TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/12/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4028 di registro generale dell'anno 2019 e rientrante nel Piano straordinario di smaltimento adottato con Decreto del Presidente del Tribunale di Forlì n. 42/25 del 3 ottobre 2025; promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GASPERONI Parte_1 C.F._1
AN (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA R. BRUSI 37, 47023 C.F._2
CESENA, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. RANIERI Controparte_1 C.F._3
GI (C.F. ), domiciliato in C.so Garibaldi n. 54, 47121 Forlì, in virtù di C.F._4 procura in atti;
convenuto con la chiamata in causa di
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. RUCCI GERARDO (c.f. CP_2 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata in C.so Diaz 39, 47121 Forlì, con procura in atti;
C.F._5 terzo chiamato
- ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza ed eccezione, reietta: - accertare e dichiarare la responsabilità professionale del tecnico convenuto, nonché il suo grave inadempimento al mandato professionale ricevuto di progettista, direttore dei lavori inclusi gli obblighi
1 strumentali ed accessori derivanti dall'incarico professionale accettato, in base alle considerazioni e contestazioni di responsabilità svolte in atto di citazione e nei successivi atti difensivi attorei (nota autorizzata e punti A) e B) della memoria 183 n.1 cpc), dichiarandone per l'effetto la risoluzione ai sensi del combinato disposto degli artt.1218, 1176 e 1453 c.c., nonché a seguito di notifica al convenuto in data 21.11.2013 di diffida ad adempiere, non seguita da alcun adempimento;
- condannare conseguentemente il convenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto per le prestazioni rese, e così dell'importo di € 3.537,98, oltre interessi legali dalla messa in mora del 21.11.2013 (doc.27), nonché interessi maggiorati ex art 1284 co.4 c.c dall'inizio del processo al saldo, ed oltre rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare in ogni caso l'obbligo del Geom. di risarcire tutti i Controparte_1 danni patrimoniali e non, conseguenti al suo inadempimento, e subiti dall'attore, come provati in corso di causa e/o anche secondo valutazione di equità e giustizia, e per l'effetto condannarlo al loro integrale risarcimento, e così a pagare e risarcire gli importi di € 108.468,00 per perdita e deprezzamento della proprietà attorea (perdita del manufatto, e del suo valore ed inoltre, deprezzamento dell'area non più sfruttabile commercialmente), € 50.660,89 per costi documentati, relativi e connessi alla costruzione e alla demolizione del manufatto [€ 57.970,27 – € 3.537,98 in ripetizione dal convenuto – € 1.024,80
(doc.48 Consul Geom. ed € 2.746,60 (doc.47, Arch. + € 3.500 costo pannelli CP_3 CP_4 sandwich ditta Rombi], € 19.694,93 per gli altri oneri e costi documentati e derivati dal fatto e responsabilità del convenuto Geom. tra cui quelli sostenuti a titolo di compenso per i CP_1 professionisti incaricati e spese di soccombenza al TAR di Bologna, ovvero nell'importo maggiore o minore complessivo che risulta provato e di giustizia, danni ed importi tutti da incrementare con l'aggravio degli interessi legali dalla messa in mora del 21.11.2013 (doc.27), nonché degli interessi maggiorati ex art 1284 co.4 c.c dall'inizio del processo al saldo, ed oltre rivalutazione monetaria;
- ai sensi dell'art.96 cpc. co.1 e 3, si chiede condanna del convenuto, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni da liquidarsi equitativamente in sentenza per la sua temeraria resistenza in giudizio, inter alia denegando evidenze documentali per scaricare le responsabilità proprie sul cliente ed avvantaggiandosi del protrarsi della lite, da liquidarsi in sentenza, nonché al pagamento, a favore dell'attore, di una somma equitativamente determinata. Ferma la richiesta di integrazione della CTU in relazione alla quantificazione del danno. Con vittoria di spese e compensi legali di causa del presente giudizio, rimborso delle spese di CTU (ad oggi liquidate e richieste in € 2.863,36) e CTP di € 7.367,97, oltre il rimborso delle spese forfettarie ex art.13 co. 10° L.247/12 nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge».
Conclusioni per : Controparte_1
«il Geom. come sopra rappresentato e domiciliato, rassegna le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,- valutata la richiesta di trattazione “in presenza”
2 dell'udienza fissata al 28.09.2023;- in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato ad iniziativa del Sig. stante l'estrema genericità ed indeterminatezza di petitum e Parte_1 della causa petendi, nonché per l'assoluta incertezza dei requisiti di cui ai nn.3 e 4 dell'art.163 c.p.c. e dunque con violazione dell'art.164/3° c.p.c.- in via ulteriormente preliminare, dato atto che il Parte_1 non ha ritenuto di presentare istanza di sanatoria al Comune di Forlì, accertare e valutare il
[...] comportamento attuato da in corso di causa (ed in costanza di provvedimento di sospensiva Pt_1 del processo), il quale ha personalmente demolito il manufatto, in totale autonomia ed autodecisione, senza preavviso alcuno al Tribunale ed alle parti convenute;
ed accertare e valutare se detto comportamento fosse strettamente necessitato e se sia da ritenere processualmente corretto e legittimo eventualmente anche con violazione dell'art-298 c.p.c.; e se infine tale comportamento ha limitato il diritto di difesa del tecnico, DL architettonici e se ha determinato grave modifica dei luoghi (attuata in corso di causa) e/o cessazione della materia del contendere, in relazione al prosieguo delle richieste di merito ed istruttorie della parte attrice;
- in via principale, per quanto dedotto, esposto ed eccepito, respingere le domande tutte avanzate dall'attore Sig. nei riguardi del Geom. Parte_1 [...] giacchè inammissibili, del tutto infondate in fatto ed in diritto e non provate;
ed in ogni CP_1 caso accertare e valutare, ex art. 1227/1° co., c.c., il comportamento colposo del creditore (Sig. Parte_1
che, con la propria condotta, abbia concorso a determinare il danno ovvero ad
[...] incrementarlo;
respingere altresì tutte le richieste economiche avanzate dalla parte attrice ed ivi compre quelle relative al rimborso dei pretesi costi per il procedimento al TAR nonché tutte quelle asseritamente sostenute per la demolizione del manufatto di Via Curte n.32, Forlì; respingere infine tutte le domande attoree, nessuna esclusa, anche in conseguenza della attuata demolizione integrale del manufatto, in costanza del periodo di sospensione del processo e con cessazione della materia del contendere in reazione del prosieguo del giudizio e delle richeste di merito ed istruttorie della parte attrice;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, del Geom.
[...] al risarcimento di un qualsivoglia danno, rilevata la validità ed efficacia del contratto CP_1 assicurativo di cui in narrativa, dichiarare la società ALLIANZ Assicurazioni Spa, in persona del suo legale rappresentante, tenuta a manlevare e tenere indenne l'assicurato Geom. da Controparte_1 ogni e qualsiasi richiesta di pagamento e/o pretesa di danno altrui, nei limiti e termini di polizza, facendosi obbligo a detta Compagnia di provvedere al pagamento di qualsiasi, ipotetica somma che fosse eventualmente riconosciuta dovuta per sorte, interessi, rivalutazione spese legali, oltrechè, ai sensi dell'art.1917 c.c., dichiarare detta Compagnia tenuta al pagamento delle spese di assistenza giudiziale e legali tutte, resesi necessarie nel presente giudizio, in capo al Geom. al fine di Controparte_1 resistere all'azione della parte pretesa danneggiata;
- in via ulteriormente subordinata, qualora venga accertato il concorso del comportamento colposo del Sig. in tal caso diminuire Parte_1 proporzionalmente il risarcimento del danno nella misura determinata dalla gravità della colpa e
3 dall'entità delle relative conseguenze;
- si chiede infine che l'Ill.mo Signor Giudice valuti la ricorrenza, nella domanda attorea, di lite temeraria, in relazione alla palese infondatezza della stessa, risultante su base documentale e riconducibile alla sproporzionata richiesta economica. In istruttoria: per le ragioni tutte esposte in atto, si contesta la richiesta di integrazione della CTU avanzata dalla parte attrice, in quanto del tutto infondata ed esplorativa;
e si contestano i documenti tutti prodotti da parte attrice, allegate a Note di Trattazione Scritta 24.06.2022 ed al Ricorso in Riassunzione;
e si insiste nell'interesse della parte convenuta nella richiesta di supplemento di CTU, al fine di incaricare il perito d'ufficio – il quale ha già accertato la presenza di corresponsabilità del Committente e Costruttore Sig. Parte_1
– di accertare anche la quota (percentuale) di incidenza causale del comportamento colposo
[...] di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso;
- con vittoria di spese ed onorari di lite ed accessori come per legge;
e con definitiva imputazione alla parte attrice dei costi di CTU”.».
Conclusioni per : CP_2
«“Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Forlì, contrariis reiectis, preliminarmente IN ISTRUTTORIA, occorrendo, dare ingresso alle istanze anche di prova orale di cui alla memoria ex art. 183/VI n. 2 cpc.DICHIARARE la nullità dell'atto di citazione notificato da e per genericità ed Pt_1 Pt_1 indeterminatezza del petitum nonché per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e 4 cpc. Nel merito
RIGETTARE le domande tutte svolte da in quanto infondate in fatto e diritto e Parte_1 sconfessate dalla documentzione dismessa in atti dalla difesa del convenuto. In ogni caso RIGETTARE le domande dell'attoree poiché infondate sotto il profilo dell'abnorme richiesta in punto quantum debeatur, essendo assolutamente impugnata la valutazione effettuata, in entrambe le ipotesi di cui agli scenari immaginati in atto introduttivo, trattandosi di terreno dal valore edificatorio assolutamente minimale, come peraltro emerso all'esito della CTU affidata all'Ing. e della integrazione Per_1 ultima. RIGETTARE le domande introdotte nei confronti di che specifica avere CP_2 contraddittorio solo nei confronti del geom. e di non poter essere chiamata a Controparte_1 versare “direttamente” qualsivoglia somma ipoteticamente liquidata in favore dell'attore. RIGETTARE ogni domanda di garanzia e malleva, stanti le eccezioni a termini di polizza tempestivamente opposte e vertendosi, laddove denegatamente riconosciuto un profilo di addebito in capo al professionista, nell'ipotesi di cui all'art. 1.3.2, come tempestivamente eccepito dalla compagnia chiamata in causa ante giudizio (doc. 4). In via di subordine, in ogni caso, ogni coinvolgimento economico di CP_5
solo entro la quota di addebito ascrivibile in capo al geom. in ipotesi di CP_2 Controparte_1 responsabilità solidali con altri soggetti, e al netto della franchigia di polizza pari al 10%, in relazione ad un massimale invalicabile di euro 500.000,00: somma, quella relativa allo scoperto, da detrarre preventivamente rispetto a qualunque esposizione economica della compagnia. RIGETTARE ogni domanda afferente rimborso di spese legali ex art. 1917 cc, avendo il geom. violato Controparte_1
4 la clausola di gestione della lite in favore di , nonché relativa ad eventuali restituzioni di CP_2 onorari cui il professionista fosse condannato. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge».
- ooOoo-
MOTIVI DELLA DECISIONE
agisce, nei confronti di ai fini Parte_1 Controparte_1 dell'accertamento della responsabilità del professionista e della conseguente condanna al risarcimento del danno, deducendo che:
incaricava il geometra convenuto ai fini della progettazione, direzione lavori, ripristino e messa in sicurezza del manufatto edilizio con destinazione deposito-garage ubicato nel centro storico di Forlì,
Quartiere Schiavonia, alla via Curte, c.d. area “ex Zona Orti”, censito al NCEU del detto Comune al foglio 176, particella 23;
il progetto proposto dal professionista prevedeva la realizzazione, attraverso una pratica di
“risanamento conservativo”, di un fabbricato avente struttura, forma e materiali differenti rispetto a quello esistente;
in data 11.03.2005, il tecnico presentava relazione tecnica, elaborato grafico e stralcio di PRG al
Comune di Forlì, al fine di ottenere parere preventivo del progetto di “restauro e risanamento conservativo” che, tuttavia, veniva negato dall'Amministrazione comunale;
a quel punto, in data 8.07.2005, il professionista inoltrava una denuncia di inizio attività (DIA) che replicava tuttavia il contenuto degli elaborati precedenti, ossia ad oggetto sempre il “risanamento conservativo” del fabbricato e con medesime soluzioni progettuali, in aggiunta lo stesso asseverava la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi dichiarando altresì l'assenza di strutture in calcestruzzo armato o metalliche;
il committente affidava l'esecuzione delle lavorazioni alla Soc.Coop. C.a.r.e.a. di Forlì, con contratto d'appalto del 6.4.2007 e, nel mese di giugno 2012, lo stesso acquistava “pannelli sandwich” dalla ditta
Marte AG Infissi di;
CP_6
a cagione del mancato completamento delle opere e a seguito di uno scambio epistolare tra cliente e professionista, in data 3.03.2009, veniva depositata una DIA di ultimazione dei lavori, successivamente, con provvedimento del 31.7.2012, la Commissione qualità architettonica e paesaggio (C.Q.A.P.) del
Comune di Forlì rilasciava parere favorevole;
5 senonché, nell'estate del 2013, il committente e il tecnico venivano informati dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Forlì della difformità dell'intervento rispetto alla normativa urbanistica, veniva prospettato quindi il diniego al completamento dei lavori e la demolizione dell'opera;
dopo sollecitazioni ad opera del difensore del committente, l'Amministrazione comunale, con missiva del 29.7.2015, comunicava che: “dalle foto allegate alla richiesta di parere alla CQAP del
10.07.12 PG 54857, si evince che sul posto è avvenuta la sostituzione complessiva del fabbricato di cui all'oggetto e, pertanto, si procederà con quanto previsto dalla legge regionale n. 23/2004 e s.m.i.;”, ed ancora, con missiva del 7.09.2016, il Comune di Forlì comunicava: “a seguito di verifiche d'ufficio, si è accertato che nell'immobile sito in via Curte n. 32, identificato (…), sono state eseguite le opere qualificabili come ristrutturazione edilizia, in assenza del prescritto titolo abilitativo: completa demolizione e ricostruzione parziale (solo struttura portante) di manufatto. Per tale intervento, si procederà ad emettere un'ordinanza di demolizione (…)”;
sopraggiungeva, difatti, l'ordine di demolizione con l'ordinanza n. 135 del 27.03.2017, oggetto di impugnazione innanzi al TAR per l'Emilia-Romagna, il cui giudizio si concludeva con il rigetto e condanna alle spese di lite.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore addebita al geometra la responsabilità esclusiva e conclude per il risarcimento del danno composto sia dagli esborsi sostenuti e dal deprezzamento dell'area, il tutto quantificato in € 267.294,60, oltre interessi e rivalutazione.
Resiste in giudizio sostenendo la corresponsabilità dell'attore, il quale Controparte_1 sarebbe stato pienamente consapevole della possibilità di eseguire un intervento di “risanamento conservativo”, non di “ristrutturazione”, ed inoltre:
eseguiva le lavorazioni in “economia diretta”, quale committente-costruttore;
incaricava altro progettista e direttore dei lavori strutturale, ingegnere per l'intervento di Persona_2
“opere di risanamento conservativo”;
affidava la realizzazione dell'opera ad una ditta di comodo, tale Marte AGo Infissi di Rombi
RO di RC RA e nominava collaudatore l'ingegnere di Predappio;
Persona_3
successivamente, in data 6.04.2017, sottoscriveva autonomamente un contratto di fornitura con il per l'esecuzione di alcuni lavori di risanamento Controparte_7 Controparte_8 conservativo;
formulava la richiesta di “autorizzazione sismica di adeguamento”, implicitamente ammettendo che si intervenisse su una struttura esistente integrandola con nuove strutture.
6 Inoltre, la difesa del convenuto aggiunge che l'attore non avrebbe documentato le opere eseguite in economia diretta, sul manufatto originario, dal 12.03.2006 (data in cui chiede l'autorizzazione sismica) al 6.05.2007 (data di sottoscrizione del contratto con Carea)
Il convenuto conclude per il rigetto, in subordine, chiede di essere manlevato in caso di condanna da ALLIANZ Assicurazioni SPA.
Si costituisce il terzo chiamato aderendo alle difese del proprio assicurato e, in subordine, sostenendo l'inoperatività della polizza.
Ciò premesso, la causa veniva istruita per mezzo di una consulenza tecnica d'ufficio, ad oggetto la condotta del geometra e la sussistenza di una responsabilità professionale, successivamente integrata con altro elaborato relativamente all'entità del pregiudizio e alla stima del deprezzamento dell'area.
In virtù del Piano straordinario di smaltimento contenuto nel Decreto del Presidente del
Tribunale di Forlì n. 42/25 del 3 ottobre 2025, il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente e, all'udienza del 10 dicembre 2025, le parti erano invitate ad esprimersi sulla possibilità di conciliare la lite sulla scorta della seguente proposta giudiziale ex art. 185-bis c.p.c. contenuta nel decreto del 17.10.2025 e che di seguito si ritrascrive:
“Letto l'art. 4, D.L. n. 117/25, nella parte in cui assegna al capo dell'ufficio giudiziario il potere di predisporre un programma straordinario, anche in deroga alle previsioni […], che consenta il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la Delibera plenaria CSM del 3.9.2025; preso atto del Decreto del
Presidente del Tribunale di Forlì n. 42/25 del 3 ottobre 2025 e del Piano straordinario di smaltimento in esso contenuto, ove sono indicati i procedimenti civili che vanno trattati con priorità ai sensi della normativa, primaria e secondaria, sopra richiamata.
Rilevato che: -il presente procedimento rientra tra quelli da trattarsi con urgenza ed assegnati al sottoscritto magistrato;
-in data 30.6.2022, il giudizio veniva sospeso ai sensi dell'art. 295 c.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza n.
421/22 del 18.5.2022 della Seconda Sezione del T.A.R. per l'Emilia-Romagna e, all'udienza del 28.09.2023, lo stesso proseguiva;
-la causa risulta iscritta a ruolo in data 22.11.2019.
Ritenuto che
La responsabilità professionale a carico del geometra risulta acclarata dalla sentenza n. 421/22 resa dal per CP_9
l'Emilia-Romagna, nonché dai due elaborati resi nell'ambito del presente giudizio dal CTU, ing. , il Persona_4 quale conclude evidenziando che:
“Le criticità maggiori rilevate nella condotta professionale del geom possono riassumersi: Perseverare nel CP_1 deposito della Dichiarazione asseverata o Denuncia di inizio attività dell'intervento in argomento lasciando inalterata la tipologia dello stesso nella consapevolezza del parere preventivo negativo fornito dal Comune, Omettere nella dichiarazione
7 asseverata la presenza di interventi strutturali Dichiarare la conformità dell'intervento allo strumento urbanistico nonostante non fosse tale Consentire in qualità di direttore dei lavori la realizzazione di una struttura integralmente di nuova realizzazione in luogo dell'intervento di risanamento conservativo ammesso.”.
In aggiunta, non è operativa la copertura assicurativa atteso che, in virtù della clausola 1.3.5. la stessa è esclusa (lett. b) quanto ai danni: “conseguenti a volontario mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubblica Autorità" (doc. 5), ed anche in ipotesi di carenza di siffatta previsione, la colpa manifesta e la negligenza oltremodo inescusabile si pone al di fuori del perimetro contrattuale, in quanto riduce l'alea e pone in disequilibrio il relativo rapporto di garanzia;
ogni ulteriore argomentazione difensiva non appare idonea ad elidere, né scalfire, l'istanza risarcitoria del cliente, in un contesto processuale -peraltro- che deve essere concluso con assoluta priorità, ai sensi della legislazione, primaria e secondaria, richiamata in premessa.
P.Q.M.
Formula ex art. 185-bis c.p.c. la seguente proposta transattiva: “ si obbliga a Controparte_1 corrispondere, in favore di , la somma omnicomprensiva di € 67.000,00, già inclusi Parte_1 interessi e rivalutazione, oltre l'importo di € 10.000,00, a titolo di spese legali, cui aggiungersi rimborso forfettario al
15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge, con compensazione della residua porzione. Spese compensate nel solo rapporto trasversale di garanzia”.
I difensori sia del convenuto che del terzo chiamato esprimevano la loro adesione alla proposta conciliativa giudiziale, mentre il procuratore dell'attore, avv. Andrea Gasperoni, non accettava la proposta valutando la somma offerta non corrispondente all'entità del danno sofferto, in particolare censurando l'operato del CTU nella parte in cui applicava una doppia decurtazione.
A cagione della mancata accettazione, la causa veniva introitata ai fini della decisione per essere decisa nei termini che seguono.
Ebbene, prima di passare in rassegna l'attività svolta dal CTU, ing. , occorre Persona_4 disattendere l'argomentazione della difesa del professionista convenuto, laddove afferma una corresponsabilità del committente, quale costruttore in economia diretta.
In realtà, lo svolgimento dei lavori in economia, contraddistinta dal fatto che il soggetto il quale necessita di un'opera, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, diviene organizzatore ed artefice dell'opera, a proprio rischio, non esime il professionista, incaricato della progettazione e direzione dei lavori, di attivarsi perché l'opera sia eseguita in conformità al progetto ed a regola d'arte, né può eseguire supinamente ordini del committente palesemente errati (v. in tal senso,
Cass., n. 2404/1983).
8 A maggior ragion nel caso in commento, laddove la responsabilità del professionista discende sin dalla redazione degli elaborati di progetto.
Riguardo la sussistenza dell'addebito, la consulenza tecnica d'ufficio restituisce un risultato univoco, ampiamente condiviso e non contraddetto da altre risultanze processuali.
[... A seguito di apposito quesito relativo all'eziologia tra l'emanazione da parte del CP_10
in data 27.03.2017, dell'ordinanza di demolizione n. 135 e la condotta del geometra, il CTU Pt_2 precisa, in termini certi ed inequivoci, che: “Dalla documentazione esaminata e richiamata nel quesito appare evidente che l'intervento proposto sia in sede di richiesta parere sia nella Denuncia asseverata di inizio lavori sia riferito ad una demolizione integrale della sovrastruttura esistente e ricostruzione con nuovi elementi strutturali comprensivi di fondazione di tipologia differente (plinti con integrata platea in cemento armato). Appare improbabile che le fondazioni integralmente ridimensionate dal progettista strutturale ingegnere possano conservare le fondazioni esistenti di cui non risulta evidenza. Per_2
Neppure dal computo metrico estimativo appare evidenza della conservazione delle fondazioni preesistenti né di lavorazioni relative all'adattamento con la nuova struttura mentre vengono computati nuovi plinti e platea fondale. Risulta inoltre una struttura in carpenteria metallica completamente di nuova realizzazione. Quanto affermato trova inoltre corrispondenza dalla documentazione fotografica in atti dell'edificio preesistente e dai disegni ante operam in cui si raffigura un fabbricato di aspetto completamente differente anche nella sagoma della copertura”.
In definitiva, in luogo di una mera sostituzione di singoli elementi strutturali o di un loro recupero che sarebbero stati conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi, si proponeva la totale demolizione e ricostruzione, ossia una vera e propria “ristrutturazione edilizia”, formalmente presentandola in termini di “risanamento conservativo”.
La condotta del professionista convenuto consisteva, in sintesi:
1) nel perseverare nel deposito della dichiarazione asseverata o denuncia di inizio attività dell'intervento in argomento lasciando inalterata la tipologia dello stesso nella consapevolezza del parere preventivo negativo fornito dal CP_10
2) nell'omettere nella dichiarazione asseverata la presenza di interventi strutturali;
3) nel dichiarare la conformità dell'intervento allo strumento urbanistico nonostante non fosse tale;
4) nel consentire, quale direttore dei lavori, la realizzazione di una struttura integralmente di nuova realizzazione in luogo dell'intervento di risanamento conservativo ammesso.
9 Di seguito, l'ammontare del danno sofferto dall'attore.
Il committente va risarcito delle seguenti voci di danno, in conformità alle verifiche eseguite dal consulente dell'Ufficio, pari ad un totale di € 64.392,93, così composto:
€ 36.297,81, quale esborso documentato in favore della ditta Carea;
€ 13.694,06, quale costo aggiuntivo (€ 49,991,97- € 36.297,81) ai fini della ricostruzione;
€ 3.537,98, a titolo di spese tecniche;
€ 10.863,08, quali ulteriori spese sostenute per ottemperare all'ordine di demolizione.
Va invece disattesa la richiesta di ristorare il danno c.d. da “deprezzamento”.
Innanzitutto, va precisato che il terreno non aveva, né ha, una reale potenzialità edificatoria, in quanto lo strumento urbanistico ed edilizio consente esclusivamente il recupero del fabbricato esistente.
D'altronde, l'obiettivo di sfruttare una capacità edificatoria inesistente, attraverso la realizzazione di un manufatto differente per forma e materiale, costituisce oggetto tanto degli elaborati progettuali a firma del geometra convenuto, quanto della violazione che il committente stesso addebita al professionista.
Quindi, contrariamente da quanto opinato dalla difesa attorea, la destinazione d'uso del fabbricato restaurato -erano- e sono di “rimessa attrezzi-veicolo-magazzino”, in considerazione che:
“nel caso di specie non si intervenne con la presentazione di un PUA (Piano attuativo) il cui accoglimento da parte del e degli altri Enti preposti nel processo autorizzativo (Provincia, CP_10
ARPAE, Regione etc...) è tutto da verificare, ma si utilizzò in concreto lo strumento dell'intervento diretto soggetto alle stringenti limitazioni di PRG (consentito il solo restauro e risanamento conservativo). Non risulta neppure che il abbia ipotizzato un intervento ad iniziativa CP_10 pubblica per l'area in argomento. La stima è stata pertanto condotta nelle ipotesi di perseguire la realizzazione di intervento edilizio in regime di intervento diretto come poi è stato concretamente eseguito” (v. pag. 15).
Dunque, non vi è alcun danno differenziale connesso e/o conseguenziale alla condotta del professionista, atteso che l'intervento edilizio contra legem non ha determinato un deprezzamento dell'area, prima e dopo la realizzazione abusiva del manufatto.
10 Non vi è stata una menomazione del diritto dominicale, poiché i valori urbanistici sono rimasti inalterati, difatti, l'attore non potrà adibire il fabbricato restaurato ad uso “commerciale” (non si ritiene ragionevole destinare il fabbricato ad uso commerciale per conformazione e ubicazione”, pag. 18, supplemento
CTU), bensì dovrà utilizzarlo a servizi.
Pertanto, l'ammontare del risarcimento è pari ad € 64.392,93.
Al contrario, vanno esclusi gli esborsi sostenuti per il giudizio innanzi al T.A.R. per l'Emilia-
Romagna, in quanto l'esito sfavorevole del procedimento amministrativo era ampiamente preventivabile, né l'impugnazione può essere giustificata con la possibilità di differire l'esecuzione dell'ordine di demolizione.
Lo stesso committente era consapevole che l'intervento eseguito fosse un intervento di ristrutturazione edilizia, atteso che ciò: “emerge, pacificamente, dal raffronto tra i rilievi fotografici del manufatto preesistente allegati alla richiesta di parere preventivo dell'11.3.2005 e alla DIA iniziale dell'8.7.2005 e quelli allegati alla richiesta di parere della del 10.7.2012, che dimostrano l'avvenuta integrale demolizione Pt_3
e la parziale ricostruzione del manufatto in questione, tramite “totale sostituzione della struttura portante e la formazione di una nuova fondazione” - come ammesso dallo stesso ricorrente (v. nota del ricorrente del 29.9.2016, pervenuta in data 6.10.2016 con P.G. n. 84534/2016- in totale difformità dalla D.I.A. presentata in data
8.7.2015 (…). Del resto, lo stesso ricorrente, evidentemente nella consapevolezza di tale preclusione, tramite il proprio tecnico progettista aveva espressamente qualificato l'intervento come (…)” (cfr. sentenza n. 421/22, doc.
84).
Dunque, sono esborsi che l'attore avrebbe dovuto evitare con l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma primo, c.c.
L'entità del risarcimento, pari ad € 64.392,93, va addizionato della rivalutazione e degli interessi moratori a decorrere dalla domanda giudiziale (20.11.2019) fino al saldo effettivo, con decurtazione della quota dovuta a titolo di accessori per il periodo di sospensione del giudizio per le ragioni anzidette.
Quanto alla domanda trasversale di garanzia, occorre precisare che la copertura assicurativa risulta inoperante, poiché, in virtù della clausola 1.3.5. la stessa è esclusa (lett. b) quanto ai danni:
“conseguenti a volontario mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubblica Autorità" (doc. 5).
In ogni caso, la condotta del professionista si palesa gravemente inescusabile, ponendosi al di fuori sia del perimetro contrattuale che del grado di colpa, in quanto riduce l'alea e pone in disequilibrio il relativo rapporto di garanzia, nella parte in cui lo stesso, pur consapevole del parere
11 preventivo negativo rilasciato dal perseverava nella condotta abusiva e fonte di CP_10 responsabilità esclusiva a suo carico (depositava la dichiarazione asseverata o denuncia di inizio attività dell'intervento lasciando inalterata la tipologia costruttiva;
ometteva di indicare la presenza di interventi strutturali;
asseverava la conformità allo strumento urbanistico).
Infine, le spese di lite.
La condotta tenuta dalla parte attrice rispetto alla proposta giudiziale conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. va stigmatizzata, non solo rispetto alla disposizione processuale civilistica contenuta nell'art. 91 c.p.c. che costituisce deroga al criterio ordinario della soccombenza, ma soprattutto per non avere la parte ed il proprio difensore valutato adeguatamente quanto indicato nelle premesse del decreto del 17.10.2025.
Nel citato provvedimento, viene evidenziato come il presente procedimento -sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 421/22 del 18.5.2022 della
Seconda Sezione del T.A.R. per l'Emilia-Romagna ad oggetto il rigetto dell'impugnativa avverso l'ordinanza di demolizione- rientra nel Piano straordinario di smaltimento contenuto nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 42/25 del 3 ottobre 2025, quest'ultimo adottato in conformità all'art. 4 del D.L. n. 117/25 ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Ebbene, da un lato, la domanda viene accolta in misura non differente dall'entità della proposta conciliativa, dall'altro lato, s'impone una maggiore responsabilizzazione delle parti e dei rispettivi procuratori rispetto alla mole del contenzioso civile attualmente pendente, soprattutto rispetto a quei procedimenti civili che rientrano nella “straordinaria necessità ed urgenza di raggiungere gli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza”, ai sensi del Decreto-legge n. 117/25, convertito con modificazioni dalla Legge 3.10.2025, n. 148, recante “misure urgenti in materia di giustizia”.
Il contegno tenuto nel caso in commento comporta una dispersione delle risorse per la giurisdizione che si traducono concretamente sia in un esborso ingiustificato per l'Erario che in un rischio di non centrare gli obiettivi straordinari di cui al PNRR, compromettendo lo smaltimento di altri e differenti procedimenti civili, oggetto di redistribuzione, rientranti nel Piano di smaltimento e tuttora pendenti innanzi all'adito Tribunale.
12 Ne deriva che, ai sensi dell'art. 91, c.p.c. la parte attrice risultata vittoriosa dovrà rifondere, in favore della controparte convenuta e della terza chiamata, entrambe adesive alla soluzione conciliativa, una porzione delle spese processuali relativa alla fase successiva alla formulazione della proposta giudiziale, ossia quella decisionale, pari ad € 10.000,00 complessivi (€ 5.000,00 per ciascuna parte), oltre spese generali al 15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge.
Quanto alle fasi antecedenti alla formulazione della proposta giudiziale conciliativa, sussistono valide ragioni per una compensazione integrale degli esborsi e dei compensi, dovendo tenere conto sia dell'accoglimento della domanda in misura significativamente ridotta rispetto alla pretesa originaria, sia del contegno tenuto all'interno del processo per i motivi sopra evidenziati.
Il criterio della compensazione integrale regola, infine, sia le spese necessarie per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio che le spese processuali nell'ambito del rapporto trasversale di garanzia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul proc. n. 4028 dell'anno 2019, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1) accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di , dell'importo di € 64.392,93, oltre rivalutazione Parte_1 ed interessi come in parte motiva;
2) rigetta la domanda di garanzia formulata dal convenuto;
Controparte_1
3) compensa le spese di lite per le restanti fasi, condannando a Parte_1 rifondere, in favore di e , la porzione relativa a quella Controparte_1 CP_2 decisionale determinata in complessivi € 10.000,00 (€ 5.000,00 per ciascuna di esse), oltre spese generali al 15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge;
4) compensa le spese di lite nel rapporto tra chiamante e chiamato;
5) pone le spese di c.t.u. in parti uguali tra tutte le parti in causa.
Forlì, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Emanuele Picci
13
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4028 di registro generale dell'anno 2019 e rientrante nel Piano straordinario di smaltimento adottato con Decreto del Presidente del Tribunale di Forlì n. 42/25 del 3 ottobre 2025; promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GASPERONI Parte_1 C.F._1
AN (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA R. BRUSI 37, 47023 C.F._2
CESENA, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. RANIERI Controparte_1 C.F._3
GI (C.F. ), domiciliato in C.so Garibaldi n. 54, 47121 Forlì, in virtù di C.F._4 procura in atti;
convenuto con la chiamata in causa di
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. RUCCI GERARDO (c.f. CP_2 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata in C.so Diaz 39, 47121 Forlì, con procura in atti;
C.F._5 terzo chiamato
- ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza ed eccezione, reietta: - accertare e dichiarare la responsabilità professionale del tecnico convenuto, nonché il suo grave inadempimento al mandato professionale ricevuto di progettista, direttore dei lavori inclusi gli obblighi
1 strumentali ed accessori derivanti dall'incarico professionale accettato, in base alle considerazioni e contestazioni di responsabilità svolte in atto di citazione e nei successivi atti difensivi attorei (nota autorizzata e punti A) e B) della memoria 183 n.1 cpc), dichiarandone per l'effetto la risoluzione ai sensi del combinato disposto degli artt.1218, 1176 e 1453 c.c., nonché a seguito di notifica al convenuto in data 21.11.2013 di diffida ad adempiere, non seguita da alcun adempimento;
- condannare conseguentemente il convenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto per le prestazioni rese, e così dell'importo di € 3.537,98, oltre interessi legali dalla messa in mora del 21.11.2013 (doc.27), nonché interessi maggiorati ex art 1284 co.4 c.c dall'inizio del processo al saldo, ed oltre rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare in ogni caso l'obbligo del Geom. di risarcire tutti i Controparte_1 danni patrimoniali e non, conseguenti al suo inadempimento, e subiti dall'attore, come provati in corso di causa e/o anche secondo valutazione di equità e giustizia, e per l'effetto condannarlo al loro integrale risarcimento, e così a pagare e risarcire gli importi di € 108.468,00 per perdita e deprezzamento della proprietà attorea (perdita del manufatto, e del suo valore ed inoltre, deprezzamento dell'area non più sfruttabile commercialmente), € 50.660,89 per costi documentati, relativi e connessi alla costruzione e alla demolizione del manufatto [€ 57.970,27 – € 3.537,98 in ripetizione dal convenuto – € 1.024,80
(doc.48 Consul Geom. ed € 2.746,60 (doc.47, Arch. + € 3.500 costo pannelli CP_3 CP_4 sandwich ditta Rombi], € 19.694,93 per gli altri oneri e costi documentati e derivati dal fatto e responsabilità del convenuto Geom. tra cui quelli sostenuti a titolo di compenso per i CP_1 professionisti incaricati e spese di soccombenza al TAR di Bologna, ovvero nell'importo maggiore o minore complessivo che risulta provato e di giustizia, danni ed importi tutti da incrementare con l'aggravio degli interessi legali dalla messa in mora del 21.11.2013 (doc.27), nonché degli interessi maggiorati ex art 1284 co.4 c.c dall'inizio del processo al saldo, ed oltre rivalutazione monetaria;
- ai sensi dell'art.96 cpc. co.1 e 3, si chiede condanna del convenuto, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni da liquidarsi equitativamente in sentenza per la sua temeraria resistenza in giudizio, inter alia denegando evidenze documentali per scaricare le responsabilità proprie sul cliente ed avvantaggiandosi del protrarsi della lite, da liquidarsi in sentenza, nonché al pagamento, a favore dell'attore, di una somma equitativamente determinata. Ferma la richiesta di integrazione della CTU in relazione alla quantificazione del danno. Con vittoria di spese e compensi legali di causa del presente giudizio, rimborso delle spese di CTU (ad oggi liquidate e richieste in € 2.863,36) e CTP di € 7.367,97, oltre il rimborso delle spese forfettarie ex art.13 co. 10° L.247/12 nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge».
Conclusioni per : Controparte_1
«il Geom. come sopra rappresentato e domiciliato, rassegna le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,- valutata la richiesta di trattazione “in presenza”
2 dell'udienza fissata al 28.09.2023;- in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato ad iniziativa del Sig. stante l'estrema genericità ed indeterminatezza di petitum e Parte_1 della causa petendi, nonché per l'assoluta incertezza dei requisiti di cui ai nn.3 e 4 dell'art.163 c.p.c. e dunque con violazione dell'art.164/3° c.p.c.- in via ulteriormente preliminare, dato atto che il Parte_1 non ha ritenuto di presentare istanza di sanatoria al Comune di Forlì, accertare e valutare il
[...] comportamento attuato da in corso di causa (ed in costanza di provvedimento di sospensiva Pt_1 del processo), il quale ha personalmente demolito il manufatto, in totale autonomia ed autodecisione, senza preavviso alcuno al Tribunale ed alle parti convenute;
ed accertare e valutare se detto comportamento fosse strettamente necessitato e se sia da ritenere processualmente corretto e legittimo eventualmente anche con violazione dell'art-298 c.p.c.; e se infine tale comportamento ha limitato il diritto di difesa del tecnico, DL architettonici e se ha determinato grave modifica dei luoghi (attuata in corso di causa) e/o cessazione della materia del contendere, in relazione al prosieguo delle richieste di merito ed istruttorie della parte attrice;
- in via principale, per quanto dedotto, esposto ed eccepito, respingere le domande tutte avanzate dall'attore Sig. nei riguardi del Geom. Parte_1 [...] giacchè inammissibili, del tutto infondate in fatto ed in diritto e non provate;
ed in ogni CP_1 caso accertare e valutare, ex art. 1227/1° co., c.c., il comportamento colposo del creditore (Sig. Parte_1
che, con la propria condotta, abbia concorso a determinare il danno ovvero ad
[...] incrementarlo;
respingere altresì tutte le richieste economiche avanzate dalla parte attrice ed ivi compre quelle relative al rimborso dei pretesi costi per il procedimento al TAR nonché tutte quelle asseritamente sostenute per la demolizione del manufatto di Via Curte n.32, Forlì; respingere infine tutte le domande attoree, nessuna esclusa, anche in conseguenza della attuata demolizione integrale del manufatto, in costanza del periodo di sospensione del processo e con cessazione della materia del contendere in reazione del prosieguo del giudizio e delle richeste di merito ed istruttorie della parte attrice;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, del Geom.
[...] al risarcimento di un qualsivoglia danno, rilevata la validità ed efficacia del contratto CP_1 assicurativo di cui in narrativa, dichiarare la società ALLIANZ Assicurazioni Spa, in persona del suo legale rappresentante, tenuta a manlevare e tenere indenne l'assicurato Geom. da Controparte_1 ogni e qualsiasi richiesta di pagamento e/o pretesa di danno altrui, nei limiti e termini di polizza, facendosi obbligo a detta Compagnia di provvedere al pagamento di qualsiasi, ipotetica somma che fosse eventualmente riconosciuta dovuta per sorte, interessi, rivalutazione spese legali, oltrechè, ai sensi dell'art.1917 c.c., dichiarare detta Compagnia tenuta al pagamento delle spese di assistenza giudiziale e legali tutte, resesi necessarie nel presente giudizio, in capo al Geom. al fine di Controparte_1 resistere all'azione della parte pretesa danneggiata;
- in via ulteriormente subordinata, qualora venga accertato il concorso del comportamento colposo del Sig. in tal caso diminuire Parte_1 proporzionalmente il risarcimento del danno nella misura determinata dalla gravità della colpa e
3 dall'entità delle relative conseguenze;
- si chiede infine che l'Ill.mo Signor Giudice valuti la ricorrenza, nella domanda attorea, di lite temeraria, in relazione alla palese infondatezza della stessa, risultante su base documentale e riconducibile alla sproporzionata richiesta economica. In istruttoria: per le ragioni tutte esposte in atto, si contesta la richiesta di integrazione della CTU avanzata dalla parte attrice, in quanto del tutto infondata ed esplorativa;
e si contestano i documenti tutti prodotti da parte attrice, allegate a Note di Trattazione Scritta 24.06.2022 ed al Ricorso in Riassunzione;
e si insiste nell'interesse della parte convenuta nella richiesta di supplemento di CTU, al fine di incaricare il perito d'ufficio – il quale ha già accertato la presenza di corresponsabilità del Committente e Costruttore Sig. Parte_1
– di accertare anche la quota (percentuale) di incidenza causale del comportamento colposo
[...] di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso;
- con vittoria di spese ed onorari di lite ed accessori come per legge;
e con definitiva imputazione alla parte attrice dei costi di CTU”.».
Conclusioni per : CP_2
«“Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Forlì, contrariis reiectis, preliminarmente IN ISTRUTTORIA, occorrendo, dare ingresso alle istanze anche di prova orale di cui alla memoria ex art. 183/VI n. 2 cpc.DICHIARARE la nullità dell'atto di citazione notificato da e per genericità ed Pt_1 Pt_1 indeterminatezza del petitum nonché per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e 4 cpc. Nel merito
RIGETTARE le domande tutte svolte da in quanto infondate in fatto e diritto e Parte_1 sconfessate dalla documentzione dismessa in atti dalla difesa del convenuto. In ogni caso RIGETTARE le domande dell'attoree poiché infondate sotto il profilo dell'abnorme richiesta in punto quantum debeatur, essendo assolutamente impugnata la valutazione effettuata, in entrambe le ipotesi di cui agli scenari immaginati in atto introduttivo, trattandosi di terreno dal valore edificatorio assolutamente minimale, come peraltro emerso all'esito della CTU affidata all'Ing. e della integrazione Per_1 ultima. RIGETTARE le domande introdotte nei confronti di che specifica avere CP_2 contraddittorio solo nei confronti del geom. e di non poter essere chiamata a Controparte_1 versare “direttamente” qualsivoglia somma ipoteticamente liquidata in favore dell'attore. RIGETTARE ogni domanda di garanzia e malleva, stanti le eccezioni a termini di polizza tempestivamente opposte e vertendosi, laddove denegatamente riconosciuto un profilo di addebito in capo al professionista, nell'ipotesi di cui all'art. 1.3.2, come tempestivamente eccepito dalla compagnia chiamata in causa ante giudizio (doc. 4). In via di subordine, in ogni caso, ogni coinvolgimento economico di CP_5
solo entro la quota di addebito ascrivibile in capo al geom. in ipotesi di CP_2 Controparte_1 responsabilità solidali con altri soggetti, e al netto della franchigia di polizza pari al 10%, in relazione ad un massimale invalicabile di euro 500.000,00: somma, quella relativa allo scoperto, da detrarre preventivamente rispetto a qualunque esposizione economica della compagnia. RIGETTARE ogni domanda afferente rimborso di spese legali ex art. 1917 cc, avendo il geom. violato Controparte_1
4 la clausola di gestione della lite in favore di , nonché relativa ad eventuali restituzioni di CP_2 onorari cui il professionista fosse condannato. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge».
- ooOoo-
MOTIVI DELLA DECISIONE
agisce, nei confronti di ai fini Parte_1 Controparte_1 dell'accertamento della responsabilità del professionista e della conseguente condanna al risarcimento del danno, deducendo che:
incaricava il geometra convenuto ai fini della progettazione, direzione lavori, ripristino e messa in sicurezza del manufatto edilizio con destinazione deposito-garage ubicato nel centro storico di Forlì,
Quartiere Schiavonia, alla via Curte, c.d. area “ex Zona Orti”, censito al NCEU del detto Comune al foglio 176, particella 23;
il progetto proposto dal professionista prevedeva la realizzazione, attraverso una pratica di
“risanamento conservativo”, di un fabbricato avente struttura, forma e materiali differenti rispetto a quello esistente;
in data 11.03.2005, il tecnico presentava relazione tecnica, elaborato grafico e stralcio di PRG al
Comune di Forlì, al fine di ottenere parere preventivo del progetto di “restauro e risanamento conservativo” che, tuttavia, veniva negato dall'Amministrazione comunale;
a quel punto, in data 8.07.2005, il professionista inoltrava una denuncia di inizio attività (DIA) che replicava tuttavia il contenuto degli elaborati precedenti, ossia ad oggetto sempre il “risanamento conservativo” del fabbricato e con medesime soluzioni progettuali, in aggiunta lo stesso asseverava la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi dichiarando altresì l'assenza di strutture in calcestruzzo armato o metalliche;
il committente affidava l'esecuzione delle lavorazioni alla Soc.Coop. C.a.r.e.a. di Forlì, con contratto d'appalto del 6.4.2007 e, nel mese di giugno 2012, lo stesso acquistava “pannelli sandwich” dalla ditta
Marte AG Infissi di;
CP_6
a cagione del mancato completamento delle opere e a seguito di uno scambio epistolare tra cliente e professionista, in data 3.03.2009, veniva depositata una DIA di ultimazione dei lavori, successivamente, con provvedimento del 31.7.2012, la Commissione qualità architettonica e paesaggio (C.Q.A.P.) del
Comune di Forlì rilasciava parere favorevole;
5 senonché, nell'estate del 2013, il committente e il tecnico venivano informati dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Forlì della difformità dell'intervento rispetto alla normativa urbanistica, veniva prospettato quindi il diniego al completamento dei lavori e la demolizione dell'opera;
dopo sollecitazioni ad opera del difensore del committente, l'Amministrazione comunale, con missiva del 29.7.2015, comunicava che: “dalle foto allegate alla richiesta di parere alla CQAP del
10.07.12 PG 54857, si evince che sul posto è avvenuta la sostituzione complessiva del fabbricato di cui all'oggetto e, pertanto, si procederà con quanto previsto dalla legge regionale n. 23/2004 e s.m.i.;”, ed ancora, con missiva del 7.09.2016, il Comune di Forlì comunicava: “a seguito di verifiche d'ufficio, si è accertato che nell'immobile sito in via Curte n. 32, identificato (…), sono state eseguite le opere qualificabili come ristrutturazione edilizia, in assenza del prescritto titolo abilitativo: completa demolizione e ricostruzione parziale (solo struttura portante) di manufatto. Per tale intervento, si procederà ad emettere un'ordinanza di demolizione (…)”;
sopraggiungeva, difatti, l'ordine di demolizione con l'ordinanza n. 135 del 27.03.2017, oggetto di impugnazione innanzi al TAR per l'Emilia-Romagna, il cui giudizio si concludeva con il rigetto e condanna alle spese di lite.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore addebita al geometra la responsabilità esclusiva e conclude per il risarcimento del danno composto sia dagli esborsi sostenuti e dal deprezzamento dell'area, il tutto quantificato in € 267.294,60, oltre interessi e rivalutazione.
Resiste in giudizio sostenendo la corresponsabilità dell'attore, il quale Controparte_1 sarebbe stato pienamente consapevole della possibilità di eseguire un intervento di “risanamento conservativo”, non di “ristrutturazione”, ed inoltre:
eseguiva le lavorazioni in “economia diretta”, quale committente-costruttore;
incaricava altro progettista e direttore dei lavori strutturale, ingegnere per l'intervento di Persona_2
“opere di risanamento conservativo”;
affidava la realizzazione dell'opera ad una ditta di comodo, tale Marte AGo Infissi di Rombi
RO di RC RA e nominava collaudatore l'ingegnere di Predappio;
Persona_3
successivamente, in data 6.04.2017, sottoscriveva autonomamente un contratto di fornitura con il per l'esecuzione di alcuni lavori di risanamento Controparte_7 Controparte_8 conservativo;
formulava la richiesta di “autorizzazione sismica di adeguamento”, implicitamente ammettendo che si intervenisse su una struttura esistente integrandola con nuove strutture.
6 Inoltre, la difesa del convenuto aggiunge che l'attore non avrebbe documentato le opere eseguite in economia diretta, sul manufatto originario, dal 12.03.2006 (data in cui chiede l'autorizzazione sismica) al 6.05.2007 (data di sottoscrizione del contratto con Carea)
Il convenuto conclude per il rigetto, in subordine, chiede di essere manlevato in caso di condanna da ALLIANZ Assicurazioni SPA.
Si costituisce il terzo chiamato aderendo alle difese del proprio assicurato e, in subordine, sostenendo l'inoperatività della polizza.
Ciò premesso, la causa veniva istruita per mezzo di una consulenza tecnica d'ufficio, ad oggetto la condotta del geometra e la sussistenza di una responsabilità professionale, successivamente integrata con altro elaborato relativamente all'entità del pregiudizio e alla stima del deprezzamento dell'area.
In virtù del Piano straordinario di smaltimento contenuto nel Decreto del Presidente del
Tribunale di Forlì n. 42/25 del 3 ottobre 2025, il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente e, all'udienza del 10 dicembre 2025, le parti erano invitate ad esprimersi sulla possibilità di conciliare la lite sulla scorta della seguente proposta giudiziale ex art. 185-bis c.p.c. contenuta nel decreto del 17.10.2025 e che di seguito si ritrascrive:
“Letto l'art. 4, D.L. n. 117/25, nella parte in cui assegna al capo dell'ufficio giudiziario il potere di predisporre un programma straordinario, anche in deroga alle previsioni […], che consenta il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la Delibera plenaria CSM del 3.9.2025; preso atto del Decreto del
Presidente del Tribunale di Forlì n. 42/25 del 3 ottobre 2025 e del Piano straordinario di smaltimento in esso contenuto, ove sono indicati i procedimenti civili che vanno trattati con priorità ai sensi della normativa, primaria e secondaria, sopra richiamata.
Rilevato che: -il presente procedimento rientra tra quelli da trattarsi con urgenza ed assegnati al sottoscritto magistrato;
-in data 30.6.2022, il giudizio veniva sospeso ai sensi dell'art. 295 c.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza n.
421/22 del 18.5.2022 della Seconda Sezione del T.A.R. per l'Emilia-Romagna e, all'udienza del 28.09.2023, lo stesso proseguiva;
-la causa risulta iscritta a ruolo in data 22.11.2019.
Ritenuto che
La responsabilità professionale a carico del geometra risulta acclarata dalla sentenza n. 421/22 resa dal per CP_9
l'Emilia-Romagna, nonché dai due elaborati resi nell'ambito del presente giudizio dal CTU, ing. , il Persona_4 quale conclude evidenziando che:
“Le criticità maggiori rilevate nella condotta professionale del geom possono riassumersi: Perseverare nel CP_1 deposito della Dichiarazione asseverata o Denuncia di inizio attività dell'intervento in argomento lasciando inalterata la tipologia dello stesso nella consapevolezza del parere preventivo negativo fornito dal Comune, Omettere nella dichiarazione
7 asseverata la presenza di interventi strutturali Dichiarare la conformità dell'intervento allo strumento urbanistico nonostante non fosse tale Consentire in qualità di direttore dei lavori la realizzazione di una struttura integralmente di nuova realizzazione in luogo dell'intervento di risanamento conservativo ammesso.”.
In aggiunta, non è operativa la copertura assicurativa atteso che, in virtù della clausola 1.3.5. la stessa è esclusa (lett. b) quanto ai danni: “conseguenti a volontario mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubblica Autorità" (doc. 5), ed anche in ipotesi di carenza di siffatta previsione, la colpa manifesta e la negligenza oltremodo inescusabile si pone al di fuori del perimetro contrattuale, in quanto riduce l'alea e pone in disequilibrio il relativo rapporto di garanzia;
ogni ulteriore argomentazione difensiva non appare idonea ad elidere, né scalfire, l'istanza risarcitoria del cliente, in un contesto processuale -peraltro- che deve essere concluso con assoluta priorità, ai sensi della legislazione, primaria e secondaria, richiamata in premessa.
P.Q.M.
Formula ex art. 185-bis c.p.c. la seguente proposta transattiva: “ si obbliga a Controparte_1 corrispondere, in favore di , la somma omnicomprensiva di € 67.000,00, già inclusi Parte_1 interessi e rivalutazione, oltre l'importo di € 10.000,00, a titolo di spese legali, cui aggiungersi rimborso forfettario al
15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge, con compensazione della residua porzione. Spese compensate nel solo rapporto trasversale di garanzia”.
I difensori sia del convenuto che del terzo chiamato esprimevano la loro adesione alla proposta conciliativa giudiziale, mentre il procuratore dell'attore, avv. Andrea Gasperoni, non accettava la proposta valutando la somma offerta non corrispondente all'entità del danno sofferto, in particolare censurando l'operato del CTU nella parte in cui applicava una doppia decurtazione.
A cagione della mancata accettazione, la causa veniva introitata ai fini della decisione per essere decisa nei termini che seguono.
Ebbene, prima di passare in rassegna l'attività svolta dal CTU, ing. , occorre Persona_4 disattendere l'argomentazione della difesa del professionista convenuto, laddove afferma una corresponsabilità del committente, quale costruttore in economia diretta.
In realtà, lo svolgimento dei lavori in economia, contraddistinta dal fatto che il soggetto il quale necessita di un'opera, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, diviene organizzatore ed artefice dell'opera, a proprio rischio, non esime il professionista, incaricato della progettazione e direzione dei lavori, di attivarsi perché l'opera sia eseguita in conformità al progetto ed a regola d'arte, né può eseguire supinamente ordini del committente palesemente errati (v. in tal senso,
Cass., n. 2404/1983).
8 A maggior ragion nel caso in commento, laddove la responsabilità del professionista discende sin dalla redazione degli elaborati di progetto.
Riguardo la sussistenza dell'addebito, la consulenza tecnica d'ufficio restituisce un risultato univoco, ampiamente condiviso e non contraddetto da altre risultanze processuali.
[... A seguito di apposito quesito relativo all'eziologia tra l'emanazione da parte del CP_10
in data 27.03.2017, dell'ordinanza di demolizione n. 135 e la condotta del geometra, il CTU Pt_2 precisa, in termini certi ed inequivoci, che: “Dalla documentazione esaminata e richiamata nel quesito appare evidente che l'intervento proposto sia in sede di richiesta parere sia nella Denuncia asseverata di inizio lavori sia riferito ad una demolizione integrale della sovrastruttura esistente e ricostruzione con nuovi elementi strutturali comprensivi di fondazione di tipologia differente (plinti con integrata platea in cemento armato). Appare improbabile che le fondazioni integralmente ridimensionate dal progettista strutturale ingegnere possano conservare le fondazioni esistenti di cui non risulta evidenza. Per_2
Neppure dal computo metrico estimativo appare evidenza della conservazione delle fondazioni preesistenti né di lavorazioni relative all'adattamento con la nuova struttura mentre vengono computati nuovi plinti e platea fondale. Risulta inoltre una struttura in carpenteria metallica completamente di nuova realizzazione. Quanto affermato trova inoltre corrispondenza dalla documentazione fotografica in atti dell'edificio preesistente e dai disegni ante operam in cui si raffigura un fabbricato di aspetto completamente differente anche nella sagoma della copertura”.
In definitiva, in luogo di una mera sostituzione di singoli elementi strutturali o di un loro recupero che sarebbero stati conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi, si proponeva la totale demolizione e ricostruzione, ossia una vera e propria “ristrutturazione edilizia”, formalmente presentandola in termini di “risanamento conservativo”.
La condotta del professionista convenuto consisteva, in sintesi:
1) nel perseverare nel deposito della dichiarazione asseverata o denuncia di inizio attività dell'intervento in argomento lasciando inalterata la tipologia dello stesso nella consapevolezza del parere preventivo negativo fornito dal CP_10
2) nell'omettere nella dichiarazione asseverata la presenza di interventi strutturali;
3) nel dichiarare la conformità dell'intervento allo strumento urbanistico nonostante non fosse tale;
4) nel consentire, quale direttore dei lavori, la realizzazione di una struttura integralmente di nuova realizzazione in luogo dell'intervento di risanamento conservativo ammesso.
9 Di seguito, l'ammontare del danno sofferto dall'attore.
Il committente va risarcito delle seguenti voci di danno, in conformità alle verifiche eseguite dal consulente dell'Ufficio, pari ad un totale di € 64.392,93, così composto:
€ 36.297,81, quale esborso documentato in favore della ditta Carea;
€ 13.694,06, quale costo aggiuntivo (€ 49,991,97- € 36.297,81) ai fini della ricostruzione;
€ 3.537,98, a titolo di spese tecniche;
€ 10.863,08, quali ulteriori spese sostenute per ottemperare all'ordine di demolizione.
Va invece disattesa la richiesta di ristorare il danno c.d. da “deprezzamento”.
Innanzitutto, va precisato che il terreno non aveva, né ha, una reale potenzialità edificatoria, in quanto lo strumento urbanistico ed edilizio consente esclusivamente il recupero del fabbricato esistente.
D'altronde, l'obiettivo di sfruttare una capacità edificatoria inesistente, attraverso la realizzazione di un manufatto differente per forma e materiale, costituisce oggetto tanto degli elaborati progettuali a firma del geometra convenuto, quanto della violazione che il committente stesso addebita al professionista.
Quindi, contrariamente da quanto opinato dalla difesa attorea, la destinazione d'uso del fabbricato restaurato -erano- e sono di “rimessa attrezzi-veicolo-magazzino”, in considerazione che:
“nel caso di specie non si intervenne con la presentazione di un PUA (Piano attuativo) il cui accoglimento da parte del e degli altri Enti preposti nel processo autorizzativo (Provincia, CP_10
ARPAE, Regione etc...) è tutto da verificare, ma si utilizzò in concreto lo strumento dell'intervento diretto soggetto alle stringenti limitazioni di PRG (consentito il solo restauro e risanamento conservativo). Non risulta neppure che il abbia ipotizzato un intervento ad iniziativa CP_10 pubblica per l'area in argomento. La stima è stata pertanto condotta nelle ipotesi di perseguire la realizzazione di intervento edilizio in regime di intervento diretto come poi è stato concretamente eseguito” (v. pag. 15).
Dunque, non vi è alcun danno differenziale connesso e/o conseguenziale alla condotta del professionista, atteso che l'intervento edilizio contra legem non ha determinato un deprezzamento dell'area, prima e dopo la realizzazione abusiva del manufatto.
10 Non vi è stata una menomazione del diritto dominicale, poiché i valori urbanistici sono rimasti inalterati, difatti, l'attore non potrà adibire il fabbricato restaurato ad uso “commerciale” (non si ritiene ragionevole destinare il fabbricato ad uso commerciale per conformazione e ubicazione”, pag. 18, supplemento
CTU), bensì dovrà utilizzarlo a servizi.
Pertanto, l'ammontare del risarcimento è pari ad € 64.392,93.
Al contrario, vanno esclusi gli esborsi sostenuti per il giudizio innanzi al T.A.R. per l'Emilia-
Romagna, in quanto l'esito sfavorevole del procedimento amministrativo era ampiamente preventivabile, né l'impugnazione può essere giustificata con la possibilità di differire l'esecuzione dell'ordine di demolizione.
Lo stesso committente era consapevole che l'intervento eseguito fosse un intervento di ristrutturazione edilizia, atteso che ciò: “emerge, pacificamente, dal raffronto tra i rilievi fotografici del manufatto preesistente allegati alla richiesta di parere preventivo dell'11.3.2005 e alla DIA iniziale dell'8.7.2005 e quelli allegati alla richiesta di parere della del 10.7.2012, che dimostrano l'avvenuta integrale demolizione Pt_3
e la parziale ricostruzione del manufatto in questione, tramite “totale sostituzione della struttura portante e la formazione di una nuova fondazione” - come ammesso dallo stesso ricorrente (v. nota del ricorrente del 29.9.2016, pervenuta in data 6.10.2016 con P.G. n. 84534/2016- in totale difformità dalla D.I.A. presentata in data
8.7.2015 (…). Del resto, lo stesso ricorrente, evidentemente nella consapevolezza di tale preclusione, tramite il proprio tecnico progettista aveva espressamente qualificato l'intervento come (…)” (cfr. sentenza n. 421/22, doc.
84).
Dunque, sono esborsi che l'attore avrebbe dovuto evitare con l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma primo, c.c.
L'entità del risarcimento, pari ad € 64.392,93, va addizionato della rivalutazione e degli interessi moratori a decorrere dalla domanda giudiziale (20.11.2019) fino al saldo effettivo, con decurtazione della quota dovuta a titolo di accessori per il periodo di sospensione del giudizio per le ragioni anzidette.
Quanto alla domanda trasversale di garanzia, occorre precisare che la copertura assicurativa risulta inoperante, poiché, in virtù della clausola 1.3.5. la stessa è esclusa (lett. b) quanto ai danni:
“conseguenti a volontario mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubblica Autorità" (doc. 5).
In ogni caso, la condotta del professionista si palesa gravemente inescusabile, ponendosi al di fuori sia del perimetro contrattuale che del grado di colpa, in quanto riduce l'alea e pone in disequilibrio il relativo rapporto di garanzia, nella parte in cui lo stesso, pur consapevole del parere
11 preventivo negativo rilasciato dal perseverava nella condotta abusiva e fonte di CP_10 responsabilità esclusiva a suo carico (depositava la dichiarazione asseverata o denuncia di inizio attività dell'intervento lasciando inalterata la tipologia costruttiva;
ometteva di indicare la presenza di interventi strutturali;
asseverava la conformità allo strumento urbanistico).
Infine, le spese di lite.
La condotta tenuta dalla parte attrice rispetto alla proposta giudiziale conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. va stigmatizzata, non solo rispetto alla disposizione processuale civilistica contenuta nell'art. 91 c.p.c. che costituisce deroga al criterio ordinario della soccombenza, ma soprattutto per non avere la parte ed il proprio difensore valutato adeguatamente quanto indicato nelle premesse del decreto del 17.10.2025.
Nel citato provvedimento, viene evidenziato come il presente procedimento -sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 421/22 del 18.5.2022 della
Seconda Sezione del T.A.R. per l'Emilia-Romagna ad oggetto il rigetto dell'impugnativa avverso l'ordinanza di demolizione- rientra nel Piano straordinario di smaltimento contenuto nel Decreto del Presidente del Tribunale n. 42/25 del 3 ottobre 2025, quest'ultimo adottato in conformità all'art. 4 del D.L. n. 117/25 ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Ebbene, da un lato, la domanda viene accolta in misura non differente dall'entità della proposta conciliativa, dall'altro lato, s'impone una maggiore responsabilizzazione delle parti e dei rispettivi procuratori rispetto alla mole del contenzioso civile attualmente pendente, soprattutto rispetto a quei procedimenti civili che rientrano nella “straordinaria necessità ed urgenza di raggiungere gli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza”, ai sensi del Decreto-legge n. 117/25, convertito con modificazioni dalla Legge 3.10.2025, n. 148, recante “misure urgenti in materia di giustizia”.
Il contegno tenuto nel caso in commento comporta una dispersione delle risorse per la giurisdizione che si traducono concretamente sia in un esborso ingiustificato per l'Erario che in un rischio di non centrare gli obiettivi straordinari di cui al PNRR, compromettendo lo smaltimento di altri e differenti procedimenti civili, oggetto di redistribuzione, rientranti nel Piano di smaltimento e tuttora pendenti innanzi all'adito Tribunale.
12 Ne deriva che, ai sensi dell'art. 91, c.p.c. la parte attrice risultata vittoriosa dovrà rifondere, in favore della controparte convenuta e della terza chiamata, entrambe adesive alla soluzione conciliativa, una porzione delle spese processuali relativa alla fase successiva alla formulazione della proposta giudiziale, ossia quella decisionale, pari ad € 10.000,00 complessivi (€ 5.000,00 per ciascuna parte), oltre spese generali al 15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge.
Quanto alle fasi antecedenti alla formulazione della proposta giudiziale conciliativa, sussistono valide ragioni per una compensazione integrale degli esborsi e dei compensi, dovendo tenere conto sia dell'accoglimento della domanda in misura significativamente ridotta rispetto alla pretesa originaria, sia del contegno tenuto all'interno del processo per i motivi sopra evidenziati.
Il criterio della compensazione integrale regola, infine, sia le spese necessarie per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio che le spese processuali nell'ambito del rapporto trasversale di garanzia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul proc. n. 4028 dell'anno 2019, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1) accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di , dell'importo di € 64.392,93, oltre rivalutazione Parte_1 ed interessi come in parte motiva;
2) rigetta la domanda di garanzia formulata dal convenuto;
Controparte_1
3) compensa le spese di lite per le restanti fasi, condannando a Parte_1 rifondere, in favore di e , la porzione relativa a quella Controparte_1 CP_2 decisionale determinata in complessivi € 10.000,00 (€ 5.000,00 per ciascuna di esse), oltre spese generali al 15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge;
4) compensa le spese di lite nel rapporto tra chiamante e chiamato;
5) pone le spese di c.t.u. in parti uguali tra tutte le parti in causa.
Forlì, 16 dicembre 2025
Il Giudice dott. Emanuele Picci
13