Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2672.
(Leggi speciali).
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.
(Leggi speciali).
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.
Commentari • 7
- 1. Il negozio di accertamentoFederica Federici · https://www.filodiritto.com/ · 24 aprile 2015 · 40.600014
[…] La tesi che sostiene la trascrivibilità, si basa in parte su di una interpretazione sistematica dell'articolo 2672 de codice civile, che richiama leggi speciali e quindi l'articolo 18, lett. b del T.U. tasse ipotecarie, che prevedeva l'obbligo del notaio di trascrivere atti dichiarativi. […]
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Giurisprudenza • 87
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/2003, n. 8544Provvedimento: […] Con l'unico complesso motivo il fallimento ricorrente deduce la violazione degli artt. 2672 cod. civ. e 67, 2^ co., l. fall, nonché il vizio di motivazione. […]Leggi di più...
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