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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile -Collegio specializzato persone e famiglie, composta dai seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito PRESIDENTE
Dott.ssa Katia Pinto CONSIGLIERE
Dott. ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 573/2025 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 25 novembre 2025, celebratasi mediante trattazione scritta
TRA rappresentato e difeso dall' Avv. Sandro Coccioli, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Erchie (BR), alla via Cavour n.1;
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta D'Elia, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Torricella (TA), alla via Regina Elena n. 27.
APPELLATA
1
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
Conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata in data 14 maggio 2025, nell'ambito del procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da Parte_1 nei confronti di il Tribunale di Brindisi: 1) dichiarava la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
2) confermava le statuizioni della separazione disposte con decreto di omologazione del 14 dicembre 2020 – con cui si prevedeva a carico del n assegno a titolo Pt_1 di contributo per il mantenimento dei due figli pari a 470,00 euro (500,00 euro per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre e per il caso di mancato svolgimento da parte della i attività lavorativa) da ridursi a 330,00 euro in caso CP_1 di collocamento del n CIGO, oltre al 70% delle spese straordinarie - Pt_1 ad eccezione della regolamentazione della frequentazione paterna dei due figli minorenni, che veniva recepito “in conformità a quanto esposto alle pagine 8,9 e
10 della memoria di costituzione della parte resistente depositata il 2 gennaio
2023”; 3) compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Con ricorso depositato il 10 giugno 2025, il difensore di ha Parte_1 proposto appello, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di ridurre il contributo per il mantenimento dei figli a 450,00 euro mensili durante il periodo lavorativo e a 300,00 euro durante il periodo di Cassa Integrazione;
di prevedere la ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
di prevedere che la frequentazione paterna da parte dei figli, limitatamente ai pernotti mensili, fosse rimessa alla volontà dei ragazzi in base alle loro esigenze;
di condannare la controparte al pagamento delle spese processuali.
A sostegno del gravame, ha dedotto che il Tribunale non avrebbe considerato che, mentre la situazione reddituale del era peggiorata rispetto Pt_1 all'epoca della separazione, al pari di tutti i dipendenti ILVA di Taranto, per via della sottoposizione alla Cassa Integrazione NA (ipotesi non
2 contemplata nell'accordo di separazione, in cui si prevedeva solo la possibilità della sottoposizione a Cassa Integrazione Guadagni ordinaria), la situazione economica della era migliorata, avendo ella iniziato a svolgere CP_1 attività di lavoro dipendente come insegnante in forza di contratti a tempo determinato rinnovabili di anno in anno, beneficiando dell'indennità di disoccupazione durante il periodo estivo. Con riguardo alla statuizione relativa ai pernotti mensili dei figli, ha evidenziato che tale previsione non potesse considerarsi come impositiva di un obbligo, dovendosi assecondare la volontà dei ragazzi e le loro mutate esigenze di vita.
Con decreto dell'11 giugno 2025, il Presidente ha fissato, per la comparizione delle parti, l'udienza del 25 novembre 2025, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il 30 giugno 2025, il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18 ottobre 2025, si è costituita in giudizio e, dato atto che le parti erano Controparte_1 addivenute ad un accordo in ordine alle condizioni del divorzio, ha chiesto disporsi in conformità, con compensazione delle spese.
Con nota congiunta depositata il 5 novembre 2025, i procuratori di
[...]
e hanno chiesto di riformare la sentenza Pt_1 Controparte_1 impugnata in conformità all'accordo sottoscritto dalle parti l'8 ottobre 2025, depositato agli atti, e, all'esito dello spirare del termine assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa per la decisione.
Motivi della decisione
L'appello proposto può trovare accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Dalla documentazione depositata dai difensori risulta che, nelle more del procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla parziale modifica delle condizioni del divorzio (consacrato nella scrittura privata allegata in atti e sottoscritta da entrambe le parti e dai rispettivi difensori) in cui, con riguardo al
3 contributo a carico di per il mantenimento dei due figli e Parte_1 all'esercizio del diritto di visita, si prevede quanto segue:
“3) È posto a carico del sig. in favore della sig.ra Parte_1 [...] un assegno mensile di euro 550,00 (cinquecento/50) a titolo di concorso CP_1 al mantenimento dei minori e mediante bonifico sul conto Per_1 Persona_2 corrente intestato alla sig.ra entro il tredicesimo giorno di ogni Controparte_1 mese e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. Si precisa che la predetta somma verrà versata anche nei mesi in cui la sig.ra sia sprovvista di reddito proprio;
CP_1
4) nella circostanza in cui il sig. sia collocato obbligatoriamente in Pt_1
GICO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) per l'intero mese, l'assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento dei minori sarà ridotto e ammonterà
a euro 345,00 (trecentoquarantacinque/00) da corrispondere entro il tredicesimo giorno di ogni mese con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. Nella circostanza in cui il sig. sia collocato obbligatoriamente in CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Pt_1
Ordinaria) per 15 giorni mensili l'assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento dei minori sarà ridotto e ammonterà a euro 450,00
(quattrocentocinquanta/00) da corrispondere entro il tredicesimo giorno di ogni mese con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. Le parti precisano che il sig. dovrà Pt_1 mostrare la relativa busta paga;
5) L'Assegno Unico per i figli e verrà percepito Per_1 Persona_2 esclusivamente dalla sig.ra con rinuncia alla sua quota da parte Controparte_1 del sig. Parte_1
6) i sig.ri e concordano nel modificare la ripartizione delle Pt_1 CP_1 spese straordinarie nella misura del 50% cadauno;
7) in ordine alla frequentazione del sig. con i figli, la stessa Parte_1 rimane regolata come da sentenza del Tribunale di Brindisi, oggetto di gravame, salvo che per i pernotti dei minori con il padre gli stessi verranno regolati tenuto conto delle esigenze della prole e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
8) le parti si danno reciproco atto che non ci sono, allo stato, pendenze economiche pregresse;
4 9) la sig.ra provvederà alla costituzione nel giudizio di appello avente CP_1
RG 573/2025 allegando il presente atto di accordo;
10) le parti concordano nella compensazione delle spese del giudizio di appello, con rinuncia dei propri difensori al vincolo della solidarietà professionale”.
Le parti, quindi, nelle note scritte, si sono riportate al contenuto degli accordi intervenuti, chiedendo una decisione dell'appello in conformità.
Con riferimento alle statuizioni di ordine economico, la sentenza impugnata può senz'altro essere riformata nei termini richiesti dalle parti, risultando l'importo del contributo concordato congruo e adeguato in relazione alle esigenze delle minori e alla situazione reddituale del padre.
Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita del padre previste nell'accordo, vanno, invece, svolte alcune osservazioni.
La Corte di legittimità ha più volte affermato che, nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (cfr., da ultimo, Cass.
Sent. N. 9764 del 2019).
Al diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore deve, specularmente, riconoscersi anche il diritto di ciascun genitore al mantenimento di rapporti effettivi con i figli affinché il principio di bigenitorialità trovi concreta ed effettiva attuazione nell'interesse ultimo del figlio stesso ad una crescita serena ed equilibrata, ed affinché il genitore sia posto nelle condizioni di esercitare la responsabilità genitoriale che gli compete e di adempiere al proprio dovere di mantenimento e cura della prole.
Orbene, reputa la Corte che la rimessione della regolamentazione dei pernotti dei due figli (di quattordici e dieci anni) ad una generica volontà delle parti che tenga conto “delle esigenze della prole e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori” rischierebbe di condurre ad un progressivo allentamento dei rapporti padre -figli, frustrando di fatto il principio di bigenitorialità e traducendosi, anche in una prospettiva futura (che è probabilmente difficile per i due ragazzi cogliere al momento attuale) in un potenziale pregiudizio per gli stessi derivante dalla perdita di un rapporto equilibrato e continuativo con il padre.
5 Si reputa, pertanto, opportuno prevedere, comunque, una regolamentazione minima di tali pernotti, che sia idonea a garantire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con il padre.
In tal senso si provvede, prevedendosi che, salvo diverso accordo tra le parti, la frequentazione del padre con i figli, ivi compresi i pernotti, avvenga in conformità
a quanto esposto alle pagine 8, 9 e 10 della memoria di costituzione e risposta della parte resistente depositata il 2 gennaio 2023.
Le spese vanno integralmente compensate, alla luce dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, dispone che:
1) sia posto a carico di in favore di a Parte_1 Controparte_1 titolo di concorso al mantenimento dei minori e , un assegno Per_1 Persona_2 pari a 550,00 euro, da versarsi mediante bonifico sul conto corrente intestato alla entro il tredicesimo giorno di ogni mese e con successivo CP_1 adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; la predetta somma rimarrà invariata anche nei mesi in cui la ia sprovvista di reddito proprio;
CP_1
1) nella circostanza in cui venga collocato obbligatoriamente in Parte_1
CIGO per l'intero mese, l'assegno posto a suo carico a titolo di contributo per il mantenimento dei due minori ammonterà ad euro 345,00 da corrispondere entro il tredicesimo giorno di ogni mese con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; nella circostanza in cui venga collocato obbligatoriamente in CIGO per 15 giorni Parte_1 mensili, il suddetto assegno ammonterà a 450,00, da corrispondere entro il tredicesimo giorno di ogni mese con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; in tali casi Pt_1 dovrà esibire la relativa busta paga;
2) le spese straordinarie per i minori saranno ripartite al 50% tra le parti;
3) l'A.U.U. per i figli verrà percepito esclusivamente da CP_1
4) la frequentazione del padre con i figli, ivi compresi i pernotti, avverrà in conformità a quanto esposto alle pagine 8, 9 e 10 della memoria di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado dalla parte resistente il 2 gennaio
2023, salvo diverso accordo tra le parti.
6 Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lecce il 19 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Antonio Francesco Esposito
7