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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 02/11/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 181/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 181/2024 promossa da:
(P.Iva: ) con l'avv. Parte_1 P.IVA_1 CARBONARI CLAUDIO e con domicilio eletto in Macerata presso lo studio del difensore ATTORE/DEBITORE OPPONENTE contro
(P.Iva ) con l'avv. VERNI' GIOVANNI e con domicilio Controparte_1 P.IVA_2 eletto presso lo studio del difensore in Fermo CONVENUTO/CREDITORE OPPONENTE
OGGETTO: Opposizione a decreto-ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione del 12.02.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la si opponeva all'ingiunzione di pagamento Parte_1 n. 607/2023 (RG 1753/2023) del 19.12.2023 reso nei confronti di essa società e dei soci signori e , dal Tribunale di Ascoli Piceno, dal Tribunale di Ascoli Parte_1 Parte_2 Piceno per la complessiva somma di € 13.166,50 oltre interessi e spese a favore della Controparte_1 per il pagamento di fatture relative alla fornitura di energia elettrica ed in particolare richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: per le ragioni di fatto e diritto esplicitate in narrativa, Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, dichiarare e disporre la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni in fatto ed in diritto espresse in narrativa, Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e accertare e dichiarare la nullità del contratto stipulato tra la e la in relazione alle singole Parte_1 Controparte_1 prestazioni di cui alle fatture opposte;
IN VIA SUBORDINATA Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accogli-mento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegit-timo e accertare e dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra la
[...]
e la per eccessiva onerosità sopravvenuta in rela- Parte_1 Controparte_1 zione alle singole prestazioni di cui alle fatture opposte;
IN OGNI CASO Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e ri-gettare la domanda della per mancato Controparte_1
pagina 1 di 4 raggiungimento della prova;
IN OGNI CASO Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, accertare il credito di euro 750,00 vantato dalla
[...]
nei confronti della e condannare quest'ultima alla Parte_1 Controparte_1 restituzione della somma a favore della o, nella denegata ipotesi in cui la pretesa vantata dalla Pt_1 sia ritenuta fondata, procedere alla compensazione tra i due rapporti giuridici. Con Controparte_1 riserva di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate ed ulteriormente dedurre e produrre domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, se l'esigenza dovesse sorgere dalle difese del convenuto, chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli artt. 106 e 269.3 c.p.c., integrare, modificare, ampliare e formulare domande istruttorie, indicare i nuovi mezzi di prova e nuovi capitoli di prova e produzioni documentali, nei termini di cui all'art. 171 ter cpc. di cui si fa fin d'ora istanza, anche alla luce delle argomentazioni avversarie, in via istruttoria si producono i seguenti documenti:
1. Decreto ingiuntivo notificato a 02. deposito cauzionale;
03. Contratto Parte_3 affitto ramo d'azienda. “
Con comparsa telematica del 10.5.2024 si costituiva la la quale richiedeva il rigetto Controparte_1 della opposizione e la conferma del decreto-ingiuntivo opposto
Alla prima udienza di comparizione parti del 23.09.2025 il Giudice, verificata la regolare costituzione in giudizio delle parti ed il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. nn.1,2 e 3, il Giudice “Visti gli atti, opposizione a decreto-ingiuntivo del debitore, comparsa di costituzione dell'opposto e le memorie ex art. 171 ter c.p.c. rispettive, Visto l'art. 649 c.p.c. ,Rigetta la istanza della parte debitrice di sospensione della provvisoria esecuzione già concessa al decreto –ingiuntivo opposto nella insussistenza di gravi motivi tenuto conto che la procedura esecutiva presso terzi, già tentata dal creditore, è in fase di accertamento dell'obbligo del terzo giusta ordinanza del GE allegata in atti dal creditore opposto, per cui alcuna somma ad oggi può essere assegnata in base al titolo esecutivo de quo, ritenuta la causa matura per la decisione, anche tenuto conto che le parti non abbiano articolato istanze istruttorie, concede i termini per il deposito delle memorie n.1 (gg 60 per precisazione delle conclusioni), n. 2 (gg.30 per memoria conclusionale) e n.3 (gg.15 per memoria di replica) a ritroso per l'udienza del 17.2.2025.”
Le parti depositavano le memorie ex art. 189 c.p.c. .
Ritiene il Giudice che l'opposizione debba essere rigettata perché a fronte della documentazione contrattuale allegata al fascicolo dalla parte creditrice, l'opponente non ha dimostrato la fondatezza della propria eccezione: punto nevralgico del presente giudizio è infatti che le fatture insolute, relative ai consumi per i mesi maggio ad ottobre 2022 non siano state tempestivamente contestate dalla società debitrice, che neppure riscontrava le diffide di pagamento della del mese di aprile 2023 e Parte_4 di agosto 2023, né la missiva del legale della società elettrica, ove solo con l'atto di opposizione a decreto-ingiuntivo contestava l'eccessività dei consumi e dunque per la prima volta gli importi richiesti a titolo di pagamento per la fornitura, ricevuta, di energia elettrice e dunque l'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto sottoscritto, pure senza dimostrare l'erroneità dei consumi così come richiamati nelle relative fatture.
Non è infatti in contestazione fra le parti né la sottoscrizione del contratto né la fornitura di energia elettrica, né la corretta ricezione delle fatture, né peraltro i consumi rilevati ed addebitati in ognuna delle fatture oggetto di provvedimento monitorio.
Sostiene l'opponente che la società creditrice abbia “….applicato i prezzi aumentati nonostante l'omessa comunicazione prevista ex art. 3 delle CGF” e tanto rappresenti “ una massiccia violazione contrattuale, oltre che dell'obbligo di buona fede nei rapporti commerciali che sempre grava sui contraenti “ .
pagina 2 di 4 In particolare assume il debitore “ ….Il prezzo è uno degli elementi essenziali costituitivi il contratto di fornitura energetica e non può esserne taciuta la variazione. Questa difesa avanza quindi la richiesta di dichiarazione di nullità per le fatture relative alle forniture non saldate poiché conflittuali con le disposizioni pattuite e poiché fondate su un contratto privo di uno degli elementi costitutivi. La CP_1 non solo non forniva la dovuta comunicazione circa la variazione dei prezzi ma non ha mai fornito informazioni sull'indicizzazione energetica a cui le proprie tariffe sono agganciate. Il contratto stipulato non specifica nulla circa l'indicizzazione energetica, né sull'obbligo di mix energetici o di fornitura esclusivamente “green” non fornendo le adeguate informazioni e, quindi, su come la CP_1 calcoli il prezzo dell'unità energetica che fornisce. L'indicizzazione dei prezzi deve essere sempre esplicitata così da fornire al cliente tutte le informazioni necessarie, così come le fonti da cui tale energia è prodotta. L'assenza di tale importante informazione lede i diritti della sottraendo un Pt_1 importante scala di valore con cui valutare l'operato (arbitrale) della ” . CP_1
Ritiene il Giudice che le argomentazioni della parte opponente in punto di diritto siano perfettamente condivisibili in quanto pienamente legittime, ma di fatto non rilevano nel caso de quo in cui, specificamente, la non ha mai contestato le fatture, né le prime nei mesi primaverili ed Pt_1 estivi, né le successive dei mesi autunnali, né ha richiesto il controllo dei consumi riscontrati nella fornitura o, cosa che più rileva, iu confronto sui consumi, così come mensilmente di volta in volta, fatturati.
Peraltro la aveva già omesso il pagamento delle fatture di maggio e giugno e dunque era già Pt_1 inadempiente ed avrebbe potuto verificare l'imputazione dei consumi ancora prima che fossero emesse le fatture n. 27013E del 24.08.2022 e la fattura n. 34902E del 22.09.2022, quali quelle dell'importo complessivo di euro 7.938,57, vale a dire oltre la metà dell'importo oggetto del provvedimento monitorio.
Ha fornito la parte creditrice la prova della certezza, liquidità ed esigibilità della propria pretesa creditoria ove ha peraltro ha evidenziato che gli importi relativi ai consumi di energia elettrica, siano perfettamente corrispondenti all'aumento dei consumi nel corso dei mesi di riferimento ed ha dimostrato altresì che pure nell'anno precedente per l'annualità 2021, lo stesso aveva sostenuto Pt_1 consumi analoghi a quelli di cui all'anno successivo.
Per cui ritiene il Giudice che la tariffa applicata fosse quella contrattualmente prevista e l'aumento effettivamente esponenziale del prezzo per i mesi estivi era dipesa dall'uso di condizionatori e frigoriferi.
Peraltro i consumi effettivi della società non venivano calcolati dalla Steca, ma a mezzo n soggetto terzo: assume sul punto la parte creditrice “ …il contatore dell'energia elettrica invia telematicamente al distributore i consumi reali ed istantanei ogni 15 minuti e che nei mesi estivi (7 “luglio” e 8
“agosto”) i maggiori consumi sono legati all'utilizzo dei climatizzatori e/o ad un maggiore sforzo energetico dei frigoriferi sia stato, infatti, dimostrato dalla tabella consumi riepilogativi nel 2021 e nel 2022 ove vengono riportati i consumi registrati nei singoli periodi, che sono pressoché identici e non evidenziano alcuna anomalia “.
Peraltro, si ribadisce, la parte debitrice non abbia mai lamentato alcuna anomalia dei gruppi di misurazione dei consumi, neppure nell'atto di citazione;
ad ogni modo avrebbe potuto in ogni tempo richiedere ai Distributori (soggetti terzi) la verifica degli apparati, inoltrando la relativa richiesta a
, verifica che non è mai stata richiesta ed a far data dal 2021, quale data di inizio del Controparte_1 rapporto contrattuale di fornitura, la società opponente non ha mai formulato un reclamo, né ha mai segnalato disservizi o anomalie o malfunzionamenti dei misuratori, tant'è che i consumi medi dedotti e documentati dalla creditrice non mostravano alcun picco irregolare ed erano comunque commisurati alle strutture alimentate anche tenuto conto del confronto con i consumi dell'annualità precedente.
pagina 3 di 4 Sulla eccessiva onerosità sopravvenuta, la società opponente aveva sottoscritto l'Offerta “PUN ORARIO” disciplinano analiticamente i costi delle varie componenti del corrispettivo di vendita: come ha analiticamente spiegato la difesa della parte creditrice opposta, in base all'offerta sottoscritta il corrispettivo di vendita variava mensilmente con il c.d. PUN, ovvero il Prezzo unico nazionale di riferimento dell'energia elettrica, che è un parametro rilevato sulla borsa elettrica italiana e pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze).
Per cui non ha effettuato alcuna variazione delle condizioni economiche del contratto Controparte_1 sottoscritte dal cliente, ma ha sempre applicato le condizioni economiche pattuite ab origine.
Anzi, la particolare congiuntura mondiale che nel 2022 ha notoriamente sconvolto il mercato dell'energia e la Società convenuta ha più volte avvisato la propria clientela dell'aumento dei prezzi finali indicizzati al PUN, utilizzando i propri canali di comunicazione web e inserendo nelle fatture apposito “AVVISO IMPORTANTE” sull'aumento dei prezzi, con invito alla riduzione dei consumi;
ciò solo per sottolineare l'assoluta trasparenza e correttezza nella gestione del rapporto (cfr. doc. e-3 fasc. monitorio – v. “fatture agosto, settembre e ottobre 2022”).
Per cui ritiene il Giudice che la prestazione di fornitura della energia elettrica sia stata integralmente eseguita da e le condizioni economiche dell'offerta siano state correttamente pattuite Controparte_1 in maniera indicizzata al c.d. P.U.N. ( si confronti la documentazione prodotta dalla parte opposta) e sono state sottoscritte dal Cliente, odierno opponente, che non contestava le fatture, nè richiedeva la revisione contrattuale, per cui il contratto deve dunque ritenersi pienamente valido ed efficace.
Risulta in atti che la cauzione versata dalla società pari ad euro 750,00 sia stata restituita per Pt_1 compensazione nell'ultima fattura.
L'opposizione pertanto va rigettata con piena conferma del decreto-ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto che il processo si sia concluso senza espletamento della attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione in quanto indimostrata ed infondata e per l'effetto conferma in toto il decreto- ingiuntivo opposto n.607/2023 (RG 1753/2023) del 19.12.2023.
Condanna l'opponente alla refusione delle spese del presente giudizio a favore della creditrice opposta che liquida in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. Iva e cpa come per legge.
Ascoli Piceno, 2 novembre 2025
Il Giudice dott. Paola Mariani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 181/2024 promossa da:
(P.Iva: ) con l'avv. Parte_1 P.IVA_1 CARBONARI CLAUDIO e con domicilio eletto in Macerata presso lo studio del difensore ATTORE/DEBITORE OPPONENTE contro
(P.Iva ) con l'avv. VERNI' GIOVANNI e con domicilio Controparte_1 P.IVA_2 eletto presso lo studio del difensore in Fermo CONVENUTO/CREDITORE OPPONENTE
OGGETTO: Opposizione a decreto-ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di discussione del 12.02.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la si opponeva all'ingiunzione di pagamento Parte_1 n. 607/2023 (RG 1753/2023) del 19.12.2023 reso nei confronti di essa società e dei soci signori e , dal Tribunale di Ascoli Piceno, dal Tribunale di Ascoli Parte_1 Parte_2 Piceno per la complessiva somma di € 13.166,50 oltre interessi e spese a favore della Controparte_1 per il pagamento di fatture relative alla fornitura di energia elettrica ed in particolare richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: per le ragioni di fatto e diritto esplicitate in narrativa, Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, dichiarare e disporre la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni in fatto ed in diritto espresse in narrativa, Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e accertare e dichiarare la nullità del contratto stipulato tra la e la in relazione alle singole Parte_1 Controparte_1 prestazioni di cui alle fatture opposte;
IN VIA SUBORDINATA Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accogli-mento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegit-timo e accertare e dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra la
[...]
e la per eccessiva onerosità sopravvenuta in rela- Parte_1 Controparte_1 zione alle singole prestazioni di cui alle fatture opposte;
IN OGNI CASO Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e ri-gettare la domanda della per mancato Controparte_1
pagina 1 di 4 raggiungimento della prova;
IN OGNI CASO Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, accertare il credito di euro 750,00 vantato dalla
[...]
nei confronti della e condannare quest'ultima alla Parte_1 Controparte_1 restituzione della somma a favore della o, nella denegata ipotesi in cui la pretesa vantata dalla Pt_1 sia ritenuta fondata, procedere alla compensazione tra i due rapporti giuridici. Con Controparte_1 riserva di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate ed ulteriormente dedurre e produrre domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, se l'esigenza dovesse sorgere dalle difese del convenuto, chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli artt. 106 e 269.3 c.p.c., integrare, modificare, ampliare e formulare domande istruttorie, indicare i nuovi mezzi di prova e nuovi capitoli di prova e produzioni documentali, nei termini di cui all'art. 171 ter cpc. di cui si fa fin d'ora istanza, anche alla luce delle argomentazioni avversarie, in via istruttoria si producono i seguenti documenti:
1. Decreto ingiuntivo notificato a 02. deposito cauzionale;
03. Contratto Parte_3 affitto ramo d'azienda. “
Con comparsa telematica del 10.5.2024 si costituiva la la quale richiedeva il rigetto Controparte_1 della opposizione e la conferma del decreto-ingiuntivo opposto
Alla prima udienza di comparizione parti del 23.09.2025 il Giudice, verificata la regolare costituzione in giudizio delle parti ed il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. nn.1,2 e 3, il Giudice “Visti gli atti, opposizione a decreto-ingiuntivo del debitore, comparsa di costituzione dell'opposto e le memorie ex art. 171 ter c.p.c. rispettive, Visto l'art. 649 c.p.c. ,Rigetta la istanza della parte debitrice di sospensione della provvisoria esecuzione già concessa al decreto –ingiuntivo opposto nella insussistenza di gravi motivi tenuto conto che la procedura esecutiva presso terzi, già tentata dal creditore, è in fase di accertamento dell'obbligo del terzo giusta ordinanza del GE allegata in atti dal creditore opposto, per cui alcuna somma ad oggi può essere assegnata in base al titolo esecutivo de quo, ritenuta la causa matura per la decisione, anche tenuto conto che le parti non abbiano articolato istanze istruttorie, concede i termini per il deposito delle memorie n.1 (gg 60 per precisazione delle conclusioni), n. 2 (gg.30 per memoria conclusionale) e n.3 (gg.15 per memoria di replica) a ritroso per l'udienza del 17.2.2025.”
Le parti depositavano le memorie ex art. 189 c.p.c. .
Ritiene il Giudice che l'opposizione debba essere rigettata perché a fronte della documentazione contrattuale allegata al fascicolo dalla parte creditrice, l'opponente non ha dimostrato la fondatezza della propria eccezione: punto nevralgico del presente giudizio è infatti che le fatture insolute, relative ai consumi per i mesi maggio ad ottobre 2022 non siano state tempestivamente contestate dalla società debitrice, che neppure riscontrava le diffide di pagamento della del mese di aprile 2023 e Parte_4 di agosto 2023, né la missiva del legale della società elettrica, ove solo con l'atto di opposizione a decreto-ingiuntivo contestava l'eccessività dei consumi e dunque per la prima volta gli importi richiesti a titolo di pagamento per la fornitura, ricevuta, di energia elettrice e dunque l'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto sottoscritto, pure senza dimostrare l'erroneità dei consumi così come richiamati nelle relative fatture.
Non è infatti in contestazione fra le parti né la sottoscrizione del contratto né la fornitura di energia elettrica, né la corretta ricezione delle fatture, né peraltro i consumi rilevati ed addebitati in ognuna delle fatture oggetto di provvedimento monitorio.
Sostiene l'opponente che la società creditrice abbia “….applicato i prezzi aumentati nonostante l'omessa comunicazione prevista ex art. 3 delle CGF” e tanto rappresenti “ una massiccia violazione contrattuale, oltre che dell'obbligo di buona fede nei rapporti commerciali che sempre grava sui contraenti “ .
pagina 2 di 4 In particolare assume il debitore “ ….Il prezzo è uno degli elementi essenziali costituitivi il contratto di fornitura energetica e non può esserne taciuta la variazione. Questa difesa avanza quindi la richiesta di dichiarazione di nullità per le fatture relative alle forniture non saldate poiché conflittuali con le disposizioni pattuite e poiché fondate su un contratto privo di uno degli elementi costitutivi. La CP_1 non solo non forniva la dovuta comunicazione circa la variazione dei prezzi ma non ha mai fornito informazioni sull'indicizzazione energetica a cui le proprie tariffe sono agganciate. Il contratto stipulato non specifica nulla circa l'indicizzazione energetica, né sull'obbligo di mix energetici o di fornitura esclusivamente “green” non fornendo le adeguate informazioni e, quindi, su come la CP_1 calcoli il prezzo dell'unità energetica che fornisce. L'indicizzazione dei prezzi deve essere sempre esplicitata così da fornire al cliente tutte le informazioni necessarie, così come le fonti da cui tale energia è prodotta. L'assenza di tale importante informazione lede i diritti della sottraendo un Pt_1 importante scala di valore con cui valutare l'operato (arbitrale) della ” . CP_1
Ritiene il Giudice che le argomentazioni della parte opponente in punto di diritto siano perfettamente condivisibili in quanto pienamente legittime, ma di fatto non rilevano nel caso de quo in cui, specificamente, la non ha mai contestato le fatture, né le prime nei mesi primaverili ed Pt_1 estivi, né le successive dei mesi autunnali, né ha richiesto il controllo dei consumi riscontrati nella fornitura o, cosa che più rileva, iu confronto sui consumi, così come mensilmente di volta in volta, fatturati.
Peraltro la aveva già omesso il pagamento delle fatture di maggio e giugno e dunque era già Pt_1 inadempiente ed avrebbe potuto verificare l'imputazione dei consumi ancora prima che fossero emesse le fatture n. 27013E del 24.08.2022 e la fattura n. 34902E del 22.09.2022, quali quelle dell'importo complessivo di euro 7.938,57, vale a dire oltre la metà dell'importo oggetto del provvedimento monitorio.
Ha fornito la parte creditrice la prova della certezza, liquidità ed esigibilità della propria pretesa creditoria ove ha peraltro ha evidenziato che gli importi relativi ai consumi di energia elettrica, siano perfettamente corrispondenti all'aumento dei consumi nel corso dei mesi di riferimento ed ha dimostrato altresì che pure nell'anno precedente per l'annualità 2021, lo stesso aveva sostenuto Pt_1 consumi analoghi a quelli di cui all'anno successivo.
Per cui ritiene il Giudice che la tariffa applicata fosse quella contrattualmente prevista e l'aumento effettivamente esponenziale del prezzo per i mesi estivi era dipesa dall'uso di condizionatori e frigoriferi.
Peraltro i consumi effettivi della società non venivano calcolati dalla Steca, ma a mezzo n soggetto terzo: assume sul punto la parte creditrice “ …il contatore dell'energia elettrica invia telematicamente al distributore i consumi reali ed istantanei ogni 15 minuti e che nei mesi estivi (7 “luglio” e 8
“agosto”) i maggiori consumi sono legati all'utilizzo dei climatizzatori e/o ad un maggiore sforzo energetico dei frigoriferi sia stato, infatti, dimostrato dalla tabella consumi riepilogativi nel 2021 e nel 2022 ove vengono riportati i consumi registrati nei singoli periodi, che sono pressoché identici e non evidenziano alcuna anomalia “.
Peraltro, si ribadisce, la parte debitrice non abbia mai lamentato alcuna anomalia dei gruppi di misurazione dei consumi, neppure nell'atto di citazione;
ad ogni modo avrebbe potuto in ogni tempo richiedere ai Distributori (soggetti terzi) la verifica degli apparati, inoltrando la relativa richiesta a
, verifica che non è mai stata richiesta ed a far data dal 2021, quale data di inizio del Controparte_1 rapporto contrattuale di fornitura, la società opponente non ha mai formulato un reclamo, né ha mai segnalato disservizi o anomalie o malfunzionamenti dei misuratori, tant'è che i consumi medi dedotti e documentati dalla creditrice non mostravano alcun picco irregolare ed erano comunque commisurati alle strutture alimentate anche tenuto conto del confronto con i consumi dell'annualità precedente.
pagina 3 di 4 Sulla eccessiva onerosità sopravvenuta, la società opponente aveva sottoscritto l'Offerta “PUN ORARIO” disciplinano analiticamente i costi delle varie componenti del corrispettivo di vendita: come ha analiticamente spiegato la difesa della parte creditrice opposta, in base all'offerta sottoscritta il corrispettivo di vendita variava mensilmente con il c.d. PUN, ovvero il Prezzo unico nazionale di riferimento dell'energia elettrica, che è un parametro rilevato sulla borsa elettrica italiana e pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze).
Per cui non ha effettuato alcuna variazione delle condizioni economiche del contratto Controparte_1 sottoscritte dal cliente, ma ha sempre applicato le condizioni economiche pattuite ab origine.
Anzi, la particolare congiuntura mondiale che nel 2022 ha notoriamente sconvolto il mercato dell'energia e la Società convenuta ha più volte avvisato la propria clientela dell'aumento dei prezzi finali indicizzati al PUN, utilizzando i propri canali di comunicazione web e inserendo nelle fatture apposito “AVVISO IMPORTANTE” sull'aumento dei prezzi, con invito alla riduzione dei consumi;
ciò solo per sottolineare l'assoluta trasparenza e correttezza nella gestione del rapporto (cfr. doc. e-3 fasc. monitorio – v. “fatture agosto, settembre e ottobre 2022”).
Per cui ritiene il Giudice che la prestazione di fornitura della energia elettrica sia stata integralmente eseguita da e le condizioni economiche dell'offerta siano state correttamente pattuite Controparte_1 in maniera indicizzata al c.d. P.U.N. ( si confronti la documentazione prodotta dalla parte opposta) e sono state sottoscritte dal Cliente, odierno opponente, che non contestava le fatture, nè richiedeva la revisione contrattuale, per cui il contratto deve dunque ritenersi pienamente valido ed efficace.
Risulta in atti che la cauzione versata dalla società pari ad euro 750,00 sia stata restituita per Pt_1 compensazione nell'ultima fattura.
L'opposizione pertanto va rigettata con piena conferma del decreto-ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto che il processo si sia concluso senza espletamento della attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione in quanto indimostrata ed infondata e per l'effetto conferma in toto il decreto- ingiuntivo opposto n.607/2023 (RG 1753/2023) del 19.12.2023.
Condanna l'opponente alla refusione delle spese del presente giudizio a favore della creditrice opposta che liquida in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. Iva e cpa come per legge.
Ascoli Piceno, 2 novembre 2025
Il Giudice dott. Paola Mariani
pagina 4 di 4