Articolo 2672 del Codice civile
Articolo 2504 noviesArticolo 2492
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19 aprile 1942
Art. 2672.

(Leggi speciali).

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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