Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01806/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01941/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1941 del 2025, proposto da
RI RI, rappresentata e difesa dalle avvocate Lidia Golinelli e Simona Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege , avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vercelli, Sez. Lavoro del 07/05/2024 n. 199 (RG n. 43/2024, dott.ssa Baici), passata in giudicato, a mezzo della quale è stato accertato e dichiarato il diritto di RI RI di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 della Legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2023/2024, e il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al corrispondente accredito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. VA CE ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato in data 06/08/2025, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio formalmente opponendosi all’accoglimento del ricorso.
All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
2. – Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata presso l’indirizzo istituzionale del Ministero soccombente. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è infine contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.
Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe e di accreditare le somme ivi liquidate sulla Carta del Docente attivata in favore della ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta , individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento del provvedimento in epigrafe compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. All’uopo, la parte ricorrente è onerata di comunicare al Commissario ad acta il proprio numero di codice fiscale, nel termine di giorni 7 (=sette) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, e ridotte della oggettiva situazione di difficoltà “operativa” in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali riguardanti la c.d. Carta docenti sull’intero territorio dello Stato ( id est , l’esiguo numero di addetti incaricati del materiale caricamento sulle carte docenti degli importi dovuti, una volta pur ritualmente espletata dall’intimato Ministero la procedura per il pagamento degli stessi importi), difficoltà reiteratamente rappresentata a questo Tribunale dalla difesa erariale. Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
4. – Si ritiene, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alle vicende in esame, di mandare alla Segreteria ai fini della trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dall’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 1) di questa sentenza;
3) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, nonché a rifondere il contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge;
4) manda alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OS ER, Presidente
VA CE ON, Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA CE ON | OS ER |
IL SEGRETARIO