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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 11/02/2026, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2300/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15663/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025237348000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025237348000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025237348000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2258/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 21/7/2025 e depositato il 15/9/2025, Ricorrente_1 ha impugnato contro l'Agenzia delle Entrate - NE e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90252373 48/000, notificatagli in data 25 giugno 2025, con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.437,49 sulla base della cartella di pagamento n. 071 2014
000588621 15 000, asseritamente notificata in data 30 marzo 2015. Tale importo era dovuto – secondo quanto risulta dalla tabella riportata all'interno dell'impugnata intimazione di pagamento – a titolo di Irpef, addizionale comunale all'Irped, addizionale regionale all'Irpef, sanzioni, interessi e spese di notifica, anno
2010.
Il ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
1. Illegittimità dell'impugnata intimazione di pagamento in quanto fondata su una cartella di pagamento mai notificata.
2. Illegittimità della pretesa azionata con l'impugnata intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme con essa richieste, sia quanto alle imposte principali, assoggettate al termine decennale, che per le sanzioni e gli interessi, assoggettati al più breve termine quinquennale.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita la sola Agenzia delle entrate, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è solo in parte fondato.
4. Nel costituirsi, l'Agenzia delle entrate ha depositato la documentazione relativa alla notificazione della cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata.
Nelle memorie ex art. 32 d. lgs. 546 del 1992, il ricorrente ha sostenuto che questa documentazione non è idonea allo scopo. Ha evidenziato in particolare che il procedimento notificatorio, effettuato dal messo notificatore, non si perfezionò con la consegna al destinatario, risultato temporaneamente assente, sicché al tentativo di consegna fece seguito il deposito dell'atto presso la casa comunale nonché la spedizione della raccomandata informativa (a quest'adempimento dovendosi intendere esteso la sottoscrizione apposta in calce alla relata dal messo), della quale però non è stato depositato il necessario avviso di ricevimento, che, sostiene il ricorrente, occorre produrre al fine di dimostrare la regolarità del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. e sottrarre così la notificazione tutta alla sanzione della nullità, che, nel caso di specie, sarebbe quindi ineluttabile.
Tanto osservato, occorre ricordare che «In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera eccezione di omessa notificazione dell'avviso di accertamento presupposto dell'atto impositivo non equivale a quella di nullità della notificazione medesima, non sussistendo una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità del procedimento notificatorio» (così Cass. n. 5369 del 2017; nello stesso senso Cass. n.
8398 del 2013 e 13934 del 2011). La notificazione in esame, nei termini in cui essa è stata in precedenza descritta, sembra essere dotata degli elementi costitutivi essenziali indicati da Cass. n. 26511 del 2022, che ha affermato che «Com'è noto, le
Sezioni Unite di questa Corte hanno distinto la nullità della notifica dell'atto di impugnazione dall'inesistenza della medesima. Con la sentenza 20 luglio 2016, n. 14916, è stato stabilito che l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa».
Si tratta, in altri termini, di notificazione meramente nulla, non quindi inesistente o del tutto omessa.
Ne consegue l'insufficienza e non pertinenza dell'unico motivo di ricorso proposto – omessa notificazione della cartella di pagamento – rispetto a quanto storicamente accaduto e processualmente dimostrato.
A quanto dimostrato dall'Agenzia con la produzione in rassegna il ricorrente avrebbe dovuto reagire a termini dell'art. 24, comma 2, d. lgs. 546 del 1992, vale a dire con la «integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione
», e quindi con la proposizione di un motivo aggiunto, che tuttavia il ricorrente non ha compiuto e che non può ritenersi, a termini delle ulteriori disposizioni contenute nell'art. 24, supplita dalle deduzioni difensive svolte nelle memorie ex art. 32.
Infondata il motivo dell'omessa notifica, è invece in parte fondato il motivo attinente alla prescrizione, che, se non può dirsi compiuta per le imposte principali (dall'ammontare complessivo di 771,00 €) in conseguenza del termine decennale (che si giova peraltro della sospensione COVID ex art. 68 d.l. 18 del 2020), deve invece rilevarsi per quanto concerne le sanzioni e gli interessi, che sono prescritti in mancanza di atti interruttivi del termine quinquennale, con conseguente proporzionale riduzione anche degli oneri di riscossione.
6. Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato in relazione alle sanzioni e agli interessi e, in proporzione, agli oneri di riscossione;
rigetta nel resto e compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 5/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15663/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025237348000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025237348000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025237348000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2258/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 21/7/2025 e depositato il 15/9/2025, Ricorrente_1 ha impugnato contro l'Agenzia delle Entrate - NE e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90252373 48/000, notificatagli in data 25 giugno 2025, con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.437,49 sulla base della cartella di pagamento n. 071 2014
000588621 15 000, asseritamente notificata in data 30 marzo 2015. Tale importo era dovuto – secondo quanto risulta dalla tabella riportata all'interno dell'impugnata intimazione di pagamento – a titolo di Irpef, addizionale comunale all'Irped, addizionale regionale all'Irpef, sanzioni, interessi e spese di notifica, anno
2010.
Il ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
1. Illegittimità dell'impugnata intimazione di pagamento in quanto fondata su una cartella di pagamento mai notificata.
2. Illegittimità della pretesa azionata con l'impugnata intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme con essa richieste, sia quanto alle imposte principali, assoggettate al termine decennale, che per le sanzioni e gli interessi, assoggettati al più breve termine quinquennale.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita la sola Agenzia delle entrate, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è solo in parte fondato.
4. Nel costituirsi, l'Agenzia delle entrate ha depositato la documentazione relativa alla notificazione della cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata.
Nelle memorie ex art. 32 d. lgs. 546 del 1992, il ricorrente ha sostenuto che questa documentazione non è idonea allo scopo. Ha evidenziato in particolare che il procedimento notificatorio, effettuato dal messo notificatore, non si perfezionò con la consegna al destinatario, risultato temporaneamente assente, sicché al tentativo di consegna fece seguito il deposito dell'atto presso la casa comunale nonché la spedizione della raccomandata informativa (a quest'adempimento dovendosi intendere esteso la sottoscrizione apposta in calce alla relata dal messo), della quale però non è stato depositato il necessario avviso di ricevimento, che, sostiene il ricorrente, occorre produrre al fine di dimostrare la regolarità del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. e sottrarre così la notificazione tutta alla sanzione della nullità, che, nel caso di specie, sarebbe quindi ineluttabile.
Tanto osservato, occorre ricordare che «In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera eccezione di omessa notificazione dell'avviso di accertamento presupposto dell'atto impositivo non equivale a quella di nullità della notificazione medesima, non sussistendo una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità del procedimento notificatorio» (così Cass. n. 5369 del 2017; nello stesso senso Cass. n.
8398 del 2013 e 13934 del 2011). La notificazione in esame, nei termini in cui essa è stata in precedenza descritta, sembra essere dotata degli elementi costitutivi essenziali indicati da Cass. n. 26511 del 2022, che ha affermato che «Com'è noto, le
Sezioni Unite di questa Corte hanno distinto la nullità della notifica dell'atto di impugnazione dall'inesistenza della medesima. Con la sentenza 20 luglio 2016, n. 14916, è stato stabilito che l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa».
Si tratta, in altri termini, di notificazione meramente nulla, non quindi inesistente o del tutto omessa.
Ne consegue l'insufficienza e non pertinenza dell'unico motivo di ricorso proposto – omessa notificazione della cartella di pagamento – rispetto a quanto storicamente accaduto e processualmente dimostrato.
A quanto dimostrato dall'Agenzia con la produzione in rassegna il ricorrente avrebbe dovuto reagire a termini dell'art. 24, comma 2, d. lgs. 546 del 1992, vale a dire con la «integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione
», e quindi con la proposizione di un motivo aggiunto, che tuttavia il ricorrente non ha compiuto e che non può ritenersi, a termini delle ulteriori disposizioni contenute nell'art. 24, supplita dalle deduzioni difensive svolte nelle memorie ex art. 32.
Infondata il motivo dell'omessa notifica, è invece in parte fondato il motivo attinente alla prescrizione, che, se non può dirsi compiuta per le imposte principali (dall'ammontare complessivo di 771,00 €) in conseguenza del termine decennale (che si giova peraltro della sospensione COVID ex art. 68 d.l. 18 del 2020), deve invece rilevarsi per quanto concerne le sanzioni e gli interessi, che sono prescritti in mancanza di atti interruttivi del termine quinquennale, con conseguente proporzionale riduzione anche degli oneri di riscossione.
6. Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato in relazione alle sanzioni e agli interessi e, in proporzione, agli oneri di riscossione;
rigetta nel resto e compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 5/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello