Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 15/12/2025, n. 22617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22617 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22617/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10500/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10500 del 2025, proposto da RI SE D’NN, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Colasanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ardea, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza d’accesso agli atti formulata dalla ricorrente al Comune di Ardea a mezzo PEC il 7 agosto 2025;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta e la consequenziale condanna del Comune di Ardea all’ostensione dei documenti richiesti e alla comunicazione del responsabile del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa IR OR e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza al Comune di Ardea in data 7 agosto 2025, acquisita al prot. n. 55659 dell’11 agosto 2025, la sig.ra RI SE D’NN, per il tramite del proprio legale, ha chiesto di avere accesso alla seguente documentazione relativa all’immobile sito in via delle Acacia n. 22, iscritto in catasto al foglio 56, particella 676, di cui la stessa è proprietaria:
- “ progetto allegato al nulla osta per l’esecuzione dei lavori edili, pratica n. 237/70 prot. 3371 intestata ad CO RT e MA IN ”;
- “ progetto di cui alla concessione in variante prot. n. 4766 del 24/05/1980, pratica n. 237/70 ”;
- “ progetto di cui al permesso di costruire in sanatoria n. 5027/08-86 ”.
2. Stante l’infruttuoso decorso del termine di trenta giorni di cui all’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l’odierno ricorso, notificato e depositato il 17 settembre 2025, la sig.ra D’NN è insorta, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., avverso il silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso, chiedendo che, previo annullamento dello stesso e accertamento del diritto, il Comune di Ardea sia condannato all’ostensione dei documenti richiesti e alla comunicazione del responsabile del procedimento amministrativo.
3. Il Comune di Ardea, benché non ritualmente costituito in giudizio, il 6 novembre 2025 ha depositato la nota n. 79653 in pari data, trasmessa anche via PEC al legale della ricorrente, con la quale ha comunicato il “ non accoglimento ” dell’istanza “ in quanto non è stata rispettata la procedura prevista di presentazione della richiesta di accesso agli atti tramite portale SUET per le motivazioni al di sotto riportate:
- non è stato effettuato il versamento dei 45,00 euro diritti di accesso agli atti;
- non è stato utilizzato il modello predisposto sul sito;
- né il delegato e né il proprietario si sono recati presso gli uffici per prendere copia degli atti ”.
4. Alla camera di consiglio dell’11 novembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, il Collegio ritiene di poter prescindere dalla tardività del deposito documentale effettuato dal Comune di Ardea, avente ad oggetto la citata nota n. 79653 del 6 novembre 2025 di “non accoglimento” dell’istanza di accesso, in quanto il ricorso è fondato.
6. Sempre in rito deve essere precisato che la sopravvenuta adozione di tale nota, non gravata con motivi aggiunti, non determina l’improcedibilità dell’odierno ricorso, condividendo il Collegio l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui:
“ Va […] considerato che il giudizio in materia di accesso, anche se si atteggia come impugnatorio, in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio - rigetto formatosi sulla relativa istanza, ha per oggetto l’accertamento della spettanza o meno del diritto medesimo, piuttosto che la verifica della sussistenza di vizi di legittimità dell’eventuale diniego opposto dall'amministrazione ( cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1396).
Come già da tempo sottolineato dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio (decisione n. 6 del 18 aprile 2006), la tesi della natura del diritto di accesso quale diritto soggettivo si fonda sul carattere vincolato dei poteri rimessi all’amministrazione in sede di esame della relativa istanza, poteri aventi ad oggetto la mera ricognizione della sussistenza dei presupposti di legge e l'assenza di elementi ostativi .
Essa risulta poi corroborata dall’inclusione del diritto di accesso nei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e politici ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione […] e dalla riconduzione del giudizio in tema di accesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo […].
Ne deriva che, se il giudizio ex art. art. 116 c.p.a. è stato già incardinato sul presupposto dell’avvenuta formazione del silenzio - rigetto, il fatto che l’amministrazione adotti un’esplicita determinazione di segno negativo non ha alcun effetto sulla procedibilità dell'azione, in quanto rivolta all’accertamento di un diritto ” (così Cons. St., Sez. IV, 6 febbraio 2019, n. 908; in termini, cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 5 febbraio 2024, n. 108; T.A.R. Campania, Sez. VI, 7 aprile 2021, n. 2285; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 3 giugno 2022, n. 226).
7. Nel merito, il ricorso è fondato.
8. È indubbia la sussistenza in capo alla sig.ra D’NN di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla documentazione edilizia concernente l’abitazione in cui risiede e di cui è unica proprietaria, atteso che la titolarità del diritto di proprietà implica di per sé l’interesse ad un pieno accertamento della legittimità edilizia dell’immobile.
Nel caso di specie, peraltro, la ricorrente ha indicato di voler presentare dei progetti edilizi per la successiva alienazione dell’abitazione e ha specificamente individuato, nell’ambito del fascicolo edilizio, i documenti di cui chiede l’ostensione, facendo riferimento ai relativi provvedimenti autorizzatori adottati dall’ente locale.
9. L’interesse della ricorrente all’accesso non è, del resto, in alcun modo contestato dal Comune di Ardea, la cui sopravvenuta nota di “non accoglimento” dell’istanza reca, in sostanza, una dichiarazione di improcedibilità fondata su motivazioni che, nel loro complesso, sono riconducibili al mancato rispetto della “ procedura prevista di presentazione della richiesta di accesso agli atti tramite portale SUET ”.
Tali motivazioni, basate su un ordine di servizio del 18 gennaio 2022, atto con valenza meramente interna, non possono essere condivise.
9.1. Quanto, innanzitutto, al mancato versamento “ dei 45,00 euro diritti di accesso agli atti ”, si evidenzia che, come recentemente affermato anche da questa Sezione (T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 9 dicembre 2024, n. 22196; cfr. anche Cons. St., Sez. IV, 14 aprile 2015, n. 1900; Cons. St., Sez. III, 12 febbraio 2024, n. 1366; T.A.R. Lazio, Sez. I quater, 30 giugno 2023, n. 10964), l’art. 25, comma 1, della legge n. 241 del 1990, deve essere interpretato nel senso che il mero esame dei documenti è, in quanto tale, completamente gratuito, dovendo la clausola “ salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura ” di cui al terzo periodo della disposizione essere riferita alla sola modalità di esercizio del diritto di accesso consistente nel rilascio di copia.
Ne deriva che l’istanza di accesso deve essere comunque evasa senza subordinare l’avvio del relativo procedimento al versamento di alcun importo, fermo restando che, all’esito, ove l’istante richieda l’estrazione di copia, deve ritenersi legittima, oltre alla richiesta del rimborso del “ costo di riproduzione ”, anche l’applicazione degli eventuali diritti di segreteria ( diritti di ricerca e visura ) nonché, ove si tratti di copie conformi, dell’imposta di bollo.
9.2. In ordine, poi, al rilevato mancato utilizzo del “ modello predisposto sul sito ”, il Collegio condivide le conclusioni cui è giunto il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza n. 4478 del 3 maggio 2023, laddove ha affermato che “ Né le pur apprezzabili esigenze di standardizzazione e di informatizzazione delle procedure amministrative, attraverso l’imposizione «preferenziale» di specifiche modalità di inoltro delle istanze di accesso agli atti, possono limitare in modo sproporzionato l’esercizio del fondamentale – ex art. 22 l. n. 241 del 1990 s.m.i. – diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi escludendolo del tutto per il solo mancato utilizzo della piattaforma e della modulistica indicate ”.
La mera circostanza della mancata trasmissione a mezzo del portale SUET previa compilazione dell’apposito modulo non può, pertanto, legittimamente comportare l’omessa considerazione dell’istanza di accesso, che, nel caso di specie, è stata comunque inviata mediante PEC all’indirizzo risultante dal registro IP (uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it) e contiene tutte le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento della relativa istruttoria, pena la violazione del divieto di ingiustificato aggravamento del procedimento amministrativo a carico del privato di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
9.3. Non può costituire, infine, una ragione di improcedibilità dell’istanza di accesso nemmeno la circostanza per cui “ né il delegato e né il proprietario si sono recati presso gli uffici per prendere copia degli atti ”.
Innanzitutto, infatti, il ritiro degli atti richiesti costituisce un momento logicamente successivo rispetto all’avvenuta definizione del procedimento di accesso, che andava quindi avviato e concluso sulla base della PEC trasmessa dal legale della sig.ra D’NN, ponendosi solo in una fase successiva la questione del materiale rilascio delle copie.
Inoltre, nel caso di specie, lo stesso legale aveva espressamente richiesto nella propria istanza di accesso che ogni comunicazione in merito – nonché la stessa documentazione richiesta – gli fosse inviata con modalità telematica all’indirizzo PEC ivi indicato, il che, anche alla luce del disposto di cui all’art. 13 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, ai sensi del quale “ le pubbliche amministrazioni (…) assicurano che il diritto d’accesso possa essere esercitato anche in via telematica ”, rende il riferimento alla mancata comparizione presso gli uffici vieppiù ingiustificato.
10. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente di accedere alla documentazione richiesta con l’istanza acquisita al prot. n. 55659 dell’11 agosto 2025. Al Comune di Ardea, pertanto, va ordinato, ex art. 116, comma 4, c.p.a., di consentire l’accesso a detta documentazione, anche in via telematica, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente decisione.
11. In considerazione della peculiarità della vicenda, le spese di lite tra le parti possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
- accerta il diritto della ricorrente di accedere alla documentazione richiesta con l’istanza acquisita dal Comune di Ardea al prot. n. 55659 dell’11 agosto 2025;
- ordina al Comune di Ardea di consentire l’accesso a detta documentazione, anche in via telematica, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente decisione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IR OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR OR | EL AN |
IL SEGRETARIO