TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, nella persona del dott. Antonio Converti - gop, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 701/2022, promossa da:
nata ad [...] il [...], ivi residente, in Via Svezia n. 1, C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dallo Studio Associato D'Alesio - Lupi (P. Iva C.F._1
) e per esso dall'Avv. Edoardo Lupi (C.F. , elettivamente P.IVA_1 C.F._2 domiciliata ai fini del presente procedimento in Teramo, Viale Mazzini n. 2, presso lo studio del predetto procuratore, in virtù di procura estesa a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
l' , CF Controparte_1 PartitaIVA_2
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana P.IVA_3
Mariotti e dall'avv. Armando Gambino, procuratori per procura generale alle liti a rogito
Notaio di Roma, Rep. Rep. 80974/21569 del 21.07.15, registrata Persona_1 all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 23.07.15, al n. 19851 serie 1T, elettivamente domiciliato presso la sede dell' , in Teramo, C.so S. Giorgio nn.14/16, CP_1 presso l'Ufficio legale della Sede provinciale dell' . CP_1
CONVENUTO
Oggetto: riconoscimento del requisito dell'invalidità civile ai sensi dell'art. 1, comma 8 del Decreto
Legislativo n. 503 del 30/12/1992.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e comparse conclusionali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/04/2022, evocava innanzi a questo Parte_1
Tribunale l' chiedendo il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi dell'art. 1, comma 8 CP_2 del Decreto Legislativo n. 503 del 30/12/1992 ss.mm.ii., che le era stato negato in sede amministrativa.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dal ricorso, assumendone l'infondatezza in CP_2 fatto e in diritto.
La causa, istruita documentalmente e mediante c.t.u. medica, è pervenuta per la discussione con termine per note all'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
*********
Così fissato il thema decidendum, il ricorso è fondato.
Come è noto, con riferimento alle domande presentate nel periodo 2019 – 2024, possono ottenere il trattamento di vecchiaia a 61 anni se uomini e a 56 anni se donne i lavoratori che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) non meno dell'80% di invalidità; b) possesso di almeno 20 anni di contributi (cfr. art. 1, comma 8 del Dlgs 503/1992), con finestra mobile di
12 mesi per l'ottenimento del primo rateo pensionistico (“…. In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art.
12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti…." - Cassazione civile, sez. lav., 13/11/2018, n. 29191).
Parte ricorrente ha fornito la prova della sussistenza del requisito socio-economico, atteso il deposito in atti dell'estratto rilasciato dall'Ente Previdenziale (cfr. file denominato
“documentazione Ruggieri” pag. 15-17 - all. ricorso introduttivo), da cui risulta il possesso di 28 anni di contribuzione a fronte dei 20 richiesti dalla legge.
Per quanto riguarda, invece, l'accertamento del requisito sanitario, il perito, dott.
[...]
ha così concluso: Per_2
“A carico della perizianda sussistono i requisiti ex lege per la pensione di vecchiaia Persona_3 anticipata.
La ricorrente risulta invalido nella misura dell'80%, avendo come parametro l'invalidità ai sensi della legge
222/1984 (cd. invalidita specifica).
La decorrenza di tale stato può essere indicata dal 1 giugno 2021”.
Tali conclusioni, fondate su solide argomentazioni tecnico-scientifiche, appaiono pienamente condivisibili, essendo prive di vizi logici. D'altra parte, non risultano depositate osservazioni da parte dell'ente convenuto.
Sussistendo, in definitiva, entrambi i requisiti richiesti dalla legge, va accertato il diritto della ricorrente al conseguimento della pensione di vecchia anticipata a far data dall'1/06/2021, previa applicazione della “finestra mobile” prevista dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 2010, con conseguente condanna dell' CP_2 all'erogazione di detta pensione, oltre interessi legali a far data dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura si cui al dispositivo. Con lo stesso criterio vanno liquidate le spese della c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando:
1. Accerta il diritto di al conseguimento della pensione di vecchia anticipata a Parte_1 far data dall'1/06/2021, previa applicazione della “finestra mobile” prevista dall'art. 12 del D.L.
n. 78 del 2010, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 2010, e, per l'effetto,
2. Condanna l' all'erogazione della pensione di cui al punto che precede, oltre interessi CP_2 legali a far data dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro CP_2
3.500,00 oltre rimborso del contributo unificato, spese forfettarie (15%), Iva e c.a.p. come per legge;
4) Pone le spese della c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_2
Teramo, all'udienza del 15 Gennaio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
Firma digitale