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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/02/2024, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 25.1.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 831 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Parte_1
dello Stato, con la quale e presso la quale è legalmente domiciliato
-APPELLANTE-
E
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata Controparte_1
telematicamente insieme al ricorso in appello, dagli avvocato Pietro Caponetti e Luca Ca- ponetti con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8610/2022 pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro e pubblicata in data 20.10.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale dell'udienza del 25.1.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, accogliendo il ricorso proposto in primo grado da , ha condannato il Controparte_1 Parte_1 Pt_2
[...
a pagare a quest'ultimo la somma di € 3.906,10 «oltre interessi legali da ogni singola maturazione al saldo», a titolo di adeguamento della mercede spettante al detenuto lavo- ratore, in relazione alle attività lavorative da lui svolte nel lasso temporale da ottobre 2010 a settembre 2017, presso le varie Case Circondariali ove era stato via via ristretto.
Il interpone appello contro questa decisione, alla quale ad- Parte_1 debita di aver erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado.
Chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di «dichiarare prescritte le pretese di controparte riferite alle prestazioni lavorative eseguite negli anni 2010 – 2017».
resiste all'impugnazione, diffusamente argomentando sulla Controparte_1 sua infondatezza, così concludendo per la reiezione dell'appello proposto dall
[...]
della Giustizia. CP_2
Ricostituito il contraddittorio ed acquisito telematicamente il fascicolo di primo grado, all'udienza del 25.1.2024, l'appello era discusso come da verbale e deciso come da di- spositivo.
2. Il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto i periodi di lavoro carcerario più dettagliatamente descritto alle pag. 9 e 10 del relativo ricorso introduttivo, che l'originario ricorrente assumeva essere soltanto quelli che egli era stato in grado di documentare
La sentenza gravata, nel giudicare infondata l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dal , muove dal principio di diritto, per cui in tema di Parte_1
lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, attesa la situazione di metus del prestatore d'opera, fermo restando che la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione (Cass. 24.10.2019 n. 27340; Cass.
11.2.2015 n. 2696; Cass. 15.10.2007 n. 21573).
L'impugnazione non contesta tale principio di diritto, peraltro conforme all'univoco insegnamento del giudice di legittimità (Cass. 24.10.2019 n. 27340; Cass. 11.2.2015 n.
2696; Cass. 15.10.2007 n. 21573).
Il Ministero della Giustizia, infatti, dopo aver osservato che il primo giudice, a fronte di un ricorso introduttivo della lite depositato in primo grado nel gennaio 2022, deve aver necessariamente individuato il dies a quo del termine estintivo nel mese di settembre
2o17 per tutte le pretese creditorie, come se la prestazione lavorativa si fosse protratta ininterrottamente dall'ottobre 2010 al settembre 2017, censura come errato proprio questo accertamento fattuale, assumendo he nella specie avrebbe dovuto al contrario affermarsi l'esistenza di plurimi ed autonomi rapporti di lavoro, la cui cessazione di ciascuno di essi costituirebbe autonomo dies a quo della prescrizione dei relativi diritti, perché l'attività lavorativa ha oggetto diverse prestazioni e si è svolta intrattenuto con diversi Istituti car- cerari dal 2010 al 2017, con il corollario per cui dovrebbero stimarsi prescritte tutte le
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pretese maturate prima del gennaio 2017.
La tesi dell'Amministrazione non considera, in primo luogo, il principio di diritto, pure richiamato dalla decisione impugnata, per cui il rapporto di lavoro si instaura con il CP_3
stero e non con il singolo Istituto di detenzione, con il corollario per cui Parte_1
l'assegnazione del ristretto ad altra casa di reclusione (nella specie da Bari a Volterra) non rappresenta elemento univoco dal quale desumere la cessazione del rapporto di la- voro, configurando unicamente una modifica del luogo ove egli è tenuto a rendere la pre- stazione, al pari di quanto avviene, nell'ordinario rapporto di lavoro privato, per il trasferi- mento del dipendente ad altra unità produttiva.
Allo stesso tempo, l'impugnazione, nel suo postulare l'esistenza di plurimi rapporti lavorativi, non si confronta con l'articolata motivazione della sentenza appellata, che, dopo aver correttamente affermato che «l'esistenza di fatti estintivi del rapporto di lavoro car- cerario, atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale, va infatti provata da chi l'adduce», ha poi osservato che detta prova non era stata offerta dall
[...]
resistente, essendo peraltro irrilevante a tal fine la «discontinuità delle buste CP_4 paga prodotte dal ricorrente, che, anche in quanto in ipotesi riflettenti interruzioni dell'atti- vità lavorativa (peraltro non dimostrate) non necessariamente implicano cessazioni di rap- porto;
tanto più che i ricorrenti stessi allegano di aver limitato la domanda ai periodi che erano in grado di documentare».
L'appello, per contro, si limita ad affermare apoditticamente l'esistenza di plurimi e distinti rapporti lavorativi, così reiterando la tesi già disattesa in primo grado, senza in alcun modo contrastare il sopra riportato accertamento in fatto e senza allegare circo- stanze in fatto, diverse ed ulteriore dalla mera discontinuità dei prospetti paga, astratta- mente apprezzabili sub specie di cessazione del rapporti di lavoro.
La tesi propugnata dal Ministero della Giustizia, infatti, in sintesi può ricondursi all'af- fermazione per cui tra le parti non è intercorso un unico rapporto di lavoro, per quanto caratterizzato da discontinuità nella sua concreta esecuzione, ma al contrario sono stati posti in essere plurimi e distinti rapporti di lavoro a termine.
La fondatezza di tale assunto, però, esige la dimostrazione che effettivamente tale fosse l'assetto dell'impiego lavorativo del detenuto appellato, ma tale dimostrazione non può che ritenersi deficitaria, atteso che il appellante non ha precisato in modo Parte_1 puntuale come siano state attribuite le lavorazioni in questione, non indicando il tenore dei provvedimenti di assegnazione del lavoro né tanto meno deducendo l'avvenuta ces- sazione dello stato detentivo in relazione ai sopra riportati periodi di maggior interruzione dell'attività lavorativa ovvero di esclusione del ristretto dalla stessa ai sensi dell'art. 53
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DPR 30.6.2000 n. 230, così non consentendo quindi alcun apprezzamento in questa sede sul fatto che l'interruzione della prestazione tra l'uno e l'altro periodo sia stata dovuta all'originaria natura a termine degli incarichi o ad effettive cessazioni medio tempore del rapporto o ad eventuali altre ragioni (così anche Cass. 19.1.2024 n. 2092).
L'appello, in definitiva, proprio per la sua riscontrata carenza di allegazione e prova non riesce a contrastare la sentenza appellata nella parte in cui, con corretta applicazione del principio dettato dall'art. 2697 c.c., ha ritenuto che il non Parte_1 avesse assolto all'onere di dimostrare che prestazioni lavorative mensili dedotte in giudi- zio non fossero segmenti di un unico rapporto di lavoro, per come in sostanza dedotto nel ricorso introduttivo, bensì distinti rapporti di lavoro, insorti e cessati ciascuno autonoma- mente.
3. L'appello è dunque respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del
2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.
n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello;
B) condanna il a rifondere ad le spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida, in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, il 25.1.2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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