Con sentenza 1490/20 pubblicata il 26 ottobre 2020 in accoglimento di ricorso congiunto delle parti è stato disposto che:
- i figli fossero affidati in forma condivisa ai due genitori;
- fossero collocati presso il padre;
- la madre li potesse vedere due sabati al mese dalla mattina alla sera a Sasso Marconi;
- la signora versasse un contributo mensile di 507,00 euro al mese per il Pt_2 mantenimento ordinario della prole (253,50 per ogni minore), oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato il 12 aprile 2024 ha domandato Parte_3 che:
- e gli siano affidati in forma esclusiva rafforzata;
Per_1 Per_2
- siano collocati presso di lui con regolamentazione delle visite della madre;
- sia posto a carico di quest'ultima, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, un contributo di 700,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della prole. Si è costituita in giudizio la signora la quale ha domandato: Pt_2
- il rigetto delle domande ex adverso proposte;
pagina 2 di 6 - la riduzione del contributo per il mantenimento dei figli nella misura ritenuta di giustizia;
- la previsione di un calendario di visita che preveda che ella veda i ragazzi due fine settimana al mese non consecutivi con pernottamento e senza indicazione del luogo degli incontri. Nell'udienza del 9 luglio 2024 è stato sentito il signor mentre la Parte_1 signora non si è presentata. Pt_2
Il successivo 17 ottobre 2024 sono stati ascoltati e ed è stata Per_1 Per_2 liberamente interrogata la signora Pt_2
Nell'udienza del 24 aprile 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
3. Ciò posto, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Il signor ha domandato che i figli gli siano affidati in forma Parte_1 esclusiva rafforzata, lamentando che la signora non vede i minori da luglio 2023 Pt_2
e che egli fatica a comunicare con lei perché non gli risponde al telefono e soltanto alcune volte dà riscontro alle sue mail, nonché che da agosto 2023 non paga il contributo per il mantenimento ordinario. Ha in particolare evidenziato che se dovesse chiedere alla madre autorizzazioni urgenti per la prole non saprebbe come fare. Ha peraltro puntualizzato che fino ad ora è riuscito a risolvere i problemi, dato che la signora ha firmato la delega per l'iscrizione alle superiori di , e che ha Pt_2 Per_1 sottoscritto lui solo tutti gli altri documenti (ad es. gite o uscite scolastiche) poiché a scuola la sua situazione è conosciuta, nonché che ha provveduto da solo a compilare tramite SPID l'iscrizione di alle scuole medie, sebbene servisse la firma di Per_2 entrambi i genitori. La signora ha confermato che non vede i ragazzi da giugno 2023, dato che Pt_2 in quell'epoca era in malattia e aveva l'obbligo di rimanere in casa per la visita fiscale;
ha peraltro puntualizzato che i minori non hanno più voluto vederla da quando ha smesso di pagare il mantenimento, cosa che è stata obbligata a fare, poiché i viaggi a Sasso Marconi per incontrare i ragazzi le costavano 200,00 euro l'uno.
e hanno espresso la loro delusione per il comportamento della Per_1 Per_2 madre, che non li è andati a trovare per oltre un anno. Il secondogenito, in particolare, ha affermato che la madre aveva fatto loro visita nel giugno 2023 e aveva loro fatto loro una scenata e “strani discorsi sull'avvocato, l'affidamento e sul fatto che [andassero] a casa sua per alcuni giorni”. Ha dichiarato che si era arrabbiato per il comportamento della madre e che non aveva più voluto rispondere ai suoi messaggi, nonostante il padre e la compagna lo esortassero a farlo, perché a suo parere “se si vuole bene a una persona non bisogna limitarsi a scrivere messaggi, ma bisogna andarla a trovare”. Ha aggiunto che una sera la madre gli aveva telefonato ed egli era esploso, si era messo a piangere e le aveva chiesto se era quello il modo di comportarsi, ovvero limitarsi a chiamarli senza andare mai a trovarli. Ha
pagina 3 di 6 concluso che la signora quando era andata via di casa aveva portato con sé il Pt_2 cane, ma non i figli, e che aveva commesso un secondo grave errore “a non venire a trovar[li], a chiarirsi e a parlare [loro] per oltre un anno”.
, dal canto suo, ha detto che non vede la madre dal giugno 2023, quando era Per_1 stata operata a un braccio e aveva detto loro che non sarebbe andata a trovarli per un po' di tempo. Ha commentato che invece non si era più presentata, “neppure per un saluto o per i [loro] compleanni” e che a suo parere “se vuoi essere una madre presente, ci tieni ai tuoi figli e vuoi fare loro sentire il tuo affetto non puoi dire che non li vai a trovare perché ti sei operata a un braccio, operazione tra l'altro che non ti impedisce di muoverti”. Ha aggiunto che la signora aveva telefonato raramente a Pt_2 Per_2 mentre aveva “qualche volta” cercato lei, ma con un modo di fare che non le piaceva, poiché sembrava che volesse crearle sensi di colpa. Ha specificato che effettivamente ella e avevano detto alla madre che non volevano che andasse a trovarli, “ma se Per_2 avesse desiderato veder[li] si sarebbe potuta presentare a casa [loro]: l'[avrebbero] incontrata, dato che è [la loro] madre e [le vogliono] bene”. Ha aggiunto che ora ha trovato un suo equilibrio, è serena e non vuole ricominciare il rapporto difficile e altalenante che ha con la genitrice e che metterebbe a rischio il difficile equilibrio che ha raggiunto. Ha precisato di non essere disponibile ad andare a trovare la madre a Siena:
“si è comportata male con noi e non ho voglia di ricucire il rapporto. Non lo farei per me, ma solo per fare piacere alla mamma, quindi non sarebbe una cosa bella e spontanea. Non è così che si ricostruiscono i rapporti”. La minore ha concluso dichiarando che da bambina era aperta e solare, mentre ora è chiusa e vive ogni esperienza con il timore che da un giorno all'altro finisca, nonché che le uniche persone che è certa che non la abbandoneranno sono il padre e il fratello, mentre non ha alcuna certezza su tutte le altre persone perché “pens[a] sempre che se la persona che [la] ha messa al mondo non è capace di amar[la] come dovrebbe non si vede perché dovrebbero farlo gli estranei” Nella relazione dei servizi sociali prodotta in atti emerge che:
- i minori sono integrati socialmente e a livello scolastico e stanno conseguendo ottimi risultati;
- entrambi i ragazzi hanno nei confronti del padre grande stima e ammirazione;
ne riconoscono l'autorità, lo rispettano e lo sentono come figura genitoriale di riferimento esemplare;
- in e si riscontra invece un “profondo senso di dispiacere” nei Per_1 Per_2 confronti della madre e la decisione di non volere più investire nella relazione con lei per non restare nuovamente delusi, dopo un periodo in cui entrambi, e soprattutto la primogenita, hanno tentato di “trovare giustificazioni al suo comportamento”; la mancanza di incontri dall'agosto 2023 ha consolidato nei minori la convinzione di non volere essere sollecitati a emozioni negative di abbandono e rifiuto;
inoltre, la circostanza che abbiano trovato nella compagna del padre una figura femminile che ritengono affettuosa e degna di fiducia “li ha portati a paragonare le due figure e a decidere che per il loro benessere sia sufficiente stare con il papà e la compagna”; pagina 4 di 6 - è opportuno un percorso di sostegno psicologico per garantire ai ragazzi una elaborazione strutturata del loro vissuto e decidere, in un secondo momento, come impostare la relazione con la madre.
Orbene, si deve ritenere che la signora abbia tenuto un comportamento tale Pt_2 da arrecare un grave pregiudizio ai figli, abbandonandoli sia moralmente che materialmente. In particolare, non si può ritenere che le sua mancate visite per quasi due anni siano giustificate: se inizialmente è verosimile che ella non abbia potuto andare a Sasso Marconi in quanto doveva essere reperibile in caso di eventuali visite fiscali, tuttavia non si può non osservare che ella non è venuta a trovarli neppure dopo la guarigione e che, se non aveva la disponibilità economica per fermarsi a dormire in Emilia, avrebbe potuto, con un ragionevole sacrificio personale, fare il viaggio in giornata. Del pari, se è probabile che ella non abbia la disponibilità per pagare l'intero contributo, avrebbe tuttavia potuto versarne una parte. Dal canto suo, il signor si è dimostrato un genitore presente, attento e Parte_1 pienamente in grado di occuparsi della crescita e dell'educazione dei figli, anche aiutato dalla sua compagna che ha saputo guadagnarsi l'affetto dei ragazzi. Va inoltre sottolineato che la lontananza fisica e psicologica della signora Pt_2 rende complicati anche i rapporti tra i genitori nella gestione della prole, di fatto devoluta esclusivamente al ricorrente, che ha autonomamente provveduto all'iscrizione di alle scuole medie e ad autorizzare i figli alle uscite e alle gite scolastiche, Per_2 dato che la resistente non gli risponde al telefono e dà raramente riscontro alle sue mail. Alla luce di quanto emerso, appare pertanto opportuno affidare e in Per_1 Per_2 via esclusiva rafforzata al padre, attribuendogli la facoltà di adottare autonomamente le decisioni in materia scolastica e sanitaria. 3b. Allo stato non vi sono le condizioni per stabilire un calendario di visita della madre ai figli. Va pertanto previsto che i ragazzi inizino quanto prima un percorso di sostegno psicologico che li aiuti a elaborare il loro vissuto e a decidere, in un secondo momento, come impostare la relazione con la madre. Nel frattempo, va previsto che e incontrino la madre liberamente. Per_1 Per_2
3c. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento, il ricorrente ha domandato che sia aumentato a 700,00 euro e la resistente che sia diminuito. Il signor Parte_1
- vive con , la nuova compagna e il figlio di quest'ultima; Per_1 Per_2
- lavora come operaio specializzato alle dipendenze della “RIMEC Group s.r.l.”
- per gli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024 ha denunciato redditi netti ammontanti rispettivamente a 26.516,00 euro (2.210,00 mensili), a 24.976,00 euro (2.081,00 mensili), a 26.663,00 euro (2.222,00 mensili) e a 28.178,00 euro (2.348,00 mensili);
- percepirà integralmente l'assegno unico per i due figli in quanto affidatario esclusivo. Dal canto suo la signora Pt_2
pagina 5 di 6 - abita con il compagno ad Asciano (SI) in un appartamento in comodato gratuito;
- dal 9 settembre 2019 lavora a tempo parziale (15 ore settimanali) per la cooperativa
“COLSER” e fa le pulizie in una mensa universitaria a Siena;
- per gli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024 ha percepito rispettivamente redditi netti annui di 12.475,00 euro (1.040,00 mensili), di 10.747,00 euro (896,00 mensili), di 9.333,00 euro (778,00 mensili) e di 9.835,00 euro (820,00 mensili). In base a quanto emerso, appare equo e congruo ridurre -dal giorno di deposito della memoria di costituzione- il contributo ordinario a carico della stessa per il mantenimento della prole a 400,00 euro mensili, tenuto conto:
- dei modestissimi emolumenti che percepisce la signora Pt_2
- del fatto che dal 2020 (epoca di pronuncia della sentenza di divorzio) entrambi i ragazzi sono cresciuti e dunque hanno esigenze maggiori;
- della circostanza che ella non contribuisce in forma diretta al suo mantenimento.
4. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca rispetto alle domande iniziali.
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1.490/20 del 26 ottobre
2020:
1) affida e in forma esclusiva rafforzata al padre, con facoltà per Per_1 Per_2 quest'ultimo di adottare autonomamente le decisioni in materia scolastica e sanitaria;
2) dispone che la signora possa incontrare liberamente i figli, tenendo sempre Pt_2 conto dei desideri, della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi;
3) dispone che i ragazzi inizino quanto prima un percorso di sostegno psicologico che li aiuti a elaborare il loro vissuto, soprattutto in relazione alla madre;
4) a decorrere dalla data di deposito del ricorso, pone a carico della signora Pt_2
l'obbligo di versare al signor entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di Parte_1
400,00 euro per il mantenimento ordinario di e tra le spese in oggetto Per_1 Per_2 vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) conferma per il resto la menzionata sentenza;
9) compensa integralmente le spese di lite, Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 7 maggio 2025
La Giudice est.
dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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