Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 626/2024
Tribunale Ordinario di Livorno
Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 626/2024 tra
Parte_1
[...] ricorrente e
Controparte_1 resistente
Oggi 15 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto per i ricorrenti il dott. Gaetano Giunta in sostituzione dell'avv. Giovanni Rinaldi il quale rende la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies secondo comma disp att cpc per il resistente nessuno compare Il dott. Giunta dà atto di aver depositato la documentazione richiesta con ordinanza del 11.12.2024; discute la causa riportandosi al ricorso e rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré, ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 626/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti MICELI WALTER, Parte_1 C.F._2
GANCI FABIO, ZAMPIERI NICOLA E RINALDI GIOVANNI
Parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno convenuto in giudizio il per Parte_1 Parte_1 Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: <in via principale: previa eventuale disapplicazione dell commi>121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici: 2023/24 per
( ),2022/23, 2023/24 per ( ), o per i diversi anni di precariato risultanti Parte_1 Parte_1 dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Co conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di
1 cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €
500,00, per ( ), € 1.000,00, per ( ), quale contributo alla formazione Parte_1 Parte_1 professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n.297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici sopra indicati, condannarsi il Co
al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di €
500,00 per ogni anno di servizio o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018>>.
1.1 I ricorrenti hanno allegato e documentato (cfr. doc. 1 ric.) di aver lavorato in qualità di docenti con contratto di lavoro a tempo determinato ed in particolare, quanto a presso l'I.C. Giuseppe Mazzini (LI) dal Parte_1
1.9.2023 al 30.6.2024 e quanto a presso l'I.C. B. Brina (LI) dal 5.9.2022 al 30.6.2023 e presso l'I.C. Parte_1
I) dal 1.9.2023 al 30.6.2024. Persona_1
1.2 Tanto premesso, i ricorrenti lamentano di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di €
500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
2. La causa, istruita per documenti, è stata discussa e decisa nella contumacia del resistente all'udienza CP_1 odierna.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
4. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_3
2 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
4.1 In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
5. Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI
Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva
1999/70/CE).
5.1 In particolare, la Corte ha osservato che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
5.2 La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
5.3 Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire
3 strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
5.4 Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
5.5
Considerato che
i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
6. In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in CP_1 quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
6.1 In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
4 6.2 Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti CP_4 atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
7. Ad analoghe conclusioni è giunta da ultimo anche la Cassazione con sentenza n. 29961/2023. Con tale pronuncia i giudici di legittimità, sulla scorta di quanto argomentato dalla CGUE, nel ricercare “..parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, hanno escluso la rilevanza della durata del rapporto di lavoro (talvolta individuata nella giurisprudenza di legittimità nel termine di 180 giorni di cui all'art 489 d. lgs 297/1994), riconoscendo tuttavia la comparabilità delle condizioni di impiego dei docenti in ruolo rispetto ai colleghi assunti per supplenze annuali o fino alla fine dell'attività didattica, rispetto alle quali “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”; trattasi infatti “in entrambi i casi di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici”.
8. Tanto chiarito - in assenza della prova di circostanze che giustifichino un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari e stante la persistenza del diritto/dovere formativo dei ricorrenti in quanto entrambi assunti fino al 30.6.2025 (cfr. contratti depositati il 2.10.2024) - deve concludersi per l'accoglimento della domanda con condanna dell'amministrazione convenuta a mettere la carta docenti a disposizione di per Parte_1
l'anno scolastico 2023/2024 e per per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per poterne fruire Parte_1 nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
8.1 Secondo la Suprema Corte, inoltre, le somme attribuite devono essere maggiorate di interessi o rivalutazione monetaria, atteso che “ai docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (cfr. Cass. n. 29961, del
27/10/2023).
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore ricompreso
5 tra € 1100,00 ed € 5200,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e senza applicazione dell'aumento di cui all'art 4 comma 1 bis dello stesso DM in quanto i collegamenti ipertestuali non risultano attivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per l'anno scolastico 2023/2024 Parte_1 per l'importo di euro 500,00, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e Parte_1
2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla
L. 724/94, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il convenuto a mettere a disposizione di e detta carta CP_1 Parte_1 Parte_1 docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari CP_1 delle spese di lite che si liquidano in € 1.029,50 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario,
IVA e CPA.
Livorno, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
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