CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7703 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 658/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
AM IN Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI FF Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 658 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.12.2025,
vertente TRA
C.F. , rappresentata e difesa da Parte_1 CodiceFiscale_1
sé medesima ex art. 86 c.p.c..
APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Controparte_1 P.IVA_1
Santopietro.
CONCLUSIONI
ha così concluso: Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente gravame, previa ammissione delle richieste istruttorie formulate, accogliere il presente atto di appello per tutti i suesposti motivi
e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- condannare la in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno, Controparte_1 patrimoniale e non patrimoniale, subito dall'avv. che si ritiene congruo Parte_1 quantificare nella somma di € 15.000,00, oltre interessi e rivalutazione, o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa;
-condannare la in persona del l.r.p.t., a rifondere all'avv. Controparte_1 Parte_1 le spese legali per il doppio grado di giudizio o, in subordine, dichiarare la compensazione
[...] parziale delle spese di lite tra le parti e, per l'effetto, condannare la a rifondere Controparte_1 all'appellante le relative spese di lite”
La ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1. nel merito, rigettare l'appello in quanto pretestuoso ed infondato per i motivi di cui in premessa.
2. sempre, nel merito, rigettare tutte le istanze istruttorie e le allegazioni dell'appellante.
3. In via incidentale, riformare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, Sez. XVI, Dott.
Cardinali, in data 23 dicembre 2019 nella parte in cui statuisce la responsabilità della CP_1
e, per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva e l'assenza di responsabilità in
[...] capo alla Controparte_1 4. In via incidentale, riformare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, Sez. XVI, Dott.
Cardinali, in data 23 dicembre 2019 nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite,
e, per l'effetto, condannare l'avv. al pagamento delle spese del primo grado di giudizio. Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di questo giudizio e con condanna altresì dell'appellante al risarcimento dei danni, in misura da liquidarsi in via equitativa, per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che l'avv. ha ritenuto temerariamente Pt_1
e con toni pretestuosi e palesemente infondati di introdurre la controversia e resistere nonostante la prova documentale abbia dimostrato in maniera palese l'infondatezza delle pretese.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. giva in giudizio, ai sensi dell'art.702 bis c.p.c., dinanzi al Parte_1
Tribunale di Roma, nei confronti della chiedendo la condanna della Controparte_1
banca al risarcimento dei danni cagionati all'attrice per la condotta contraria a buona fede e correttezza e l'illegittima appropriazione di somme della correntista, quantificate nell'importo di € 15.000,00 o in quello diverso ritenuto di giustizia.
La ricorrente riferiva di essere titolare del conto corrente n. 960/821213 tenuto presso la predetta banca e che in data 20.7.2017 aveva versato sul suo conto tre assegni della somma totale di € 30.767,83, due dei quali circolari e, di importo pari a € 15.000,00 cadauno,
identificati con n. 5205669192-09 e n. 5205669193-10, entrambi emessi dall'ICBPI -Banca
Popolare del Lazio Lanuvio.
In data 24.7.2017, tramite l'home banking a cui aveva acceduto per effettuare dei pagamenti urgenti, scopriva di avere uno scoperto, ossia un saldo disponibile pari a - €
4.793,18 e un saldo contabile pari a € 55.974,65. Dall'esame dei movimenti si accorgeva che in data 21.7.2017 vi erano stati due addebiti fatti dalla banca per € 15.000,00 ciascuno -aventi entrambi la causale “assegno impagato 1^ presentazione”- oltre due addebiti di € 10,00 a titolo di commissione per “assegno impagato/insoluto”. La banca illegittimamente avrebbe proceduto sia al non accredito dell'importo degli assegni negoziati e sia all'illegittimo addebito dell'importo dei due assegni circolari di € 15.000,00 cadauno, oltre all'addebito delle spese per insoluti. Nonostante il reclamo telefonico dell'attrice nei confronti della banca, quest'ultima solo a metà agosto aveva proceduto all'accredito degli assegni e solo a settembre aveva restituito gli addebiti per commissioni.
I danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati derivavano dall'essere rimasta l'attrice con il conto scoperto per un mese, senza potere affrontare alcuna spesa necessaria per le esigenze di vita e dall'avere affrontato l'umiliazione di chiedere aiuto a terzi.
2. La banca resistente negava ogni responsabilità per l'accaduto, riferendo che la banca emittente gli assegni circolari, ricevuto il flusso telematico comprendente i titoli di cui è
causa, aveva comunicato l'impagato degli stessi, con motivazione “verifica materialità
titolo”. Lo stesso 21.7.2017 la aveva proceduto a ripresentare in stanza di CP_1
compensazione - questa volta nella loro materialità - gli assegni oggetto della presente controversia che andavano a buon fine, con disponibilità immediata per la correntista e valuta 26.7.2017.
La resistente evidenziava che non si era mai verificato il presunto scoperto di conto corrente e che il documento prodotto dalla ricorrente era informale e rappresentava la stampa istantanea della schermata del computer e comunque dimostrava che nessuna sottrazione di fondi era avvenuta dal conto corrente.
Difatti già il 26.7.2017 la ricorrente aveva effettuato online un pagamento di € 727,50.
3. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 24.12.2019, rigettava la domanda della ricorrente.
Il giudice, pur ritenendo indubitabile l'illegittimità dello storno contabile della somma che non era mai stata accreditata, storno che aveva causato lo scoperto del conto, riteneva che la ricorrente non avesse provato che l'erronea registrazione nel sistema del banking on
line le avesse impedito l'utilizzazione del conto sul quale, al contrario, risultano movimenti in uscita registrati prima della rettifica.
4. a proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1 Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale non aveva rilevato che l'illegittimo comportamento della banca aveva cagionato non solo uno scoperto del conto, ma anche l'illegittima appropriazione dei risparmi personali della correntista sino alla metà del mese di agosto.
Tale evento aveva comportato danni patrimoniali corrispondenti alle spese affrontate per lo “scoperto” del conto (restituite nel mese di settembre), agli interessi passivi, alle spese affrontate in sede di mediazione e in giudizio per l'accertamento della responsabilità in capo alla . CP_1
Inoltre i danni di natura non patrimoniale subiti dalla correntista erano stati quelli morali dovuti al forte stress psicofisico subìto, e culminato in uno stato ansioso depressivo di tipo reattivo.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale, sull'assunto della parziale fondatezza delle ragioni della ricorrente, aveva disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, quando invece, considerata la totale soccombenza della banca e la parziale soccombenza dell'odierna appellante, vi erano i presupposti per la condanna alle spese dell'istituto bancario o quantomeno per la compensazione parziale delle spese di lite.
5. La ha invece chiesto il rigetto dell'appello avversario e proposto CP_1
appello incidentale.
Ha rivendicato la legittimità della propria condotta, atteso che i titoli non erano stati pagati in prima presentazione soltanto per decisione della banca emittente che aveva ritenuto opportuno verificare gli assegni nella loro materialità, e pertanto si era reso necessario dapprima stornare gli assegni dal conto corrente per poi procedere al riaccredito definitivo dopo aver ricevuto il pagamento dalla predetta banca emittente.
La banca ha quindi chiesto la riforma della ordinanza appellata nella parte in cui era stata riconosciuta la propria responsabilità, e in sua vece la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva e della totale assenza di responsabilità. Inoltre ha chiesto, come conseguenza dell'assenza di qualsiasi responsabilità e, quindi,
della totale infondatezza e pretestuosità di tutte le domande formulate dalla ricorrente, la condanna della controparte al pagamento integrale delle spese del primo grado di giudizio.
Ha infine chiesto la condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio e la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
6. Si ritiene opportuno, al fine di valutare la fondatezza di entrambi gli appelli, rilevare che il report allegato dalla ricorrente, pur non essendo un estratto conto, è comunque un resoconto proveniente dalla stessa banca in cui alla data del 24.7.2017 si registra uno scoperto di € 4.793,18.
Invece dall'estratto conto prodotto dalla banca, relativo al mese di luglio 2017, si evince che il saldo iniziale al 30.6.2017 era positivo per € 27.555,33 e alla data del 24.7.2017 non era registrato un saldo negativo.
Appare quindi evidente un errore contabile iniziale che aveva portato a registrare un addebito di € 30.000,00 privo di giustificazione causale e quindi uno scoperto in realtà non esistente.
Alla data del 26.7.2017 risulta però sempre dall'estratto conto un addebito di € 727,50 e quindi non è confermata la circostanza secondo cui fino a metà agosto la ricorrente non avesse potuto disporre del proprio conto.
7. Risulta quindi infondato sia l'appello principale che l'appello principale, dovendosi confermare l'assunto dell'ordinanza appellata secondo cui vi fu un errore di scritturazione contabile, ma non è risultata provata l'indisponibilità del conto fino a metà agosto.
8. Anche per quanto riguarda le spese di lite deve allora essere confermata la statuizione di primo grado, mentre, stante la soccombenza reciproca, possono essere compensate anche le spese di lite dell'appello, così come deve essere rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c..
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c..
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 16.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI FF AM IN