CASS
Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2024, n. 4009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4009 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OM OM, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/04/2023 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera OL Di Nicola Travaglini, sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale OL Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avvocato GI Alvaro, difensore di OM OM, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 aprile 2023 il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a OM OM dal Giudice per le indagini preliminari del Penale Sent. Sez. 6 Num. 4009 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 05/12/2023 Tribunale di Reggio Calabria, per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, denominata ndrangheta, nella specie alla cosca MA di Gioia Tauro, nella forma aggravata (capo 1), per reati in materia di armi in concorso (porto in luogo pubblico di arma da fuoco con ND PI, capo 38 e detenzione di un kalashnikov e di altre armi, aggravato dall'art. 416.bis.1 cod. pen. capo 44, con il TE OS OM) e altri reati di importazione e cessione di stupefacenti (cocaina e hashish), in concorso, anche con l'aggravante dell'ingente quantità (capi 53, 54, 55, 58). 2. Avverso detta ordinanza OM OM ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando diversi motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce vizi della motivazione circa la ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati-fine in materia di armi (capi 38 e 44) e all'aggravante di cui all'art. 416.bis.1 cod. pen. per il solo capo 44. Per il capo 38 si censura il provvedimento impugnato per avere fondato la gravità indiziaria su una sola intercettazione ambientale (n. 310 del 22/2/2022) in cui le dichiarazioni autoaccusatorie del ricorrente costituiscono solo millanterie, non suffragate da alcun riscontro probatorio mancando il rinvenimento di una macchina danneggiata da colpi di pistola e ch un intervento del carro-attrezzi dei carabinieri o accertamento sul Leo indicato nella conversazione. Per il capo 44, relativo a condotte commesse in concorso con il TE OS, già condannato ex art. 444 cod. proc. pen. in separato procedimento, il provvedimento impugnato ha erroneamente ritenuto che il fucile kalashnikov fosse stato sequestrato nel fondo agricolo di via Asmara in Gioia Tauro, in occasione della perquisizione del 16 giugno 2021 che aveva portato all'arresto del TE. Inoltre, nella conversazione del 27 novembre 2021, non trascritta, il ricorrente si era limitato a comunicare il prezzo di C 100 relativo ad un pacco di cartucce dal che non si può desumere la disponibilità del fucile. Con riferimento alla pistola marca Beretta, invece, la responsabilità concorsuale di OM OM si è fondata sull'intercettazione ambientale del 31 dicembre 2020 in cui si sente il rumore dello scarrellamento di un'arma, senza alcuna prova che vi avesse provveduto lui, anziché il TE, detentore regolare di una carabina e di una pistola scaccia-cani a cui sono riconducibili i 106 colpi di pistola a salve trovati dai Carabinieri il 2 gennaio 2021 di fronte al suo garage. Infine, con riferimento alle altre armi e al materiale balistico era configurabile la semplice connivenza del ricorrente per la condotta del TE. 2 In ordine alla circostanza aggravante dl cui all'art. 416.bis.1 cod. pen., il Tribunale oltre ad avere applicato un ragionamento tautologico, fondato sull'appartenenza dei fratelli OM all'associazione ndranghetista, si è focalizzato su conversazioni prive di diretto rilievo quali le conversazioni del 25 e del 27 gennaio 2021 (nella prima il TE del ricorrente parla con Siviglia della necessità di reperire armi nuove;
nella seconda OM OM si lamenta con ND PI, non associato, del prezzo di un'arma pari a C 2500); quelle del I e del 3 aprile 2021 in cui il ricorrente acquista su internet armi giocattolo da modificare;
il riferimento alla frase «siamo tutti una cosa» pronunciata nei confronti di tale IN IN nell'ambito di un discorso relativo all'acquisto di armi;
l'affidamento di una pistola Barracuda a OS OM. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizi della motivazione circa la ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto associativo aggravato (capo 1) in base ai reati- fine che, per quanto indicato nel motivo che precede, non solo sono rimasti privi di riscontri, ma il delitto di cui al capo 38 non è aggravato dall'art. 416.bis.1 cod. pen. e comunque nessuna estorsione è stata commessa con l'uso di armi o è stata contestata al ricorrente. Inoltre, mancano riscontri all'essere il negozio di rivendita di prodotti ortofrutticoli il luogo di programmazione dei delitti perseguiti dall'associazione ndranghetista. Privi di rilievo sono gli elementi valorizzati dal provvedimento impugnato quali: la partecipazione del ricorrente alla discussione sull'imminente scarcerazione di GI LO;
il suo coinvolgimento nel tentativo di estorsione di DR UT in quanto non addebitatogli;
l'essere andato dallo zio OS OM (anno 1960) per riferirglielo;
l'autorizzazione di OS OM ad EL EO di uccidere due zingari avvalendosi dell'ausilio del TE OM OM che dimostrerebbe, al contrario, proprio la sua estraneità al circuito associativo;
il commento del ricorrente sulla caratura criminale di SA ZA;
il coinvolgimento in attività estorsive con il richiamo alla vicenda relativa a LV AR nonostante non gli fosse stata contestata la relativa imputazione e comunque il ricorrente non avesse conferito con il TE;
la conversazione del 3 aprile 2021 numero 224, in cui EL EO aveva chiesto al ricorrente e ad ND PI, non ritenuto partecipe, di rilevare la presenza di microspie. 2.3. Con il terzo motivo, ulteriormente sottoarticolato con riferimento ai reati- fine in materia di stupefacenti, deduce vizi della motivazione e per i capi 53 e 54 violazione degli artt. 56 cod. pen., 73 e 74 d. P.R. n. 309 del 1990 e per i capi 55 e 58 violazione dell'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990. Con riferimento all'importazione di 298 kg di cocaina dal LE (capo 53) il Tribunale ha valorizzato la battuta intercettata nella conversazione numero 310 del 27 novembre 2020 in cui il ricorrente aveva pronunciato la seguente frase «Ieri 3 sera ci è caduto il lavoro dei 300», accompagnata da un'imprecazione, compati, solo con la consapevolezza del fatto o con la connivenza ma non (è necessariamente con il concorso nell'importazione della droga. Anche la notizia del sequestro riportato da un giornale brasiliano non può costituire riscontro probatorio. Peraltro, l'intercettazione ambientale numero 208 del 29 novembre 2020, erroneamente omessa dal Tribunale, rileva dal punto di vista difensivo poiché pone in dubbio che la parola lavoro fosse riferibile alla quantità dei 300 chili di cocaina sequestrati a ANtos, anziché ai «mille e trecento». Anche la conoscenza da parte del ricorrente dell'arrivo di un carico di droga a bordo della nave MSC Adelaide, poi sequestrato, non dimostra la commissione del delitto di importazione ma al più la conoscenza dell'informazione relativa. Infine, il Tribunale non ha riqualificato come di lieve entità le condotte contestate nei capi 55 e 58 nonostante si trattasse di droga leggera di scarsa qualità e OM non fosse avvezzo allo spaccio come risulta dall'intercettazione ambientale numero 301 del 26 novembre 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché reiterativo, generico e volto a far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 2. Il ricorrente, attraverso argomentazioni di merito, volte ad una lettura alternativa di fatti e delle intercettazioni, insiste con la proposizione di temi e argomenti già considerati e disattesi dal Tribunale del riesame in termini logici e coerenti. Costituisce, infatti, principio consolidato che, in caso di ricorso avverso provvedimenti in materia di misure cautelarii, la Corte di cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia rispettato i canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze. Da ciò consegue che sono inammissibili quelle censure che, come nel caso di specie, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa di ciascun elemento di fatto posto a fondamento del provvedimento impugnato e ne contesti nel merito la valenza. Inoltre, in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono 4 recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), non ravvisabili nella specie. 2.1. Il Tribunale, in forza essenzialmente delle intercettazioni dall'inequivoco contenuto e dei riscontri costituiti dai sequestri di armi e drpga, ha inquadrato OM OM nell'ambito del clan di ndrangheta MA-Molè, egemone nel Comune di Gioia Tauro, con il ruolo, insieme al TE OS OM, sia di custode di importanti quantità di armi da fuoco e da guerra, sia di gestore del traffico di stupefacenti, descrivendo lo sviluppo dell'attività investigativa, definita "Hybris", e collocandola nell'evoluzione del clan, evincibile dalle numerose sentenze e dagli ultimi contrasti insorti con la locale comunità Rom che aveva creato disordini e provocato le reazioni della cosca. 2.2. Il delitto contestato al capo 38 è stato inserito dal Tribunale nell'ambito delle condotte punitive della cosca MA nei confronti della comunità Rom e si è fondata sull'intercettazione numero 308 del 22 febbraio 2021 in cui il ricorrente racconta ad ND PI di avere inseguito alcuni esponenti del clan avverso e di avere esploso colpi di arma da fuoco contro un'auto convinto che fosse di questi. Si tratta di dichiarazioni, prive del connotato della millanteria, con piena valenza probatoria alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui quando un soggetto si autoaccusa di un reato spontaneamente nel corso di una conversazione legittimamente intercettata le dichiarazioni confessorie captate non hanno bisogno di riscontri (Sez. 2, n. 37794, del 12/06/2019, Rv. 277707). Ne consegue che è del tutto generico il motivo di ricorso nella parte in cui rappresenta la mancanza di un'annotazione di servizio o altri accertamenti, incluso quello sulla proprietà dell'auto crivellata di colpi. 2.3. In ordine al delitto contestato al capo 44, commesso dal ricorrente con il OS OM, già condannato per il medesimo fatto in separato procedimento, il provvedimento impugnato, con logiche argomentazioni, ha collegato tutti gli elementi dimostrativi della responsabilità concorsuale dei fratelli nella codetenzione delle armi, da intendersi nel senso di potere, in qualsiasi momento, disporne ciascuno autonomamente (Sez. 1, n. 12308 del 14/02/2020, Rv. 278698). Si tratta di motivi non disarticolarti dall'inammissibile tentativo difensivo di rivalutazione in fatto del contenuto delle intercettazioni e di mera critica del coerente percorso argomentativo utilizzato dal Tribunale. In particolare, il provvedimento ha richiamato prima le conversazioni intercorse tra i fratelli OM e altri due sodali (PI e IL) del 27 novembre 2021 (ndr da intendersi 2020) - in cui parlano della disponibilità di diversi tipi di armi, della condivisione di un Kalashnikov e del possesso del solo OM OM anche di una pistola -; poi della conversazione, nella notte della fine dell'anno, in casa del ricorrente - in cui i due fratelli discutono di una 5 pistola marca Beretta modello 98 FS e OM OM precisa di avere cambiato le guancette per migliorarne l'impugnatura, dei proiettili Fiocchi e si sente il rumore di scarrellamento attribuito a OM OM - e, infine, del riscontro ottenuto grazie alla perquisizione domiciliare del 2 gennaio 2021 in cui gli operanti, infatti, avevano trovato cartucce a salve e 36 bossoli delle sopra menzionate cartucce Fiocchi. Ne erano seguite altre conversazioni, riportate alle pagine 10 e 11 (dal gennaio all'aprile 2021), in cui veniva espressa la necessità di spostare, la notte stessa, sia le armi detenute dalla famiglia OM che quelle nella disponibilità di SQ BO (detto Lello) in un terreno in via Asmara dentro una borsa;
si discuteva della ricerca di nuove armi e continuavano a sentirsi rumori di scarrellamento di pistole da parte del ricorrente mentre preannunciava di volere vendicare il TE, picchiato da un componente della comunità Rom. Il riscontro alle intercettazioni risulta dal sequestro, avvenuto il 16 giugno 2021, proprio nel citato terreno di via Asmara di un importante armamentario costituito da pistole, caricatori, silenziatori, oltre che un'arma giocattolo modificata in una calibro 8 per esplodere veri colpi e la pistola marca Beretta modello 98 FS, con le guancette cambiate dal ricorrente, oggetto della conversazione tra fratelli del precedente Capodanno cui corrispondevano i bossoli trovati davanti alla sua casa. 2.4. In ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 416.bis.1 cod. pen., contestata al ricorrente nel capo 44, il Tribunale, in piena osservanza dei principi di diritti enunciati da questa Corte e alla luce del contenuto inequivoco delle intercettazioni (25-27 gennaio 2021 e 1-3 aprile 2021 in cui si discute del prezzo delle armi, del reperimento di nuove, della modifica di armi giocattolo acquistate via internet) supportate dai sequestri di armi, ha dato conto della convergenza di tutti gli elementi indiziari espressivi della sua finalità tipizzante, intesa come agevolazione non del singolo esponente dell'associazione di tipo mafioso, bensì dell'attività dell'associazione in quanto tale (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734). Correttamente, proprio a tale fine, il provvedimento impugnato ha valorizzato l'inequivoca frase, pronunciata dal ricorrente nell'ambito di un discorso con TT IN relativo proprio all'acquisto di armi, «siamo tutti una cosa», logicamente interpretata, stante il contesto sopra descritto, nel senso che l'arsenale fosse detenuto per conto del clan di ndrangheta di riferimento. Ancora una volta le deduzioni difensive sollecitano una mera rilettura delle intercettazioni non censurabile in sede di legittimità. 2.5. Con riguardo alla posizione di OM OM quale partecipe dell'associazione ndranghetistica armata capeggiata da LO-Mulè, il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi consolidatisi da decenni nella giurisprudenza di questa Corte. 6 Le Sezioni unite hanno affermato che, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Gli indicatori fattuali della partecipazione sono desumibili da attendibili regole di esperienza, proprie del fenomeno della criminalità di stampo mafioso, da cui possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi, precisi e idonei a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione, senza alcun automatismo probatorio (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Ciò che rileva, dunque, è che il partecipe sia stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell'associazione; sia riconosciuto dai compartecipi quale componente della compagine;
sia disponibile per le specifiche esigenze del caso concreto a prescindere dai singoli reati e per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36953 del 27/05/2021, Modaffari, Rv.281889). Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, dopo avere descritto la compagine criminale e i rapporti tra i vari soggetti, ha acclarato il ruolo del ricorrente di eseguire gli ordini per attività illecite nell'interesse della cosca tra cui custodire, con il TE, le armi e utilizzare il proprio negozio di frutta e verdura per svolgere riunioni con i sodali. Con un'analitica disamina del materiale investigativo, costituito essenzialmente dalle numerose intercettazioni sopra menzionate per i reati-fine in ordine alle armi, oltre quelle riportate alle pagine 14-16 dell'ordinanza, il Tribunale ha offerto argomenti puntuali e coerenti circa la condotta partecipativa del ricorrente sotto diversi profili quali: la conoscenza delle dinamiche associative;
il fattivo apporto in specifiche importanti vicende del clan con il ruolo persino di intermediario (viene richiamata la protezione garantita ad DR UT, per conto della cosca MA, dopo l'incendio del suo peschereccio o la disponibilità a uccidere CA MA ed RM BE, del gruppo avverso, per avere usato sgarbo nei confronti di LF CC); la partecipazione alle riunioni degli appartenenti al clan con facoltà di parola e a spedizioni punitive;
la richiesta di rilevare la presenza di microspie;
la ricezione dei messaggi delle vittime di estorsione di piegarsi alle volontà del gruppo di ndrangheta («quando a uno serve qualcosa si mette a disposizione»). A fronte di questo apparato argomentativo il ricorso propone censure volte soltanto ad ipotizzarne una diversa lettura, anche prospettando elementi del tutto 7 residuali, senza riuscire a mettere minimamente in discussione la tenuta logica dell'ordinanza vista l'assenza di travisamento della prova. 3. La terza censura, anch'essa espressa in termini generici, riguarda i reati fine in materia di droga fàfichessi desunti, con argomenti logici e coerenti del Tribunale, dal contenuto esplicito delle intercettazioni, supportate dai sequestri di droga. 3.1. Con riferimento al tentativo di importazione di 298 kg di cocaina dal LE (capo 53), il provvedimento impugnato ha posto in collegamento due conversazioni avvenute il 26 e 29 novembre 2020 in cui i fratelli OM commentavano, anche con bestemmie e con l'espressione inequivoca «ci è caduto il lavoro», la perdita del carico «dei trecento» avvenuta in LE;
in piena corrispondenza con il sequestro di 298 kg di cocaina al porto di ANtos, appunto in LE, effettuato dalla polizia giudiziaria proprio il 26 novembre 2020 per come riportato dalle notizie di giornali brasiliani. 3.2. Anche l'immediata successiva importazione di 200 kg di cocaina dal LE (capo 54) è stata logicamente argomentata dal provvedimento impugnato in base all'inequivoca indicazione di OM OM al TE «partiti...altri duecento», risultante dalla conversazione del 29 novembre 2020, data corrispondente alla partenza, dal LE, della nave MSC Adelaide arrivata nel porto di Gioia Tauro il 17 dicembre 2020, giorno in cui, grazie alle telecamere installate nei pressi del negozio di frutta e verdura del ricorrente e poi alle intercettazioni, venivano ripresi due ragazzi Di AN CA e i fratelli OM recarsi in un luogo da cui si vedeva il porto di Gioia Tauro e i 4 commentare il transito della nave MSC Adelaide in cui il giorno dopo venivano sequestrati proprio 200 kg di cocaina. Si tratta di argomenti logici per fondare la gravità indiziaria e di certo non contrastati dalla generica censura difensiva secondo cui il ricorrente fosse solo a conoscenza dell'importazione della sostanza senza alcun interesse diretto. 3.3. Nell'ambito di questo contesto il provvedimento impugnato ha correttamente escluso di qualificare come di lieve entità le cessioni di marjuana, contestate ai capi 55 e 58, rispettivamente per 520 grammi e 2 chili a nulla rilevando né la scarsa qualità della droga, né quella che il ricorso definisce «scarsa dimestichezza» di OM ON proprio alla luce del contenuto delle intercettazioni e dei video richiamati dal Tribunale. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle 8 ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 5 dicembre 2023 La Consigliera estensora Il Presidente
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera OL Di Nicola Travaglini, sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale OL Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avvocato GI Alvaro, difensore di OM OM, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 aprile 2023 il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a OM OM dal Giudice per le indagini preliminari del Penale Sent. Sez. 6 Num. 4009 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 05/12/2023 Tribunale di Reggio Calabria, per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, denominata ndrangheta, nella specie alla cosca MA di Gioia Tauro, nella forma aggravata (capo 1), per reati in materia di armi in concorso (porto in luogo pubblico di arma da fuoco con ND PI, capo 38 e detenzione di un kalashnikov e di altre armi, aggravato dall'art. 416.bis.1 cod. pen. capo 44, con il TE OS OM) e altri reati di importazione e cessione di stupefacenti (cocaina e hashish), in concorso, anche con l'aggravante dell'ingente quantità (capi 53, 54, 55, 58). 2. Avverso detta ordinanza OM OM ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando diversi motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce vizi della motivazione circa la ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati-fine in materia di armi (capi 38 e 44) e all'aggravante di cui all'art. 416.bis.1 cod. pen. per il solo capo 44. Per il capo 38 si censura il provvedimento impugnato per avere fondato la gravità indiziaria su una sola intercettazione ambientale (n. 310 del 22/2/2022) in cui le dichiarazioni autoaccusatorie del ricorrente costituiscono solo millanterie, non suffragate da alcun riscontro probatorio mancando il rinvenimento di una macchina danneggiata da colpi di pistola e ch un intervento del carro-attrezzi dei carabinieri o accertamento sul Leo indicato nella conversazione. Per il capo 44, relativo a condotte commesse in concorso con il TE OS, già condannato ex art. 444 cod. proc. pen. in separato procedimento, il provvedimento impugnato ha erroneamente ritenuto che il fucile kalashnikov fosse stato sequestrato nel fondo agricolo di via Asmara in Gioia Tauro, in occasione della perquisizione del 16 giugno 2021 che aveva portato all'arresto del TE. Inoltre, nella conversazione del 27 novembre 2021, non trascritta, il ricorrente si era limitato a comunicare il prezzo di C 100 relativo ad un pacco di cartucce dal che non si può desumere la disponibilità del fucile. Con riferimento alla pistola marca Beretta, invece, la responsabilità concorsuale di OM OM si è fondata sull'intercettazione ambientale del 31 dicembre 2020 in cui si sente il rumore dello scarrellamento di un'arma, senza alcuna prova che vi avesse provveduto lui, anziché il TE, detentore regolare di una carabina e di una pistola scaccia-cani a cui sono riconducibili i 106 colpi di pistola a salve trovati dai Carabinieri il 2 gennaio 2021 di fronte al suo garage. Infine, con riferimento alle altre armi e al materiale balistico era configurabile la semplice connivenza del ricorrente per la condotta del TE. 2 In ordine alla circostanza aggravante dl cui all'art. 416.bis.1 cod. pen., il Tribunale oltre ad avere applicato un ragionamento tautologico, fondato sull'appartenenza dei fratelli OM all'associazione ndranghetista, si è focalizzato su conversazioni prive di diretto rilievo quali le conversazioni del 25 e del 27 gennaio 2021 (nella prima il TE del ricorrente parla con Siviglia della necessità di reperire armi nuove;
nella seconda OM OM si lamenta con ND PI, non associato, del prezzo di un'arma pari a C 2500); quelle del I e del 3 aprile 2021 in cui il ricorrente acquista su internet armi giocattolo da modificare;
il riferimento alla frase «siamo tutti una cosa» pronunciata nei confronti di tale IN IN nell'ambito di un discorso relativo all'acquisto di armi;
l'affidamento di una pistola Barracuda a OS OM. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizi della motivazione circa la ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto associativo aggravato (capo 1) in base ai reati- fine che, per quanto indicato nel motivo che precede, non solo sono rimasti privi di riscontri, ma il delitto di cui al capo 38 non è aggravato dall'art. 416.bis.1 cod. pen. e comunque nessuna estorsione è stata commessa con l'uso di armi o è stata contestata al ricorrente. Inoltre, mancano riscontri all'essere il negozio di rivendita di prodotti ortofrutticoli il luogo di programmazione dei delitti perseguiti dall'associazione ndranghetista. Privi di rilievo sono gli elementi valorizzati dal provvedimento impugnato quali: la partecipazione del ricorrente alla discussione sull'imminente scarcerazione di GI LO;
il suo coinvolgimento nel tentativo di estorsione di DR UT in quanto non addebitatogli;
l'essere andato dallo zio OS OM (anno 1960) per riferirglielo;
l'autorizzazione di OS OM ad EL EO di uccidere due zingari avvalendosi dell'ausilio del TE OM OM che dimostrerebbe, al contrario, proprio la sua estraneità al circuito associativo;
il commento del ricorrente sulla caratura criminale di SA ZA;
il coinvolgimento in attività estorsive con il richiamo alla vicenda relativa a LV AR nonostante non gli fosse stata contestata la relativa imputazione e comunque il ricorrente non avesse conferito con il TE;
la conversazione del 3 aprile 2021 numero 224, in cui EL EO aveva chiesto al ricorrente e ad ND PI, non ritenuto partecipe, di rilevare la presenza di microspie. 2.3. Con il terzo motivo, ulteriormente sottoarticolato con riferimento ai reati- fine in materia di stupefacenti, deduce vizi della motivazione e per i capi 53 e 54 violazione degli artt. 56 cod. pen., 73 e 74 d. P.R. n. 309 del 1990 e per i capi 55 e 58 violazione dell'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990. Con riferimento all'importazione di 298 kg di cocaina dal LE (capo 53) il Tribunale ha valorizzato la battuta intercettata nella conversazione numero 310 del 27 novembre 2020 in cui il ricorrente aveva pronunciato la seguente frase «Ieri 3 sera ci è caduto il lavoro dei 300», accompagnata da un'imprecazione, compati, solo con la consapevolezza del fatto o con la connivenza ma non (è necessariamente con il concorso nell'importazione della droga. Anche la notizia del sequestro riportato da un giornale brasiliano non può costituire riscontro probatorio. Peraltro, l'intercettazione ambientale numero 208 del 29 novembre 2020, erroneamente omessa dal Tribunale, rileva dal punto di vista difensivo poiché pone in dubbio che la parola lavoro fosse riferibile alla quantità dei 300 chili di cocaina sequestrati a ANtos, anziché ai «mille e trecento». Anche la conoscenza da parte del ricorrente dell'arrivo di un carico di droga a bordo della nave MSC Adelaide, poi sequestrato, non dimostra la commissione del delitto di importazione ma al più la conoscenza dell'informazione relativa. Infine, il Tribunale non ha riqualificato come di lieve entità le condotte contestate nei capi 55 e 58 nonostante si trattasse di droga leggera di scarsa qualità e OM non fosse avvezzo allo spaccio come risulta dall'intercettazione ambientale numero 301 del 26 novembre 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché reiterativo, generico e volto a far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 2. Il ricorrente, attraverso argomentazioni di merito, volte ad una lettura alternativa di fatti e delle intercettazioni, insiste con la proposizione di temi e argomenti già considerati e disattesi dal Tribunale del riesame in termini logici e coerenti. Costituisce, infatti, principio consolidato che, in caso di ricorso avverso provvedimenti in materia di misure cautelarii, la Corte di cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia rispettato i canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze. Da ciò consegue che sono inammissibili quelle censure che, come nel caso di specie, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa di ciascun elemento di fatto posto a fondamento del provvedimento impugnato e ne contesti nel merito la valenza. Inoltre, in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono 4 recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), non ravvisabili nella specie. 2.1. Il Tribunale, in forza essenzialmente delle intercettazioni dall'inequivoco contenuto e dei riscontri costituiti dai sequestri di armi e drpga, ha inquadrato OM OM nell'ambito del clan di ndrangheta MA-Molè, egemone nel Comune di Gioia Tauro, con il ruolo, insieme al TE OS OM, sia di custode di importanti quantità di armi da fuoco e da guerra, sia di gestore del traffico di stupefacenti, descrivendo lo sviluppo dell'attività investigativa, definita "Hybris", e collocandola nell'evoluzione del clan, evincibile dalle numerose sentenze e dagli ultimi contrasti insorti con la locale comunità Rom che aveva creato disordini e provocato le reazioni della cosca. 2.2. Il delitto contestato al capo 38 è stato inserito dal Tribunale nell'ambito delle condotte punitive della cosca MA nei confronti della comunità Rom e si è fondata sull'intercettazione numero 308 del 22 febbraio 2021 in cui il ricorrente racconta ad ND PI di avere inseguito alcuni esponenti del clan avverso e di avere esploso colpi di arma da fuoco contro un'auto convinto che fosse di questi. Si tratta di dichiarazioni, prive del connotato della millanteria, con piena valenza probatoria alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui quando un soggetto si autoaccusa di un reato spontaneamente nel corso di una conversazione legittimamente intercettata le dichiarazioni confessorie captate non hanno bisogno di riscontri (Sez. 2, n. 37794, del 12/06/2019, Rv. 277707). Ne consegue che è del tutto generico il motivo di ricorso nella parte in cui rappresenta la mancanza di un'annotazione di servizio o altri accertamenti, incluso quello sulla proprietà dell'auto crivellata di colpi. 2.3. In ordine al delitto contestato al capo 44, commesso dal ricorrente con il OS OM, già condannato per il medesimo fatto in separato procedimento, il provvedimento impugnato, con logiche argomentazioni, ha collegato tutti gli elementi dimostrativi della responsabilità concorsuale dei fratelli nella codetenzione delle armi, da intendersi nel senso di potere, in qualsiasi momento, disporne ciascuno autonomamente (Sez. 1, n. 12308 del 14/02/2020, Rv. 278698). Si tratta di motivi non disarticolarti dall'inammissibile tentativo difensivo di rivalutazione in fatto del contenuto delle intercettazioni e di mera critica del coerente percorso argomentativo utilizzato dal Tribunale. In particolare, il provvedimento ha richiamato prima le conversazioni intercorse tra i fratelli OM e altri due sodali (PI e IL) del 27 novembre 2021 (ndr da intendersi 2020) - in cui parlano della disponibilità di diversi tipi di armi, della condivisione di un Kalashnikov e del possesso del solo OM OM anche di una pistola -; poi della conversazione, nella notte della fine dell'anno, in casa del ricorrente - in cui i due fratelli discutono di una 5 pistola marca Beretta modello 98 FS e OM OM precisa di avere cambiato le guancette per migliorarne l'impugnatura, dei proiettili Fiocchi e si sente il rumore di scarrellamento attribuito a OM OM - e, infine, del riscontro ottenuto grazie alla perquisizione domiciliare del 2 gennaio 2021 in cui gli operanti, infatti, avevano trovato cartucce a salve e 36 bossoli delle sopra menzionate cartucce Fiocchi. Ne erano seguite altre conversazioni, riportate alle pagine 10 e 11 (dal gennaio all'aprile 2021), in cui veniva espressa la necessità di spostare, la notte stessa, sia le armi detenute dalla famiglia OM che quelle nella disponibilità di SQ BO (detto Lello) in un terreno in via Asmara dentro una borsa;
si discuteva della ricerca di nuove armi e continuavano a sentirsi rumori di scarrellamento di pistole da parte del ricorrente mentre preannunciava di volere vendicare il TE, picchiato da un componente della comunità Rom. Il riscontro alle intercettazioni risulta dal sequestro, avvenuto il 16 giugno 2021, proprio nel citato terreno di via Asmara di un importante armamentario costituito da pistole, caricatori, silenziatori, oltre che un'arma giocattolo modificata in una calibro 8 per esplodere veri colpi e la pistola marca Beretta modello 98 FS, con le guancette cambiate dal ricorrente, oggetto della conversazione tra fratelli del precedente Capodanno cui corrispondevano i bossoli trovati davanti alla sua casa. 2.4. In ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 416.bis.1 cod. pen., contestata al ricorrente nel capo 44, il Tribunale, in piena osservanza dei principi di diritti enunciati da questa Corte e alla luce del contenuto inequivoco delle intercettazioni (25-27 gennaio 2021 e 1-3 aprile 2021 in cui si discute del prezzo delle armi, del reperimento di nuove, della modifica di armi giocattolo acquistate via internet) supportate dai sequestri di armi, ha dato conto della convergenza di tutti gli elementi indiziari espressivi della sua finalità tipizzante, intesa come agevolazione non del singolo esponente dell'associazione di tipo mafioso, bensì dell'attività dell'associazione in quanto tale (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734). Correttamente, proprio a tale fine, il provvedimento impugnato ha valorizzato l'inequivoca frase, pronunciata dal ricorrente nell'ambito di un discorso con TT IN relativo proprio all'acquisto di armi, «siamo tutti una cosa», logicamente interpretata, stante il contesto sopra descritto, nel senso che l'arsenale fosse detenuto per conto del clan di ndrangheta di riferimento. Ancora una volta le deduzioni difensive sollecitano una mera rilettura delle intercettazioni non censurabile in sede di legittimità. 2.5. Con riguardo alla posizione di OM OM quale partecipe dell'associazione ndranghetistica armata capeggiata da LO-Mulè, il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi consolidatisi da decenni nella giurisprudenza di questa Corte. 6 Le Sezioni unite hanno affermato che, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Gli indicatori fattuali della partecipazione sono desumibili da attendibili regole di esperienza, proprie del fenomeno della criminalità di stampo mafioso, da cui possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi, precisi e idonei a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione, senza alcun automatismo probatorio (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Ciò che rileva, dunque, è che il partecipe sia stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell'associazione; sia riconosciuto dai compartecipi quale componente della compagine;
sia disponibile per le specifiche esigenze del caso concreto a prescindere dai singoli reati e per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36953 del 27/05/2021, Modaffari, Rv.281889). Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, dopo avere descritto la compagine criminale e i rapporti tra i vari soggetti, ha acclarato il ruolo del ricorrente di eseguire gli ordini per attività illecite nell'interesse della cosca tra cui custodire, con il TE, le armi e utilizzare il proprio negozio di frutta e verdura per svolgere riunioni con i sodali. Con un'analitica disamina del materiale investigativo, costituito essenzialmente dalle numerose intercettazioni sopra menzionate per i reati-fine in ordine alle armi, oltre quelle riportate alle pagine 14-16 dell'ordinanza, il Tribunale ha offerto argomenti puntuali e coerenti circa la condotta partecipativa del ricorrente sotto diversi profili quali: la conoscenza delle dinamiche associative;
il fattivo apporto in specifiche importanti vicende del clan con il ruolo persino di intermediario (viene richiamata la protezione garantita ad DR UT, per conto della cosca MA, dopo l'incendio del suo peschereccio o la disponibilità a uccidere CA MA ed RM BE, del gruppo avverso, per avere usato sgarbo nei confronti di LF CC); la partecipazione alle riunioni degli appartenenti al clan con facoltà di parola e a spedizioni punitive;
la richiesta di rilevare la presenza di microspie;
la ricezione dei messaggi delle vittime di estorsione di piegarsi alle volontà del gruppo di ndrangheta («quando a uno serve qualcosa si mette a disposizione»). A fronte di questo apparato argomentativo il ricorso propone censure volte soltanto ad ipotizzarne una diversa lettura, anche prospettando elementi del tutto 7 residuali, senza riuscire a mettere minimamente in discussione la tenuta logica dell'ordinanza vista l'assenza di travisamento della prova. 3. La terza censura, anch'essa espressa in termini generici, riguarda i reati fine in materia di droga fàfichessi desunti, con argomenti logici e coerenti del Tribunale, dal contenuto esplicito delle intercettazioni, supportate dai sequestri di droga. 3.1. Con riferimento al tentativo di importazione di 298 kg di cocaina dal LE (capo 53), il provvedimento impugnato ha posto in collegamento due conversazioni avvenute il 26 e 29 novembre 2020 in cui i fratelli OM commentavano, anche con bestemmie e con l'espressione inequivoca «ci è caduto il lavoro», la perdita del carico «dei trecento» avvenuta in LE;
in piena corrispondenza con il sequestro di 298 kg di cocaina al porto di ANtos, appunto in LE, effettuato dalla polizia giudiziaria proprio il 26 novembre 2020 per come riportato dalle notizie di giornali brasiliani. 3.2. Anche l'immediata successiva importazione di 200 kg di cocaina dal LE (capo 54) è stata logicamente argomentata dal provvedimento impugnato in base all'inequivoca indicazione di OM OM al TE «partiti...altri duecento», risultante dalla conversazione del 29 novembre 2020, data corrispondente alla partenza, dal LE, della nave MSC Adelaide arrivata nel porto di Gioia Tauro il 17 dicembre 2020, giorno in cui, grazie alle telecamere installate nei pressi del negozio di frutta e verdura del ricorrente e poi alle intercettazioni, venivano ripresi due ragazzi Di AN CA e i fratelli OM recarsi in un luogo da cui si vedeva il porto di Gioia Tauro e i 4 commentare il transito della nave MSC Adelaide in cui il giorno dopo venivano sequestrati proprio 200 kg di cocaina. Si tratta di argomenti logici per fondare la gravità indiziaria e di certo non contrastati dalla generica censura difensiva secondo cui il ricorrente fosse solo a conoscenza dell'importazione della sostanza senza alcun interesse diretto. 3.3. Nell'ambito di questo contesto il provvedimento impugnato ha correttamente escluso di qualificare come di lieve entità le cessioni di marjuana, contestate ai capi 55 e 58, rispettivamente per 520 grammi e 2 chili a nulla rilevando né la scarsa qualità della droga, né quella che il ricorso definisce «scarsa dimestichezza» di OM ON proprio alla luce del contenuto delle intercettazioni e dei video richiamati dal Tribunale. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle 8 ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 5 dicembre 2023 La Consigliera estensora Il Presidente