Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 282
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento è stato emesso nei confronti del ricorrente in qualità di proprietario degli apparecchi, che la comunicazione di avvio del controllo è stata inviata a Nominativo_1, e che il PVC è stato trasmesso al ricorrente all'indirizzo di residenza, risultando quindi valida la notifica. La circostanza di una presunta notifica a un omonimo non è stata ritenuta rilevante dalla Corte.

  • Rigettato
    Erronea attribuzione della proprietà degli apparecchi

    La Corte ha rigettato questo motivo, affermando che i giudizi civili citati riguardano fatti diversi e non hanno incidenza sul presente giudizio tributario. Ha inoltre evidenziato che Nominativo_1, nel corso dell'accesso, ha dichiarato che i totem gli erano stati forniti da Ricorrente_1 giochi, e che non è stata fornita prova contraria o elementi probatori tali da compromettere l'attendibilità di tali dichiarazioni.

  • Rigettato
    Tipologia degli apparecchi e normativa applicabile

    La Corte ha chiarito che la condotta vietata dall'art. 7, comma 3-quater, del DL 158/2012 coincide con quella dell'art. 1, comma 646, lettera b) della legge 190/2014, che si riferisce a qualsiasi apparecchio idoneo a consentire l'esercizio del gioco non collegato alla rete statale. Ha inoltre sottolineato che l'art. 1, comma 923, della legge 208/2015 rafforza il divieto di installazione di apparecchiature telematiche per qualsiasi forma di gioco, anche promozionale, e che il rinvenimento di tali apparecchiature costituisce violazione del divieto che legittima il recupero dell'imposta unica. La Corte ha infine ribadito che l'imposta unica si applica agli apparecchi 'totem' (lettera b) del comma 646), fissando una base imponibile forfettaria.

  • Rigettato
    Assenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa)

    La Corte ha richiamato la prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'assoggettamento a sanzione amministrativa tributaria, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza la necessità di dimostrare dolo o colpa, poiché la norma pone una presunzione di colpa a carico di chi ha commesso l'atto vietato.

  • Rigettato
    Mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, spiegando che ai fini dell'applicazione della sanzione unica per violazioni relative a più periodi d'imposta, è necessario che le violazioni siano di carattere formale o che tendano a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione del tributo. La Corte ha concluso che né i criteri della progressione né quelli inerenti al carattere 'formale' della violazione hanno attinenza con l'evasione dell'imposta in commento, rendendo non applicabile il cumulo giuridico.

  • Rigettato
    Liquidazione delle spese processuali

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando le modifiche all'art. 15 del d.lgs. 546/1992 che limitano la facoltà di compensazione delle spese e confermano che nella liquidazione delle spese in favore dell'ente impositore assistito da propri funzionari si applicano le disposizioni previste per gli avvocati con una riduzione del 20%.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 282
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 282
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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