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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/12/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO
Il Tribunale di IN, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, all'esito dell'udienza cartolare del 18 dicembre 2025, alle ore 16.15, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3807/2022 R.G.A.C.,
promosso da
con sede in San Giorgio a Liri (FR), corso Spatuzzi n. 171 (P. Iva Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. , nato P.IVA_1 Parte_2
a RA (FR) il 29.05.1985 (CF ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
SA IS, elettivamente domiciliata presso il suo studio in IN, via G.
Pascoli n. 118,
RICORRENTE
CONTRO
P.I. con sede in Ante Strapacica 3 Controparte_1 C.F._2
a Zadar (Croazia), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Matteo Dimarco, con studio in Milano alla via Borghetto n. 3,
RESISTENTE
Oggetto: inadempimento – risoluzione contrattuale – pagamento spese locazione
Conclusioni: come precisate con note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza, emessa ex art. 281 quinquies cpc, viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta del convenuto, delle memorie autorizzate nonché di tutti gli atti e documenti del giudizio che qui integralmente si richiamano.
Va precisato anche che perveniva a questo giudice, successivamente all'assegnazione ai dott.ri in data 16 7 24. Per_1 Per_2 Per_3
Ebbene, la esponeva di aver venduto alla società resistente macchinari e Parte_1 attrezzatture, pagate e ritirate dalla stessa, ad eccezione di una gru interasse 19 mt scatolata TN 31. Deduceva di aver sollecitato in più occasioni il ritiro e di aver dovuto procedere allo smontaggio e al trasporto presso altro sito, sopportando le relative spese di trasporto e di locazione. Tanto premesso, conveniva in giudizio la Controparte_1 chiedendo di dichiararne l'ingiustificato inadempimento ingiustificato in ordine
[...] al mancato asporto della gru e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione della compravendita nonché la condanna al pagamento della somma di € 9.000,00 (quale rimborso delle spese sostenute per lo smontaggio e il trasporto della gru), oltre alle spese di locazione fino all'esito effettivo soddisfo.
La resistente si costituiva e chiedeva preliminarmente di essere rimessa in termini stante la notifica senza traduzione e modulo L, nonché la mancata indicazione della modalità di notifica della relata;
eccepiva l'improcedibilità della domanda per non aver il ricorrente instaurato la procedura di mediazione assistita ex art. 3 D.L. n. 132 del 2014 e concludeva per il rigetto della stessa. In particolare, rilevava di non aver mai ricevuto alcuna pec e di aver inoltrato diverse richieste di poter ritirare i beni.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria.
Pag. 2 di 6 Con note di udienza del 03.04.2025, la evidenziava l'omessa Controparte_1 notifica fatta personalmente alla società specificando che l'invito alla negoziazione assistita dovesse essere fatta personalmente alla parte e non al suo procuratore (Si specifica anche che, come previsto dalla legge e dalla giurisprudenza, la domanda di negoziazione assistita deve essere notificata alla parte personalmente e non al procuratore che non ha certamente procura per questa ulteriore fase).
Nel caso in esame si osserva che parte ricorrente, preliminarmente all'instaurazione del presente giudizio, esperiva il procedimento di mediazione, giusto invito alla mediazione innanzi l'Organismo di Mediazione presso Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
IN (regolarmente notificato), conclusosi con esito negativo (doc. n. 11 e 12 fascicolo di parte ricorrente).
In materia di mediazione e negoziazione assistita, l'art. 3 comma 1 e 5 del DL 132/2014 ha previsto l'obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita nei casi di controversie afferenti il pagamento di somme non eccedenti € 50.000,00 a eccezione dei casi di cui all'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs n. 28/2010 (“Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro…).
Nei casi di un eventuale cumulo del procedimento di mediazione con la negoziazione assistita, la giurisprudenza di merito si è orientata nel senso di dare la prevalenza alla mediazione. Ciò in ossequio alla pronuncia n. 97/2019 della Corte Costituzionale che, dopo aver delineato i tratti distintivi del procedimento di mediazione (svolto da un soggetto terzo e imparziale) rispetto a quello di negoziazione assistita (…il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, là dove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita. … Mentre, dunque, nella mediazione il compito - fondamentale al fine del suo esito positivo - di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un
Pag. 3 di 6 punto d'incontro è svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione
l'analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori), ha considerato prevalente il procedimento di mediazione rispetto a quello di negoziazione assistita (il tratto differenziale appena rilevato conferma la ratio che sostiene il diverso regime giuridico
…: la presenza di un terzo del tutto indipendente rispetto alle parti giustifica, infatti, le maggiori possibilità della mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, di conseguire la finalità cui è preordinata e, pertanto, la scelta legislativa di rendere obbligatoria solo la prima, e non la seconda, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In tale ultimo giudizio, in altri termini, il legislatore ha ritenuto inutile imporre la negoziazione assistita, giacché essa è condotta direttamente dalle parti e dai loro avvocati, senza l'intervento di un terzo neutrale).
Nella fattispecie in esame, la produceva in giudizio invito per la stipula Parte_1 della negoziazione al difensore della convenuta. Quest'ultima, con note per l'udienza del 3.4.25, evidenziava che la notifica di tale domanda doveva essere fatta alla parte personalmente e non al procuratore. In ogni caso, all'udienza del 3.4.2025 l'Istruttore rilevava la regolarità del tentativo di mediazione ad opera della società attrice e la mancanza di un tentativo di negoziazione sulla cui essenzialità si riservava di provvedere (Il giudice … rileva la regolarità del tentativo di mediazione effettuato da
la mancanza di un tentativo di negoziazione sulla cui essenzialità si Parte_1 riserva di provvedere…), rinviando alla successiva udienza del 6.10.2025 per la comparizione personale delle parti e per il tentativo di conciliazione, ove si presentava unicamente il legale rappresentante della sig. , assistito dal suo Pt_1 Controparte_2 difensore.
Per quanto innanzi, sulla base della giurisprudenza su richiamata, tenuto conto della regolarità dell'esperito tentativo di mediazione, si ritiene infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla resistente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
In materia di contratto di vendita, l'art. 1476 c.c. prevede tra le obbligazioni principali del venditore quella di consegnare la cosa al compratore e all'art. 1498 c.c., tra le obbligazioni del compratore, il pagamento del prezzo.
Pag. 4 di 6 In tema di vendita di cose mobili, l'art. 1510 c.c. stabilisce che In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.
Nei casi di mancato ritiro della merce acquistata, in base a quanto prescritto all'art. 1514
c.c., se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito.
Nella fattispecie in esame, la società ricorrente produceva fattura proforma n. 4/2020 del
16.03.2020 con descrizione delle attrezzature acquistate dalla convenuta nonché fatture emesse in relazione agli acconti ricevuti unitamente a documenti di trasporto di quanto consegnato (doc. 2 e 3), circostanza, questa, non contestata dalla resistente. Produceva, altresì, solleciti inoltrati alla resistente e riguardanti il ritiro dei macchinari residui di cui alla fattura n. 4 del 16.03.2020, unitamente a fatture ricevute per smontaggio della gru e per canone occupazione area … per deposito gru e a diffida ricevuta dalla GPR srl, ove si trovava collocata la rimanente attrezzatura, di liberazione immediata piazzale e capannone dalla stessa.
La resistente, in sede di costituzione, pur adducendo di aver inoltrato richieste afferenti il ritiro dei beni (… furono molteplici le richieste della convenuta (tramite il proprio agente), di poter ritirare i beni – pag. 6 comparsa di costituzione), non forniva alcuna prova in tal senso. Oltre a ciò, evidenziava la presenza di altra fornitura già pagata ma non ricevuta (Risulta quindi a dir poco assurda la domanda di risoluzione del contratto
e di risarcimento, perché come si dirà oltre, e sarà oggetto di riconvenzionale, vi è un'altra fornitura pagata dalla convenuta e mai consegnata dalla ricorrente – pag. 6 comparsa) senza produrre, anche in questo caso, alcuna documentazione probatoria.
Tanto premesso, va dichiarato l'inadempimento della in Controparte_1 merito al mancato ritiro del macchinario acquistato con conseguente risoluzione della compravendita e condanna della stessa al pagamento dell'importo di € 9.000,00 per le spese sostenute per smontaggio del macchinario nonché al pagamento di quanto corrisposto per canone di locazione area dal 26.04.2022 all'effettivo soddisfo.
Pag. 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi in ragione della semplicità della controversia.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo sulle domande proposte, così provvede:
- accoglie la domanda;
- dichiara l'inadempimento della quanto al mancato Controparte_1 asporto della gru e, per l'effetto, la risoluzione della compravendita con condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di € 9.000,00 quali spese sostenute per lo smontaggio del macchinario nonché le spese di locazione sostenute fino all'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese legali liquidate in € 2.540,00, oltre accessori, con distrazione se richiesta.
IN, 18 dicembre 2025 Il GOT Dott.ssa Giuditta Di Cristinzi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO
Il Tribunale di IN, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, all'esito dell'udienza cartolare del 18 dicembre 2025, alle ore 16.15, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3807/2022 R.G.A.C.,
promosso da
con sede in San Giorgio a Liri (FR), corso Spatuzzi n. 171 (P. Iva Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. , nato P.IVA_1 Parte_2
a RA (FR) il 29.05.1985 (CF ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
SA IS, elettivamente domiciliata presso il suo studio in IN, via G.
Pascoli n. 118,
RICORRENTE
CONTRO
P.I. con sede in Ante Strapacica 3 Controparte_1 C.F._2
a Zadar (Croazia), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Matteo Dimarco, con studio in Milano alla via Borghetto n. 3,
RESISTENTE
Oggetto: inadempimento – risoluzione contrattuale – pagamento spese locazione
Conclusioni: come precisate con note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza, emessa ex art. 281 quinquies cpc, viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta del convenuto, delle memorie autorizzate nonché di tutti gli atti e documenti del giudizio che qui integralmente si richiamano.
Va precisato anche che perveniva a questo giudice, successivamente all'assegnazione ai dott.ri in data 16 7 24. Per_1 Per_2 Per_3
Ebbene, la esponeva di aver venduto alla società resistente macchinari e Parte_1 attrezzatture, pagate e ritirate dalla stessa, ad eccezione di una gru interasse 19 mt scatolata TN 31. Deduceva di aver sollecitato in più occasioni il ritiro e di aver dovuto procedere allo smontaggio e al trasporto presso altro sito, sopportando le relative spese di trasporto e di locazione. Tanto premesso, conveniva in giudizio la Controparte_1 chiedendo di dichiararne l'ingiustificato inadempimento ingiustificato in ordine
[...] al mancato asporto della gru e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione della compravendita nonché la condanna al pagamento della somma di € 9.000,00 (quale rimborso delle spese sostenute per lo smontaggio e il trasporto della gru), oltre alle spese di locazione fino all'esito effettivo soddisfo.
La resistente si costituiva e chiedeva preliminarmente di essere rimessa in termini stante la notifica senza traduzione e modulo L, nonché la mancata indicazione della modalità di notifica della relata;
eccepiva l'improcedibilità della domanda per non aver il ricorrente instaurato la procedura di mediazione assistita ex art. 3 D.L. n. 132 del 2014 e concludeva per il rigetto della stessa. In particolare, rilevava di non aver mai ricevuto alcuna pec e di aver inoltrato diverse richieste di poter ritirare i beni.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria.
Pag. 2 di 6 Con note di udienza del 03.04.2025, la evidenziava l'omessa Controparte_1 notifica fatta personalmente alla società specificando che l'invito alla negoziazione assistita dovesse essere fatta personalmente alla parte e non al suo procuratore (Si specifica anche che, come previsto dalla legge e dalla giurisprudenza, la domanda di negoziazione assistita deve essere notificata alla parte personalmente e non al procuratore che non ha certamente procura per questa ulteriore fase).
Nel caso in esame si osserva che parte ricorrente, preliminarmente all'instaurazione del presente giudizio, esperiva il procedimento di mediazione, giusto invito alla mediazione innanzi l'Organismo di Mediazione presso Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
IN (regolarmente notificato), conclusosi con esito negativo (doc. n. 11 e 12 fascicolo di parte ricorrente).
In materia di mediazione e negoziazione assistita, l'art. 3 comma 1 e 5 del DL 132/2014 ha previsto l'obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita nei casi di controversie afferenti il pagamento di somme non eccedenti € 50.000,00 a eccezione dei casi di cui all'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs n. 28/2010 (“Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro…).
Nei casi di un eventuale cumulo del procedimento di mediazione con la negoziazione assistita, la giurisprudenza di merito si è orientata nel senso di dare la prevalenza alla mediazione. Ciò in ossequio alla pronuncia n. 97/2019 della Corte Costituzionale che, dopo aver delineato i tratti distintivi del procedimento di mediazione (svolto da un soggetto terzo e imparziale) rispetto a quello di negoziazione assistita (…il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, là dove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita. … Mentre, dunque, nella mediazione il compito - fondamentale al fine del suo esito positivo - di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un
Pag. 3 di 6 punto d'incontro è svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione
l'analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori), ha considerato prevalente il procedimento di mediazione rispetto a quello di negoziazione assistita (il tratto differenziale appena rilevato conferma la ratio che sostiene il diverso regime giuridico
…: la presenza di un terzo del tutto indipendente rispetto alle parti giustifica, infatti, le maggiori possibilità della mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, di conseguire la finalità cui è preordinata e, pertanto, la scelta legislativa di rendere obbligatoria solo la prima, e non la seconda, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In tale ultimo giudizio, in altri termini, il legislatore ha ritenuto inutile imporre la negoziazione assistita, giacché essa è condotta direttamente dalle parti e dai loro avvocati, senza l'intervento di un terzo neutrale).
Nella fattispecie in esame, la produceva in giudizio invito per la stipula Parte_1 della negoziazione al difensore della convenuta. Quest'ultima, con note per l'udienza del 3.4.25, evidenziava che la notifica di tale domanda doveva essere fatta alla parte personalmente e non al procuratore. In ogni caso, all'udienza del 3.4.2025 l'Istruttore rilevava la regolarità del tentativo di mediazione ad opera della società attrice e la mancanza di un tentativo di negoziazione sulla cui essenzialità si riservava di provvedere (Il giudice … rileva la regolarità del tentativo di mediazione effettuato da
la mancanza di un tentativo di negoziazione sulla cui essenzialità si Parte_1 riserva di provvedere…), rinviando alla successiva udienza del 6.10.2025 per la comparizione personale delle parti e per il tentativo di conciliazione, ove si presentava unicamente il legale rappresentante della sig. , assistito dal suo Pt_1 Controparte_2 difensore.
Per quanto innanzi, sulla base della giurisprudenza su richiamata, tenuto conto della regolarità dell'esperito tentativo di mediazione, si ritiene infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla resistente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
In materia di contratto di vendita, l'art. 1476 c.c. prevede tra le obbligazioni principali del venditore quella di consegnare la cosa al compratore e all'art. 1498 c.c., tra le obbligazioni del compratore, il pagamento del prezzo.
Pag. 4 di 6 In tema di vendita di cose mobili, l'art. 1510 c.c. stabilisce che In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.
Nei casi di mancato ritiro della merce acquistata, in base a quanto prescritto all'art. 1514
c.c., se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito.
Nella fattispecie in esame, la società ricorrente produceva fattura proforma n. 4/2020 del
16.03.2020 con descrizione delle attrezzature acquistate dalla convenuta nonché fatture emesse in relazione agli acconti ricevuti unitamente a documenti di trasporto di quanto consegnato (doc. 2 e 3), circostanza, questa, non contestata dalla resistente. Produceva, altresì, solleciti inoltrati alla resistente e riguardanti il ritiro dei macchinari residui di cui alla fattura n. 4 del 16.03.2020, unitamente a fatture ricevute per smontaggio della gru e per canone occupazione area … per deposito gru e a diffida ricevuta dalla GPR srl, ove si trovava collocata la rimanente attrezzatura, di liberazione immediata piazzale e capannone dalla stessa.
La resistente, in sede di costituzione, pur adducendo di aver inoltrato richieste afferenti il ritiro dei beni (… furono molteplici le richieste della convenuta (tramite il proprio agente), di poter ritirare i beni – pag. 6 comparsa di costituzione), non forniva alcuna prova in tal senso. Oltre a ciò, evidenziava la presenza di altra fornitura già pagata ma non ricevuta (Risulta quindi a dir poco assurda la domanda di risoluzione del contratto
e di risarcimento, perché come si dirà oltre, e sarà oggetto di riconvenzionale, vi è un'altra fornitura pagata dalla convenuta e mai consegnata dalla ricorrente – pag. 6 comparsa) senza produrre, anche in questo caso, alcuna documentazione probatoria.
Tanto premesso, va dichiarato l'inadempimento della in Controparte_1 merito al mancato ritiro del macchinario acquistato con conseguente risoluzione della compravendita e condanna della stessa al pagamento dell'importo di € 9.000,00 per le spese sostenute per smontaggio del macchinario nonché al pagamento di quanto corrisposto per canone di locazione area dal 26.04.2022 all'effettivo soddisfo.
Pag. 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi in ragione della semplicità della controversia.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo sulle domande proposte, così provvede:
- accoglie la domanda;
- dichiara l'inadempimento della quanto al mancato Controparte_1 asporto della gru e, per l'effetto, la risoluzione della compravendita con condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di € 9.000,00 quali spese sostenute per lo smontaggio del macchinario nonché le spese di locazione sostenute fino all'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese legali liquidate in € 2.540,00, oltre accessori, con distrazione se richiesta.
IN, 18 dicembre 2025 Il GOT Dott.ssa Giuditta Di Cristinzi
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