TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/04/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4757/2024
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4757/2024 R.G., avente come oggetto:
“modifica delle condizioni di divorzio” promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Brescia, presso lo studio dell'Avv. Sonio Fariello, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Marina Chiari, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 27.9.2024) Per parte ricorrente: “CHIEDE che L'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, previa ove occorra, la necessaria istruttoria, sentite le parti e assunti, anche in virtù dei poteri ufficiosi, i mezzi istruttori più opportuni, voglia:
In via principale e nel merito: per i motivi esposti, dato atto che il figlio R_
svolge attività lavorativa e ha raggiunto un sufficiente grado di capacità
[...] lavorativa spendibile sul mercato che rende lo stesso economicamente autosufficiente, revocare l'assegnazione della casa familiare sita in Brescia – Via
Genova n. 91 in favore della sig.ra . CP_1
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre spese forfettarie 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Per le ragioni esposte e tenuto conto della condotta processuale assunta dalla sig.ra
si chiede altresì che la resistente venga condannata ex art. 96 c.p.c. avendo la CP_1 stessa resistito in giudizio in mala fede e avendo altresì violato il dovere di leale collaborazione di cui all'art. 473 -bis 18. c.p.c.”;
Per parte resistente: “CHIEDE che il Tribunale ordinario di Brescia voglia, previa ogni declaratoria del caso, reietta ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione e con la rifusione di spese, compensi professionali del presente giudizio, oltre CPA ed IVA, rigettare il ricorso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.4.2024 deduceva di aver divorziato dalla Parte_1
resistente con sentenza n. 2960/2019, pubblicata il 4.11.2019, che aveva posto a suo carico un contributo al mantenimento del figlio (nato il [...]), allora R_ maggiorenne non economicamente autosufficiente, di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con conseguente assegnazione della casa familiare, sita a
Brescia, in via Genova n. 91, di proprietà esclusiva del ricorrente, alla resistente, madre convivente con il figlio.
Egli aggiungeva che il Tribunale di Brescia, con decreto collegiale emesso in data
24.6.2021, aveva poi recepito l'accordo di modifica delle condizioni di divorzio raggiunto dai coniugi, di revoca del contributo al mantenimento di a carico R_
del padre a far data dal deposito del ricorso, senza nulla statuire in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
Il ricorrente, quindi, deduceva che il figlio che da cinque anni aveva R_
terminato gli studi e da quattro anni (ossia dal 2019) si era proficuamente inserito nel mondo del lavoro, svolgeva regolare attività lavorativa per la “Cima Group” con contratto a tempo indeterminato dal mese di gennaio 2024 e con stipendio mensile
2 netto di circa € 1.600,00, e chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 27.9.2024, la resistente si costituiva per opporsi alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale, non contestando quanto affermato dal ricorrente ma deducendo che il figlio non poteva considerarsi autosufficiente dal punto di vista economico perché aveva un angioma e una piccola ernia, che gli provocavano frequenti mal di schiena, tanto che dal mese di aprile 2024 era assente dal lavoro per malattia, circostanza che probabilmente lo avrebbe fatto dichiarare inidoneo al lavoro, quanto meno rispetto alle mansioni attualmente svolte.
All'esito dell'udienza del 27.9.2024 la Giudice delegata, in via provvisoria ed urgente, revocava l'assegnazione della casa coniugale alla resistente a far data dal deposito del ricorso e, dichiarata l'inammissibilità delle prove richieste dalle parti, si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
Risulta pacifico che abbia terminato il proprio percorso di studi dal 2019 e R_
abbia fatto il proprio ingresso nel mondo del lavoro da allora, sino ad essere, attualmente, occupato con contratto a tempo indeterminato dal mese di gennaio 2024 con retribuzione mensile superiore ad € 1.000,00 (pari ad almeno € 1.250,00 mensili, per quanto affermato dalla resistente nella seconda memoria depositata in giudizio in data 17.9.2024), circostanza che lo rende indubbiamente autosufficiente dal punto di vista economico, tanto che le stesse parti hanno concordato la revoca del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, recepita dal Tribunale di Brescia con decreto collegiale emesso in data 24.6.2021.
Le argomentazioni spese dalla resistente circa la malattia del figlio, un possibile suo licenziamento per superamento del periodo di comporto, o la sua eventuale inidoneità alla mansione attualmente svolta appaiono del tutto inattuali ed astratte, risultando soltanto, dalla documentazione versata in atti dalla resistente, che R_
ha sofferto di discopatia lombare nei mesi da maggio a settembre 2024 compresi, e che egli, in passato, era stato giudicato idoneo, seppure con prescrizioni, all'impiego precedente presso la Bennet.
La stessa resistente, del resto, menziona una possibile dichiarazione di inidoneità alle mansioni oggi svolte (cfr. comparsa di costituzione, pag. 4), circostanza che potrebbe anche non comportare alcuna conseguenza economica negativa in capo ad
Del resto, anche ove egli risultasse inabile al lavoro, in tutto o in parte, R_
soccorrerebbero forme di assistenza pubblica, come pensioni o indennità di
3 invalidità, e non verrebbe certo a rivivere l'obbligo di mantenimento dei genitori di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.p.c.
Essendo pacifico, quindi, che la resistente convive nella casa coniugale con un figlio maggiorenne economicamente indipendente, non può che confermarsi la revoca dell'assegnazione della casa familiare in suo favore, non essendo più sussistenti i presupposti di cui all'art. 337-sexies c.c.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Sussistono altresì i presupposti per condannare la resistente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in quanto ella ha agito in giudizio quantomeno con colpa grave, opponendosi alla revoca dell'assegnazione della casa familiare in proprio favore pur in assenza di validi elementi spendibili in questo senso, essendo l'autosufficienza economica del figlio maggiorenne convivente con la madre pacifica e risultando il suo licenziamento o la sua destinazione ad altre mansioni circostanze meramente eventuali e la cui idoneità a determinare la conservazione dell'assegnazione della casa familiare, anche ove fossero attuali, apparirebbe quantomeno dubbia.
Quanto da ultimo affermato giustifica la condanna della resistente al pagamento della somma, equitativamente determinata, di € 750,00 a favore della controparte, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
La sanzione è stata determinata facendo riferimento alla somma liquidata a titolo di spese di lite, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, come avallato dalla Suprema Corte (ordinanza n.
21570/2012) e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano.
La resistente, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., dovrà essere condannata altresì al pagamento, in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) REVOCA l'assegnazione della casa familiare, sita a Brescia, in via Genova
4 n. 91, alla resistente, a far data dal deposito del ricorso CP_1
introduttivo del presente giudizio (17.4.2024);
2) CONDANNA la resistente, a rimborsare al ricorrente, CP_1
, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi;
3) CONDANNA la resistente, al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, , della somma di € 750,00 ai sensi dell'art. 96, Parte_1
comma 3, c.p.c.;
4) CONDANNA la resistente, al pagamento, in favore della CP_1 cassa delle ammende, della somma di € 500,00.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 3.3.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni
5
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4757/2024 R.G., avente come oggetto:
“modifica delle condizioni di divorzio” promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Brescia, presso lo studio dell'Avv. Sonio Fariello, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Marina Chiari, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 27.9.2024) Per parte ricorrente: “CHIEDE che L'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, previa ove occorra, la necessaria istruttoria, sentite le parti e assunti, anche in virtù dei poteri ufficiosi, i mezzi istruttori più opportuni, voglia:
In via principale e nel merito: per i motivi esposti, dato atto che il figlio R_
svolge attività lavorativa e ha raggiunto un sufficiente grado di capacità
[...] lavorativa spendibile sul mercato che rende lo stesso economicamente autosufficiente, revocare l'assegnazione della casa familiare sita in Brescia – Via
Genova n. 91 in favore della sig.ra . CP_1
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre spese forfettarie 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Per le ragioni esposte e tenuto conto della condotta processuale assunta dalla sig.ra
si chiede altresì che la resistente venga condannata ex art. 96 c.p.c. avendo la CP_1 stessa resistito in giudizio in mala fede e avendo altresì violato il dovere di leale collaborazione di cui all'art. 473 -bis 18. c.p.c.”;
Per parte resistente: “CHIEDE che il Tribunale ordinario di Brescia voglia, previa ogni declaratoria del caso, reietta ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione e con la rifusione di spese, compensi professionali del presente giudizio, oltre CPA ed IVA, rigettare il ricorso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.4.2024 deduceva di aver divorziato dalla Parte_1
resistente con sentenza n. 2960/2019, pubblicata il 4.11.2019, che aveva posto a suo carico un contributo al mantenimento del figlio (nato il [...]), allora R_ maggiorenne non economicamente autosufficiente, di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con conseguente assegnazione della casa familiare, sita a
Brescia, in via Genova n. 91, di proprietà esclusiva del ricorrente, alla resistente, madre convivente con il figlio.
Egli aggiungeva che il Tribunale di Brescia, con decreto collegiale emesso in data
24.6.2021, aveva poi recepito l'accordo di modifica delle condizioni di divorzio raggiunto dai coniugi, di revoca del contributo al mantenimento di a carico R_
del padre a far data dal deposito del ricorso, senza nulla statuire in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
Il ricorrente, quindi, deduceva che il figlio che da cinque anni aveva R_
terminato gli studi e da quattro anni (ossia dal 2019) si era proficuamente inserito nel mondo del lavoro, svolgeva regolare attività lavorativa per la “Cima Group” con contratto a tempo indeterminato dal mese di gennaio 2024 e con stipendio mensile
2 netto di circa € 1.600,00, e chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 27.9.2024, la resistente si costituiva per opporsi alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale, non contestando quanto affermato dal ricorrente ma deducendo che il figlio non poteva considerarsi autosufficiente dal punto di vista economico perché aveva un angioma e una piccola ernia, che gli provocavano frequenti mal di schiena, tanto che dal mese di aprile 2024 era assente dal lavoro per malattia, circostanza che probabilmente lo avrebbe fatto dichiarare inidoneo al lavoro, quanto meno rispetto alle mansioni attualmente svolte.
All'esito dell'udienza del 27.9.2024 la Giudice delegata, in via provvisoria ed urgente, revocava l'assegnazione della casa coniugale alla resistente a far data dal deposito del ricorso e, dichiarata l'inammissibilità delle prove richieste dalle parti, si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
Risulta pacifico che abbia terminato il proprio percorso di studi dal 2019 e R_
abbia fatto il proprio ingresso nel mondo del lavoro da allora, sino ad essere, attualmente, occupato con contratto a tempo indeterminato dal mese di gennaio 2024 con retribuzione mensile superiore ad € 1.000,00 (pari ad almeno € 1.250,00 mensili, per quanto affermato dalla resistente nella seconda memoria depositata in giudizio in data 17.9.2024), circostanza che lo rende indubbiamente autosufficiente dal punto di vista economico, tanto che le stesse parti hanno concordato la revoca del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, recepita dal Tribunale di Brescia con decreto collegiale emesso in data 24.6.2021.
Le argomentazioni spese dalla resistente circa la malattia del figlio, un possibile suo licenziamento per superamento del periodo di comporto, o la sua eventuale inidoneità alla mansione attualmente svolta appaiono del tutto inattuali ed astratte, risultando soltanto, dalla documentazione versata in atti dalla resistente, che R_
ha sofferto di discopatia lombare nei mesi da maggio a settembre 2024 compresi, e che egli, in passato, era stato giudicato idoneo, seppure con prescrizioni, all'impiego precedente presso la Bennet.
La stessa resistente, del resto, menziona una possibile dichiarazione di inidoneità alle mansioni oggi svolte (cfr. comparsa di costituzione, pag. 4), circostanza che potrebbe anche non comportare alcuna conseguenza economica negativa in capo ad
Del resto, anche ove egli risultasse inabile al lavoro, in tutto o in parte, R_
soccorrerebbero forme di assistenza pubblica, come pensioni o indennità di
3 invalidità, e non verrebbe certo a rivivere l'obbligo di mantenimento dei genitori di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.p.c.
Essendo pacifico, quindi, che la resistente convive nella casa coniugale con un figlio maggiorenne economicamente indipendente, non può che confermarsi la revoca dell'assegnazione della casa familiare in suo favore, non essendo più sussistenti i presupposti di cui all'art. 337-sexies c.c.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Sussistono altresì i presupposti per condannare la resistente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in quanto ella ha agito in giudizio quantomeno con colpa grave, opponendosi alla revoca dell'assegnazione della casa familiare in proprio favore pur in assenza di validi elementi spendibili in questo senso, essendo l'autosufficienza economica del figlio maggiorenne convivente con la madre pacifica e risultando il suo licenziamento o la sua destinazione ad altre mansioni circostanze meramente eventuali e la cui idoneità a determinare la conservazione dell'assegnazione della casa familiare, anche ove fossero attuali, apparirebbe quantomeno dubbia.
Quanto da ultimo affermato giustifica la condanna della resistente al pagamento della somma, equitativamente determinata, di € 750,00 a favore della controparte, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
La sanzione è stata determinata facendo riferimento alla somma liquidata a titolo di spese di lite, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, come avallato dalla Suprema Corte (ordinanza n.
21570/2012) e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano.
La resistente, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., dovrà essere condannata altresì al pagamento, in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) REVOCA l'assegnazione della casa familiare, sita a Brescia, in via Genova
4 n. 91, alla resistente, a far data dal deposito del ricorso CP_1
introduttivo del presente giudizio (17.4.2024);
2) CONDANNA la resistente, a rimborsare al ricorrente, CP_1
, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi;
3) CONDANNA la resistente, al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, , della somma di € 750,00 ai sensi dell'art. 96, Parte_1
comma 3, c.p.c.;
4) CONDANNA la resistente, al pagamento, in favore della CP_1 cassa delle ammende, della somma di € 500,00.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 3.3.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni
5