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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/09/2025, n. 3938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3938 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1174/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Vincenza Tucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1174/2022 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con l'avv.to BOSCO Parte_1 P.IVA_1 SIRIANA;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv.to BIANCHINI Controparte_1 P.IVA_2 GIULIANO;
CONVENUTO/OPPOSTO
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 4439/2021 - n. 1284/2021 R.G., emesso da questo Tribunale in data 24 novembre 2021 e pubblicato il 25 novembre 2021 con il quale è stata ingiunta la somma di euro 32.831,10, oltre interessi, nonché le spese della procedura monitoria di euro
1.305,00 per onorari ed euro 286,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e successive occorrende. L'opponente ha contestato all'opposta di aver ignorato l'annullamento dell'ordine n. 672 del 29 giugno 2021 di consegnandole merce in quantità doppia non Pt_1 richiesta;
di aver unilateralmente applicato il prezzo di euro 32.831,10 e non quello convenuto di euro 9.926,30, come da ordine n. 674 del 30 giugno 2021 e di averlo imposto alla pagina 1 di 4 committente dopo aver consegnato la merce. Ha riconosciuto unicamente la debenza della somma di euro 9.926,30 quale importo pattuito a fronte della fornitura.
Con comparsa si è costituita deducendo che il maggior prezzo fatturato è Controparte_2 stato determinato dalla necessità dell'opposta di rivolgersi a società terze per completare le lavorazioni nei tempi contrattualmente previsti e di avere comunicato e ricevuto autorizzazione al consuntivo definitivo da un dipendente con il quale aveva intrattenuto contatti. Ha Pt_1 chiesto il rigetto dell'opposizione ed insistito per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma non contestata di euro 9.926,30, concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., autorizzata parte attrice opponente al deposito di due mail inviate a controparte successivamente allo spirare di termini per le memorie istruttorie, espletato il tentativo di conciliazione che non dava esito positivo, rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva rinviata al 15 maggio 2025 per precisazione delle conclusioni. Assegnata a questo giudicante e trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti con termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, convenuto sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (per tutte,
Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015, n. 21101; Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo
2009, n. 5071), mentre è onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371). Pertanto, “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art.
167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la
pagina 2 di 4 veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 23 marzo 2022, n. 9439).
***
La contestazione dell'opponente, con riguardo alla documentazione allegata, attiene alla difformità dell'importo monitoriamente ingiunto rispetto all'importo pattuito.
A fronte di tale specifica contestazione e tenuto conto di quanto sopra riportato in tema di onere della prova, l'odierna opposta, sulla quale gravava il relativo onere, non ha dimostrato di avere raggiunto con l'opponente un successivo accordo rispetto a quello iniziale.
Dalla documentazione in atti emerge che le trattative tra le parti circa la fornitura prodotti di lavorazione meccanica da a hanno portato le stesse a concordare l'ordine n. 674 CP_1 Pt_1 del 30.06.2021 al prezzo finale di euro 9.926,30 (con uno sconto del 15% sul prezzo di listino), ordine che annullava e sostituiva il precedente n. 672 del 29.06.2021 (la mail del 30 giugno
2021 riporta testualmente " annulla e sostituisce quello precedentemente inviato" ) e di avere concordato la consegna della merce entro il 30 luglio 2021 con pagamento della fattura a 60 gg
(docc. 4,5,6 allegati al fascicolo dell'opponente) ma non vi è prova del successivo consuntivo contemplante i nuovi accordi sul prezzo.
Emerge, inoltre, che la vicenda è stata costellata da inadempimenti di sia in ordine alla CP_1 data della consegna della merce avvenuta il 4 settembre 2021 e 9 settembre 2021 in luogo del
31 luglio 2021, che rispetto alla quantità della stessa, duplicata rispetto all'ordine annullato;
entrambe le circostanze sono state tempestivamente contestate da con mail ( docc 7,8) Pt_1 alle quali ha replicato deducendo che poteva utilizzare quel materiale e in data 14 CP_1 settembre 2021 l'ha invitata a pagare la fattura n. 202 del 31 agosto 2021 di 32.831,10. A seguito delle comunicazioni di contestazione di sulla illegittimità dell'aumento del Pt_1 prezzo rispetto alla pattuizione contrattuale, come da e-mails in atti, ha riferito che i CP_1 prezzi unitari si sarebbero rivelati più alti avendo dovuto fare ricorso a società terze per completare le lavorazioni dopo aver ottenuto il benestare della società opponente a mezzo del sig al quale avrebbe anticipato un consuntivo. CP_3
Ma di tanto non vi è prova. Il "consuntivo effettivo e definitivo", che parte M.T.E. asserisce di aver anticipato al signor in data 31 agosto 2021, non è stato allegato, di qui la CP_3 decisione di non ammettere la prova per testimoni sul punto.
L'aumento del prezzo, quadruplicato rispetto a quello pattuito, incidendo pesantemente sull'equilibrio sinallagmatico, avrebbe dovuto essere portato a conoscenza della controparte ed essere, eventualmente, oggetto rinegoziazione in ragione del fatto che in ambito di pagina 3 di 4 compravendita non è consentito al venditore, di "pretendere un prezzo superiore a quello pattuito, se non a seguito di espresso accordo novativo tra le parti." Cass. Civ., n. 15172 del
18/06/2013). Si osserva, inoltre, che l'assunto di parte opposta secondo la quale l'aumento del prezzo è stato necessitato dall'aver appaltato le lavorazioni del materiale oggetto di contratto ad altre imprese per l'urgenza di rispettare i tempi di consegna, peraltro ampiamente superati, non può essere condiviso in quanto la data era stata decisa da entrambe le parti e, se il venditore si sia accorto successivamente di non poterla rispettare, per motivi non meglio allegati ma, comunque, non imputabili all'acquirente, la conseguenza non può su questi gravare, trattandosi di condizioni contrattuali peggiorative autonomamente imposte;
diversamente ragionando,
l'acquirente si troverebbe a dover rispondere di un rischio imprenditoriale non suo. Per tale motivo la prova testimoniale richiesta per dimostrare la circostanza della collaborazione di soggetti terzi, nella specie, le imprese, non poteva essere ammessa.
All'esito dell'istruttoria documentale, il decreto ingiuntivo deve essere revocato;
sarà Pt_1 tenuta a corrispondere alla società la somma di Euro 9.926,30 oltre Controparte_1 interessi come da domanda (monitorio) fino al saldo ed a riconsegnare alla convenuta opposta la merce di cui all'ordine revocato n. 672 del 29.06.2021 che si è resa disponibile a riconsegnare, anche nel corso del presente giudizio, come da mail del 21.10.2022 e del
02.03.2023 prodotte con nota di deposito autorizzato del 13 aprile 2023.
In relazione alle spese di lite, non sussistendo giusti motivi per compensarle, vengono poste a carico di parte opposta e liquidate in euro 4.237.00 (tariffe medie - minime per la fase istruttoria-) oltre accessori di legge ed euro 259,00 per C.U.
Tanto premesso
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4439/2021 - n.
1284/2021 R.G.
Spese liquidate come in parte motiva
Così deciso in Brescia il 25.09.2025
Il giudice onorario Vincenza Tucci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Vincenza Tucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1174/2022 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con l'avv.to BOSCO Parte_1 P.IVA_1 SIRIANA;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv.to BIANCHINI Controparte_1 P.IVA_2 GIULIANO;
CONVENUTO/OPPOSTO
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 4439/2021 - n. 1284/2021 R.G., emesso da questo Tribunale in data 24 novembre 2021 e pubblicato il 25 novembre 2021 con il quale è stata ingiunta la somma di euro 32.831,10, oltre interessi, nonché le spese della procedura monitoria di euro
1.305,00 per onorari ed euro 286,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e successive occorrende. L'opponente ha contestato all'opposta di aver ignorato l'annullamento dell'ordine n. 672 del 29 giugno 2021 di consegnandole merce in quantità doppia non Pt_1 richiesta;
di aver unilateralmente applicato il prezzo di euro 32.831,10 e non quello convenuto di euro 9.926,30, come da ordine n. 674 del 30 giugno 2021 e di averlo imposto alla pagina 1 di 4 committente dopo aver consegnato la merce. Ha riconosciuto unicamente la debenza della somma di euro 9.926,30 quale importo pattuito a fronte della fornitura.
Con comparsa si è costituita deducendo che il maggior prezzo fatturato è Controparte_2 stato determinato dalla necessità dell'opposta di rivolgersi a società terze per completare le lavorazioni nei tempi contrattualmente previsti e di avere comunicato e ricevuto autorizzazione al consuntivo definitivo da un dipendente con il quale aveva intrattenuto contatti. Ha Pt_1 chiesto il rigetto dell'opposizione ed insistito per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma non contestata di euro 9.926,30, concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., autorizzata parte attrice opponente al deposito di due mail inviate a controparte successivamente allo spirare di termini per le memorie istruttorie, espletato il tentativo di conciliazione che non dava esito positivo, rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva rinviata al 15 maggio 2025 per precisazione delle conclusioni. Assegnata a questo giudicante e trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti con termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, convenuto sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (per tutte,
Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015, n. 21101; Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo
2009, n. 5071), mentre è onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371). Pertanto, “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art.
167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la
pagina 2 di 4 veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 23 marzo 2022, n. 9439).
***
La contestazione dell'opponente, con riguardo alla documentazione allegata, attiene alla difformità dell'importo monitoriamente ingiunto rispetto all'importo pattuito.
A fronte di tale specifica contestazione e tenuto conto di quanto sopra riportato in tema di onere della prova, l'odierna opposta, sulla quale gravava il relativo onere, non ha dimostrato di avere raggiunto con l'opponente un successivo accordo rispetto a quello iniziale.
Dalla documentazione in atti emerge che le trattative tra le parti circa la fornitura prodotti di lavorazione meccanica da a hanno portato le stesse a concordare l'ordine n. 674 CP_1 Pt_1 del 30.06.2021 al prezzo finale di euro 9.926,30 (con uno sconto del 15% sul prezzo di listino), ordine che annullava e sostituiva il precedente n. 672 del 29.06.2021 (la mail del 30 giugno
2021 riporta testualmente " annulla e sostituisce quello precedentemente inviato" ) e di avere concordato la consegna della merce entro il 30 luglio 2021 con pagamento della fattura a 60 gg
(docc. 4,5,6 allegati al fascicolo dell'opponente) ma non vi è prova del successivo consuntivo contemplante i nuovi accordi sul prezzo.
Emerge, inoltre, che la vicenda è stata costellata da inadempimenti di sia in ordine alla CP_1 data della consegna della merce avvenuta il 4 settembre 2021 e 9 settembre 2021 in luogo del
31 luglio 2021, che rispetto alla quantità della stessa, duplicata rispetto all'ordine annullato;
entrambe le circostanze sono state tempestivamente contestate da con mail ( docc 7,8) Pt_1 alle quali ha replicato deducendo che poteva utilizzare quel materiale e in data 14 CP_1 settembre 2021 l'ha invitata a pagare la fattura n. 202 del 31 agosto 2021 di 32.831,10. A seguito delle comunicazioni di contestazione di sulla illegittimità dell'aumento del Pt_1 prezzo rispetto alla pattuizione contrattuale, come da e-mails in atti, ha riferito che i CP_1 prezzi unitari si sarebbero rivelati più alti avendo dovuto fare ricorso a società terze per completare le lavorazioni dopo aver ottenuto il benestare della società opponente a mezzo del sig al quale avrebbe anticipato un consuntivo. CP_3
Ma di tanto non vi è prova. Il "consuntivo effettivo e definitivo", che parte M.T.E. asserisce di aver anticipato al signor in data 31 agosto 2021, non è stato allegato, di qui la CP_3 decisione di non ammettere la prova per testimoni sul punto.
L'aumento del prezzo, quadruplicato rispetto a quello pattuito, incidendo pesantemente sull'equilibrio sinallagmatico, avrebbe dovuto essere portato a conoscenza della controparte ed essere, eventualmente, oggetto rinegoziazione in ragione del fatto che in ambito di pagina 3 di 4 compravendita non è consentito al venditore, di "pretendere un prezzo superiore a quello pattuito, se non a seguito di espresso accordo novativo tra le parti." Cass. Civ., n. 15172 del
18/06/2013). Si osserva, inoltre, che l'assunto di parte opposta secondo la quale l'aumento del prezzo è stato necessitato dall'aver appaltato le lavorazioni del materiale oggetto di contratto ad altre imprese per l'urgenza di rispettare i tempi di consegna, peraltro ampiamente superati, non può essere condiviso in quanto la data era stata decisa da entrambe le parti e, se il venditore si sia accorto successivamente di non poterla rispettare, per motivi non meglio allegati ma, comunque, non imputabili all'acquirente, la conseguenza non può su questi gravare, trattandosi di condizioni contrattuali peggiorative autonomamente imposte;
diversamente ragionando,
l'acquirente si troverebbe a dover rispondere di un rischio imprenditoriale non suo. Per tale motivo la prova testimoniale richiesta per dimostrare la circostanza della collaborazione di soggetti terzi, nella specie, le imprese, non poteva essere ammessa.
All'esito dell'istruttoria documentale, il decreto ingiuntivo deve essere revocato;
sarà Pt_1 tenuta a corrispondere alla società la somma di Euro 9.926,30 oltre Controparte_1 interessi come da domanda (monitorio) fino al saldo ed a riconsegnare alla convenuta opposta la merce di cui all'ordine revocato n. 672 del 29.06.2021 che si è resa disponibile a riconsegnare, anche nel corso del presente giudizio, come da mail del 21.10.2022 e del
02.03.2023 prodotte con nota di deposito autorizzato del 13 aprile 2023.
In relazione alle spese di lite, non sussistendo giusti motivi per compensarle, vengono poste a carico di parte opposta e liquidate in euro 4.237.00 (tariffe medie - minime per la fase istruttoria-) oltre accessori di legge ed euro 259,00 per C.U.
Tanto premesso
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4439/2021 - n.
1284/2021 R.G.
Spese liquidate come in parte motiva
Così deciso in Brescia il 25.09.2025
Il giudice onorario Vincenza Tucci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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