Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 16/12/2025, n. 4183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4183 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04183/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03537/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3537 del 2025, proposto da
SS FA, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Camarca, Stefano Ferone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AD Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Agenzia delle Entrate – Riscossione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Diniego per silenzio dell'istanza di accesso ai documenti
trasmessa a mezzo PEC in data 07.08.2025 all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale `
accesso241.lom@pec.agenziariscossione.gov.it
, con la quale è stata chiesta copia di tutti gli atti e documenti relativi a una serie di Cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate - riscossione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AD Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 il dott. FA RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
FA SS impugna il silenzio, con valore di diniego, serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso presentata in data 07.08.2025.
In particolare, il ricorrente avanzava la richiesta di accesso con riferimento ai seguenti atti: Avviso di accertamento n. 66815011637292001000; Avviso di accertamento n 66821017383155003000; Avviso di accertamento n 66823017779721004000; Avviso di accertamento n 66823018027783002000; Avviso di accertamento n 66823018028489005000; Avviso di accertamento n 66823018028502005000; Avviso di accertamento n 66823018026736001000; Avviso di accertamento n 66823018028499004000; Cartella di pagamento n. 06820150011732312000; Cartella di pagamento n 06820170065156023000; Cartella di pagamento n 06820190052610180000; Cartella di pagamento n 06820190076441333000; Cartella di pagamento n 06820190078512708000; Cartella di pagamento n 06820200061600233000; Cartella di pagamento n 06820210023525915000; Cartella di pagamento n 06820230061686912000; Cartella di pagamento n 06820230103516284000; Cartella di pagamento n 06820240090644562000; Cartella di pagamento n 06820240090644663000; Cartella di pagamento n 06820250029604504000; Cartella di pagamento n 06820250036485890000; Avviso di addebito n. 36820170021892313000 - ha chiesto di accedere ai seguenti atti e documenti: copia delle cartelle di pagamento contenenti gli avvisi di accertamento sopra elencati, se esistenti: copia delle relate di notifica delle cartelle contenenti gli avvisi di accertamento sopra elencati, se esistenti; copia delle cartelle di pagamento contenenti gli avvisi di addebito sopra elencati, se esistenti; copia delle relate di notifica delle cartelle contenti gli avvisi di addebito sopra elencati, se esistenti; copia delle cartelle di pagamento sopra elencati, se esistenti; copia delle relate di notifica delle cartelle di pagamento sopra elencati, se esistenti; ogni eventuale altra comunicazione formale inviata alla istante per le medesime causali di cui alle suddette cartelle di pagamento, avvisi di accertamento ed avvisi di addebito, con estratti di notifica; gli atti ricognitivi o le delibere relative alla formazione del ruolo esecutivo, qualora siano stati redatti.
Nel corso del giudizio l’amministrazione resistente ha effettuato alcune precisazioni, evidenziando che gli avvisi di accertamento esecutivi ex art. 29 D.L 31/5/2010 e agli avvisi di addebito INPS ex art.30 D.L. 78/2010, sono emessi e notificati direttamente dagli Enti Impositori sicché ADER non detiene la relativa documentazione.
Inoltre ha evidenziato che in relazione alla cartella n. 06820150011732312000 ed all’avviso di accertamento esecutivo n. 66815011637292001000 il ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata in data 8/3/2017 e che tale istanza è stata accolta da AD.
Non solo, si evidenzia che il ricorrente in relazione alla cartella 06820150011732312000 e avviso di accertamento esecutivo n. 66815011637292001000 e cartella n. 06820170065156023000 ed avviso di addebito n. 36820170021892313000 ha aderito alla c.d. “rottamazione ter”.
Tali dati non sono contestati dal ricorrente, sicché rispetto ai documenti suindicati è condivisibile l’eccezione con la quale l’amministrazione esclude la sussistenza di un suo concreto interesse all’accesso.
Sempre nel corso del giudizio, la parte resistente ha effettuato numerose produzioni documentali, coerenti con la pretesa ostensiva del ricorrente, dichiarando nel contempo che “si è chiesta copia delle cartelle 06820200061600233000 e n. 06820210023525915000 al momento non disponibile” e che “per le cartelle n. 06820250029604504000 e n. 06820250036485890000 AD ha reperito solo l’avviso di ricevimento della raccomandata attestante la compiuta giacenza e la notifica è in corso di perfezionamento. Trattasi comunque di cartelle recenti, come evincibile dalla copia delle stesse”.
Sulla base di tali presupposti l’AD insiste per la cessazione della materia del contendere, ritenendo soddisfatta la pretesa ostensiva del ricorrente.
L’eccezione non può essere condivisa.
La richiesta di accesso è stata soddisfatta solo parzialmente, con riferimento cioè alla documentazione prodotta in giudizio.
Seppure parte della documentazione mancante non sia istituzionalmente nella disponibilità di AD e in relazione ad altra il ricorrente non vanti un concreto interesse, resta fermo l’obbligo per l’amministrazione di consentire e l’accesso in relazione ai documenti individuati come “allo stato non disponibili o non ancora reperiti”.
Quanto alla residua documentazione indicata come non nella disponibilità dell’amministrazione, va osservato l’Agenzia non ha però dichiarato formalmente di non esserne effettivamente in possesso.
Questa dichiarazione è infatti contenuta solo nella memoria depositata in giudizio, ma essa non può assumere valore ai fini della definizione della presente controversia posto che, per costante giurisprudenza, solo l’Amministrazione interessata può certificare l’inesistenza dei documenti per i quali è stata proposta la domanda di accesso agli atti, non essendo a tal fine sufficiente quanto riportato nelle memorie difensive depositate in giudizio (cfr. fra le tante, T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 7 giugno 2019, n. 3124; T.A.R. Lombardia, sez. III, 11 ottobre 2019, n. 2131; Tar Lazio, sez. II bis, 2 marzo 2022, n. 2485).
Per queste ragioni il ricorso va accolto nella parte in cui insiste nell’ostensione documenti individuati dall’amministrazione come “allo stato non disponibili o non ancora reperiti” e, per l’effetto, va ordinato ad ADER di consegnare al ricorrente copia dei documenti stessi entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, ovvero di inoltrare al ricorrente entro lo stesso termine una dichiarazione formale, proveniente dalla medesima ADER e sottoscritta da un dirigente dotato dei relativi poteri di rappresentanza, di non disponibilità dei suindicati atti.
In caso di persistente inadempimento si nomina commissario ad acta il Direttore regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate. Questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal ricorrente con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi trenta giorni, all’esecuzione dell’incarico con facoltà di delega ad un dirigente appartenente alla medesima amministrazione e da lui funzionalmente dipendente.
Una volta espletate tutte le operazioni il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Trattandosi di prestazioni che rientrano nei doveri di servizio, nessun compenso verrà liquidato al commissario ad acta.
La particolare articolazione dell’istanza di accesso, le difficoltà rappresentate dall’Amministrazione nel reperire la documentazione, la circostanza che rispetto ad una parte della pretesa ostensiva il ricorrente non sia più portatore di un interesse attuale conducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie in parte il ricorso e per l’effetto ordina all’amministrazione di consentire l’accesso dei documenti residui o, in caso di loro inesistenza, di rilasciare idonea certificazione, secondo quanto esposto in motivazione;
2) per il caso di perdurante inadempimento nomina quale Commissario ad acta il Direttore regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate con facoltà di delega ad un dirigente appartenente alla medesima amministrazione e da lui gerarchicamente dipendente, che provvederà secondo quanto precisato in motivazione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI SO, Presidente
FA RN, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA RN | RI SO |
IL SEGRETARIO