Sentenza 30 novembre 2023
Sentenza 20 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 8 luglio 2025
Ordinanza collegiale 19 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/04/2026, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03070/2026REG.PROV.COLL.
N. 04449/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4449 del 2024, proposto da
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Società agricola -OMISSIS- s.s., nonché in proprio i signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- quali eredi del defunto signor -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. Gianluca Mignacca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Lucoli, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 17987/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società agricola -OMISSIS- s.s. e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il Cons. OV AS e udito per le parti l’avvocato Gianluca Mignacca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. AGEA propone appello avverso la sentenza AR per il Lazio n. 17987/2023 con la quale è stato accolto l’originario ricorso proposto dalla società agricola -OMISSIS- (in persona della signora -OMISSIS-, nella sua qualità di socio con rappresentanza legale, nonché in proprio dalla signora -OMISSIS- la quale agiva per sé medesima nonché unitamente ai signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- quali eredi del defunto signor -OMISSIS-) volto ad ottenere l’annullamento:
- del provvedimento AGEA - UCC - Prot. Uscita N.0002731 del 16 gennaio 2023 con il quale AGEA ha comunicato la decadenza dei contributi erogati alla società ricorrente in riferimento alla domanda della misura 13 di sviluppo rurale per l’anno 2021 n. 14211213963 ed intimato il pagamento della complessiva somma di € 7.878,78 maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale nel caso di inottemperanza sia alla società che ai soci quali obbligati in solido;
- del provvedimento di iscrizione del debito all’interno del registro debitori sia della società che autonomamente anche nei confronti dei soci;
- di qualunque atto presupposto connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto e non comunicato;
nonché per l’annullamento:
- del provvedimento, ancorché non conosciuto e non comunicato e comunque implicito, con il quale l’AGEA ha rigettato e/o dichiarato non ammissibile la domanda di pagamento dei premi per la domanda unica n.10265775741 per l’anno 2021;
- del provvedimento ancorché non conosciuto e non comunicato con il quale l’AGEA ha rigettato la domanda di PSR Misura 10.1. per l’anno 2021 n. 14241299578;
- di qualunque atto presupposto connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto e non comunicato.
2. Le premesse in fatto possono essere così sintetizzate:
- la società agricola -OMISSIS- è una piccola azienda agricola;
- nel 2021 ha presentato la “Domanda Unica di pagamento per l’anno 2021” ai sensi del Reg. CE1306/2013 e del Reg. CE 1307/2013 con cui chiedeva il riconoscimento dei seguenti aiuti: i) regime di pagamento di base di cui agli artt. 21 e 32 del Reg. (UE) n. 1307/2013; ii) contributo per lo svolgimento pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (cd. greening) di cui agli artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- sempre per l’anno 2021 la società agricola ha presentato altresì Domande di aiuto nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) di cui al Reg. CE1305/2013 – PSR Misura 13 e 10;
- le domande venivano rubricate rispettivamente ai numeri 10265775741, 14211213963 e n. 14241299578;
- quali superfici ammissibili a premio l’azienda ha indicato 395,40 ettari destinati a prati permanenti;
- le superfici si trovano in Abruzzo, nel Comune di Lucoli;
- la detenzione delle superfici aveva come presupposto due contratti di associazione temporanea di imprese, sottoscritti nel marzo 2021; in uno dei contratti era indicata come mandataria l’azienda agricola CA AT dei Fratelli -OMISSIS- (lotti 5 e 6 di cui alla gara per l’affidamento di concessioni demaniali per la stagione pascoliva 2021/2022,indetta dal comune di Lucoli con deliberazione di Giunta del marzo 2021); nell’altro come mandataria era indicata l’Azienda OL di -OMISSIS- NG (lotto 7);
- il Comune di Lucoli ha aggiudicato alle associazioni temporanee i pascoli demaniali;
- in seguito all’aggiudicazione, tra il Comune e le associazioni temporanee sono stati stipulati i contratti di concessione;
- la ricorrente ha utilizzato i pascoli di propria competenza, con animali direttamente detenuti o reperiti presso altre aziende agricole, e ha raggiunto gli obiettivi previsti per il pagamento dei premi in questione;
- la ricorrente ha ricevuto alcuni anticipi sulle domande presentate (in data 6 ottobre 2021 ed in data 23 dicembre 2021 venivano versati due acconti di € 7.878,78 e di € 5.537,48 rispettivamente per la Domanda PSR Misura 13 e per la Domanda Unica. Nulla, invece, veniva liquidato in riferimento alla domanda PSR misura 10);
- prima della scadenza dei contratti di concessione dei pascoli demaniali, il Prefetto dell’Aquila, con nota prot. n. 13373 di data 10 marzo 2022, ha emesso un’interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 91, 92 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 nei confronti della mandataria dell’associazione temporanea, azienda agricola CA AT;
- in data 17 marzo 2022 il Comune di Lucoli con le note prot. n. 1395 e prot. n. 1396 ha comunicato l’intervenuta risoluzione di diritto dei contratti di concessione relativi ai lotti 5 e 6, stipulati con la ATI CA AT per la stagione 2021/2022, e con la nota prot. 1394 ha comunicato la risoluzione di diritto del contratto di concessione relativo al lotto 7, stipulato con la ATI -OMISSIS- per la stagione 2021/2022 (nella quale la società agricola CA AT dei F.lli -OMISSIS- s.s. aveva il ruolo di semplice mandante);
- tali comunicazioni hanno fatto seguito alla determinazione n. 52 del 16 marzo 2022, con cui lo stesso Comune di Lucoli ha preso atto della risoluzione di diritto dei predetti contratti di concessione, ai sensi degli articoli 91, 92 e 94 del decreto legislativo n. 159/2011 e delle disposizioni degli articoli 7 e 8 dei medesimi contratti, a causa dell’interdittiva antimafia sopra richiamata;
- la ATI CA AT ha sottoscritto in data 13 maggio 2022 un atto modificativo della compagine associativa, sostituendo l’Azienda OL CA AT, colpita dal provvedimento interdittivo, con la società agricola Enrosadira di -OMISSIS- e -OMISSIS-;
- analogamente l’ATI -OMISSIS- con atto sottoscritto in data 13 maggio 2022 ha modificato la compagine associativa escludendo l’Azienda OL CA AT (mandante);
- pertanto con riferimento ai lotti 5 e 6 è stato trasmesso al Comune di Lucoli l’atto di sostituzione dell’Azienda OL CA AT, mandataria dell’ATI CA AT, così come con riferimento al lotto 7 è stato comunicato l’atto di esclusione dell’Azienda OL CA AT, mandante dell’ATI -OMISSIS-, con contestuali richieste di applicazione dell’art.8 dei contratti di concessione dei terreni e dell’art. 48 del decreto legislativo n.50/2016 ai fini della revoca della predetta determinazione n. 52 del 2022;
- il Comune di Lucoli con la determinazione n. 97 del 14 maggio 2022 ha preso atto dell’intervenuta sostituzione dell’Azienda OL CA AT nelle due ATI e, per l’effetto, ha revocato la determinazione n. 52 del 2022 dando espressamente atto « della vigenza ed efficacia dei primari contratti periodo 15 maggio 2021-14 maggio 2022 »;
- discostandosi dalla decisione del Comune, l’AGEA, ha emanato il provvedimento prot. prot.n. 0002731 del 16 gennaio 2023 con il quale ha dichiarato la decadenza dei premi ricevuti e liquidati in riferimento alla misura 13 ed intimato alla ricorrente, di restituire, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, la somma complessiva di € 7.878,78; mentre in riferimento alla domanda unica, nonché in riferimento alla domanda di PSR Misura 10.1. proposte per l’anno 2021 l’amministrazione resistente non ha erogato alcun premio così per l’effetto denegandolo.
3. A sostegno dell’impugnativa avverso il provvedimento di AGEA, l’Azienda OL formulava 8 motivi di ricorso così rubricati:
I) Violazione dell’art. 7, dell’art. 3, nonché dell’art. 21- octies della legge n. 241/1990; difetto assoluto di motivazione.
II) Violazione e falsa applicazione degli articoli 84, 91, 92, 94 e 94- bis del decreto legislativo n. 159/2011; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, carenza ed erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà, violazione del principio dell’affidamento, violazione del principio di proporzionalità, violazione dei principi di correttezza e buona fede, sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta, perplessità dell’azione amministrativa e irragionevolezza.
III) Violazione e falsa applicazione degli articoli 84, 91, 92, 94 e 94- bis del decreto legislativo n. 159/2011, nonché degli articoli 4 e 48 del decreto legislativo n. 50/2016; violazione dell’avviso pubblico relativo alla gara indetta dal Comune di Lucoli per la concessione dei pascoli demaniali; violazione del contratto di concessione; eccesso di potere per violazione del principio dell’affidamento, violazione del principio di proporzionalità, violazione dei principi di correttezza e buona fede; eccesso di potere per sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta, perplessità dell’azione amministrativa e irragionevolezza.
IV) Violazione e falsa applicazione degli articoli 84, 91, 92, 94 e 94- bis del decreto legislativo n. 159/2011, nonché degli articoli 4 e 48 del decreto legislativo n. 50/2016; violazione del principio dell’affidamento, violazione del principio di proporzionalità e gradualità, violazione dei principi di correttezza e buona fede, eccesso di potere per sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta, perplessità dell’azione amministrativa e irragionevolezza.
V) Violazione dell’art. 4 del Reg. CE n. 640/2014 per impossibilità di statuire la decadenza e/o mancata ammissione del beneficio per esistenza di una circostanza eccezionale; violazione e falsa applicazione del considerando n. 41 e dell’art. 44 del Reg. CE n. 2419/2001 per impossibilità di statuire la decadenza e/o mancata ammissione del beneficio per esistenza assenza di colpa in capo al beneficiario.
VI) Eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione del principio di ragionevolezza e del principio del buon andamento dell’Amministrazione, sancito dall’art.97 Cost.
VII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del Reg. CE n. 908/2014 in relazione all’art. 2268 cod. civ.; eccesso di potere per sviamento.
VIII) Illegittimità derivata.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva AGEA, chiedendo la reiezione del ricorso.
5. Con la citata sentenza n. 17987/2023 il AR per il Lazio ha accolto il ricorso.
5.1 Il AR ha dichiarato assorbente, accogliendolo, il secondo motivo di ricorso con il quale si eccepiva l’inesistenza, in capo ad AGEA, del potere di disapplicare un atto amministrativo di un’altra amministrazione (nella specie la delibera del Comune di Lucoli n. 97/2022 che ha preso atto dell’intervenuta sostituzione dell’Azienda OL CA AT nelle due ATI e, per l’effetto, ha revocato la determinazione n. 52 del 2022 dando espressamente atto « della vigenza ed efficacia dei primari contratti periodo 15 maggio 2021-14 maggio 2022 »).
5.2 In particolare il AR così si è espresso:
« Pertanto l’AGEA, nell’esercizio delle funzioni di controllo sull’intera procedura ad essa attribuite, laddove ravvisi violazioni, da parte di altra Amministrazione nazionale, di una normativa di settore e, in particolare, della normativa Antimafia, deve attivare i rimedi ordinari previsti dall’ordinamento nei confronti dei provvedimenti illegittimi, ossia adire il Giudice amministrativo, ovvero proporre un ricorso straordinario al Capo dello Stato, e/o stimolare l’esercizio dei poteri di autotutela da parte dell’altra Amministrazione, e disporre nel contempo la sospensione del pagamento. Ciò che invece non può ammettersi - in ossequio al principio di legalità, da cui discendono i principi di nominatività e tipicità dei poteri amministrativi – è l’esercizio, da parte dell’AGEA, di un potere di disapplicazione dei provvedimenti adottati da altre Amministrazioni, che non si rinviene né nell’ordinamento dell’Unione europea, né in quello nazionale ».
6. Avverso la sentenza del AR per il Lazio n. 17987/2023 ha proposto appello AGEA per i motivi che saranno più avanti esaminati.
7. Si sono costituiti in giudizio la società agricola -OMISSIS- s.s., nonché in proprio i signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- quali eredi del defunto signor -OMISSIS- chiedendo il rigetto dell’appello.
8. Con ordinanza n. 5898/2025 la Sezione ha disposto degli incombenti istruttori al fine di acquisire dati utili a comprendere meglio l’origine, la natura e il regime giuridico dei contributi erogati all’azienda.
9. Nell’adempiere alla citata ordinanza istruttoria, AGEA ha prodotto in giudizio anche la determinazione del Comune di Lucoli n. 157 del 11/7/2025 di “Accertamento e risoluzione di diritto ope legis/recesso ai sensi degli artt.91, 92 e 94 del d.lgs. n. 159/2011 dei contratti di concessione demaniali del Comune di Lucoli da destinare a pascolo ovino per la stagione pascoliva2021/2022, lotti 5 e 6” stipulati con le ditte contraenti in data 13/5/2021.
Con ordinanza n. 10122/2025 la Sezione ha assegnato alle pari un termine per presentare memorie utili a chiarire quale effetto abbia, nel presente giudizio, l’emanazione da parte del Comune di Lucoli della citata determinazione n. 157/2025 e, in particolare, se permangono l’interesse a coltivare l’appello e a resistere allo stesso ovvero sede ve considerarsi intervenuta una causa di improcedibilità dell’appello stesso.
10. All’udienza del 9 aprile 2026 l’appello è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Nel rispondere al quesito posto con l’ordinanza n. 10122/2025 AGEA ha affermato che essa può dichiarare che non sussiste più interesse alla coltivazione del proprio appello purché la ricorrente rinunci agli effetti della sentenza AR del Lazio n. 17987/2023, sfavorevole all’Amministrazione, ovvero che, d’ufficio, il Collegio dichiari improcedibile l’appello e estinto l’intero giudizio con cessazione degli effetti della sentenza di primo grado.
Nel rispondere al medesimo quesito la parte appellata, dopo aver premesso che: (i) la determinazione del Comune di Lucoli n. 157 del 11/7/2025 è stata tempestivamente impugnata dalla capofila/mandataria società Enrosadira con ricorso presentato presso il AR Lombardia – Brescia e radicato al n.R.R. 1301/2025, in attesa di fissazione di udienza; (ii) la legittimità del provvedimento di cui oggi si discute non può che essere traguardato alla situazione di fatto in cui essa è stata adottata; (iii) AGEA non ha, per parte sua, avviato un nuovo procedimento volto alla dichiarazione di revoca del contributo né ha adottato un provvedimento in tal senso, ha comunicato il proprio interesse a resistere all’appello ed alla conservazione degli effetti della sentenza AR del Lazio n. 17987/2023.
Alla luce degli elementi richiamati, persiste l’interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito dell’appello.
2. Il primo motivo di appello è rubricato: « Sul potere di disapplicazione di provvedimenti amministrativi resi da enti terzi. Mancanza di rapporto di presupposizione tra risoluzione delle concessioni e provvedimento di recupero dell’indebito ».
Parte appellante critica i tre argomenti con il quale il AR ha motivato la sua decisione.
2.1 Con riferimento al primo argomento (l’insussistenza di un potere di AGEA di disapplicare un atto amministrativo) si sostiene che:
- non di vero e proprio potere di disapplicazione può ragionarsi nella vicenda in esame, visto che AGEA non ha affatto disapplicato la determina n. 97/2022 del Comune di Lucoli ma, con nota prot. n. 60680 del 8/8/2022, ha diversamente dichiarato: « L’Agenzia, pertanto, non terrà conto, ai propri fini, della Determinazione n. 97 del 14 maggio 2022 »;
- non occorreva pertanto rintracciare una norma che, in applicazione del principio di legalità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), attribuisse all’Agenzia il potere di disapplicare i provvedimenti di enti terzi; potere che, anche nei fatti, l’AGEA non ha inteso esercitare;
- AGEA non si è sostituita al Comune nella gestione dei rapporti con i concessionari, ma ha condotto un’istruttoria propria onde verificare la sussistenza ovvero, la permanenza dei presupposti per la legittima elargizione di contributi pubblici ai richiedenti;
- posto che la conduzione di terreni pascolivi, insieme alla assenza di condizioni di ‘immeritevolezza’ dei destinatari del contributo, costituiva presupposto della erogazione delle somme, AGEA ha effettuato una propria autonoma valutazione circa la legittimità della spesa, concludendo il procedimento in senso sfavorevole agli interessi dei ricorrenti;
- non sussiste la contraddittorietà denunciata in sentenza (cfr. par. 5, pag. 11) nell’avere richiamato nel proprio provvedimento la determina n. 52/2022, con la quale il Comune prendeva atto della risoluzione di diritto delle concessioni dei terreni pascolivi, così sostanzialmente recependola, e nell’avere poi, nell’ambito della motivazione del medesimo atto di recupero, “sconfessato” la determina n. 97/2022 di illegittimo contenuto sanante retroattivo: nell’adottare il provvedimento di propria competenza, non era precluso ad AGEA di valutare in istruttoria la diversa valenza e correttezza dei presupposti fattuali e giuridici di esercizio del potere, senza subire alcun condizionamento dall’attività di soggetti terzi ancorché Pubbliche Amministrazioni;
- le competenze dell’AGEA e la loro indipendenza e incondizionabilità rispetto ai provvedimenti emessi dal Comune di Lucoli si ricavano: dall’art. 4 comma 1 lett. a) d.lgs. 74/2018); dall’art. 7, par. 2 e 6, Regolamento UE n. 1306/2013; dall’art. 1A) dell’Allegato I al Reg. UE n. 907/2014;
- rimane in capo all’AGEA un dovere di controllo sull’intera procedura al fine di garantire che gli aiuti/contributi vengano concessi in modo conforme alla normativa, tanto nazionale quanto comunitaria, come si evince anche dall’art. 2 del medesimo Regolamento 907/2014;
- AGEA non è solo deputata ai controlli ma è anche responsabile della legittimità dell’erogazione della spesa nei confronti dell’Unione, discendendo da ciò che, nel compiere l’istruttoria di propria competenza, l’Agenzia potesse ben prescindere, dei provvedimenti che andava frattanto ad adottare il Comune di Lucoli, senza che occorresse esercitare un potere di disapplicazione mai peraltro menzionato dall’Agenzia stessa.
2.2 Con riferimento al secondo argomento usato dal AR (gli artt. 67, comma 1, e 83 del decreto legislativo n. 159/2011 sono espressione di due distinte funzioni) si sostiene che:
- gli artt. 67, comma 1, e 83 del d.lgs. n. 159/2011 non sono affatto espressione di due distinte funzioni: quelle che fanno capo al Comune di Lucoli per la gestione dei rapporti concessori derivati dai contratti stipulati con i due RTI e quelle dell’AGEA cui compete la gestione dei diversi rapporti amministrativi derivati dalle domande di aiuto presentate dall’azienda agricola -OMISSIS-;
- considerato che la CA AT non era stata colpita, per quel almeno risulta dagli atti, da alcuna misura di prevenzione né personale (a carico dei suoi organi di rappresentanza) né patrimoniale, è evidente che l’art. 67 non è espressione di alcuna funzione: né di quelle dell’AGEA né di quelle del Comune di Lucoli;
- l’art. 67 non individua dunque un differente rapporto rispetto all’art. 83 ma serve piuttosto ad individuare l’obiettivo di pubblico interesse delle verifiche preventive imposte alla Pubblica Amministrazione;
- con l’adottato provvedimento di recupero dell’indebito, AGEA non ha inteso incidere o condizionare il rapporto concessorio tra il Comune di Lucoli e i RTI di cui faceva parte la -OMISSIS- s.s. (peraltro esaurito alla data del 14 maggio 2022); ma, in quanto soggetto terzo titolare di pubbliche funzioni, AGEA a inteso non farsi condizionare dall’adozione di un provvedimento illegittimo (“non tenere conto” della determina n. 97/2022) ai fini della corretta applicazione della normativa antimafia e delle regole che, anche in ambito eurounitario, presiedono alla legittima erogazione della spesa pubblica.
2.3 Con riferimento al terzo argomento usato dal AR (configurabilità di una relazione di presupposizione tra i rapporti giuridici derivati dai contratti sottoscritti tra il Comune di Lucoli e le due ATI ed i diversi rapporti giuridici sorti tra AGEA e azienda agricola) si sostiene che:
- il nesso di presupposizione tra atti e provvedimenti giustifica – se diretto e immediato – la propagazione dell’invalidità di un atto presupposto all’atto presupponente. In tale ipotesi la invalidità derivata ha efficacia caducante e non un effetto semplicemente viziante;
- se fosse corretto il ragionamento in punto di presupposizione e, quindi, di diretto condizionamento dell’un provvedimento (ripristino degli effetti della concessione) rispetto al conseguente (recupero dell’indebito), si dovrebbe giungere alla inaccettabile conclusione che, allorché fu adottata la determina n. 97/2022, il provvedimento adottato dalla AGEA non sarebbe divenuto semplicemente illegittimo (con necessità della relativa impugnazione) ma sarebbe stato addirittura da considerare tamquam non esset , cioè automaticamente caducato;
- il nesso di presupposizione tra atti e provvedimenti, di stretta causalità, di consequenzialità diretta e necessaria che il AR individua tra i due atti, nesso per il quale AGEA non avrebbe potuto più adottare il provvedimento di recupero dell’aiuto una volta venuti meno gli effetti della risoluzione della concessione dei terreni ad uso pascolo, imporrebbe di ritenere nullo il provvedimento di AGEA esonerando la parte privata, destinataria dei suoi effetti, anche dall’onere della relativa, tempestiva, impugnazione, potendo la nullità essere opposta anche sottoforma di eccezione (art. 31, comma 4, c.p.a.);
- di contro, ricostruiti in termini di effettiva estraneità i due rapporti intersoggettivi e i due ambiti di competenza dell’Ente locale e dell’Agenzia, la conseguenza non potrà che essere che la determinazione recuperatoria di AGEA non è condizionata dal provvedimento del Comune di Lucoli, essa fondandosi su ulteriori apprezzamenti istruttori (all’interno dei quali si colloca anche la valutazione incidentale operata dalla odierna appellante circa la correttezza del ripristino postumo e retroattivo di un rapporto concessorio ormai scaduto) che segnano una discontinuità tra le diverse determinazioni delle Pubbliche amministrazioni interessate e impongono al loro destinatario di impugnarle autonomamente e per vizi propri;
- deve pertanto escludersi qualsivoglia effetto condizionante tra l’una e l’altra determinazione, oggetto del giudizio essendo stata la legittimità sul piano giuridico del provvedimento prot. 2731 del 16 gennaio 2023 dell’AGEA, per scrutinare la quale il AR avrebbe dovuto sindacare (come in effetti in via incidentale ha fatto) la legittimità anche della determinazione del Comune di Lucoli n. 97 del 14 maggio 2022.
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Sulla assenza di un onere di impugnativa in capo ad AGEA della determina del Comune di Lucoli n. 97 del 14 maggio 2022 ».
Parte appellante sostiene che:
- AGEA non è vincolata o altrimenti condizionata dall'attività compiuta da enti terzi;
- proprio in quanto unica responsabile nei confronti della Commissione Europea, mantiene un margine di discrezionalità che le impone di intervenire tutte le volte in cui ravvisi potenziali anomalie nell'ambito della procedura che le fa capo e ciò al precipuo fine di esercitare la funzione di controllo che le è propria in modo pieno ed effettivo;
- l'irregolarità ravvisata dall'Agenzia è consistita, nella specie, nella discutibile attività di ‘riattivazione’ di titoli concessori risolti anticipatamente di diritto e comunque ormai prossimi alla scadenza naturale;
- AGEA non poteva ritenersi vincolata dalla “revoca” retroattiva della determina n. 52/2022 ad opera della determina successiva n. 97/2022 da parte del Comune di Lucoli, ma, essendosi avveduta delle gravi violazioni commesse dall'Ente locale rispetto alla disciplina generale sul procedimento (in tema di effetti della revoca), alla legislazione antimafia (artt. 83 e ss. d.lgs. 159/2011) e alla normativa europea di settore (Reg. UE 1306/2013 e 907/2014), ben poteva discostarsene e autorizzare il pagamento dell’aiuto solo con riguardo a quei terreni per cui ravvisare l’esistenza di un titolo legittimo di conduzione, senza alcun onere di impugnare atti di enti terzi;
- tanto trova chiara giustificazione nella finalità, attribuita ad AGEA, di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, i quali sarebbero risultati seriamente compromessi laddove l'Agenzia si fosse ritenuta vincolata all'attività di amministrazioni nazionali che nessuna competenza e/o responsabilità hanno nella gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune.
3.1 Per quel che attiene il versante processuale AGEA sostiene che:
- nessuna legittimazione ad impugnare la determina n. 97/2022 possedeva l’AGEA, ove si osservi, sul piano formale, che essa non era stata destinataria dell’atto (prevedendosi al punto 7 del dispositivo della determina soltanto la comunicazione dell’atto ad imprecisati fini) e soprattutto, sul piano sostanziale, che non era destinataria dei suoi effetti;
- l’impugnativa ipotizzata dal AR sarebbe stata altresì inammissibile per difetto di interesse al ricorso, potendo l’Agenzia provvedere autonomamente in quanto Amministrazione deputata alla tutela degli interessi finanziari della Unione europea senza alcun condizionamento derivante dalle illegittime determinazioni assunte dall’Ente locale;
- la evidente illegittimità della determina n. 97/2022 poneva l’atto nella categoria della nullità, più che in quella della mera annullabilità, in quanto il provvedimento era privo dell’oggetto (il rapporto concessorio che si andava a sanare il 14 maggio era stato risolto di diritto già il 10 marzo 2022, per effetto dell’informazione antimafia interdittiva n. 13373 emessa nei confronti dell’azienda agricola CA AT dei F.lli -OMISSIS- s.s., componente dei due RTI di cui faceva parte anche la s.s. -OMISSIS-;
- il provvedimento appariva anche privo di causa, ove si fosse considerato che la determina di ripristino degli effetti delle concessioni recava la data del 14 maggio, stesso giorno della loro scadenza naturale teorica (ove non fosse intervenuta la causa risolutiva di diritto), a fronte di un presupposto asseritamente sanante (l’avvicendamento) che, senza possibilità di smentita, si era verificato soltanto il 13 di maggio, cioè appena il giorno prima e con un ritardo di oltre due mesi dalla informazione interdittiva del 10 marzo 2022;
- il provvedimento del Comune di Lucoli doveva ritenersi emesso in carenza di potere, essendo inibito all’Ente locale eludere, con i propri atti di secondo grado, gli effetti risolutivi già automaticamente realizzatisi sull’atto concessorio in applicazione di norme imperative di ordine pubblico quali gli artt. 83, comma 3-bis, e 92, commi 3 e 4, d.lgs. 159/2011: è evidente, infatti, che la sanatoria escogitata dalle parti private concessionarie (mutare compagine ai RTI, a prescindere dalla concreta applicabilità alla fattispecie dell’art. 48, commi 17 e 18, D.lgs. 50/2016) non poteva comunque costituire presupposto per una utile prosecuzione del rapporto comunque giunto a scadenza, né avere effetto sanante del pregresso bimestre nel quale i due RTI erano rimasti privi della necessaria legittimazione a contrarre con la PA;
- poiché la determina n. 97/2022 non poteva ritenersi semplicemente annullabile ma, per le ragioni esposte, radicalmente nulla ai sensi dell’art. 21-septies legge 241/1990, l’onere della sua impugnazione a carico dell’AGEA non poteva comunque porsi, atteso che, se la domanda volta all'accertamento delle nullità deve proporsi entro il termine di decadenza di centottanta giorni, l’art. 31, comma 4, del d.lgs. 104/2010 consente alla parte resistente di poterla opporre sotto forma di eccezione rimettendo comunque al giudice il potere di rilevarla d'ufficio.
4. I primi due motivi d’appello, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
La vicenda ricalca vicende analoghe, già decise dalla Sezione in base ad argomenti dai quali il Collegio non ha ragione di discostarsi.
In particolare nella sentenza della Sezione n. 2132/2025 è stato sostenuto che:
« Secondo la tesi di AGEA, laddove essa ravvisi «serie violazioni», da parte di un’altra amministrazione, di una normativa di settore e, nel caso di specie, della normativa antimafia, ben può discostarsi dai provvedimenti adottati datale amministrazione, stante la necessità di “tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea, i quali verrebbero seriamente compromessi laddove l’Agenzia fosse vincolata tout court all’attività di Amministrazioni nazionali che nessuna responsabilità hanno nella gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune”.
Sul punto, occorre rilevare che non è rinvenibile alcun fondamento normativo che attribuisca ad AGEA il potere di disapplicare gli atti amministrativi di altre amministrazioni, analogo a quello attribuito al Giudice ordinario dall’art. 5della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.
Tale fondamento normativo di un supposto potere di disapplicazione non si rinviene nemmeno nel diritto unionale.
Il Reg. CE 11 marzo 2014, n. 907/2014, valorizzato da Agea, prevede che l’organismo pagatore “resta in ogni caso responsabile dell’efficace gestione dei fondi interessati; esso rimane l’unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla”.
Tuttavia, una tale previsione non può giustificare, stante anche l’autonomia procedurale degli Stati membri dell’Unione europea, che Agea consideri tamquam non essent i provvedimenti adottati da altre amministrazioni. Ragionando diversamente, verrebbero minate le basilari esigenze di certezza e stabilità dei provvedimenti amministrativi, aggirandosi le regole proprie dell’autotutela amministrativa in base alle quali i provvedimenti amministrativi nemmeno possono essere disapplicati dall’amministrazione che li ha adottati ma possono essere oggetto dei poteri di autotutela ove ne ricorrano i presupposti e a seguito dello svolgimento del procedimento all’uopo previsto.
Deve quindi escludersi che AGEA possa disapplicare i provvedimenti delle altre amministrazioni.
AGEA, nell’esercizio delle funzioni di controllo sull’intera procedura ad essa attribuite, laddove ravvisi possibili illegittimità degli atti delle altre amministrazioni, dovrà attivare i rimedi ordinari previsti dall’ordinamento, ossia stimolare l’esercizio dei poteri di autotutela da parte dell’altra amministrazione, eventualmente impugnare i provvedimenti in via giurisdizionale ove a ciò sia legittimata e segnalare le irregolarità ai competenti organi di controllo. Ciò che invece non può ammettersi - in ossequio al principio di legalità, da cui discendono i principi di nominatività e tipicità dei poteri amministrativi - è l’esercizio, da parte dell’AGEA, di un potere di disapplicazione dei provvedimenti adottati da altre Amministrazioni, di cui non si rinviene un fondamento normativo né nell’ordinamento dell’Unione europea, né in quello nazionale ».
5. Il terzo motivo di appello è rubricato: « Erroneità derivata della statuizione di natura conformativa adottata rispetto ai poteri non ancora esercitati dall’Amministrazione ».
AGEA, in via derivata rispetto alle superiori deduzioni, censura la sentenza n. 17987/23 laddove, al paragrafo 7, ponendosi correttamente il limite dell’impossibilità di pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati di cui all’art. 34, comma 1, c.p.a., ritiene che l’AGEA, nel provvedere sulle ulteriori domande di aiuto n. 10265775741 e n. 14241299578 « avrà cura di tener conto di quanto affermato nella presente sentenza ».
Si sostiene che ove venga acclarata la fallacità del ragionamento che sorregge la decisione assunta dal AR, dovrà conseguirne l’assenza di qualunque effetto conformativo della pronuncia anche rispetto alle domande di aiuto della -OMISSIS- s.s. sulle quali l’AGEA non si è ancora pronunciata.
6. Il motivo deve considerarsi assorbito alla luce del rigetto dei primi due motivi di appello.
7. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna AGEA al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte appellata che liquida in € 3.000/00 (tremila), oltre accessori e spese di legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti indicati dall'art. 52 commi 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e dall’art. 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a identificare la parte appellata e gli altri soggetti privati menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI De FE, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
OV Gallone, Consigliere
OV AS, Consigliere, Estensore
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV AS | GI De FE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.