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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 725/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4213/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RT - Via Toledo 265 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO/CARTELLA n. 02820250039129750000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 468/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato dal sig. Ricorrente_1 e notificato all'Agenzia delle Entrate–Riscossione, viene impugnata la cartella di pagamento n. 02820250039129750000, relativa all'iscrizione a ruolo n. 2025/250251, resa esecutiva il 02/05/2025, per un importo complessivo di € 4.203,23, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 sull'anno d'imposta 2021.
Il contribuente formula inoltre istanza di trattazione in pubblica udienza.
Il ricorrente espone quanto segue:
In data 02/10/2024 l'Agenzia delle Entrate – DP RT aveva comunicato al contribuente una rideterminazione degli oneri deducibili indicati nel rigo RP39 della dichiarazione 2022 (redditi 2021), ridotti da € 5.806,00 ad importo pari a zero, con conseguente maggiore imposta di € 2.796,00 oltre sanzioni e interessi.
Il contribuente, in data 16/10/2024, aveva trasmesso all'Ufficio tutta la documentazione comprovante il sostenimento degli oneri deducibili.
Il ricorrente documenta, attraverso allegazione delle relative quietanze, il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dedotti, elencando i seguenti versamenti:
F24 del 14/01/2021: € 955,82
F24 del 17/07/2021: € 959,08
F24 del 12/09/2021: € 959,08
F24 del 11/11/2021: € 959,08
F24 del 06/12/2021: € 1.029,84
Avviso INPS del 06/12/2021: € 942,87
Sostiene pertanto che tutti gli oneri deducibili sono stati effettivamente pagati, come già provato in sede di risposta alla comunicazione preventiva.
Chiede l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e la condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio.
Nel fascicolo è presente un atto della Direzione Provinciale di RT – Ufficio Legale, con cui l'Ufficio si costituisce nel giudizio e chiede la cessazione della materia del contendere, avendo già proceduto allo sgravio totale della cartella in autotutela.
Lo sgravio è motivato dal riconoscimento degli oneri deducibili e detraibili dopo verifica in Anagrafe Tributaria
e valutazione della documentazione prodotta dal contribuente.
L'Ufficio chiede inoltre la compensazione delle spese, sostenendo che nella precedente istanza di autotutela mancava documentazione completa.
Dagli atti risulta pertanto che:
l'Amministrazione finanziaria ha integralmente accolto le doglianze del contribuente;
è stato disposto sgravio totale della cartella impugnata;
permane solo la valutazione in ordine alle spese di giudizio, oggetto di opposte richieste (vittoria per il contribuente, compensazione per l'Ufficio).
Il valore della lite è indicato in € 2.960,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti di causa risulta che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di RT ha provveduto, nelle more del giudizio, allo sgravio totale della cartella di pagamento n.
02820250039129750000, oggetto del presente ricorso, riconoscendo integralmente la fondatezza delle doglianze formulate dal contribuente in ordine al corretto sostenimento degli oneri deducibili dedotti nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2021.
Lo sgravio risulta formalizzato mediante provvedimento depositato in giudizio dall'Ufficio, con il quale la stessa Amministrazione ha dato atto della piena rimozione dell'atto impositivo impugnato.
Alla luce di ciò, deve ritenersi integrata l'ipotesi di cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, poiché l'Amministrazione ha integralmente eliminato l'atto impugnato, soddisfacendo così la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il Collegio osserva che lo sgravio è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, e che il contribuente aveva già previamente fornito all'Ufficio la documentazione idonea a comprovare il corretto assolvimento degli oneri deducibili;
circostanza, questa, che ha reso necessario l'intervento giurisdizionale per ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni.
Pertanto, sulla base del principio di soccombenza virtuale, le spese devono essere poste a carico dell'Amministrazione resistente.
Esse vengono equitativamente liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge se dovuti, da attribuire al procuratore costituito del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese di lite liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge se dovuti da attribuire al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4213/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RT - Via Toledo 265 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO/CARTELLA n. 02820250039129750000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 468/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato dal sig. Ricorrente_1 e notificato all'Agenzia delle Entrate–Riscossione, viene impugnata la cartella di pagamento n. 02820250039129750000, relativa all'iscrizione a ruolo n. 2025/250251, resa esecutiva il 02/05/2025, per un importo complessivo di € 4.203,23, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 sull'anno d'imposta 2021.
Il contribuente formula inoltre istanza di trattazione in pubblica udienza.
Il ricorrente espone quanto segue:
In data 02/10/2024 l'Agenzia delle Entrate – DP RT aveva comunicato al contribuente una rideterminazione degli oneri deducibili indicati nel rigo RP39 della dichiarazione 2022 (redditi 2021), ridotti da € 5.806,00 ad importo pari a zero, con conseguente maggiore imposta di € 2.796,00 oltre sanzioni e interessi.
Il contribuente, in data 16/10/2024, aveva trasmesso all'Ufficio tutta la documentazione comprovante il sostenimento degli oneri deducibili.
Il ricorrente documenta, attraverso allegazione delle relative quietanze, il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dedotti, elencando i seguenti versamenti:
F24 del 14/01/2021: € 955,82
F24 del 17/07/2021: € 959,08
F24 del 12/09/2021: € 959,08
F24 del 11/11/2021: € 959,08
F24 del 06/12/2021: € 1.029,84
Avviso INPS del 06/12/2021: € 942,87
Sostiene pertanto che tutti gli oneri deducibili sono stati effettivamente pagati, come già provato in sede di risposta alla comunicazione preventiva.
Chiede l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e la condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio.
Nel fascicolo è presente un atto della Direzione Provinciale di RT – Ufficio Legale, con cui l'Ufficio si costituisce nel giudizio e chiede la cessazione della materia del contendere, avendo già proceduto allo sgravio totale della cartella in autotutela.
Lo sgravio è motivato dal riconoscimento degli oneri deducibili e detraibili dopo verifica in Anagrafe Tributaria
e valutazione della documentazione prodotta dal contribuente.
L'Ufficio chiede inoltre la compensazione delle spese, sostenendo che nella precedente istanza di autotutela mancava documentazione completa.
Dagli atti risulta pertanto che:
l'Amministrazione finanziaria ha integralmente accolto le doglianze del contribuente;
è stato disposto sgravio totale della cartella impugnata;
permane solo la valutazione in ordine alle spese di giudizio, oggetto di opposte richieste (vittoria per il contribuente, compensazione per l'Ufficio).
Il valore della lite è indicato in € 2.960,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti di causa risulta che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di RT ha provveduto, nelle more del giudizio, allo sgravio totale della cartella di pagamento n.
02820250039129750000, oggetto del presente ricorso, riconoscendo integralmente la fondatezza delle doglianze formulate dal contribuente in ordine al corretto sostenimento degli oneri deducibili dedotti nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2021.
Lo sgravio risulta formalizzato mediante provvedimento depositato in giudizio dall'Ufficio, con il quale la stessa Amministrazione ha dato atto della piena rimozione dell'atto impositivo impugnato.
Alla luce di ciò, deve ritenersi integrata l'ipotesi di cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, poiché l'Amministrazione ha integralmente eliminato l'atto impugnato, soddisfacendo così la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il Collegio osserva che lo sgravio è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, e che il contribuente aveva già previamente fornito all'Ufficio la documentazione idonea a comprovare il corretto assolvimento degli oneri deducibili;
circostanza, questa, che ha reso necessario l'intervento giurisdizionale per ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni.
Pertanto, sulla base del principio di soccombenza virtuale, le spese devono essere poste a carico dell'Amministrazione resistente.
Esse vengono equitativamente liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge se dovuti, da attribuire al procuratore costituito del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese di lite liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge se dovuti da attribuire al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.