Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 966/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 06/03/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 966/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da: in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, cod. fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni P.IVA_1
Quartarone,
- ricorrente -
contro
:
, cod. fisc. , rappresentato e Parte_2 C.F._1
difeso dall'Avv. Rosa Amaddeo,
- resistente - avente ad oggetto: arricchimento senza causa.
Sono presenti l'Avv. Giovanni Quartarone, nell'interesse di
[...]
e l'Avv. Giancarlo Orlando, in sostituzione dell'Avv. Rosa Parte_1
Amaddeo, nell'interesse di Precisano le conclusioni e Parte_2
discutono oralmente la causa, insistendo nelle rispettive domande, difese ed eccezioni, come articolate nei rispettivi atti processuali, e chiedono la decisione.
Parte resistente insiste, in particolare, nelle eccezioni pregiudiziali già formulate nella comparsa di costituzione e chiede la revoca dell'ordinanza istruttoria del 4 aprile 2024.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha agito nei confronti di Parte_1 [...]
che ha prestato attività lavorativa per la ricorrente dal 6 marzo Parte_2
2013 al 9 ottobre 2017, per sentirlo condannare «ex art. 2041 c.c., a restituire […] il complessivo importo di € 22.680,00», di cui si sarebbe indebitamente appropriato attraverso l'utilizzo di una carta di debito messa a sua disposizione per ragioni lavorative.
La causa è stata trattata nella resistenza di parte convenuta per essere decisa come segue.
2. – Nel caso in cui un soggetto deduca che un proprio dipendente si è appropriato indebitamente di somme di cui aveva la disponibilità in ragione dell'attività lavorativa prestata, il lavoratore può essere chiamato del danno provocato a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che deriva dalla violazione degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, tra cui (a) quello di gestire le risorse finanziarie messe a sua disposizione fedelmente, secondo le istruzioni ricevute e per finalità non estranee all'interesse datoriale (cfr. artt. 2104
2105 c.c.) e, comunque, (b) quello di darvi esecuzione secondo buona fede (art. 1375 c.c.). Resta salva, ovviamente, la possibilità di agire con l'azione aquiliana (art. 2041 c.c.), per la lesione arrecata dal lavoratore al patrimonio del proprio datore di lavoro, data la pacifica possibilità di cumulare i titoli di responsabilità.
La scelta di adire l'autorità giudiziaria secondo un'azione o l'altra è rimessa ad una valutazione di mera opportunità dell'attore. 2.1. – Nella fattispecie ha chiaramente Parte_1
scartato la strada dell'azione di responsabilità contrattuale, che sarebbe stata di competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 413 c.p.c., avendo agito in giudizio con l'azione generale di arricchimento (cfr. le già richiamate conclusioni del ricorso introduttivo), sul presupposto che l'importo richiesto sarebbe frutto di un'elencazione analitica di spese non autorizzate, né giustificate.
La competenza a conoscere dell'azione di indebito arricchimento che sia sganciata dall'azione contrattuale – a prescindere o meno dalla sua ammissibilità – spetta chiaramente al giudice ordinario, con conseguente conferma del rigetto dell'eccezione di incompetenza per materia formulata nell'interesse di
[...]
Controparte_1
3. – L'eccezione di inammissibilità della domanda per «inapplicabilità del rito ex art.
281-decies c.p.c.» è platealmente infondata.
Non corrisponde al vero che il procedimento semplificato di cognizione sia accessibile solo «in alcune ipotesi tassativamente previste dal codice». Si tratta di un'affermazione errata, che non trova riscontro nel diritto positivo.
L'art. 281-decies, comma 1, c.p.c. prevede la possibilità di accedere al rito semplificato in serie di casi tanto ampia da renderlo pressocché generale. Ma soprattutto l'art. 281-decies, comma 2, c.p.c. stabilisce che nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma.
A ciò si aggiunga che l'eventuale insussistenza dei presupposti per ricorrere al tribunale ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. non determinerebbe comunque l'inammissibilità della domanda, ma semplicemente la conversione del rito, secondo la previsione espressa di cui all'art. 281-duodecies, comma 1, del codice di rito.
4. – È pacifico che la carta di debito K2 n. 8016 – intestata alla ricorrente, come si desume dal relativo estratto conto allegato al ricorso (allegato 4) – non sia stata rubata dal resistente. Essa è stata messa a disposizione di Parte_2
per ragioni inerenti al rapporto di lavoro presso la società ricorrente.
[...]
L'impiego della carta per fini diversi da quelli per cui è stata consegnata costituisce – come accennato in precedenza – l'inadempimento di specifici obblighi derivanti dal contratto di lavoro, da far valere con l'azione di responsabilità contrattuale ex art. 1218 del codice civile.
Ne deriva che l'azione generale di arricchimento è inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 c.c., in ragione della sua natura sussidiaria, potendo essere proposta solo quando il danneggiato non disponga dell'azione contrattuale ovvero non possa astrattamente esercitare altra azione specifica per ottenere il ristoro del pregiudizio lamentato (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 25 novembre 2008, n. 28042; Cass. Civ., sez. lav., sent. 16 dicembre 2010, n. 25461; Cass. Civ., sez. II, sent. 22 marzo 2012, n.
4620; Cass. Civ., sez. I, sent. 22 novembre 2017, n. 27827; Cass. Civ., sez. III, sent.
17 gennaio 2020, n. 843).
5. – Le spese processuali vanno compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto, da un lato, del rigetto delle plurime eccezioni pregiudiziali formulate nell'interesse di e, dall'altro, dell'inammissibilità Parte_2
dell'azione posta nell'interesse della ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 966/2023 R.G.A.C., dichiara l'inammissibilità dell'azione e compensa le spese processuali.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti