Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01913/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04750/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4750 del 2025 proposto dal Sig. ES EL, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Marone e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliato ex lege presso gli Uffici in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n.877/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la sentenza n.877/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visto il deposito in data 12 dicembre 2025 da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Speciale ordine di pagamento – SOP – per la causale di cu alla presente controversia;
Vista la dichiarazione depositata da parte ricorrente il 17 aprile 2026 di avvenuto accreditamento in data 19 gennaio 2026 dell’importo per cui è controversia;
Visto l’art. 35, comma 1, lett.c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 22 aprile 2026 la relazione del dott. EL NZ, ed ivi udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FA e IR
1. Con il ricorso in esame l’istante agisce per l’esatta esecuzione del giudicato di cui alla sentenza in epigrafe meglio specificata, recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015.
1.1 La sentenza è passata in giudicato come risulta da attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. ed è stata notificata (cfr. i documenti della parte ricorrente).
1.2 L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo e la parte creditrice ha allora proposto il ricorso per ottemperanza in esame, con cui è stato chiesto a questo giudice di:
a) ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, di conformarsi al giudicato in oggetto e, quindi, ordinare alla medesima Amministrazione di corrispondere a parte ricorrente la somma complessiva di euro 1.000,00;
b) condannare l’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4 lettera e) del c.p.a.;
c) nominare fin d'ora un commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza del Ministero, provveda in via sostitutiva, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;
d) condannare l'intimato al pagamento delle spese del presente giudizio oltre accessori di legge, con distrazione in favore del patrono antistatario.
2. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito per resistere al ricorso.
3. Alla Camera di consiglio del 22 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il Collegio ritiene - ai fini della improcedibilità del ricorso – di prendere atto della dichiarazione depositata da parte ricorrente il 17 aprile 2026 di avvenuto accreditamento in data 19 gennaio 2026 dell’importo per cui è controversia.
5. In considerazione dell’orientamento della Sezione (a partire da 17.3.2026, n.1302) secondo il quale va dichiarata l’inammissibilità del ricorso in ipotesi, come quella in trattazione, ove la procura alle liti sia stata rilasciata in forma generica, sussistono motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL NZ, Presidente, Estensore
Giovanni Zucchini, Consigliere
Luigi Rossetti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL NZ |
IL SEGRETARIO