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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/12/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1587/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NI NA Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1587/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRETA Parte_1 C.F._1
FIAMMA RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE: “Che il Tribunale di Sassari voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti Condizioni 1. Ogni contraria istanza, eccezione e conclusione respinta.
2. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ordinandone all'ufficiale di Stato Civile l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. 3.
[...]
Affidare il figlio , in via superesclusiva, alla sig.ra con collocazione Per_1 Parte_1 prevalente dello stesso presso la madre, nella sua residenza. Per l'effetto, disporre che la sig.ra
[...]
possa assumere ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute del Parte_1 figlio in maniera totalmente autonoma (ad es. scelta del medico o della scuola etc.) tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
4. Disporre che possa vedere Parte_2 il padre solo in ambiente protetto e sotto la supervisione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, ai quali verrà demandata la calendarizzazione degli eventuali incontri, ovvero secondo le modalità disposte dal Tribunale.
5. Disporre che il Sig. corrisponda, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio, la somma complessiva mensile di €400,00, da versarsi alla Sig.ra Parte_1
entro il 20 di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre
[...] il 50 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico ricreative necessarie per i figli, pagina 1 di 4 secondo quelle che sono le indicazioni contenute nel Protocollo di Intesa del CNF del 29/11/2017, con decorrenza dal deposito del presente ricorso.
6. Disporre che l'assegno unico universale e ogni altra eventuale provvidenza o indennità riconosciuta nell'interesse del figlio , sia percepita Per_1 interamente dalla sig.ra , con decorrenza dal deposito del presente ricorso. 7. Parte_1
Disporre che il Sig. corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento della coniuge, la CP_1 somma mensile di €100,00 da versarsi entro il 20 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del presente ricorso.
8. Assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse del minore.
9. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7 luglio 2025 chiedeva dichiararsi la separazione dal Parte_1 coniuge esponendo di aver contratto con lui matrimonio civile in LG il 30 CP_1 ottobre 2019, unione dalla quale era nato il [...] il figlio , Parte_2 residente ad LG con la madre.
Esponeva che il matrimonio era stato presto compromesso dalla condotta violenta del coniuge, condannato anche in sede penale nel 2020 in conseguenza dei comportamenti lesivi posti in essere in danno dell'esponente. Aggiungeva che, scontata la pena dal e confidando la nel suo CP_1 Pt_1 ravvedimento, la coppia si era riconciliata e aveva deciso di trasferirsi a Milano, dove già viveva una sorella del resistente e dove speravano di trovare un'occupazione. Il tuttavia, aveva presto CP_1 ripetuto le sue condotte vessatorie e violente, costringendola nel marzo del 2023 a lasciarlo definitivamente facendo rientro ad LG con figlio minore che, da allora, non aveva più incontrato il padre, avendo con lui solo sporadici contatti telefonici.
Assumeva di non aver avuto più notizie del coniuge che non si faceva sentire né vedere, nonostante un suo rientro in Sardegna nell'estate del 2023, motivato dalla necessità di rinnovare il suo permesso di soggiorno;
ella si faceva quindi carico interamente della cura, dell'educazione e del mantenimento del bambino, affetto anche da problemi di salute, incontrando notevoli difficoltà nella gestione dei rapporti con le amministrazioni scolastiche, sanitarie e in generale amministrative, non potendo ottenere dal padre il consenso necessario per tutte le incombenze inerenti alla vita del piccolo. Esponeva di lavorare come addetta alle pulizie, percependo redditi alquanto modesti, e di sostentarsi anche grazie all'aiuto di parenti.
Sulla base di tali assunti formulava le conclusioni riportate in epigrafe, domandando l'affidamento
“super esclusivo” del minore, in ragione del protratto, totale disinteresse paterno.
Adottati nelle more del procedimento i sollecitati provvedimenti urgenti, volti a garantire al bambino l'accesso alle terapie sanitarie necessarie nel suo interesse, intervenuto il Pubblico Ministero e nella contumacia del resistente mai comparso né costituitosi, la causa era rimessa al collegio per la CP_1 decisione all'udienza del 2 dicembre 2025, sulle conclusioni sopra trascritte.
*** La domanda di separazione dev'essere accolta, essendo palese, sulla base di quanto puntualmente allegato dalla ricorrente e non contraddetto da differenti emergenze processuali, stante la contumacia del convenuto, la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, peraltro di fatto cessata ormai da diversi anni.
pagina 2 di 4 Deve trovare anche accoglimento la richiesta di affidamento esclusivo del bambino, tenuto conto che da lungo tempo non risulta esservi alcun rapporto col padre che, resosi da anni irreperibile, si disinteressa totalmente del minore sia sul piano affettivo ed educativo, palesandosi del tutto insufficienti a tal fine gli sporadici contatti telefonici di cui riferisce la madre, sia in ordine al suo mantenimento. La prolungata assenza paterna, in uno alle condotte tenute dal nei primi tempi della relazione CP_1 con la (egli era stato condannato ad oltre due anni di reclusione per lesioni personali aggravate in Pt_1 danno della coniuge, commesse quando ella era in attesa del figlio) e alle documentate, più recenti, gravi minacce (doc. 6) da lui ripetutamente rivoltele, inducono a valutare come gravemente pregiudizievole per il minore l'affidamento condiviso. D'altra parte, la scelta del regime privilegiato dal legislatore nella specie risulterebbe anche del tutto impraticabile, stante la protratta e totale assenza della figura paterna nella vita del bambino, di cui si fa carico solamente la madre. Tutte le decisioni concernenti il minore saranno dunque adottate ed espresse in autonomia dalla Pt_1 ivi comprese quelle di maggiore importanza inerenti alla scuola e al percorso di studi, alle terapie, agli interventi e all'assistenza del bambino, affetto da problemi di salute e particolarmente bisognoso di cure, alla scelta della sua residenza e agli spostamenti, nonché in generale ai rapporti con la pubblica amministrazione. Allo stato ritiene il collegio di non dover adottare una regolamentazione specifica dei rapporti col genitore non convivente, che in futuro potranno essere rivalutati e regolamentati ove sopravvengano significativi mutamenti nella riferita situazione di assenza e irreperibilità del genitore.
Deve infine essere prevista, nel prioritario interesse del minore e delle sue esigenze di mantenimento e cura poste a carico di entrambi i genitori che non possono reputarsi totalmente coperte dai benefici economici erogati dallo stato, la corresponsione periodica di una congrua somma di denaro che consenta alla madre collocataria di fare affidamento su un contributo economico paterno, ponendosi a carico del l versamento di almeno 400,00 euro per il mantenimento del figlio. CP_1
Non ricorrono le condizioni per riconoscere anche un apporto a carico del resistente al mantenimento della coniuge, non risultando allegata né dimostrata una disparità reddituale fra le parti che ne giustifichi la corresponsione.
Nulla per le spese, non essendovi stata resistenza alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara la separazione fra i coniugi , nata il [...] ad Parte_1
LG (SS) e ato il 15 gennaio 1983 in UI HE (Marocco); CP_1
2. affida il figlio , in via “super esclusiva”, alla ricorrente presso Per_1 Parte_1 cui resterà collocato, nella sua residenza. La madre potrà assumere ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla residenza e alla salute del figlio in maniera totalmente autonoma, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3. Il corrisponderà quale contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di CP_1
€400,00, da versarsi a entro il 20 di ogni mese con modalità tracciabili e Parte_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50 % delle spese straordinarie pagina 3 di 4 mediche, scolastiche, sportive e ludico ricreative necessarie per i figli, secondo le indicazioni contenute nel Protocollo di Intesa del CNF del 29/11/2017, con decorrenza dalla domanda.
4. L'assegno unico universale e ogni altra provvidenza o indennità riconosciuta nell'interesse del figlio saranno interamente percepiti da , con decorrenza dalla Per_1 Parte_1 domanda.
5. Compensa interamente le spese.
6. Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di LG per l'annotazione della sentenza (atto di matrimonio n.51, parte I, uff.1, anno 2019).
Sassari 6 dicembre 2025
Il Presidente estensore
NI NA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NI NA Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1587/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRETA Parte_1 C.F._1
FIAMMA RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE: “Che il Tribunale di Sassari voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti Condizioni 1. Ogni contraria istanza, eccezione e conclusione respinta.
2. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ordinandone all'ufficiale di Stato Civile l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. 3.
[...]
Affidare il figlio , in via superesclusiva, alla sig.ra con collocazione Per_1 Parte_1 prevalente dello stesso presso la madre, nella sua residenza. Per l'effetto, disporre che la sig.ra
[...]
possa assumere ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute del Parte_1 figlio in maniera totalmente autonoma (ad es. scelta del medico o della scuola etc.) tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
4. Disporre che possa vedere Parte_2 il padre solo in ambiente protetto e sotto la supervisione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, ai quali verrà demandata la calendarizzazione degli eventuali incontri, ovvero secondo le modalità disposte dal Tribunale.
5. Disporre che il Sig. corrisponda, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio, la somma complessiva mensile di €400,00, da versarsi alla Sig.ra Parte_1
entro il 20 di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre
[...] il 50 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico ricreative necessarie per i figli, pagina 1 di 4 secondo quelle che sono le indicazioni contenute nel Protocollo di Intesa del CNF del 29/11/2017, con decorrenza dal deposito del presente ricorso.
6. Disporre che l'assegno unico universale e ogni altra eventuale provvidenza o indennità riconosciuta nell'interesse del figlio , sia percepita Per_1 interamente dalla sig.ra , con decorrenza dal deposito del presente ricorso. 7. Parte_1
Disporre che il Sig. corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento della coniuge, la CP_1 somma mensile di €100,00 da versarsi entro il 20 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del presente ricorso.
8. Assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse del minore.
9. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7 luglio 2025 chiedeva dichiararsi la separazione dal Parte_1 coniuge esponendo di aver contratto con lui matrimonio civile in LG il 30 CP_1 ottobre 2019, unione dalla quale era nato il [...] il figlio , Parte_2 residente ad LG con la madre.
Esponeva che il matrimonio era stato presto compromesso dalla condotta violenta del coniuge, condannato anche in sede penale nel 2020 in conseguenza dei comportamenti lesivi posti in essere in danno dell'esponente. Aggiungeva che, scontata la pena dal e confidando la nel suo CP_1 Pt_1 ravvedimento, la coppia si era riconciliata e aveva deciso di trasferirsi a Milano, dove già viveva una sorella del resistente e dove speravano di trovare un'occupazione. Il tuttavia, aveva presto CP_1 ripetuto le sue condotte vessatorie e violente, costringendola nel marzo del 2023 a lasciarlo definitivamente facendo rientro ad LG con figlio minore che, da allora, non aveva più incontrato il padre, avendo con lui solo sporadici contatti telefonici.
Assumeva di non aver avuto più notizie del coniuge che non si faceva sentire né vedere, nonostante un suo rientro in Sardegna nell'estate del 2023, motivato dalla necessità di rinnovare il suo permesso di soggiorno;
ella si faceva quindi carico interamente della cura, dell'educazione e del mantenimento del bambino, affetto anche da problemi di salute, incontrando notevoli difficoltà nella gestione dei rapporti con le amministrazioni scolastiche, sanitarie e in generale amministrative, non potendo ottenere dal padre il consenso necessario per tutte le incombenze inerenti alla vita del piccolo. Esponeva di lavorare come addetta alle pulizie, percependo redditi alquanto modesti, e di sostentarsi anche grazie all'aiuto di parenti.
Sulla base di tali assunti formulava le conclusioni riportate in epigrafe, domandando l'affidamento
“super esclusivo” del minore, in ragione del protratto, totale disinteresse paterno.
Adottati nelle more del procedimento i sollecitati provvedimenti urgenti, volti a garantire al bambino l'accesso alle terapie sanitarie necessarie nel suo interesse, intervenuto il Pubblico Ministero e nella contumacia del resistente mai comparso né costituitosi, la causa era rimessa al collegio per la CP_1 decisione all'udienza del 2 dicembre 2025, sulle conclusioni sopra trascritte.
*** La domanda di separazione dev'essere accolta, essendo palese, sulla base di quanto puntualmente allegato dalla ricorrente e non contraddetto da differenti emergenze processuali, stante la contumacia del convenuto, la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, peraltro di fatto cessata ormai da diversi anni.
pagina 2 di 4 Deve trovare anche accoglimento la richiesta di affidamento esclusivo del bambino, tenuto conto che da lungo tempo non risulta esservi alcun rapporto col padre che, resosi da anni irreperibile, si disinteressa totalmente del minore sia sul piano affettivo ed educativo, palesandosi del tutto insufficienti a tal fine gli sporadici contatti telefonici di cui riferisce la madre, sia in ordine al suo mantenimento. La prolungata assenza paterna, in uno alle condotte tenute dal nei primi tempi della relazione CP_1 con la (egli era stato condannato ad oltre due anni di reclusione per lesioni personali aggravate in Pt_1 danno della coniuge, commesse quando ella era in attesa del figlio) e alle documentate, più recenti, gravi minacce (doc. 6) da lui ripetutamente rivoltele, inducono a valutare come gravemente pregiudizievole per il minore l'affidamento condiviso. D'altra parte, la scelta del regime privilegiato dal legislatore nella specie risulterebbe anche del tutto impraticabile, stante la protratta e totale assenza della figura paterna nella vita del bambino, di cui si fa carico solamente la madre. Tutte le decisioni concernenti il minore saranno dunque adottate ed espresse in autonomia dalla Pt_1 ivi comprese quelle di maggiore importanza inerenti alla scuola e al percorso di studi, alle terapie, agli interventi e all'assistenza del bambino, affetto da problemi di salute e particolarmente bisognoso di cure, alla scelta della sua residenza e agli spostamenti, nonché in generale ai rapporti con la pubblica amministrazione. Allo stato ritiene il collegio di non dover adottare una regolamentazione specifica dei rapporti col genitore non convivente, che in futuro potranno essere rivalutati e regolamentati ove sopravvengano significativi mutamenti nella riferita situazione di assenza e irreperibilità del genitore.
Deve infine essere prevista, nel prioritario interesse del minore e delle sue esigenze di mantenimento e cura poste a carico di entrambi i genitori che non possono reputarsi totalmente coperte dai benefici economici erogati dallo stato, la corresponsione periodica di una congrua somma di denaro che consenta alla madre collocataria di fare affidamento su un contributo economico paterno, ponendosi a carico del l versamento di almeno 400,00 euro per il mantenimento del figlio. CP_1
Non ricorrono le condizioni per riconoscere anche un apporto a carico del resistente al mantenimento della coniuge, non risultando allegata né dimostrata una disparità reddituale fra le parti che ne giustifichi la corresponsione.
Nulla per le spese, non essendovi stata resistenza alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara la separazione fra i coniugi , nata il [...] ad Parte_1
LG (SS) e ato il 15 gennaio 1983 in UI HE (Marocco); CP_1
2. affida il figlio , in via “super esclusiva”, alla ricorrente presso Per_1 Parte_1 cui resterà collocato, nella sua residenza. La madre potrà assumere ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla residenza e alla salute del figlio in maniera totalmente autonoma, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3. Il corrisponderà quale contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di CP_1
€400,00, da versarsi a entro il 20 di ogni mese con modalità tracciabili e Parte_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50 % delle spese straordinarie pagina 3 di 4 mediche, scolastiche, sportive e ludico ricreative necessarie per i figli, secondo le indicazioni contenute nel Protocollo di Intesa del CNF del 29/11/2017, con decorrenza dalla domanda.
4. L'assegno unico universale e ogni altra provvidenza o indennità riconosciuta nell'interesse del figlio saranno interamente percepiti da , con decorrenza dalla Per_1 Parte_1 domanda.
5. Compensa interamente le spese.
6. Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di LG per l'annotazione della sentenza (atto di matrimonio n.51, parte I, uff.1, anno 2019).
Sassari 6 dicembre 2025
Il Presidente estensore
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