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28 maggio 1987
28 maggio 1987
Art. 18. (Principi e criteri direttivi in materia di salvaguardia
della salute umana e di protezione dell'ambiente) 1. I decreti delegati in materia di salvaguardia della salute umana e di protezione dell'ambiente, di cui all'elenco "C" allegato alla presente legge, saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi, aggiuntivi a quelli contenuti nelle singole direttive:
a) disciplinare l'immissione nel mercato e l'uso di sostanze e preparati pericolosi, secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori;
b) recuperare e conservare le condizioni ambientali, in difesa degli interessi fondamentali della collettivita' e della qualita' della vita; difendere, conservare e valorizzare le risorse e il patrimonio naturali prescrivendo:
1) norme volte alla prevenzione ed alla riparazione del danno ambientale;
2) misure restrittive rivolte alla protezione e alla tutela dell'ambiente;
3) adeguate misure di vigilanza e controllo.
della salute umana e di protezione dell'ambiente) 1. I decreti delegati in materia di salvaguardia della salute umana e di protezione dell'ambiente, di cui all'elenco "C" allegato alla presente legge, saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi, aggiuntivi a quelli contenuti nelle singole direttive:
a) disciplinare l'immissione nel mercato e l'uso di sostanze e preparati pericolosi, secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori;
b) recuperare e conservare le condizioni ambientali, in difesa degli interessi fondamentali della collettivita' e della qualita' della vita; difendere, conservare e valorizzare le risorse e il patrimonio naturali prescrivendo:
1) norme volte alla prevenzione ed alla riparazione del danno ambientale;
2) misure restrittive rivolte alla protezione e alla tutela dell'ambiente;
3) adeguate misure di vigilanza e controllo.
Commentario • 1
- 1. Modificata la legge La PergolaCostituzionalismo.It · https://www.costituzionalismo.it/ · 22 febbraio 2005 · 0.68523055
Legge 4 febbraio 2005, n. 11 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2005 Art. 1. (Finalità) 1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica. 2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono: a) …
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