Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 20/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1657 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Caterina Fuda, con la quale è elettivamente domiciliato in Gioiosa
Ionica (RC), Via Bugella, n. 31/C
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Cristina Di Nola, con la quale è elettivamente domiciliata in Grumo Nevano (NA), Via Cimmino n. 1
Resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2
dall'Avv.to Rita Pisanu, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC),
Via G. Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/05/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229002774161000, notificata in data 14/04/2022, limitatamente alla cartella di pagamento n. 09420110007055307000, con riferimento ai contributi previdenziali I.V.S., per l'anno 2007, ente creditore
CP_2
A tal fine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale di
Locri, Sezione Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa avversaria: In via preliminare: - sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata, nonché dei ruoli recati la Cartella di pagamento indicata, stante la fondatezza dei motivi di opposizione;
Nel merito: - dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del credito IVS ed - conseguentemente dichiarare prescritta la CP_2
Cartella di pagamento n. 09420110007055307000 del 28.10.2011 di € 700,53, avente ad oggetto Contributi IVS ed 2007. Con vittoria di spese, compensi CP_2
ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore distrattario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita
[...]
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la Controparte_1
carenza di interesse ad agire del ricorrente per effetto della Legge n. 197/2022, che prevede l'annullamento automatico delle partite creditorie inferiori a € 1000 per cartelle e avvisi di addebito emessi fino all'anno 2015 e concludendo per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Con memoria depositata in data 03/02/2023, si è costituito l' CP_2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e concludendo per il rigetto del ricorso. All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste la legittimazione passiva sia dell' ente titolare del credito, che di CP_2 Controparte_1
ente che ha emesso l'atto impugnato.
[...]
L'ente di riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, per effetto della Legge n. 197/2022, che prevede l'annullamento automatico delle partite creditorie inferiori a € 1000 per cartelle e avvisi di addebito emessi fino all'anno 2015 eccependo, peraltro, per le medesime ragioni, la carenza di interesse ad agire del ricorrente.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, per cui viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del 4
procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali:
l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento, costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719). 5
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
-l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
-occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
-deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82,
n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126;).
Orbene, venendo al caso che ci occupa, l'articolo 1, commi 222-230, della
Legge n. 197/2022 ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre
2015, di importo residuo fino a mille euro.
La cartella di pagamento n. 09420110007055307000, presupposta all'intimazione di pagamento per cui è causa, rientrerebbe nelle ipotesi di 6
annullamento automatico descritte dal summenzionato articolo, in quanto la partita creditoria relativa ai contributi IVS ente creditore , oggetto del CP_2
presente giudizio, (che corrisponde ad un ammontare di € 700,00) è di importo inferiore a € 1000.
Tuttavia, non può non rilevarsi che oggetto del giudizio è l'intimazione di pagamento n. 09420229002774161000, notificata in data 14/04/2022, limitatamente alla cartella di pagamento n. 09420110007055307000 e limitatamente alla partita creditoria concernente contributi previdenziali I.V.S., per l'anno 2007.
Invero, la cartella di pagamento in questione concerne diverse partite creditorie, di diversa natura;
inoltre, da un lato, parte ricorrente non ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall'ente di riscossione e, dall'altro, gli enti resistenti non hanno allegato l'avvenuto sgravio della partita creditoria di interesse (atteso che la cartella di pagamento concerne diverse partite creditorie di natura diversa, circostanza della quale non si può non tener conto pur operando automaticamente lo sgravio per le pretese creditorie rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 1, commi 222-230, della
Legge n. 197/2022).
Pertanto, in ragione della peculiarità della fattispecie, persiste l'interesse ad agire del ricorrente ad una pronuncia nel merito della pretesa.
Va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa 7
l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_3
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce essenzialmente l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie, maturata anche successivamente alla notifica della cartella di pagamento n.
09420110007055307000.
Invero, parte ricorrente non contesta la notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 28.10.2011. 8
Tuttavia, anche in caso di avvenuta notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, previsto a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatasi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito, recuperando un mezzo di opposizione della pretesa, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e, quindi,
l'inesistenza del titolo.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Parte ricorrente ha invocato la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il termine quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva fosse sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere 9
applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge
335 del 1995 ) in quello ordinario decennale.
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale
(Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Orbene, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio è stata notificata in data 14/04/2022, ben oltre il termine di cinque anni dalla notifica dell'atto presupposto, avvenuta in data 28/10/2011.
Infatti, nessuno degli enti resistenti ha allegato atti validamente interruttivi della prescrizione.
L'accertamento della prescrizione, anche successiva alla notifica dell'atto presupposto, determina, come conseguenza, l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico di , ente che ha Controparte_1
emesso l'atto impugnato e dell' , ente titolare del credito, in solido tra loro. CP_2
Si applicano i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, nonché per l'assenza di attività istruttoria.
Invece, non può trovare accoglimento la richiesta di condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte ricorrente, che non è stata provata.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la parte che avanzi tale domanda debba dedurre e provare non solto la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, ma anche la 10
ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave (Cassazione n.
4443/2015).
Nel caso di specie, nulla è stato provato dal ricorrente, che ha genericamente dedotto, senza nulla allegare, la temerarietà della lite, che non può certamente evincersi dal mancato deposito di un estratto di ruolo aggiornato, considerando anche che l'invocato stralcio delle pretese creditorie avrebbe effetto automatico, per espresso dettato normativo.
Pertanto, nessun comportamento doloso o colposo si ravvisa nel contegno processuale tenuto dall'ente di riscossione, che ha esplicato una normale attività difensiva, senza arrecare alcun danno alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, sezione lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1657/2022, disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
09420229002774161000, notificata in data 14/04/2022, con riferimento alla cartella di pagamento n. 09420110007055307000, limitatamente alle pretese creditorie di cui ai contributi previdenziali I.V.S., per l'anno 2007, ente creditore
CP_2
-Rigetta ogni altra domanda proposta;
- Condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. e l' in persona del legale rappresentante p.t. in solido CP_2
tra loro, alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 341,00 oltre accessori, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 20/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci