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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 05/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2487/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2487/2023 promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Parte_1
giusta procura in atti, dagli avv.ti IANNOTTA ANTONIO, ONGARO
NICOLETTA, PRIVATO SILVIA, TRENTO FEDERICO e LA GUARDIA PAOLA, quest'ultima domiciliatario;
- appellante - contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti BLASI BENEDETTO e
ALTIERI GIORGIO, domiciliatari;
- convenuto -
e
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_2
RAPP. P.T. SEDE DI BOLZANO, contumace;
- convenuto -
pagina 1 di 6 In punto: appello avverso la sentenza n. 53/2023 del Giudice di Pace di Bolzano del 16.11.2022, depositata in pari data.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12/12/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte appellante:
“Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 53/2023, depositata in data 16 febbraio 2023
e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società avverso la Controparte_1
cartella di pagamento n. 021 2020 00084923 75 000 emessa dall
[...]
, e per l'effetto, confermare la suddetta cartella di Controparte_3
pagamento.
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi”; per la parte Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa salvo ulteriori:
➢ in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'atto di citazione in appello formalizzato dal;
Parte_1
➢ in via principale: respingere integralmente l'atto di citazione in appello formalizzato dal e per l'effetto confermare la sentenza n. Parte_1
53/2023 emessa dal Giudice di Pace di Bolzano, in persona del Giudice
Dott.ssa Giatti, in RGN 594/2022, pubblicata in data 16 febbraio 2023;
➢ In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
pagina 2 di 6 Preliminarmente, parte appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione non è fondata, posto che dal testo dell'atto di appello sono comunque evincibili i requisiti dell'appello richiesti a pena di inammissibilità, come del resto implicitamente riconosciuto da controparte, che nella propria comparsa di costituzione prendeva puntualmente posizione sulle deduzioni avversarie (cfr. pag. 5 e segg.).
II.
Con il primo motivo di appello si lamenta “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, contraddittorietà, illogicità
e perplessità della motivazione”, perché il Giudice di pace avrebbe sostanzialmente ritenuto “… che la responsabilità solidale della società di autonoleggio proprietaria del veicolo per le violazioni al Codice della strada in forza del disposto di cui all'art. 196 sussisterebbe soltanto in caso di “omessa comunicazione” dei dati del locatario …”.
Con il secondo motivo di appello si lamenta “Error in iudicando. Violazione
e falsa applicazione dell'art.196 C.d.s. così come modificato dal decreto legge
10.9.2021 n.121, convertito in L. n. 156/2021. Violazione del principio tempus regit actum”, perché il Giudice di pace avrebbe applicato una disposizione “… applicabile solo per il futuro (art. 11 prel.), come peraltro chiarito da Cass., sez.
III, n. 32920/2022, n. 510/2023 e n. 1383/2023 cit. …”.
Con il terzo motivo di appello si lamenta l'inammissibilità dell'azione, per mancata tempestiva impugnazione dei verbali sottesi alla cartella opposta – che avrebbero pertanto acquisito efficacia di titolo esecutivo e non sarebbero più contestabili né in via amministrativa, né in via giurisdizionale – eccezione sulla quale il Giudice di pace non si sarebbe espresso.
III. pagina 3 di 6 Tutti i motivi di appello sono infondati.
Preliminarmente infondato il terzo, posta la corretta qualificazione dell'impugnazione da parte del primo Giudice alla stregua dell'art. 615 c.p.c., che rende il rapporto sotteso dalla pretesa di pagamento ancora pendente sino a definizione giudiziale, non ancora avvenuta.
Nessuna tardività può pertanto delinearsi.
Riuniti il primo e il terzo motivo, va osservato come la soluzione vada trovata nella attuale pendenza della pretesa creditoria dell'appellante nei confronti dell'appellata e nella conseguente applicabilità a detto rapporto della novella normativa.
Trova pertanto applicazione l'art. 196, comma 1 c.d.s. come novellato e per l'effetto, posto che non è contestata in capo all'appellata la qualifica di noleggiatore non autore della violazione, in applicazione della disposizione de qua secondo cui <<… Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione …>> la pretesa di pagamento nei confronti dell'appellata è infondata.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché l'appellante va condannato a rifondere all'appellata le spese del presente giudizio, liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55, come aggiornato con d.m.
147/2022.
Le spese processuali vengono liquidate come segue: Euro 425,00 per la fase di studio, Euro 425 per la fase introduttiva, Euro 851,00 per la fase istruttoria e Euro 851,00 per la fase decisoria e quindi complessivamente Euro
2.552,00 per compenso totale nonché Euro 0,00 per spese vive, oltre al 15% sul pagina 4 di 6 compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55),
CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
In considerazione del rigetto della domanda sussistono i presupposti per il versamento da parte di parte appellante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13
d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
rigetta
l'appello e per l'effetto
conferma
l'impugnata sentenza;
condanna
il al rimborso delle spese di lite, che liquida per spese Parte_1
vive in € 0,00 e per onorari in € 2.552,00, oltre 15% per spese generali, IVA e
CAP come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte di parte appellante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 (inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bolzano, lì 04/03/2025.
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2487/2023 promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Parte_1
giusta procura in atti, dagli avv.ti IANNOTTA ANTONIO, ONGARO
NICOLETTA, PRIVATO SILVIA, TRENTO FEDERICO e LA GUARDIA PAOLA, quest'ultima domiciliatario;
- appellante - contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti BLASI BENEDETTO e
ALTIERI GIORGIO, domiciliatari;
- convenuto -
e
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_2
RAPP. P.T. SEDE DI BOLZANO, contumace;
- convenuto -
pagina 1 di 6 In punto: appello avverso la sentenza n. 53/2023 del Giudice di Pace di Bolzano del 16.11.2022, depositata in pari data.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12/12/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte appellante:
“Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 53/2023, depositata in data 16 febbraio 2023
e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società avverso la Controparte_1
cartella di pagamento n. 021 2020 00084923 75 000 emessa dall
[...]
, e per l'effetto, confermare la suddetta cartella di Controparte_3
pagamento.
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi”; per la parte Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa salvo ulteriori:
➢ in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'atto di citazione in appello formalizzato dal;
Parte_1
➢ in via principale: respingere integralmente l'atto di citazione in appello formalizzato dal e per l'effetto confermare la sentenza n. Parte_1
53/2023 emessa dal Giudice di Pace di Bolzano, in persona del Giudice
Dott.ssa Giatti, in RGN 594/2022, pubblicata in data 16 febbraio 2023;
➢ In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
pagina 2 di 6 Preliminarmente, parte appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione non è fondata, posto che dal testo dell'atto di appello sono comunque evincibili i requisiti dell'appello richiesti a pena di inammissibilità, come del resto implicitamente riconosciuto da controparte, che nella propria comparsa di costituzione prendeva puntualmente posizione sulle deduzioni avversarie (cfr. pag. 5 e segg.).
II.
Con il primo motivo di appello si lamenta “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, contraddittorietà, illogicità
e perplessità della motivazione”, perché il Giudice di pace avrebbe sostanzialmente ritenuto “… che la responsabilità solidale della società di autonoleggio proprietaria del veicolo per le violazioni al Codice della strada in forza del disposto di cui all'art. 196 sussisterebbe soltanto in caso di “omessa comunicazione” dei dati del locatario …”.
Con il secondo motivo di appello si lamenta “Error in iudicando. Violazione
e falsa applicazione dell'art.196 C.d.s. così come modificato dal decreto legge
10.9.2021 n.121, convertito in L. n. 156/2021. Violazione del principio tempus regit actum”, perché il Giudice di pace avrebbe applicato una disposizione “… applicabile solo per il futuro (art. 11 prel.), come peraltro chiarito da Cass., sez.
III, n. 32920/2022, n. 510/2023 e n. 1383/2023 cit. …”.
Con il terzo motivo di appello si lamenta l'inammissibilità dell'azione, per mancata tempestiva impugnazione dei verbali sottesi alla cartella opposta – che avrebbero pertanto acquisito efficacia di titolo esecutivo e non sarebbero più contestabili né in via amministrativa, né in via giurisdizionale – eccezione sulla quale il Giudice di pace non si sarebbe espresso.
III. pagina 3 di 6 Tutti i motivi di appello sono infondati.
Preliminarmente infondato il terzo, posta la corretta qualificazione dell'impugnazione da parte del primo Giudice alla stregua dell'art. 615 c.p.c., che rende il rapporto sotteso dalla pretesa di pagamento ancora pendente sino a definizione giudiziale, non ancora avvenuta.
Nessuna tardività può pertanto delinearsi.
Riuniti il primo e il terzo motivo, va osservato come la soluzione vada trovata nella attuale pendenza della pretesa creditoria dell'appellante nei confronti dell'appellata e nella conseguente applicabilità a detto rapporto della novella normativa.
Trova pertanto applicazione l'art. 196, comma 1 c.d.s. come novellato e per l'effetto, posto che non è contestata in capo all'appellata la qualifica di noleggiatore non autore della violazione, in applicazione della disposizione de qua secondo cui <<… Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione …>> la pretesa di pagamento nei confronti dell'appellata è infondata.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché l'appellante va condannato a rifondere all'appellata le spese del presente giudizio, liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55, come aggiornato con d.m.
147/2022.
Le spese processuali vengono liquidate come segue: Euro 425,00 per la fase di studio, Euro 425 per la fase introduttiva, Euro 851,00 per la fase istruttoria e Euro 851,00 per la fase decisoria e quindi complessivamente Euro
2.552,00 per compenso totale nonché Euro 0,00 per spese vive, oltre al 15% sul pagina 4 di 6 compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55),
CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
In considerazione del rigetto della domanda sussistono i presupposti per il versamento da parte di parte appellante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13
d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
rigetta
l'appello e per l'effetto
conferma
l'impugnata sentenza;
condanna
il al rimborso delle spese di lite, che liquida per spese Parte_1
vive in € 0,00 e per onorari in € 2.552,00, oltre 15% per spese generali, IVA e
CAP come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte di parte appellante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 (inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bolzano, lì 04/03/2025.
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
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