Ordinanza cautelare 2 settembre 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 27/03/2026, n. 5839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5839 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05839/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09120/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9120 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta, AN Carta, Roberto Patrizi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione
- della determinazione n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-di protocollo del 3 giugno 2025 (notificata il 4 giugno 2025), con la quale il Vice Capo del Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito (d’ora in avanti anche solo DIPE) ha respinto l’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa IA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame, notificato il 4 agosto 2025 e depositato in data 8 agosto 2025, l’odierno ricorrente ha impugnato la determinazione del 3 giugno 2025 (allo stesso notificata il 4 giugno 2025) recante il diniego reso dall’intimata Amministrazione sull’istanza di assegnazione temporanea presso l’indicata sede di destinazione ai sensi dell’art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001, unitamente ai connessi atti, chiedendone l’annullamento sulla base dei prospettati vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando memoria difensiva recante l’articolazione delle ragioni addotte a supporto della sostenuta infondatezza nel merito delle censure mosse, unitamente all’allegata documentazione.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha accolto la proposta istanza cautelare “… ai fini del riesame della posizione di parte ricorrente nei sensi e nei termini di cui in motivazione ”.
4. La resistente Amministrazione ha poi depositato documentazione, includente le successive determinazioni assunte all’esito del compiuto riesame conducente alla disposta assegnazione temporanea dell’odierno ricorrente, ai sensi del citato articolo 42 bis d.lgs. n. 151/2001, presso l’individuato reggimento nella sede di Catania, unitamente alla correlata nota di accompagnamento recante la prospettazione in ordine all’intervenuta realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione del ricorso da parte del militare interessato.
5. In vista della fissata udienza di merito la parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a., rappresentando l’intervenuta cessazione della materia del contendere ed insistendo al contempo per la condanna della resistente Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio in ragione del principio di “soccombenza virtuale”.
6. All’udienza pubblica del 4 marzo 2026, all’esito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione come riportato a verbale.
7. Il Collegio ravvisa nel caso di specie le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
7.1. In proposito si evidenzia come la successiva determinazione ad opera dell’intimata Amministrazione, espressa nel provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 23 settembre 2025 versato in atti dalla stessa Amministrazione (cfr. allegato n. 1 incluso nella produzione documentale del 25 settembre 2025), rechi nel suo contenuto l’espresso riferimento alla disposta assegnazione temporanea dell’odierno ricorrente ai sensi del sopra citato art. 42 bis , d.lgs. n. 151/2021, all’esito della rinnovata valutazione, presso l’indicato reggimento di Catania riconducibile all’auspicata sede territoriale di destinazione individuata dall’interessato nel corpo dell’istanza presentata ai sensi dell’anzidetta normativa (cfr. doc. n. 1 unito all’atto di ricorso secondo la numerazione riportata nel relativo foliario, nonché all. n. 1 alla memoria difensiva della resistente Amministrazione del 22 agosto 2025) con la correlata precisazione ad opera dell’Amministrazione medesima (quanto all’efficacia sul piano temporale dell’assunta determinazione) circa la relativa decorrenza dal 13 ottobre 2025 (per la durata di tre anni).
7.2. Alla luce delle evidenziate circostanze, si ritiene che l’anzidetto provvedimento del 23 settembre 2025 integri il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, co. 5, c.p.a.
8. Le spese di giudizio, seguendo il principio di soccombenza virtuale in ragione dell’intervenuto soddisfacimento della pretesa azionata – per effetto dell’operata rideterminazione da parte della resistente Amministrazione – successivamente all’instaurazione del presente giudizio e all’esito della relativa fase cautelare, vengono liquidate a carico della resistente Amministrazione nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfetariamente nell’importo complessivo di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge, con rimborso del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IN, Presidente
IA LL, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LL | AN IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.