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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 747/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente
SALVUCCI DAVID, AT
FAILLA CARMELO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4537/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5799/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXNM002029 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 5799/7/2024 del 5.7.2024, depositata il 15.7.2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di I° grado di Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 250TXNM002029 - col quale era stata accertata una maggiore imposta Irpef, relativa all'anno 2017, per complessivi 12.328,48 € - rilevando, in assenza di costituzione dell'Ufficio impositore, che non fosse stata dimostrata la ricezione dell'avviso anzidetto in data
24.4.2023 e, conseguentemente, che la Corte non fosse stata messa nella condizioni di verificare la tempestività del ricorso.
Si costituiva in giudizio, controdeducendo, l'Agenzia delle Entrate.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 21.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante ha dimostrato, mediante documentazione relativa al tracciamento della spedizione della raccomandata n. 572729399047 a mezzo della quale è stato notificato l'avviso di accertamento per cui è processo estratta all'esito della consultazione del sito ufficiale di Poste Italiane, che tale raccomandata è stata effettivamente recapitata al Ricorrente_1 in data 24.4.2023, sicché il ricorso avverso tale avviso, notificato a controparte in data 23.6.2023, è tempestivo.
La decisione impugnata, quindi, va riformata e si impone, in conseguenza, la valutazione dei motivi di ricorso che il primo giudice non ha vagliato e che l'appellante, riproponendoli, ha devoluto al giudizio di questa
Corte, il primo dei quali afferente alla decadenza del potere impositivo, invero non maturata. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, dPR n. 600/1973, infatti, “gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione” e nella specie, trattandosi di redditi relativi all'anno di imposta 2017 che il Ricorrente_1 non ha indicato nella dichiarazione presentata nel 2018, il termine per accertarli sarebbe maturato il 31.12.2023, quindi dopo che al Ricorrente_1 è stato notificato – il 24.4.2023 – l'avviso per cui è causa.
Passando alla doglianza afferente al merito dell'imposizione, va premesso, in fatto, che: il Ricorrente_1 è stato proprietario dell'opificio sito in Indirizzo_1 di Belpasso, distinto al catasto di quel Comune al Estremi_Catastali_1; tale opificio è stato concesso in locazione, con contratto dell'1.2.2017 regolarmente registrato, alla società Società_1 srl;
il contratto prevedeva il pagamento del canone mensile di 2.350,00 € e, per quel che rileva, all'art. 10 del regolamento negoziale rubricato “Risoluzione del contratto”, la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., ai sensi della quale il contratto avrebbe trovato automatica risoluzione già al mancato pagamento di un solo rateo anticipato;
quel negozio, che parte appellante assume essersi rivelato immediatamente infruttuoso per il locatore, è stato consensualmente risolto tra le parti con scrittura privata datata 25.10.2017, con effetti decorrenti dal 31.7.2017 e, poi, a distanza di oltre due anni, alienato ad altra società; con modello F24 di pagamento del 14.9.2021, il Ricorrente_1, seppure tardivamente, ma comunque prima che gli fosse notificato l'avviso di accertamento per cui è processo, ha pagato l'imposta di registro dovuta per quella risoluzione contrattuale consensuale, in complessivi 71,50 €.
Tanto premesso, la materia del contendere verte sulla data certa di risoluzione del contratto. A norma dell'art. 17 dPR n. 131/86, infatti, nell'ipotesi di concorde scioglimento di un contratto anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza, la risoluzione è soggetta ad imposta fissa di registro che deve essere liquidata dai contraenti ed assolta entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento risolutivo. Nella specie, pertanto, il pagamento di tale imposta sarebbe dovuto avvenire entro il 31.8.2017, avendo le parti inteso risolvere il contratto alla data del 31.7.2017, o, al più, entro il 25.11.2017, recando la scrittura risolutiva la data del 25.10.2017, e non certo in data 14.9.2021, come invece è avvenuto.
Ebbene, non potendo fare fede, in ordine alla data dell'accordo risolutivo, quella in cui si è provveduto ad assolvere l'imposta di registro, parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare altrimenti che il contratto avesse trovato risoluzione anticipata alla data del 31.7.2017 e, conseguentemente, che per i restanti cinque mesi dell'anno 2017 il Ricorrente_1 non avesse percepito canone di locazione alcuno, offrendo quindi prova idonea a vincere la presunzione in base alla quale i proprietari normalmente percepiscono i canoni indicati nel contratto di locazione. Tale prova non è stata offerta, in quanto affidata ad un argomento di carattere logico invero non affatto dimostrativo – vale a dire che la risoluzione è stata registrata comunque prima della notifica dell'avviso di accertamento per cui è processo – ed a documentazione non pertinente, atteso che quella relativa ai movimenti del conto corrente sul quale avrebbe dovuto essere accreditato il canone di locazione è relativa al primo semestre dell'anno 2017 mentre nella specie i canoni che si assumono non riscossi sono quelli relativi ai mesi che vanno dall'agosto al dicembre del 2017, sicché solo dai movimenti del secondo semestre del predetto anno avrebbe potuto apprezzarsi l'assenza di versamenti corrispondenti al canone che la Società_1 srl avrebbe dovuto versare.
L'appello va accolto, pertanto, limitatamente alla dichiarata inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, dovendosi comunque rigettare nel merito. Nei predetti termini va riformata, quindi, la sentenza impugnata.
Le ragioni della decisione legittimano la compensazione, tra le parti, delle spese della presente fase di gravame.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia - Sezione 17 staccata di Catania, in parziale accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 250TXNM002029 e compensa, tra le parti, le spese della fase di gravame.
Catania, 21 novembre 2025
Il giudice relatore ed estensore
DA SALVUCCI
Il PresidenteGiambattista SCHININA'
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente
SALVUCCI DAVID, AT
FAILLA CARMELO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4537/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5799/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXNM002029 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 5799/7/2024 del 5.7.2024, depositata il 15.7.2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di I° grado di Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 250TXNM002029 - col quale era stata accertata una maggiore imposta Irpef, relativa all'anno 2017, per complessivi 12.328,48 € - rilevando, in assenza di costituzione dell'Ufficio impositore, che non fosse stata dimostrata la ricezione dell'avviso anzidetto in data
24.4.2023 e, conseguentemente, che la Corte non fosse stata messa nella condizioni di verificare la tempestività del ricorso.
Si costituiva in giudizio, controdeducendo, l'Agenzia delle Entrate.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 21.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante ha dimostrato, mediante documentazione relativa al tracciamento della spedizione della raccomandata n. 572729399047 a mezzo della quale è stato notificato l'avviso di accertamento per cui è processo estratta all'esito della consultazione del sito ufficiale di Poste Italiane, che tale raccomandata è stata effettivamente recapitata al Ricorrente_1 in data 24.4.2023, sicché il ricorso avverso tale avviso, notificato a controparte in data 23.6.2023, è tempestivo.
La decisione impugnata, quindi, va riformata e si impone, in conseguenza, la valutazione dei motivi di ricorso che il primo giudice non ha vagliato e che l'appellante, riproponendoli, ha devoluto al giudizio di questa
Corte, il primo dei quali afferente alla decadenza del potere impositivo, invero non maturata. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, dPR n. 600/1973, infatti, “gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione” e nella specie, trattandosi di redditi relativi all'anno di imposta 2017 che il Ricorrente_1 non ha indicato nella dichiarazione presentata nel 2018, il termine per accertarli sarebbe maturato il 31.12.2023, quindi dopo che al Ricorrente_1 è stato notificato – il 24.4.2023 – l'avviso per cui è causa.
Passando alla doglianza afferente al merito dell'imposizione, va premesso, in fatto, che: il Ricorrente_1 è stato proprietario dell'opificio sito in Indirizzo_1 di Belpasso, distinto al catasto di quel Comune al Estremi_Catastali_1; tale opificio è stato concesso in locazione, con contratto dell'1.2.2017 regolarmente registrato, alla società Società_1 srl;
il contratto prevedeva il pagamento del canone mensile di 2.350,00 € e, per quel che rileva, all'art. 10 del regolamento negoziale rubricato “Risoluzione del contratto”, la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., ai sensi della quale il contratto avrebbe trovato automatica risoluzione già al mancato pagamento di un solo rateo anticipato;
quel negozio, che parte appellante assume essersi rivelato immediatamente infruttuoso per il locatore, è stato consensualmente risolto tra le parti con scrittura privata datata 25.10.2017, con effetti decorrenti dal 31.7.2017 e, poi, a distanza di oltre due anni, alienato ad altra società; con modello F24 di pagamento del 14.9.2021, il Ricorrente_1, seppure tardivamente, ma comunque prima che gli fosse notificato l'avviso di accertamento per cui è processo, ha pagato l'imposta di registro dovuta per quella risoluzione contrattuale consensuale, in complessivi 71,50 €.
Tanto premesso, la materia del contendere verte sulla data certa di risoluzione del contratto. A norma dell'art. 17 dPR n. 131/86, infatti, nell'ipotesi di concorde scioglimento di un contratto anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza, la risoluzione è soggetta ad imposta fissa di registro che deve essere liquidata dai contraenti ed assolta entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento risolutivo. Nella specie, pertanto, il pagamento di tale imposta sarebbe dovuto avvenire entro il 31.8.2017, avendo le parti inteso risolvere il contratto alla data del 31.7.2017, o, al più, entro il 25.11.2017, recando la scrittura risolutiva la data del 25.10.2017, e non certo in data 14.9.2021, come invece è avvenuto.
Ebbene, non potendo fare fede, in ordine alla data dell'accordo risolutivo, quella in cui si è provveduto ad assolvere l'imposta di registro, parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare altrimenti che il contratto avesse trovato risoluzione anticipata alla data del 31.7.2017 e, conseguentemente, che per i restanti cinque mesi dell'anno 2017 il Ricorrente_1 non avesse percepito canone di locazione alcuno, offrendo quindi prova idonea a vincere la presunzione in base alla quale i proprietari normalmente percepiscono i canoni indicati nel contratto di locazione. Tale prova non è stata offerta, in quanto affidata ad un argomento di carattere logico invero non affatto dimostrativo – vale a dire che la risoluzione è stata registrata comunque prima della notifica dell'avviso di accertamento per cui è processo – ed a documentazione non pertinente, atteso che quella relativa ai movimenti del conto corrente sul quale avrebbe dovuto essere accreditato il canone di locazione è relativa al primo semestre dell'anno 2017 mentre nella specie i canoni che si assumono non riscossi sono quelli relativi ai mesi che vanno dall'agosto al dicembre del 2017, sicché solo dai movimenti del secondo semestre del predetto anno avrebbe potuto apprezzarsi l'assenza di versamenti corrispondenti al canone che la Società_1 srl avrebbe dovuto versare.
L'appello va accolto, pertanto, limitatamente alla dichiarata inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, dovendosi comunque rigettare nel merito. Nei predetti termini va riformata, quindi, la sentenza impugnata.
Le ragioni della decisione legittimano la compensazione, tra le parti, delle spese della presente fase di gravame.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia - Sezione 17 staccata di Catania, in parziale accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 250TXNM002029 e compensa, tra le parti, le spese della fase di gravame.
Catania, 21 novembre 2025
Il giudice relatore ed estensore
DA SALVUCCI
Il PresidenteGiambattista SCHININA'