Ordinanza cautelare 14 giugno 2023
Ordinanza collegiale 16 ottobre 2024
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00424/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00580/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 580 del 2023, proposto da:
- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Bari, Via Principe Amedeo, n. 126;
contro
- Comune di Bisceglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giandomenico Lavermicocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Bari, Via Abate Gimma, n. 240;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 2.2.2023, notificata il 20.2.2023, della Ripartizione pianificazione programmi e infrastrutture del Comune di Bisceglie, avente ad oggetto l’ingiunzione di demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo sull'area antistante i locali di piano terra in cui viene svolta attività di esposizione e vendita di abbigliamento, con accesso da via -OMISSIS-;
- del verbale di sopralluogo, effettuato il 17.11.2022, redatto dalla P.M. e dal personale tecnico del SUAP;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 il dott. IL SS e uditi per le parti i difensori l'avv. Massimo Felice Ingravalle, per la ricorrente, e l'avv. Giandomenico Lavermicocca, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 15 maggio 2023, la -OMISSIS- – società esercente attività commerciale di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento all’interno di alcuni locali condotti in locazione e siti al piano terra di un edificio realizzato in Bisceglie – ha impugnato il provvedimento n. -OMISSIS- del 2.2.2023, con la quale la Ripartizione pianificazione programmi e infrastrutture del Comune di Bisceglie ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo sull’area antistante i locali di piano terra in cui viene svolta la predetta attività di esposizione e vendita di abbigliamento, con accesso da via -OMISSIS-
1.1. Stando a quanto riportato nel provvedimento, sarebbero state realizzate/installate – in assenza di titolo, quindi abusivamente – le seguenti opere afferenti all’attività commerciale della ricorrente:
i) due “tensostrutture” (una di circa 250 mq e un’altra di circa 200 mq);
ii) due “manufatti” (uno di circa 30 mq e un altro di circa 50 mq);
iii) una “veranda” di circa 10 mq in aderenza all’ingresso di un esercizio commerciale.
1.2. La società ricorrente è insorta avverso l’ordinanza di demolizione e ripristino, formulando un unico ma pluriarticolato motivo di ricorso mediante il quale ha dedotto violazione e/o falsa applicazione di norme primarie e secondarie (artt. 2, 3 e 42 Cost.; artt.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 10- bis della l. n. 241/1990; artt.3, 6, 6- bis , 10, 22, 27, 31 e ss. del d.P.R. n. 380/2001, 26 delle NTA del PRG, 21.7 del REC), violazione dei principi di ragionevolezza, giusto procedimento, economicità, imparzialità, pubblicità, buon andamento della pubblica amministrazione, completezza, concentrazione, adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, tutela dell’affidamento e della buona fede, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, genericità, indeterminatezza, irrazionalità, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e difetto di istruttoria e di motivazione.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Bisceglie chiedendo l’integrale rigetto del ricorso e deducendo che le opere realizzate sarebbero state realizzate in assenza del titolo abilitativo e pertanto non potrebbero sottrarsi all’azione demolitoria e ripristinatoria di cui all’ordinanza gravata.
3. In sede di incidente cautelare, con ordinanza di questa Sezione -OMISSIS- del 14 giugno 2023, è stato ritenuto che la questione fosse delibabile funditus soltanto nella preposta sede di esame del merito della controversia, disponendosi pertanto la sospensione del “provvedimento re adhuc integra , onde evitare danni gravi e irreparabili” .
3.1. In esito all’udienza pubblica del 15 ottobre 2024, la Sezione, con ordinanza -OMISSIS- del 16 ottobre 2024, ha accordato il rinvio richiesto dalla parte ricorrente per attendere la realizzazione di una nuova struttura commerciale, che farebbe venir meno l'interesse alla decisione.
3.2. In vista della nuova udienza pubblica fissata per la trattazione del gravame, la parte ricorrente – con la memoria conclusionale del 4 settembre 2025 – ha chiesto un nuovo rinvio in considerazione dell’imminente trasferimento dell’esercizio commerciale in una diversa struttura, depositando poi anche il relativo permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bisceglie. La difesa di quest’ultimo – con memoria del 5 settembre 2025 – si è opposta al rinvio e ha concluso per il rigetto del ricorso con la conseguente condanna alle spese di lite.
3.3. Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2025, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione anche in ordine all’istanza di rinvio della trattazione del ricorso.
4. In via preliminare, il Collegio rileva l’assenza dei presupposti normativi di cui all’art. 73, comma 1- bis , c.p.a. (divieto di rinvio, su istanza di parte, della trattazione della causa in mancanza di “casi eccezionali”): innanzitutto, non sfugge come, dopo un primo rinvio (all’inizio del 2024) per trattative di bonario componimento della controversia, sia già stato concesso un ulteriore rinvio all’esito dell’udienza pubblica celebrata il 15 ottobre 2024, differimenti entrambi senza alcun esito positivo; inoltre, la motivazione dell’ultimo (terzo) rinvio richiesto dalla difesa della -OMISSIS- fonda su un diverso procedimento amministrativo che non ha alcun rilievo, sotto il profilo giuridico, in questo contenzioso, potendosi al più delineare (peraltro in via del tutto ipotetica e comunque indeterminata sotto il profilo temporale) una spontanea rimozione, da parte della stessa ricorrente, delle opere contestate con il provvedimento gravato.
Si deve pertanto disattendere la nuova richiesta di differimento della trattazione del ricorso e decidere la controversia nel merito.
5. La difesa della ricorrente si duole dell’identificazione e della qualificazione delle opere oggetto di demolizione e ritiene l’azione amministrativa sommaria, approssimativa e contraddittoria, specie allorquando si utilizzano e si sovrappongono terminologie generiche e differenti (manufatto, pergotenda, tensostruttura) che, secondo parte attorea, sarebbero erronee e comunque non corrispondenti alla reale conformazione delle cose. Su tale scia, si descrivono (e “riqualificano”) gli interventi contestati dall’Amministrazione comunale come “semplici elementi di arredo e di copertura e/o pertinenze e/o di semplici pergotende e/o di strutture per le quali non è stato dimostrato l’uso non temporaneo costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, elementi laterali frangivento, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo in quanto agevolmente smontabili e rimovibili” ( cfr. pag. 24 del ricorso).
5.1. Tanto premesso, seguendo l’ordine di trattazione della difesa della -OMISSIS-, occorre principiare dall’esame della cd. “veranda” – ultima delle opere contestate nell’ordinanza ma primo intervento preso in considerazione dalla ricorrente nel muovere le relative censure all’azione amministrativa – e riportare subito la descrizione fattane dal Comune di Bisceglie:
‹‹5) “Veranda” di piano terra della superficie lorda di mq 9,44 (3,70 x 2,55 x H med 2,50) e volumetria di 23,60 mc, a servizio dell'attività commerciale, in aderenza all'ingresso del civ. -OMISSIS-, costituita da struttura metallica con copertura in pannelli di plexiglass e infissi perimetrali in alluminio/vetro››.
5.2. Ad avviso dalla -OMISSIS-, essa non sarebbe stata esattamente ed esaustivamente descritta nella sua reale consistenza fisica e giuridico/edilizia; in ragione delle sue caratteristiche strutturali e funzionali (tenda retrattile, panelli laterali apribili e smontabili e dimensioni ridottissime), sarebbe riconducibile non già ad una “veranda” ma alla categoria degli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” , eseguibili senza alcun titolo abilitativo e in regime di attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e- quinquies ) del d.P.R. n. 380/2001. Più nello specifico, rientrerebbe nel punto 50 del cd. “glossario edilizia libera”, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018; punto che include, quali opere: l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento; nonché, quali elementi: la tenda, la tenda a pergola, la pergotenda e la copertura leggera di arredo. Dunque, ad avviso della difesa di -OMISSIS-, si tratterebbe di un intervento poco significativo dal punto di vista dimensionale e nel quale sarebbe evidente la prevalenza dell’elemento di copertura e/o la finalità di arredo e/o di riparo e protezione dell’immobile cui accede essendo allocato su uno spazio esterno libero rispetto a quello occupato legittimamente dalla parte ricorrente per l’esercizio della propria attività commerciale. Pertanto la realizzazione della cd. “veranda”, ancorché destinata a soddisfare esigenze non temporanee non sarebbe affatto sanzionabile o, comunque, non sarebbe sanzionabile con la demolizione in quanto non subordinata al rilascio di permesso di costruire.
5.3. Ancora, sempre ad avviso della ricorrente, qualora non si ritenesse l’intervento in questione come elemento di arredo, si dovrebbe quantomeno riconoscere la natura “pertinenziale” dello stesso: a tal fine, per escluderne l’assoggettamento a permesso di costruire, è stato richiamato l’art. 3, comma 1, lett. e.6), secondo cui sono da considerare “nuova costruzione” ‹‹gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale›› . Rispetto a tale previsione normativa, verrebbe quindi in rilievo l’art. 27.3 del Regolamento edilizio comunale (REC) nella misura in cui le costruzioni pertinenziali con determinate caratteristiche e finalità non sarebbero da considerare come nuove costruzioni; in particolare, sarebbe prevista la “possibilità di procedere alla chiusura stabile di verande, balconi, pensiline, logge/loggiati, tettoie, pergolati anche con infissi vetrati “fissi” in tutte le zone del territorio comunale eccezion fatta per le zone A e, quindi, anche nell’area di intervento” ( cfr. pag. 9 del ricorso).
5.4. Su tali basi, la ricorrente – deducendo anche un deficit motivazionale – ha evidenziato che l’intervento andrebbe ricondotto all’attività di edilizia libera (ossia quale “elemento di arredo”) ovvero, al limite, all’attività sottoposta a segnalazione certificata di inizio attività - IA (quale “installazione esterna fissa”), per la quale attività è richiesta solo la comunicazione di inizio lavori e non potendosi comunque configurare la sanzione demolitoria ma solo quella (eventualmente) pecuniaria.
6. Il Collegio non condivide la prospettazione attorea e ritiene invece che i rilievi fotografici (tanto della ricorrente che del Comune resistente) restituiscano un quadro fattuale del tutto coerente con le descrizioni riportate nel provvedimento gravato che si sottrae quindi alle censure di parte anche rispetto all’asserito deficit di motivazione.
Va in primis escluso che la cd. “veranda” possa qualificarsi “pertinenza” in relazione all’art. 27.3 del REC, il quale richiede (molteplici e cumulative) condizioni non sussistenti nel caso di specie quali, a titolo esemplificativo, quelle di cui ai punti d), f) e g) della predetta norma regolamentare.
In particolare, gli “interventi pertinenziali”, tra l’altro:
- “non devono avere accesso esclusivo dalla pubblica via” (punto d);
- “non devono costituire trasformazione permanente del territorio” (punto f);
- “devono essere realizzati e collocati in modo da non pregiudicare il decoro del bene principale rispettandone le caratteristiche estetiche” (punto g).
Inoltre, l’intervento in questione non può affatto assimilarsi ad una semplice tenda, tenda a pergola, pergotenda o copertura leggera di arredo di cui al punto 50 del glossario (allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2.3.2018): la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di precisare che le “verande” determinano una variazione planivolumetrica ed architettonica dell’immobile nel quale vengono realizzate e sono soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, pertanto, va disattesa anche la ricostruzione attorea nella parte in cui assume che l’intervento sarebbe soggetto a IA/CILA, considerato che, nel caso che qui occupa, viene in rilievo un locale autonomamente utilizzabile che si aggrega ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie ( cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, n. 9140/2023).
7. Venendo ora all’esame congiunto delle censure mosse in ordine alle ulteriori quattro opere edilizie per le quali è stata ingiunta la demolizione, in primo luogo, si ritiene utile – anche in questo caso – riportare la ricostruzione dei luoghi e delle opere che l’Amministrazione resistente ha indicato nel provvedimento ablatorio. In particolare, si legge nelle premesse dell’atto amministrativo gravato che – dal sopralluogo del 17 novembre 2022 in -OMISSIS- – il personale della Polizia locale ha accertato, sull’area prospiciente l’attività commerciale denominata “-OMISSIS-”, la presenza dei seguenti manufatti:
‹‹1) “Tensostruttura n. 1” della superficie lorda complessiva di circa 250 mq (m. 14,60 x m. 17,10) e volumetria pari a 721,50 mc, costituita da n. 9 moduli a base rettangolare delle dimensioni ciascuno di circa m. 4,85 x m. 5,70, con struttura portante in elementi tubolari metallici e copertura a forma piramidale (altezza imposta 2,25 m e altezza chiave 3,50 m) in telo plastificato PVC, attrezzata con espositori, grucce e manichini utilizzata per “l’esposizione e vendita capi di abbigliamento”, il tutto stabilmente fissata ed ancorata alla pavimentazione esistente in cls. L’intera struttura, completa di impianto di illuminazione, è chiusa perimetralmente con intelaiatura metallica e pannelli in plexiglass;
2) Manufatto n. 1, della superficie lorda di mq 29,70 (5,40 x 5,50 x Hmed 2,50), e volumetria pari a 74,25 mc, annesso alla citata tensostruttura n. 1 e, comunicante con il locale di piano terra (Fg. 10 p.lla 1914 sub. 4), attrezzato anch’esso con espositori, grucce e manichini e, adibito a “esposizione e vendita capi di abbigliamento”, costituito da una struttura portante in elementi metallici e copertura con pergotenda retrattile, il tutto chiuso perimetralmente con intelaiatura metallica e pannelli in plexiglass, completo di impianto di illuminazione;
3) “Tensostruttura n. 2” della superficie lorda complessiva di circa 198 mq [(m. 12,00 x m. 12,00) + (m. 10,00 x m. 5,40)] e volumetria pari a 574,20 mc, costituita da n. 11 moduli (di cui 9 moduli a base quadrata delle dimensioni ciascuno di circa m. 4,00 x m. 4,00, un modulo a base quadrata delle dimensioni di circa m. 5,40 x m. 5,40 ed un modulo a base rettangolare delle dimensioni di circa m. 5,40 x m. 4,60) con struttura portante in elementi tubolari metallici e copertura a forma piramidale (altezza imposta 2,25 m e altezza chiave 3,50 m), con telo plastificato in PVC, attrezzata con espositori, grucce e manichini utilizzata per “l’esposizione e vendita capi di abbigliamento”, il tutto stabilmente fissata ed ancorata alla pavimentazione esistente in cls. L’intera struttura, completa di impianto di illuminazione, è chiusa perimetralmente con intelaiatura metallica e pannelli in plexiglass;
4) Manufatto n. 2, della superficie lorda di mq 50,96 (5,20 x 9,80 x Hmed 3,00), e volumetria pari a 152,88 mc, annesso alla citata tensostruttura n. 2 e, comunicante con il locale di piano terra (Fg. 10 p.lla 1914 sub. 15), attrezzato anch’esso con espositori, grucce e manichini e, adibito a “esposizione e vendita capi di abbigliamento”, costituito da una struttura portante in elementi metallici e copertura con pergotenda retrattile, il tutto chiuso perimetralmente con intelaiatura metallica e pannelli in plexiglass, completo di impianto di illuminazione››.
8. Ciò posto, la ricorrente ha dedotto, in ordine ai due “manufatti”, che in ragione delle loro caratteristiche fisiche (ridotte dimensione, funzione di copertura e arredo, retrattilità delle due “pergotende”, diversità dalle “tensostrutture”), gli stessi andrebbero sussunti nell’art. 6, comma 1, lett. e- quinquies ), del d.P.R. n. 380/2001, quali elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Inoltre, il carattere della necessaria temporaneità – contestato nell’ordinanza ingiuntiva – sarebbe richiesto solo per le tensostrutture (diverse dai manufatti in questione, qualificabili come pergotenda o copertura leggera di arredo) e, comunque, anche in questo caso, l’asserito abuso sarebbe sanzionabile, al più, sotto il profilo pecuniario ma non ripristinatorio.
Infine, come dedotto per la “veranda”, qualora non si ritenessero riconducibili alle pergotende, i due “manufatti” costituirebbero, a tutto concedere, una pertinenza minore dei locali commerciali, ai sensi dei già richiamati artt. 27.3 del REC e 3, comma 1, lett. e.6), del d.P.R. n. 380/2001.
8.1. Per quanto riguarda le due “tensostrutture”, la ricorrente ha dedotto, innanzitutto, che le strutture in argomento sarebbero delle tende piramidali poggiate su strutture tubolari; anch’esse costituirebbero non già “tensostrutture” ma, piuttosto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e- quinquies ) del d.P.R. n. 380/2001, “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” eseguibili senza alcun titolo abilitativo e, cioè, in regime di attività di edilizia libera, rientrando, ai sensi del punto n. 50 del cd. “glossario edilizia libera”, tra le opere di “installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di: tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo” .
Infine, sostiene sempre la ricorrente, esse potrebbero essere qualificate, al limite, come pertinenze prive di consistenza volumetrica e superficiale ( ex artt. 27.3 del REC e 3, comma 1, lett. e.6, del d.P.R. n. 380/2001), ovvero come opere di ristrutturazione edilizia leggera eseguibili con IA o con CILA, dunque, non potrebbero mai portare alla demolizione ma, eventualmente, alla sola sanzione pecuniaria.
9. Ritiene il Collegio che, anche rispetto a queste ulteriori quattro opere, la prospettazione della -OMISSIS- non sia condivisibile. Innanzitutto, le rappresentazioni fotografiche depositate in giudizio confortano, ancora una volta, la descrizione dei luoghi effettuata dall’Amministrazione e opportunamente puntualizzata nel provvedimento gravato.
In ogni caso e in via dirimente sia rispetto ai “due manufatti” che alle “due tensostrutture”, si rileva che nel provvedimento impugnato è stato chiaramente indicato – e non contestato da parte ricorrente – che ‹‹le opere accertate ricadono nella fascia di “Verde Privato” regolamentata dall’art. 26 delle NTA del vigente PRG che prescrive che debbano essere tenute libere e a verde da parte dei privati ed in esse è vietata l'edificazione, salvo che per costruzioni di chioschi, portinerie od altri piccoli locali accessori a servizio delle residenze limitrofe e sempre di cubatura tale da non superare 0,03 mc/mq. calcolata sulla zona di verde privato›› .
Dunque, l’“edificazione” (ma anche l’occupazione) dell’area in questione, al di dei richiamati limiti di cubatura, è ammessa – sulla base del citato articolo delle norme tecniche di attuazione al Piano regolatore generale del Comune di Bisceglie – esclusivamente per specifiche costruzioni (chioschi, portinerie od altri piccoli locali accessori) finalizzate a servire le “residenze” limitrofe e non anche ad assolvere ad esigenze commerciali, come invece acclarato nella vicenda per cui è causa.
Sul punto, del resto, nessuna deduzione viene mossa dalla ricorrente e ciò comporta anche il logico assorbimento delle ulteriori censure formulate in ordine alla natura pertinenziale dell’intervento, alla eseguibilità dello stesso sulla base della IA (con conseguente inapplicabilità della sanzione demolitoria), nonché in ordine alla presunta temporaneità delle opere realizzate, atteso che le stesse risultano collocate su un’area destinata e riservata a “verde privato” che, pertanto, ne determina l’abusività ex se e per il solo fatto che l’intervento sia stato realizzato.
10. In definitiva, le doglianze proposte avverso l’ordinanza di demolizione in epigrafe vanno integralmente disattese, dunque, il ricorso va respinto con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza, nell’ammontare indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Bisceglie, delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:
MA GI, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
IL SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL SS | MA GI |
IL SEGRETARIO