(Leggi speciali).
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.
Forma del pignoramento Il pignoramento immobiliare [Codice civile 2912; Codice di procedura civile 491, 492] si esegue mediante notificazione al debitore [Codice di procedura civile 559] e successiva trascrizione [Codice civile 2643, 2693; Codice di procedura civile 586] di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal Codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato [Codice civile 2826, 2841], i beni e i diritti immobiliari [Codice civile 812, 813] che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le …
Leggi di più…Avviso ai creditori iscritti Debbono essere avvertiti [Codice di procedura civile 500] dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri [Codice civile 2672, 2673, 2683, 2693, 2745, 2749, 2808, 2899, 2913, 2914, 2917, 2918, 2919]. A tale fine è notificato a ciascuno di essi [Codice civile 2844, 2845], a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento [Codice di procedura civile 492], un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate [Codice civile 2741, 2899; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura …
Leggi di più…Sezione I – Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale Cumulo dei mezzi di espropriazione Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima. Leggi il commento -> Giudice dell'esecuzione L'espropriazione è diretta da un giudice [Codice di procedura civile 16, 26, 560, 562, 569, 578, 587, 590, 593, 596, …
Leggi di più…Sezione I – Del pignoramento Forma del pignoramento Il pignoramento immobiliare [Codice civile 2912; Codice di procedura civile 491, 492] si esegue mediante notificazione al debitore [Codice di procedura civile 559] e successiva trascrizione [Codice civile 2643, 2693; Codice di procedura civile 586] di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal Codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato [Codice civile 2826, 2841], i beni e i diritti immobiliari [Codice civile 812, 813] che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia …
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