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Sentenza 30 dicembre 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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- 1. Guida in stato di ebbrezza, avviso difensivo può farsi oralmente? (Cass. 9235/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2026
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito, mentre, sul piano della prova, che l'avviso sia stato dato risulta dal verbale di accertamenti urgenti e quindi da una prova scritta, contenuta in atto di polizia giudiziaria avente valore fidefaciente. Incorre nel vizio di travisamento della prova, denunciabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il giudice di merito che pervenga a una pronuncia assolutoria ritenendo non dimostrata la previa informazione all'indagato della facoltà di farsi assistere da un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 41812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41812 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AR RI AL RA IO IO RA ES BR SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale TRIBUNALE DI COSENZA nel procedimento a carico di: ON ON nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo ON ON nato a [...] il [...] inoltre: TO DR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/02/2025 del TRIBUNALE di Cosenza udita la relazione svolta dal Consigliere IO RA;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale IO COSTANTINI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la nota dell’Avvocato ANGELO PUGLIESE che, nell’interesse della parte civile LE ST, ha chiesto alla Corte di cassazione di affermare la penale responsabilità di ON ON e di condannarlo alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni subito dalla persona offesa e alle spese e competenze del giudizio di legittimità; letta la memoria fatta pervenire dall’Avvocato TITO OLINDO GRECO che, nell’interesse di NE IO, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza impugna la sentenza in data 06/02/2025 del Tribunale di Cosenza, che ha assolto ON ON dal reato di truffa contestato ai sensi dell’art. 640, comma primo, cod. pen.. 1.1. Con un unico motivo d’impugnazione deduce l’omessa ed errata valutazione delle prove raccolte nel corso dell’istruttoria. Va premesso che risulta pacifica la ricostruzione del fatto: la persona offesa DR TO veniva contattato telefonicamente da un soggetto qualificatosi come appartenente al servizio antifrode delle Poste Italiane, prospettandogli un’anomalia sul suo conto corrente. Al fine di risolvere l’inconveniente, gli venivasuggerito di inserire la sua carta bancomat e di digitare un codice. Attraverso questa operazione, subiva il prelievo d’ 1.060,57 euro, che venivano accreditate sulla carta postepay intestata a ON ON. Il tribunale ha ritenuto che tale unico elemento non fosse sufficiente a far ritenere Penale Sent. Sez. 2 Num. 41812 Anno 2025 Presidente: ER OV Relatore: RA IO Data Udienza: 18/11/2025 ON autore della truffa e lo ha assolto. Secondo il pubblico ministero, invece, l’intestazione della Posta Pay all’imputato, l’utilizzo della stessa, l’esame della lista movimenti del conto corrente, il prelievo dell’intero importo con l’inserimento del PIN personale avrebbe dovuto indurre il tribunale a ritenere la responsabilità di ON per la truffa contestata.
2. E’ pervenuta memoria dell’Avvocato Tito Olindo Greco che, nell’interesse di ON ON ha dedotto l’inammissibilità del ricorso, in quanto le censure esposte si risolvono in questioni di merito la cui valutazione è preclusa nel giudizio di legittimità.
3. Sono altresì pervenute le conclusioni dell’Avvocato Angelo Pugliese nell’interesse della parte civile DR TO CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Va preliminarmente osservato che «in tema di impugnazioni, il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029 – 01). Va anche precisato che, avendo la novella citata vietato l’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice monocratico per tutti i reati a citazione diretta, ma nulla avendo previsto in tema di ricorso per cassazione, alcuna limitazione nella proposizione dei motivi di ricorso incontra l’impugnazione dello stesso organo della pubblica accusa. Pertanto, in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate per i reati di cui all’art. 550 commi 1 e 2 cod. proc. pen., il pubblico ministero potrà dedurre tutti i motivi di ricorso elencati nell’art. 606 cod.proc.pen., e cioè sia doglianze in tema di violazione di legge che difetto di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, anche sotto il profilo del travisamento della prova decisiva.
2. Proprio nel paradigma del vizio motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, va ricondotta la censura che viene fondatamente dedotta dal pubblico ministero ricorrente, avendo riguardo al fatto come descritto al paragrafo 1.1. del “ritenuto in fatto”.
2.1. Va premesso che, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 02; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054). Deve ulteriormente precisarsi che tale inconfutabilità non può essere il risultato di una valutazione soggettiva e opinabile del giudice e/o del ricorrente, ma deve emergere dal contrasto con una massima di esperienza, il che accade quando il ragionamento valorizzi una congettura personale e non sia fondato su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse e valevole per nuovi casi, cioè un’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica (in tal senso, cfr. Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 30/04/2021, Romano, Rv. 281385 – 01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813 – 0).
2.2. Così enucleato il vizio di manifesta illogicità, va osservato che in materia di 2 truffa, costituisce massima di esperienza ritenere che colui il quale percepisce il profitto dell’illecito –e dunque riceve l’accredito delle somme fraudolentemente sottratte– sia anche il soggetto che ha posto in essere la condotta decettiva, salvo che emergano elementi concreti idonei a interrompere tale nesso inferenziale o a prospettare l'intervento di soggetti terzi. La riconducibilità del profitto all'autore dell’azione tipica segue infatti un criterio di normalità causale: nel reato di truffa, il vantaggio patrimoniale non costituisce un evento occasionale o estraneo alla condotta, ma ne rappresenta lo sbocco fisiologico. È quindi pienamente razionale desumere la riferibilità soggettiva dell’illecito dalla circostanza che l’imputato sia il destinatario del provento, trattandosi di un fatto che, secondo l’esperienza comune, difficilmente si verifica a beneficio di un soggetto estraneo all’artificio o al raggiro. Tale massima di esperienza, peraltro, non si traduce in un’inversione dell’onere probatorio, ma opera come criterio valutativo del compendio indiziario, suscettibile di essere superato attraverso l’allegazione di circostanze alternative specifiche, concrete e logicamente compatibili con il quadro fattuale. Solo in presenza di elementi di segno contrario, che collocano l’imputato fuori dalla catena causale –quali la prova dell’intervento autonomo di terzi, ovvero la dimostrazione di una intestazione meramente formale o la presenza di una catena causale diversa da quella tipica- può essere neutralizzata, imponendo al giudice una più approfondita verifica.
2.3. Va, dunque, rilevato che il giudice del Tribunale ha accertato che ON ON era l’effettivo titolare della carta Postepay Evolution su cui veniva accreditata la somma costituente l’ingiusto profitto. La certezza della effettiva titolarità era riconosciuta dallo stesso ON ed era altresì dimostrata dalla patente di guida consegnata dall’imputato all’ufficiale postale al momento dell'attivazione e della consegna della carta. Il giudice, quindi, ha riconosciuto con certezza che l’ingiusto profitto è stato accreditato nella carta di cui ON era l’effettivo titolare e, quindi, che questi risultava il formale beneficiario della somma accreditata dalla vittima della truffa. Il giudice ha anche osservato che ON aveva denunciato lo smarrimento di tale carta, ma in data successiva all’accredito dell’ingiusto profitto, così risultando incerta la rilevanza di tale avveniamento ai fini dell'alterazione della catena causale che ha portato ON a essere il beneficiario della somma fraudolentemente sottratta alla vittima del reato. Tanto perché ON non spiega in quale maniera lo smarrimento della carta Postepay Evolution lo collocherebbe al di fuori dalla catena causale, visto che tale evenienza non ha impedito che l’ingiusto profitto venisse comunque accreditato nel conto corrente collegato alla carta a lui intestata e che lo stesso venisse interamente prelevato tramite l’inserimento del PIN personale che -in mancanza di prova contraria- deve ritenersi noto al solo intestatario della carta stessa, ossia ON. Quanto esposto fa emergere che il giudice, pur rilevando che l’ingiusto profitto era stato -di fatto- incassato da ON e che lo stesso non aveva offerto elementi concreti utili a collocarlo di fuori della catena causale del reato, è comunque pervenuto a una sentenza assolutoria, così violando la massima di esperienza sopra enunciata, con il conseguente configurarsi del vizio di manifesta illogicità della motivazione.
3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio per nuovo giudizio davanti allo stesso Tribunale, in diversa persona fisica, che rinnoverà il giudizio tenendo conto della massima di esperienza sopra indicata, verificando l’eventuale presenza di circostanze alternative specifiche, concrete e logicamente compatibili con il quadro fattuale, utili a collocare l’imputato fuori dalla catena causale della condotta truffaldina. 3 Sarà compito del giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza, in diversa persona fisica, cui rimette la liquidazione delle spese della parte civile anche per il presente grado del giudizio. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IO RA OV ER 4
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale IO COSTANTINI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la nota dell’Avvocato ANGELO PUGLIESE che, nell’interesse della parte civile LE ST, ha chiesto alla Corte di cassazione di affermare la penale responsabilità di ON ON e di condannarlo alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni subito dalla persona offesa e alle spese e competenze del giudizio di legittimità; letta la memoria fatta pervenire dall’Avvocato TITO OLINDO GRECO che, nell’interesse di NE IO, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza impugna la sentenza in data 06/02/2025 del Tribunale di Cosenza, che ha assolto ON ON dal reato di truffa contestato ai sensi dell’art. 640, comma primo, cod. pen.. 1.1. Con un unico motivo d’impugnazione deduce l’omessa ed errata valutazione delle prove raccolte nel corso dell’istruttoria. Va premesso che risulta pacifica la ricostruzione del fatto: la persona offesa DR TO veniva contattato telefonicamente da un soggetto qualificatosi come appartenente al servizio antifrode delle Poste Italiane, prospettandogli un’anomalia sul suo conto corrente. Al fine di risolvere l’inconveniente, gli venivasuggerito di inserire la sua carta bancomat e di digitare un codice. Attraverso questa operazione, subiva il prelievo d’ 1.060,57 euro, che venivano accreditate sulla carta postepay intestata a ON ON. Il tribunale ha ritenuto che tale unico elemento non fosse sufficiente a far ritenere Penale Sent. Sez. 2 Num. 41812 Anno 2025 Presidente: ER OV Relatore: RA IO Data Udienza: 18/11/2025 ON autore della truffa e lo ha assolto. Secondo il pubblico ministero, invece, l’intestazione della Posta Pay all’imputato, l’utilizzo della stessa, l’esame della lista movimenti del conto corrente, il prelievo dell’intero importo con l’inserimento del PIN personale avrebbe dovuto indurre il tribunale a ritenere la responsabilità di ON per la truffa contestata.
2. E’ pervenuta memoria dell’Avvocato Tito Olindo Greco che, nell’interesse di ON ON ha dedotto l’inammissibilità del ricorso, in quanto le censure esposte si risolvono in questioni di merito la cui valutazione è preclusa nel giudizio di legittimità.
3. Sono altresì pervenute le conclusioni dell’Avvocato Angelo Pugliese nell’interesse della parte civile DR TO CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Va preliminarmente osservato che «in tema di impugnazioni, il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029 – 01). Va anche precisato che, avendo la novella citata vietato l’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice monocratico per tutti i reati a citazione diretta, ma nulla avendo previsto in tema di ricorso per cassazione, alcuna limitazione nella proposizione dei motivi di ricorso incontra l’impugnazione dello stesso organo della pubblica accusa. Pertanto, in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate per i reati di cui all’art. 550 commi 1 e 2 cod. proc. pen., il pubblico ministero potrà dedurre tutti i motivi di ricorso elencati nell’art. 606 cod.proc.pen., e cioè sia doglianze in tema di violazione di legge che difetto di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, anche sotto il profilo del travisamento della prova decisiva.
2. Proprio nel paradigma del vizio motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, va ricondotta la censura che viene fondatamente dedotta dal pubblico ministero ricorrente, avendo riguardo al fatto come descritto al paragrafo 1.1. del “ritenuto in fatto”.
2.1. Va premesso che, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 02; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054). Deve ulteriormente precisarsi che tale inconfutabilità non può essere il risultato di una valutazione soggettiva e opinabile del giudice e/o del ricorrente, ma deve emergere dal contrasto con una massima di esperienza, il che accade quando il ragionamento valorizzi una congettura personale e non sia fondato su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse e valevole per nuovi casi, cioè un’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica (in tal senso, cfr. Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 30/04/2021, Romano, Rv. 281385 – 01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813 – 0).
2.2. Così enucleato il vizio di manifesta illogicità, va osservato che in materia di 2 truffa, costituisce massima di esperienza ritenere che colui il quale percepisce il profitto dell’illecito –e dunque riceve l’accredito delle somme fraudolentemente sottratte– sia anche il soggetto che ha posto in essere la condotta decettiva, salvo che emergano elementi concreti idonei a interrompere tale nesso inferenziale o a prospettare l'intervento di soggetti terzi. La riconducibilità del profitto all'autore dell’azione tipica segue infatti un criterio di normalità causale: nel reato di truffa, il vantaggio patrimoniale non costituisce un evento occasionale o estraneo alla condotta, ma ne rappresenta lo sbocco fisiologico. È quindi pienamente razionale desumere la riferibilità soggettiva dell’illecito dalla circostanza che l’imputato sia il destinatario del provento, trattandosi di un fatto che, secondo l’esperienza comune, difficilmente si verifica a beneficio di un soggetto estraneo all’artificio o al raggiro. Tale massima di esperienza, peraltro, non si traduce in un’inversione dell’onere probatorio, ma opera come criterio valutativo del compendio indiziario, suscettibile di essere superato attraverso l’allegazione di circostanze alternative specifiche, concrete e logicamente compatibili con il quadro fattuale. Solo in presenza di elementi di segno contrario, che collocano l’imputato fuori dalla catena causale –quali la prova dell’intervento autonomo di terzi, ovvero la dimostrazione di una intestazione meramente formale o la presenza di una catena causale diversa da quella tipica- può essere neutralizzata, imponendo al giudice una più approfondita verifica.
2.3. Va, dunque, rilevato che il giudice del Tribunale ha accertato che ON ON era l’effettivo titolare della carta Postepay Evolution su cui veniva accreditata la somma costituente l’ingiusto profitto. La certezza della effettiva titolarità era riconosciuta dallo stesso ON ed era altresì dimostrata dalla patente di guida consegnata dall’imputato all’ufficiale postale al momento dell'attivazione e della consegna della carta. Il giudice, quindi, ha riconosciuto con certezza che l’ingiusto profitto è stato accreditato nella carta di cui ON era l’effettivo titolare e, quindi, che questi risultava il formale beneficiario della somma accreditata dalla vittima della truffa. Il giudice ha anche osservato che ON aveva denunciato lo smarrimento di tale carta, ma in data successiva all’accredito dell’ingiusto profitto, così risultando incerta la rilevanza di tale avveniamento ai fini dell'alterazione della catena causale che ha portato ON a essere il beneficiario della somma fraudolentemente sottratta alla vittima del reato. Tanto perché ON non spiega in quale maniera lo smarrimento della carta Postepay Evolution lo collocherebbe al di fuori dalla catena causale, visto che tale evenienza non ha impedito che l’ingiusto profitto venisse comunque accreditato nel conto corrente collegato alla carta a lui intestata e che lo stesso venisse interamente prelevato tramite l’inserimento del PIN personale che -in mancanza di prova contraria- deve ritenersi noto al solo intestatario della carta stessa, ossia ON. Quanto esposto fa emergere che il giudice, pur rilevando che l’ingiusto profitto era stato -di fatto- incassato da ON e che lo stesso non aveva offerto elementi concreti utili a collocarlo di fuori della catena causale del reato, è comunque pervenuto a una sentenza assolutoria, così violando la massima di esperienza sopra enunciata, con il conseguente configurarsi del vizio di manifesta illogicità della motivazione.
3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio per nuovo giudizio davanti allo stesso Tribunale, in diversa persona fisica, che rinnoverà il giudizio tenendo conto della massima di esperienza sopra indicata, verificando l’eventuale presenza di circostanze alternative specifiche, concrete e logicamente compatibili con il quadro fattuale, utili a collocare l’imputato fuori dalla catena causale della condotta truffaldina. 3 Sarà compito del giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza, in diversa persona fisica, cui rimette la liquidazione delle spese della parte civile anche per il presente grado del giudizio. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IO RA OV ER 4